Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2025, proposto da
I.CON S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Ceccarelli e Massimiliano Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 10;
contro
TI LT AD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Christoph Trebo e Alex Telser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via Giosuè Carducci, 9;
nei confronti
BDM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Quintavalli e ND Calosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via Giorgio La Pira, 21;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
o altra misura cautelare atipica nel senso dell’effettività della tutela della ricorrente
del provvedimento di aggiudicazione definitiva Prot. n. 902 del 18 luglio 2025 e di tutti gli atti connessi e consequenziali, inclusi i verbali di gara (in particolare il verbale prot. 835 del 10/06/2025) e la lettera d’invito, in relazione alla fornitura di “rinnovo licenze ed assistenza e manutenzione Open Text eXtended ECM: CIG B6F533E339”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TI LT AD S.p.A. e di BDM S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il consigliere ND AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 18 agosto 2025, notificato in pari data, I.CON S.r.l. impugnava la determina adottata in data18 luglio 2025 da TI LT AD S.p.A. (di seguito anche: “I.A.A.”) avente ad oggetto l’aggiudicazione disposta in favore di BDM S.p.A. nell’ambito della procedura per l’affidamento della fornitura riguardante il “ rinnovo licenze ed assistenza e manutenzione Open Text eXtended ECM: CIG B6F533E339 ”.
La ricorrente esponeva di avere partecipato alla procedura anzidetta, caratterizzata da un importo a base di gara pari a € 550.000,00 al netto di I.V.A. e di oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, con opzione di rinnovo del contratto per 12 mesi aggiuntivi e criterio dell’aggiudicazione del minor prezzo.
L’offerta presentata ammontava a € 438.113,70, al netto dei costi da interferenza e con un ribasso del 20,34%, cui si accompagnava l’ulteriore importo di € 388.113,80 a titolo di opzione, per un importo complessivo pari a € 826.227,50.
La Stazione appaltante aggiudicava tuttavia la gara alla controinteressata BDM S.p.A., la cui offerta complessiva ammontava a € 855.880,00, con importo base e opzionale identici e pari a € 427.944,00 ciascuno e risultando conseguentemente il valore del primo anno inferiore rispetto a quanto presentato da I.CON S.r.l.
A seguito di richiesta di accesso agli atti la ricorrente otteneva l’ostensione di numerosi documenti presentati dall’aggiudicataria, tra i quali il “Documento di Offerta Economica”, recante l’offerta base pari a € 438.113,70 e l’offerta per l’“opzione 12 mesi” di € 388.113,80.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1363 c.c. - Erronea interpretazione e applicazione dei criteri di aggiudicazione ”.
La ricorrente censurava l’approccio adottato dalla Stazione appaltante nella valutazione delle offerte economiche, in quanto ancorato esclusivamente all’importo del primo anno e, per ciò stesso, in contrasto con l’obbligo di selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa e conseguentemente con i principi di economicità, efficacia e trasparenza.
Il capitolato tecnico di cui alla lex specialis di gara indicava l’importo a base di gara in termini di un “ valore complessivo stimato di € 1.050.000,00, composto da un importo base di € 550.000,00 e un importo opzionale di € 500.000,00 per l'eventuale secondo anno ”.
L’offerta di I.CON S.r.l., pari a € 826.227,50, risultava più bassa rispetto a tutte le altre offerte presentate, ivi compresa quella dell’aggiudicataria BDM S.p.A., pari a € 855.888,004, che veniva tuttavia preferita in considerazione del minore importo riguardante il primo anno, corrispondente a € 427.994,00.
La decisione di considerare esclusivamente il primo anno per l’aggiudicazione della gara ignorava completamente l’importo totale della base d’asta e il valore economico complessivo delle offerte, considerate altresì le modalità di calcolo della garanzia provvisoria.
L’art. 16 del capitolato d’oneri prevedeva inoltre, in caso di discordanza tra le somme indicate, la prevalenza della cd. “Offerta Economica inserita a Sistema” rispetto agli importi inseriti nell’allegato “C1 – Modulo d’Offerta”.
