Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1205 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1205/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. ), in qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 speciale di (cod. num. personale: , nonché Parte_2 P.IVA_1 personalmente in proprio (C.F. Controparte_1
), quali congiunti di , C.F._2 ON entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAURIZIO MASSATANI (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._3
Roma, via della Giuliana n. 70. APPELLANTE CONTRO
– (C.F./P.IVA CP_2 Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO MARTINI (C.F. P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Milano, largo Augusto n. 3. APPELLATO NONCHE' CONTRO
1
ON
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI PER in qualità di procuratore speciale di Parte_1 Pt_2
nonché personalmente in proprio quali
[...] Controparte_1 congiunti di ON
CONCLUSIONI Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contraris reiectis, in riforma della Sentenza n 2801 /2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, R.G.NR 21980 /2022 , pubblicata in data 29.02.2024: in via preliminare istruttoria revocare le ordinanze istruttorie di diniego del Primo Giudice e cosi ammettere la prova testimoniale la cui richiesta è stata reiterata in udienza di pc innanzi il Tribunale e forma oggetto di specifico motivo di appello sui seguenti capitoli di prova, trascritti dalla memoria 183 n. 2 di parte attrice, con i testi ivi indicati qui di seguito trascritta:
1.vero che in data 26 novembre 2011 lei si trovava in Boscoreale nella Piazza Marchesa davanti al Bar pasticceria Raiola sito ai numeri 405/107 della detta piazza angolo via Marchesa alle ore 22,15 circa
2.vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1 ovvero alle ore 22,15 circa in Piazza Marchesa lei ebbe a notare che il IG ON ebbe a salire su un ciclomotore Piaggio Liberty al posto del passeggero mentre un altro soggetto si poneva alla guida e che compiuta questa operazione e messo in moto il ciclomotore i due ragazzi si allontanarono 3.vero che il luogo ove ebbe a verificarsi il sinistro per cui e causa ovvero via Futa si trova a circa 900 metri da Piazra Marchesa Si indicano a testi sulle circostanze di cui ai capitoli dal numero 1 al numero 3 Signor ZO residente a [...] Tes_1
Signor residente a [...]
La prova della entita' e della tipologia delle lesioni fisiche e psichiche riportate dal IG ON
Per quel che riguarda questo aspetto , la scrivente difesa deposita in allegato,il certificato di pronto soccorso,dove si rinvengono le lesioni subite dal
,che fu ricoverato in prognosi riservata, nonche' un certilicato del Per_1
2015 del medico del lavoro dell' Inps .Ora poichè la documentazione medica ammonta ad oltre mille pagine di cartelle cliniche e non e depositabile telematicamente ,neppure con una moltitudine di invii lo scrivente chiede al Magistrato ,qualora ritenga indispensabile il detto deposito, di essere autorizzato alla produzione di detta documentazione in via cartacea ovvero attraverso qualunque altro mezzo il Giudice riterra'. 2 In ogni caso sempre sotto questo profilo chiede ammettersi, relativamente alla certificazione, già versata in atti a firma della dottoressa che ha Per_2 visionato le cartelle cliniche ed ha sottoposto a colloquio diagnostico la madre e il fratello a conferma del suo elaborato la testimonianza di quest'ultima sui seguenti capitoli 1. vero che quanto contenuto nella certificazione medica a sua firma, riguardante il IG , la IGa e il IG ON Parte_2 CP_1 corrisponde a quanto da lei accertato personalmente
[...]
