Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03617/2025REG.PROV.COLL.
N. 09746/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9746 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Musacchio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Brescia n. 29 (già via R.G. Lante n. 16);
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, del -OMISSIS-, resa tra le stesse parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. Andrea Musacchio e l’avv. dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, sottufficiale dell’Aeronautica militare, ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ”, dalla quale è affetto, nonché dell’equo indennizzo.
2. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con atto di forma per chiedere la reiezione dell’appello.
3. – Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il T.a.r. ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso « perché non contiene la deduzione di specifiche critiche logiche o metodologiche alla valutazione compiuta dalla p.a. ma tende a sovrapporre direttamente ad essa quella formulata da un perito dallo stesso ricorrente incaricato » e ha respinto il secondo motivo perché dalla documentazione agli atti « [n]on si evidenzia lo svolgimento di attività particolarmente gravose che eccedano la normale routine operativa le quali sole possono assorgere a potenziale causa determinate ed efficiente di infermità e patologie insorte in corso di servizio ».
5. – L’appello è affidato a tre motivi di gravame.
6. – Con il primo motivo l’appellante sostiene che la sentenza di primo grado è da riformare in quanto in contrasto con l’accertamento di dipendenza da causa di servizio contenuto in una precedente decisione della Corte dei conti resa inter partes , il cui contenuto sarebbe stato rappresentato al T.a.r. in sede di trattazione orale, passata in giudicato dopo la pubblicazione della sentenza appellata; per il che invoca l’eccezione di giudicato esterno rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata.
7. – Il motivo è infondato, non essendovi ragione per discostarsi dal consolidato indirizzo di questo Consiglio che ha già riconosciuto « l’irrilevanza del sopravvenuto giudicato della Corte dei conti rispetto al giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto, nell’ambito di una pacifica devoluzione delle relative controversie a due distinti plessi giurisdizionali sulla base del carattere esclusivo della giurisdizione in materia di pensioni a totale carico dello Stato, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da norme differenti e separate, che riguardano diverse modalità di erogazione delle due provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica » (Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1695, con ulteriori richiami, in senso conforme, alla giurisprudenza amministrativa, nonché alla giurisprudenza civile di legittimità in materia di pubblico impiego privatizzato: Cass., Sez. un., ord., 22 agosto 2019, n. 21605, e altre).
8. – Con il secondo motivo di gravame, l’appellante adduce l’esistenza, nella documentazione amministrativa versata in atti, di precisi e concordanti elementi a supporto della sussistenza di circostanze specifiche, esulanti dalle ordinarie modalità di svolgimento del servizio, che non sarebbero state prese in considerazione dal T.a.r. (attività di radarista sul caccia-intercettore supersonico F104 con turnazioni varie, nel periodo dal 25 luglio 1988 al 31 ottobre 2002; in seguito, attività di addetto al centro operativo di base, con turnazioni H24 all’interno della sala operativa, all’interno di hangar e shelter con illuminazione e condizionamento artificiali, e spostamenti all’esterno, in linea di volo per manutenzione, servizio allarme e per supporto in linea, in ogni condizione spazio ambientale ed oltre l’orario normale di lavoro).
9. – Con il terzo motivo di appello, egli denuncia, di conseguenza, motivazione assente e nullità della sentenza impugnata in relazione al rigetto della domanda nel merito e al capo relativo alla statuizione sulle spese.
10. – Entrambi i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati assieme, sono infondati.
11. – Per consolidata giurisprudenza, « ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa » ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301).
Più in particolare, « per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un’infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell’interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante di detta attività » (Cons. St., sez. II, 22 luglio 2022, n. 6456); circostanza quest’ultima che, come pure è stato rimarcato, « assume maggiore frequenza fisiologica in relazione alle mansioni dei militari e delle forze di polizia in generale, dove le condizioni di criticità psicofisica … sono connaturate al peculiare lavoro svolto, sicché, laddove non assurgano a livelli di eccezionale intensità e gravità, non possono reputarsi giuridicamente concause efficienti rilevanti ai fini del riconoscimento della causa di servizio e dei benefici economici connessi » (Cons. St., sez. II, 30 maggio 2024, n. 4847).
12. – Il giudice di primo grado ha fatto corretto governo di questi principi nell’escludere l’eccezionalità delle condizioni del servizio prestato dal ricorrente osservando, con motivazione puntuale e coerente con le risultanze istruttorie, che « [d]ai rapporti informativi depositati emerge che le mansioni a cui è stato adibito il Sig. -OMISSIS-durante il corso della sua carriera rientrano negli ordinari compiti di servizio del personale militare (ispezioni sulle apparecchiature elettroniche smontaggio e montaggio delle strumentazioni, turnazioni, coordinamento e controllo delle attività nei settori operativi, tecnico e logistici etc..) » e che « [i] rapporti informativi nemmeno danno contezza degli asseriti traumi e microtraumi che il ricorrente lamenta di aver subito durante l’attività lavorativa rispetto ai quali non sussistono specifiche evidenze cliniche ».
13. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
14. – Le spese del grado del giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.