Il prezzo indicato nel documento di “Offerta Economica”, corrispondente a € 438.113,70, risultava pertanto maggiore rispetto alla somma offerta nell’allegato “C1”, pari a € 427.994,00 e corrispondente al valore effettivamente considerato ai fini dell’aggiudicazione.
La Stazione appaltante poneva a fondamento dell’aggiudicazione un criterio del tutto diverso da quello previsto dal bando, privilegiando l’importo riferito a un solo anno anziché al periodo complessivo, in maniera tale da violare l’interpretazione letterale della lex specialis . Tale approccio implicava inoltre la prevalenza di un’offerta economicamente meno conveniente nel suo complesso, compromettendo la trasparenza e la correttezza della procedura.
2.2. “ Errata Applicazione del Principio del Risultato e Vizio di Discrezionalità Amministrativa. Violazione dell’art 1 Codice dei Contratti Pubblici ”.
L’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata BDM S.r.l. si poneva altresì in contrasto con il cd. “principio del risultato” di cui all’art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche: “codice dei contratti pubblici” o “c.c.p.”).
Ad avviso della ricorrente, invero, la Stazione appaltante fondava il provvedimento di aggiudicazione sul solo importo dell’anno base, ignorando il valore complessivo dell’appalto, includente l’opzione di proroga. Tale scelta premiava quindi un’offerta il cui valore totale di € 855.888,00 risultava significativamente più elevato rispetto a quello di I.CON S.r.l., pari a € 826.32278,50, con conseguente violazione del principio di economicità.
La stessa Amministrazione, nel predisporre la gara, stabiliva inequivocabilmente come il valore di riferimento fosse l’importo complessivo di € 1.050.000,00, desumibile dalle modalità di calcolo della cauzione provvisoria, fissata in € 21.000,00, pari al 2% del valore globale comprensivo dell’opzione di proroga.
2.3. “ Violazione della lex specialis (Capitolato Tecnico) e inammissibilità dell’offerta aggiudicataria ”.
La ricorrente lamentava inoltre la mancata esclusione della controinteressata a seguito della presentazione, da parte di quest’ultima, di un’offerta non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico.
L’offerta di BDM S.r.l. si poneva infatti in contrasto con le prescrizioni del capitolato tecnico, che al § 6) imponeva l’imputazione della penale di € 50.000,00 per ritardato rinnovo all’anno base. L’analisi degli importi proposti dall’aggiudicataria rivelava una ripartizione anomala, caratterizzata da un identico valore di € 427.944,00 sia per l’anno base sia per l’opzione di rinnovo, dovendosi conseguentemente ritenere che la penale fosse stata omessa ovvero che fosse stata illecitamente suddivisa su due annualità, in maniera tale da ridurre il prezzo del primo anno.
La documentazione di gara prevedeva l’imputazione della penale di € 50.000,00 all’anno base, laddove la controinteressata presentava per contro un’offerta recante importi identici per entrambe le annualità, rendendola solo apparentemente più bassa.
Ad avviso della ricorrente, la previsione di cui al citato § 6 del capitolato tecnico induceva a ritenere che il criterio del cd. “minor prezzo” dovesse necessariamente riguardare il valore globale delle offerte, comprese le opzioni.
L’atteggiamento tenuto dalla Stazione appaltante risultava del tutto contraddittorio, in quanto da un lato calcolava il valore della garanzia provvisoria su un importo complessivo di € 1.050.000,00, mentre sotto un ulteriore profilo aggiudicava la gara basandosi solo sull’importo del primo anno.
L’offerta di I.CON S.r.l. risultava pertanto la più vantaggiosa per l’Amministrazione sull’arco di due anni, mentre quella di BDM S.r.l. era complessivamente più elevata e, quindi, più onerosa, con conseguente violazione del principio di economicità.
L’analisi del solo importo base, a fronte di un importo totale definito, si risolveva in un’irrazionale e illegittima segmentazione dell’offerta economica da parte della Stazione appaltante.