2. vero che in particolare per quanto riguarda lei ha ON personalmente visionato le cartelle cliniche relative ai postumi dell'incidente per cui e causa
3. vero che per la posizione del IG lei conferma che ON quanto portato nella certificazione à sua firma e che qui dappresso le viene letto, esattamente per come trascritto, corrisponde a quanto da lei visionato personalmente nelle varie cartelle cliniche "Il 26/11/11 il IG
[...]
subiva un incidente della strada con dinamica maggiore- soccorso Per_1 sul posto veniva trasportato presso il P.S dell'ospedale "Martini Ma vista la gravità del caso, veniva successivamente trasferito presso la rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore con diagnosi politrauma, multiple fratture con ESA In particolare a livello della rocca petrosa e a livello del cranio a carico del temporale di su e dell' occipitale, delle ossa nasali , presenza di versamento emorragico in sede temporale bilaterale, focolai contusivi emorragici a livello cerebrale ai due poli temporali Presenza di lussazione della testa del femore sx con frattura del pilastro posteriore dell' acetabolo sx e dislocavione di frammenti ossei in cavità acetabularie Tale grave trauma è esitato in una sindrome caratterizzata da: Deficit della memoria, apatie, comportamenti socialmente inadeguati, disorientamento e a tratti aggressività incontrollabili;
tali esiti, insieme al gravi delicit ambulatorio, secondario allo sfondamento- lussazioni dell'acetabolo sx) sono evoluti in una grave forma di depressione e in epilessia post- traumatica. Ad oggi il IG , non ha più lavorato e necessità di assistenze Per_1 continuative . indica a teste sui capitoli di prova dal numero 4 al numero 6 la dottoressa residente in [...] Testimone_3
La prova dei radicali cambiamenti nelle vite degli attori In primo luogo questa difesa, intende ribadire una volta di più come non risponda al vero quanto asserito nella comparsa avversaria, circa il fatto che lo scrivente non abbi indicato quali siano stati i radicali cambiamenti di vita per quel che riguarda di odierni attoria seguito dell'evento per cui e' causa. In vero 3 la difesa di parte attrice ha adempiuto al primo dei suoi obblighi, ovvero quello di allegare le circostanze precipue del caso concreto mentre con la presente memoria assolve al secondo ovvero quello di provare quanto allegato. Ora ‚come e noto il danno parentale consta di due componenti. L'una morale, puo' essere provata, nei casi come quelli in valutazione allorchè si tratta del ed nucleo familiare ristretto come madre e fratello anche attraverso la sola prova presuntiva, allorchè il congiunto abbia riportato una lesione‚ significativa nel suo corpo e nella sua vita a prescindere dal punteggio esatto di danno biologico sofferto,a condizione ovviamente che non si tratti di un microtrauma. In vero, nessuno sostiene che il danno sia in re ipsa, come pare adombrare la difesa avversaria. Al contrario si è solo rammentato a se stessi, che l'obbligo di prova ammette tuttavia l' utilizzo di prove diverse, quando si tratta di provare la esistenza del danno della componente morale, rispetto a quello presente in caso di danno alla componente dinamico relazionale. Per quanto riguarda l' aspetto relazionale la prova in cosa si sia realizzato quello sconvolgimento delle esistenze così come i radicali cambiamenti di vita non puo' essere affidato alla sola prova presuntiva Nel caso qui in valutazione i danni sofferti dal congiunto leso ,sono consistiti ,come sopra richiamato, sia in gravi danni fisici, nello specifico alla deambulazione che in danni psichici avendo egli riportato una grave forma di depressione e di epilessia post traumatica Si chiede quindi di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze
7. vero che nei primi mesi del 2012 allorche' il IG ebbe ad ON essere dimesso dall'ospedale e tornare nel suo domicilio di via Futa 53 in AL egli era ingessato dal tronco alle gambe
8.vero che era incapace a svolgere qualsivoglia funzione, dal mangiare ad andare in bagno senza ausilio di terze persone
9.vero che per tale incombente non era sufficiente l'ausilio del fratello CP_1 che coabitava con lui, ma che fu necessario chiedere alla madre
[...] [...]
di trasferirsi dalla RO in Italia presso la abitazione dei fratelli, in Pt_2
Boscoreale alla via Futa per assistere i figlio unitamente all'altro Per_1 figlio CP_1
1. vero che tolto il gesso, ,era incapace di deambulare da ON solo
2. aveva necessità di essere portato con la sedia a rotelle
4 3. vero che il fatello MU fu costretto a ricercare di reperire piu' di Per_1 un lavoro, per fare fronte al peso economico di sostenere da solo sia la madre che il fratello 12 vero che nonostante la attività fisioterapica, non riprese ON mai a deambulare in modo normale, ma rimase zoppo con un arto accorciato di 3 cm 18.vero che oltre al problema fisico per il quale ebbe a ON perdere il lavoro non riuscendo più a reperirne un altro , ebbe a manifestare un evidente squilibrio mentale rimanendo a letto per tutta la giornata
1. vero che a seguito di questi squilibri mentali, delle crisi depressive alternate ad attacchi epilettici la madre e il fratello presero la decisione di trasferire nel novembre del 2022 il loro congiunto in RO, ove ebbe a far ritorno unitamente alla madre , presso la di lei abitazione
2. vero che il IG è oggi accudito dalla madre ON [...]
in RO, la quale tuttavia non riesce a prendersi cura del figlio da Pt_2 sola ,rimanendo il figlio sveglio la notte ,disturbando cosi il regolare sonno della madre e necessitando quindi di una assistenza h 24 Si indica a teste sui capitoli di prova da 7 a 14 la IGa Testimone_4 residente a [...] Si indica a teste sul capitolo di prova m 15 la IGa Testimone_5 residente a [...]( RO ) e la IGa residente in Testimone_6
OD (RO) Si precisa che qualora necessario si richiederà la prova delegata per i soggetti residenti in Italia, mentre per i soggetti residenti in RO la loro escussione dinnanzi al tribunale competente per territorio qualora non sia possibile escuterli innanzi l'odierno Giudicante ai sensi del regolamento europeo 1783/2020 Sempre in via preliminare istruttoria reitera la richiesta di questa difesa formulata nella memoria numero 2 di essere autorizzata a depositare tutta la documentazione medica attenente al IG , in forma cartacea ovvero in Per_1 qualunque altro modo venga disposto dal Giudice, vista la pratica impossibilita di depositare oltre mille pagine di cartella clinica secondo i consueti metodi del processo telematico. Nel merito chiede di accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente del IG Controparte_4 conducente del ciclomotore modello Piaggio Liberty 50 targato 12 LU , targa romena e telaio numero Zap61500000086179.di proprietà di
[...]
ed assicurato con la compagnia assicuratrice romena Per_1 CP_5 conseguentemente e per l'effetto, condannare Controparte_6
5 garante ex lege della compagnia assicuratrice estera romena del CP_7 CP_5 ciclomotore Piaggio Beverly50 targato 12 LU assicurato con polizza CP_5
m in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 in Corso Sempione 39, 20145 Milano al risarcimento di tutti i danni in accoglimento della domanda avanzata ex art 2055 cc nei confronti di uno dei soggetti coobligati al pagamento dell'intera somma che verrà liquidata dalla Corte, in favore di parte oggi appellante in relazione a quello o a quei danni subiti dai medesimi a causa delle macrolesioni riportate dal IG
[...]