L’offerta dell’aggiudicataria violava inoltre l’art. 17 del capitolato d’oneri, secondo cui la sottoscrizione dell’allegato “C1” prevedeva l’obbligo di indicazione di due separate righe per licenza e penale. La presentazione di un’offerta caratterizzata da importi identici per le due annualità, omettendo o ridistribuendo la penale, alterava la comparazione economica e consentiva alla controinteressata di risultare, in maniera apparente, più conveniente per l’anno base.
La dimostrazione della maggiore convenienza del ribasso totale operato da I.CON S.r.l. emergeva del resto dal calcolo del ribasso percentuale in rapporto al valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo. Invero, il ribasso totale dell’offerta della ricorrente, pari a € 826.770,50, corrispondeva al 21,31% sul valore globale dell’appalto, mentre quello di B.D.M. S.p.A. corrispondeva al 18,49%.
2.4. “ Eccesso di potere per illogicità, sviamento e contraddittorietà ”.
L’operato della Stazione appaltante risultava viziato da manifesta illogicità e contraddittorietà, oltre che da sviamento di potere.
Il valore globale stimato dell’appalto corrispondeva infatti a € 1.050.000,00, comprensivo sia dell’importo base di € 550.000,00, sia dell’opzione di proroga di € 500.000,00. Coerentemente con tale impostazione l’Amministrazione determinava l’entità della garanzia provvisoria in un importo di € 21.000,00, pari al 2% del valore complessivo della gara, da ciò potendosi desumere agevolmente come la Stazione appaltante avesse considerato esclusivamente tale dato quale paramento di riferimento economico.
L’adozione di un criterio del tutto differente in sede di aggiudicazione denotava una manifesta irrazionalità e incoerenza, finalizzata a premiare un’offerta complessivamente più onerosa in danno dell’interesse pubblico e della legittima aspettativa della ricorrente
2.5. “ Violazione del diritto di accesso agli atti e del principio di trasparenza, con conseguente lesione del diritto di difesa. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 ”.
La Stazione appaltante si poneva altresì in contrasto con l’art. 36 c.c.p., richiamato dal capitolato d’oneri della gara.
La ricorrente, infatti, otteneva la documentazione completa solo a seguito di specifica istanza di accesso agli atti presentata in data 24 luglio 2025. La mancata comunicazione formale degli atti della procedura, oltre a porsi in contrasto con i principi di trasparenza e di parità di trattamento impedendo una piena e tempestiva conoscenza delle ragioni della soccombenza, violava altresì l’obbligo previsto dall’art. 90 c.c.p. di indicazione della data di scadenza del termine dilatorio (cd. “ stand still ”).
3. In data 2 settembre 2025 si costituiva in giudizio TI LT AD S.p.A., contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione e depositando in data 6 settembre 2025 memoria cautelare attraverso la quale insisteva per la declaratoria di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità del gravame e comunque per la sua reiezione.
4. In data 5 settembre 2025 si costituiva in giudizio BDM S.p.a., contestando a sua volta la fondatezza dell’impugnazione e insistendo anch’essa per la sua declaratoria di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità e comunque per la sua reiezione.
5. Con ordinanza n. 100/2025, pubblicata in data 11 settembre 2025, questo T.R.G.A. accoglieva l’istanza cautelare presentata in calce al ricorso introduttivo, ravvisando la sussistenza del requisito del cd. “ fumus boni juris ” e del cd. “ periculum in mora ”.
6. A seguito della produzione di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. A seguito del necessario approfondimento proprio della presente sede di merito, il Collegio reputa, re melius perpensa rispetto a quanto ritenuto in sede cautelare, che il ricorso introduttivo sia destituito di fondamento e debba essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. Deve preliminarmente essere dichiarata, in adesione all’eccezione formulata dalla difesa della Stazione appaltante alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, l’inammissibilità della memoria di replica depositata dalla ricorrente in data 19 novembre 2025.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 1 e 119, comma 2 c.p.a. nel rito degli appalti il termine per il deposito delle comparse conclusive è soggetto a dimidiazione ed è fissato, di conseguenza, in 15 giorni liberi prima dell’udienza pubblica per il deposito di memorie e in 10 giorni liberi per la presentazione di repliche.
Ne consegue pertanto che la memoria di replica della ricorrente, depositata in data 19 novembre 2025 e, quindi, a distanza di soli 6 giorni liberi prima dell’udienza di discussione fissata per il 26 novembre 2025, non è ossequiosa del termine imposto dalla normativa codicistica.
Né può condividersi quanto sostenuto al riguardo in sede di discussione dalla difesa della ricorrente, secondo cui la memoria di replica sarebbe riferita esclusivamente alle difese della controinteressata e non anche a quelle dell’Amministrazione resistente. Ciò in quanto il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. è soggetto al rilievo officioso da parte del giudice, tenuto conto della natura perentoria degli stessi, ben potendosi prescindere dalla parte processuale che intende eccepire la tardività del deposito.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare reiteratamente come il termine di cui all’art. 73 rappresenti invero: “ l’unico termine perentorio previsto dal c.p.a. in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, il cui mancato rispetto determina pacificamente l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 319; sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335) ” (Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 194; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 757; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37). Va da sé che detta memoria deve considerarsi tamquam non esset (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537; altresì T.R.G.A. Bolzano, 1 ottobre 2024, n. 223, 12 ottobre 2023, n. 302 e 24 luglio 2023, n. 258), non essendone prevista la formale espunzione dal fascicolo telematico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 582).
Ne consegue pertanto la tardività della memoria di replica presentata dalla ricorrente, con conseguente inutilizzabilità processuale della stessa.
3. Ciò posto, il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse tra di loro afferenti la determinazione della cd. “base d’asta”, sono suscettibili di trattazione congiunta e non meritano accoglimento.
Il Collegio, vertendo il presente giudizio precipuamente sull’interpretazione della lex specialis di gara, evidenzia preliminarmente come l’attività ermeneutica in tale materia sia governata dalle norme previste in materia di contratti.
La giurisprudenza amministrativa, nel richiamare i criteri “letterale” e “sistematico” contemplati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione datane dalla Corte di Cassazione, ha precisato che il significato letterale rappresenta il criterio prioritario dell’operazione esegetica, cui vanno affiancati gli ulteriori canoni – tra cui, in particolare, quello cd. “ logico-sistematico ” – se il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2022, n. 9808; idem 9 giugno 2022, n. 4731 e 30 maggio 2022, n. 4365). La medesima giurisprudenza ha altresì specificato che, qualora il criterio letterale risulti sufficiente a rendere intellegibile il risultato che le parti intendevano conseguire, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa (cfr., in aggiunta alle statuizioni già citate, Consiglio di Stato, sez. V, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9165).
Merita peraltro di essere evidenziato come anche di recente il Consiglio di Stato, valorizzando il criterio fondato sul significato letterale, in ossequio alle esigenze di certezza sottese alle procedure di gara abbia ribadito che: “ Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale; per cui secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2021 n. 4863, il cui principio di diritto costituisce giurisprudenza costante ed è pacificamente estensibile anche al disciplinare di gara; per un precedente in cui il principio è riferito testualmente anche al disciplinare di gara, si veda Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3404) ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9415; negli stessi termini vedasi T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 7 maggio 2025, n. 8817).
Tanto doverosamente precisato, il Collegio non può esimersi dall’analizzare in via prioritaria il tenore testuale e, di conseguenza, il significato letterale della disciplina contenuta nella documentazione di gara e posta a fondamento delle doglianze articolate nel ricorso introduttivo.
La locuzione “importo a base di gara” trova un primo richiamo nell’ambito del capitolato d’oneri (prodotto dalla I.CON S.r.l. sub doc. 3, ma erroneamente indicato quale doc. 2 in calce al ricorso introduttivo), segnatamente nella tabella rinvenibile a pag. 7, in cui viene testualmente riportato: “ A) Importo a base di gara 550.000,00 ”.