nell'incidente per cui e causa ‚che risultino allegati e provati al Per_1 termine del giudizio secondo quanto previsto, per il danno parentale per macrolesione di congiunto dalla tabella in uso presso il tribunale di Milano ovvero di Roma, ovvero attraverso un metodo ibrido in ogni caso quella in vigore al momento della emanazione della sentenza, con relativa personalizzazione e risarcimento disposto nella integralità in ossequio a 26972/2008, , con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi rece del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.I. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella 1. 10 novembre 2014, n. 162. da calcolare in applicazione dei criteri indicati dal noto arresto delle SSUU 1995 sulla sorte devalutata al momento del fatto, e via rivalutati al saggio previsto dall'art. 1281 cc fino al momento della pubblicazione della sentenza. Si chiede la vittoria di tutte le spese, il rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale spese di trasferta, spese per la consulenza di parte secondo quanto statuito da Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 16990 del 10 luglio 2017 nonché spese generali pari al 15% degli onorari del presente giudizio, e del primo e del presente grado di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge e nella misura fissata dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con l'aumento in quota percentuale ivi previsto per la assistenza a più persone all'interno del medesimo giudizio in quanto si tratta di litisconsorti non necessari, per i quali sarebbe stato pienamente legittimo avanzare una richiesta singola per ognuno di essi, con conseguente liquidazione di maggiori spese processuali, e attraverso il
6 semplice calcolo dell'aumento, in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario, con come da procura in calce all'atto di citazione.
PER – CP_2 Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO. respingere con la migliore motivazione l'appello proposto dall'appellante, confermando integralmente la sentenza n. 2301/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Salerno, e pubblicata in data 29.02.2024. 2) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Parte_1 procuratore speciale di , madre del danneggiato , e Parte_2 ON
, fratello del danneggiato, in proprio, convenivano in Controparte_1 giudizio l' e il danneggiato congiunto , quale CP_2 ON proprietario del motociclo Piaggio Liberty 50 assicurato con la compagnia assicurativa rumena al fine di ottenere il risarcimento del danno da CP_5 lesione del rapporto parentale derivante dalle gravissime lesioni subìte dal congiunto in ragione del sinistro stradale verificatosi in data ON
26.11.2011 in cui il predetto restava coinvolto. In particolare, gli attori allegavano che:
- in data 26.11.2011, in Boscoreale (Napoli) si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva la vettura Fiat Grande Punto, condotta da , Persona_3
e il ciclomotore Piaggio Liberty 50 di proprietà del danneggiato Per_1
e assicurato con la compagnia rumena
[...] CP_5
- che a bordo del ciclomotore viaggiavano e ON Controparte_4 che riportavano lesioni;
- che nel giudizio penale a carico del per guida in stato di ON ebrezza e in quanto sprovvisto di patente1, il predetto, veniva assolto stante l'impossibilità di individuare chi dei due soggetti viaggiatori conducesse il motociclo;
-che l' quale compagnia assicuratrice del motociclo avrebbe dovuto rispondere dei danni subiti dagli attori: sia nel caso in cui il fosse Per_1 stato trasportato, sia nel caso in cui fosse stato conducente della moto e fosse accertato un concorso di colpa del conducente dell'auto;
-che in sede di visita medico-legale la dott.ssa accertava in capo al Per_2 danneggiato un I.P. pari all'80% e che le lesioni patite dal ON congiunto erano tali da stravolgere completamente la vita degli attori.
Si costituiva l' contestando le argomentazioni svolte dagli attori in CP_2 quanto non provate, ed evidenziando, in particolare, che doveva ritenersi che fosse proprio alla guida del motociclo;
sosteneva, inoltre, che ON entrambi i soggetti a bordo del motociclo avevano un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita e che entrambi erano sprovvisti di patente di guida, che il motociclo stava procedendo a zig-zag ed era privo dell'impianto illuminante. Dunque, il convenuto contestava la domanda di risarcimento del danno formulata dagli odierni attori, madre e fratello del danneggiato, nei confronti di CP_2
Non si costituiva , che pertanto veniva dichiarato ON contumace. Con sentenza n. 2301/2024, pubblicata il 29.2.2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea in quanto non provata la circostanza che il fosse terzo trasportato sul ciclomotore per cui è causa e ON ritenendo il sinistro causa esclusiva della sua condotta colposa e imprudente. In particolare, evidenziava che, facendo applicazione del principio giurisprudenziale in base al quale ove sia impossibile identificare chi tra gli occupanti di un veicolo ne sia il conducente, la presenza a bordo dello stesso di colui che ne ha la disponibilità giuridica o a cui il veicolo è affidato è
all'uso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,50 gr./1, nello specifico 2,80 g./1 come risulta dalla documentazione sanitaria agli atti.