Il medesimo documento richiama quindi il concetto di “valore globale stimato” nel successivo § 4.3, rubricato “ modifica del contratto in corso di esecuzione ”, in cui è espressamente rilevato che “ Il valore globale stimato è pari ad € 1.050.000,00, al netto di Iva ”. La tabella posta a corredo di tale indicazione scinde quindi l’importo di € 550.00,00 da quello previsto per l’opzione di proroga, pari a € 500.000,00, procedendo a un computo delle due voci al fine di addivenire alla quantificazione del “valore globale stimato”, fissato per l’appunto in € 1.050.000,00.
La scissione tra i due concetti operata dal capitolato d’oneri è altresì ripresa dal capitolato tecnico (prodotto dalla ricorrente sub doc. 2, ancorché indicato nell’atto di impugnazione quale doc. 3), laddove al § 6), rubricato “ importo a base di gara ”, la Stazione appaltante rileva che: “ Il valore stimato dell’affidamento posto a base d’asta per il periodo di durata del contratto risulta pari ad 550.000,00, oltre IVA e costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali ”. Tale differenziazione trova ulteriore conforto nel periodo immediatamente successivo, nell’ambito del quale, attraverso l’adozione di una specifica tabella, vengono analiticamente riportate le singole voci poste a fondamento del “valore complessivo stimato dell’appalto”, precedute da un espresso richiamo normativo all’art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
Lo stesso modulo “C1” predisposto dall’Amministrazione resistente ai fini della formulazione delle offerte distingue in maniera espressa e analitica l’importo per l’opzione di proroga dal “prezzo unitario a base d’asta”, circoscrivendo quest’ultimo alle sole voci corrispondenti al rinnovo della licenza e alla penale, ossia la cd. “ software maintenance late fee ”, per una somma complessiva pari a € 550.000,00.
Emerge pertanto in tutta la sua evidenza il rispetto, da parte della Stazione appaltante, della disciplina contemplata dalla lex specialis , la cui chiarezza testuale non consente di ravvisare la sussistenza di indici rivelatori di una diversa volontà.
Sotto questo profilo, il richiamo al “valore globale stimato” ai fini della determinazione della garanzia provvisoria, ripreso dalla ricorrente nell’ambito del quarto motivo di gravame al fine di evidenziare lo sviamento in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione resistente, rappresenta non già un elemento sintomatico della volontà della stessa, quanto piuttosto espressione di uno specifico dato normativo. Invero, l’art. 106, primo comma, c.c.p. richiama a tal fine espressamente la nozione di “valore complessivo della procedura”, prevedendo nello specifico che: “ L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito ”. Il metodo di calcolo dell’importo a titolo di garanzia provvisoria, dunque, deve necessariamente essere calibrato sul valore complessivo della gara, per ciò stesso comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi in ossequio al disposto di cui all’art. 14, comma 4, c.c.p., a tenore del quale: “ 4. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto ”.
Non solo l’importo complessivo della procedura, dunque, bensì anche l’ammontare della percentuale applicata al fine del computo della garanzia, pari al 2%, rappresenta il recepimento dell’inequivoco dato normativo, non potendosi pertanto attribuire alla scelta operata dalla Stazione appaltante, nemmeno a livello indiziario, la valenza di indice rivelatore di una differente volontà della stessa.
Del resto, l’ontologica differenza tra la nozione di “importo a base di gara” e di “importo stimato di un appalto” trova uno specifico fondamento normativo nell’ambito dell’art. 70 c.c.p., nell’ambito del quale l’inammissibilità dell’offerta è ricondotta al superamento non già del valore calcolato ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, quanto piuttosto dell’importo “posto a base di gara” (cfr. art. 70, comma 4, lett. f, c.c.p.).
La soluzione prospettata dalla ricorrente e tesa a valorizzare l’importo complessivo della gara, comprensivo quindi dell’opzione per il rinnovo, si pone altresì in contrasto con la stessa decisione di contrarre (cfr. doc. 2 prodotto da I.A.A.), nell’ambito della quale viene evidenziata la sussistenza di una discussione circa la necessità del software e l’opportunità di proseguire con il suo utilizzo: “ Essendo in corso una discussione presso l’Amministrazione Provinciale sull’opportunità di proseguire con Opentext come archivio digitale, il rinnovo è stato sospeso per alcuni mesi. L’attuale contratto di assistenza e manutenzione è terminato nel 2024 e TI LT AD (IA) ha ricevuto in ritardo l'espressa richiesta da parte di R9 di rinnovare la Maintenance per lo stesso numero di licenze anche per il 2025 più un altro anno in opzione per il 2026, per un costo a base d’asta di 500.000,00 € per il primo anno e di 500.000,00 € per il secondo anno. L’acquisto è stato confermato dal Controllo Analogo il 16.01.2025, ma la discussione è proseguita per valutare la durata del rinnovo. IA ha ricevuto infine il via libera solamente a fine febbraio 2025 e questo ha portato a dover prevedere anche un importo per il ritardato rinnovo (Software Maintenance Late Fee - CODICE OT 1000042580) ”.
Tale inciso consente pertanto di superare agevolmente le ulteriori considerazioni tese ad ascrivere all’opzione di proroga la natura di “ concreta e abituale modalità di prosecuzione del rapporto ”, ben potendo il software oggetto di gara essere dismesso in favore di altre soluzioni.
Né può ravvisarsi la dedotta violazione del “principio del risultato” di cui all’art. 1 c.c.p., atteso che l’opzione di proroga rappresenta una soluzione di natura meramente eventuale, incerta e, per ciò stesso, non suscettibile di determinare la valutazione sul minor prezzo delle offerte presentate dagli operatori economici. L’infondatezza della soluzione offerta dalla ricorrente emerge dalla semplice considerazione secondo cui, laddove si intendesse valorizzare l’importo globale comprensivo dell’opzione di proroga, in caso di mancata attivazione di tale facoltà la Stazione appaltante affiderebbe il contratto a un’offerta più elevata rispetto a quella proveniente dall’effettivo aggiudicatario.
In altri termini, a fronte di un dato certo concernente il rinnovo delle licenze per l’anno 2025 e la relativa software maintenance fee , non può assolutamente ritenersi più vantaggiosa l’offerta presentata dalla ricorrente per la sola considerazione di un dato del tutto incerto ed eventuale, quale deve considerarsi l’esercizio dell’opzione di proroga.
Parimenti infondate si profilano le ulteriori censure afferenti l’asserita difformità intercorrente tra il prezzo indicato dall’aggiudicataria nel “Documento di offerta Economica” e quello riportato nel cd. “Allegato C1”, rispettivamente pari € 438.113,70 e 427.944,00.
Invero, da un raffronto sistematico tra i due documenti, prodotti dalla controinteressata sub docc. 5 e 6, emerge una perfetta sovrapponibilità tra gli importi indicati, corrispondenti in entrambi gli allegati alla somma di € 427.944,00, con conseguente radicale infondatezza delle doglianze al riguardo sollevate dalla ricorrente.
4. Il terzo motivo di gravame, con il quale I.Con S.r.l. lamenta l’irregolarità dell’offerta dell’aggiudicataria in relazione alla penale di € 50.000,00, non può a sua volta trovare accoglimento.
A tal proposito il Collegio osserva preliminarmente come entrambe le componenti del cd. “importo a base di gara”, ossia la somma di € 500.000,00 per il rinnovo delle licenze per l’annualità 2025 e gli ulteriori € 50.000,00 per la voce “ software maintenance fee ”, fossero suscettibili di ribasso da parte degli operatori economici e, quindi, modificabili senza alcuna limitazione.
Sotto questo profilo, la ricorrente ha radicalmente omesso di specificare una qualsivoglia disposizione della lex specialis tesa a incidere sulle modalità di ripartizione del ribasso, né da una lettura della documentazione di gara si rinvengono indicazioni in tal senso. Il capitolato d’oneri, nel disciplinare la presentazione dell’offerta economica, al § 16 prevede infatti laconicamente che: “ L’offerta è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: • la “Offerta Economica”, generata automaticamente dal Sistema contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf i. “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla: i. scaricata e salvata sul proprio PC; ii. sottoscritta digitalmente. - L’Allegato C1, che il concorrente dovrà compilare, firmare digitalmente e ricaricare a sistema. In caso di discordanza tra gli importi inseriti nell’Allegato C1 e l’Offerta Economica inserita a Sistema, si terrà conto di quest’ultima al fine dell’aggiudicazione. L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: - Il prezzo complessivo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali; Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta ”.
In relazione ai criteri di aggiudicazione, inoltre, il § 18 del medesimo documento si limita a disporre che: “ L’Appalto Specifico verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 3, del Codice L’operatore economico dovrà indicare a Sistema il valore espresso in euro, in modalità solo in cifre con 2 cifre decimali. L’Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore più basso Il punteggio sarà assegnato utilizzando la regola di valutazione non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente) a ribasso... ”.
A fronte dell’assenza di vincoli afferenti la ripartizione del ribasso, dunque, i prezzi indicati dalla controinteressata ben possono essere ricondotti a una propria scelta imprenditoriale, tenuto conto che l’importo residuo spettante a quest’ultima, anche considerando la stima della penale operata da I.A.A. (pari a € 50.000,00), equivale a € 377.994,00 (€ 427.994,00 – 50.000,00), somma non eccessivamente distante rispetto a quella di 388.113,80 offerta per la medesima attività dalla ricorrente.
Del resto, proprio in considerazione della mancanza di limitazioni alla ripartizione del ribasso da parte della lex specialis , l’unica doglianza astrattamente deducibile al fine di contrastare l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe potuto riguardare la sostenibilità della stessa, profilo tuttavia non oggetto di specifica censura nella presente sede. Di conseguenza deve escludersi che la controinteressata si sia posta in contrasto con la struttura dei costi imposti dalla gara, non ravvisandosi i profili di illegittimità denunciati nel ricorso introduttivo.
Né può ritenersi che le modalità di presentazione dell’offerta da parte dell’aggiudicataria si risolvano in un espediente finalizzato a ottenere surrettiziamente un’illecita suddivisione della penale su due annualità, considerata la natura meramente eventuale dell’opzione di proroga e delle modalità di quantificazione del ribasso ai fini dell’aggiudicazione, fondato esclusivamente sul rinnovo delle licenze per l’anno 2025, senza alcun rilievo della quotazione proposta per l’opzione di proroga.
5. Inammissibile, prima ancora che infondato, si profila il quinto motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta la violazione della normativa in materia di accesso agli atti di gara.
Invero, le censure ivi dedotte si risolvono nella mera prospettazione di un’omissione in cui sarebbe incorsa la Stazione appaltante nell’ostensione degli atti afferenti la procedura di gara, avvenuta esclusivamente a seguito della presentazione, in data 24 luglio, di una specifica istanza di accesso.
Attraverso tali doglianze, tuttavia, la ricorrente omette di delineare in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva in quali termini la censurata omissione abbia inficiato l’impugnata aggiudicazione, rendendola illegittima. Sotto questo profilo, la mera asserzione in via del tutto apodittica di una asserita impossibilità di calcolo del dies a quo per la presentazione dell’impugnazione non può essere ritenuta sufficiente al fine di comprendere i lamentati profili di annullabilità dell’impugnata delibera di aggiudicazione.
Ne consegue pertanto che le censure ivi articolate non risultano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “ L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158) ” (T.A.R. Lazio, Latina, 5 luglio 2022, n. 645).
A prescindere dall’effettiva ostensione degli atti avvenuta in data 29 luglio 2025, come desumibile dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente sub all. 19, il Collegio rileva in ogni caso come l’asserita omissione contestata all’Amministrazione resistente possa al più assumere rilievo in relazione al termine per interporre gravame avverso l’aggiudicazione, ma non anche al fine di sindacarne l’intrinseca legittimità e di travolgerla in termini caducatori.
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure prospettate dai ricorrenti.
6. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, tale da indurre questo Giudice a sospendere in sede cautelare gli effetti del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TE IR, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
ND AC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AC | TE IR |
IL SEGRETARIO