2. del reato p. e p. dall'art. 116 comma 13 e 18 del Codice della Strada, così come modificato dall'art. 1 del D.L. ns117 del 03.08.2007 e successive modifiche, perché
3. circolava alla guida del motociclo Piaggio Liberty sprovvisto del certificato d'idoneità o patente di guida, poiché mai conseguita.
8 circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva della guida del mezzo da parte di tali soggetti.
Avverso la sentenza proponeva appello , in qualità di Parte_3 procuratore speciale di e , censurando la Parte_2 Controparte_1 decisione in quanto : il giudice avrebbe presunto che alla guida del motociclo vi fosse l' senza Per_1 dare ingresso alla prova testimoniale offerta;
il giudice erroneamente non avrebbe dato ingresso alla prova testimoniale relativa alle lesioni riportate dall' e alle conseguenze patite dai congiunti Per_1 attori. Chiedevano, pertanto, in riforma della sentenza, di revocare le ordinanze istruttorie di diniego del primo giudice e di ammettere la prova testimoniale, nel merito di accertare che il sinistro si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente del sig. con condanna di al risarcimento di tutti CP_4 CP_2
i danni in accoglimento della domanda avanzata ex art. 2055 c.c. nei confronti di uno dei soggetti coobbligati al pagamento dell'intera somma che verrà liquidata dalla Corte, in favore degli appellanti in relazione a quello che o a quei danni subìti dai medesimi a causa delle macrolesioni riportate dal sig.
nell'incidente, con vittoria di spese. ON
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, CP_2
l'integrale conferma della sentenza, con vittoria di spese. Non si costituiva, invece, , e pertanto veniva dichiarato ON contumace. All'udienza del 31.10.2024 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., fissando a tale fine l'udienza collegiale del 6.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'impugnazione le parti appellanti censurano la sentenza laddove non ha ammesso la prova offerta dagli attori sui fatti costitutivi della domanda, ossia sul fatto che l' fosse trasportato sul ciclomotore e sui danni patiti dai Per_1 congiunti dell' a seguito del sinistro occorsogli, facendo ricorso alla Per_1 presunzione che alla guida del mezzo deve presumersi il proprietario dello
9 stesso, senza motivare sul punto e così cadendo in contraddizione per aver imputato al medesimo attore di non aver dimostrato il fatto posto a fondamento della domanda.
La censura non è fondata. Va premesso che con la citazione in primo grado gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del sig. del per colpa e fatto CP_4 esclusivo o concorrente dello stesso, in qualità di conducente del veicolo su cui era asseritamente trasportato l' . Per_1
Nello stesso atto di citazione, peraltro gli attori non allegavano nessuna circostanza oggettiva dalla quale inferire che l' fosse trasportato e, anzi, Per_1 evocavano l'indennizzo assicurativo da parte dell' ia nel caso in cui l' Per_1 risultasse trasportato, sia nel caso in cui fosse stato conducente ipotizzando, in questo secondo caso, una concorrente responsabilità del veicolo antagonista. In sostanza, gli attori stessi, ab origine, ipotizzavano scenari diversi in ordine alla conduzione del mezzo da parte dell'uno o dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro non avendo certezze sulla effettiva dinamica del sinistro. Tale deficit di allegazione non è stato colmato neppure nella memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc. Solo con la memoria ex art 183/6 n.2 gli attori abbandonavano la linea difensiva criptica e fluttuante chiedendo di provare circostanze dalle quali inferire che l' era trasportato sul veicolo poi coinvolto dal sinistro, e in Per_1 particolare :
Pe
“1.vero che in data 26 novembre 2011 si trovava in Boscoreale nella Piazza Marchesa davanti al Bar pasticceria Raiola sito ai numeri 105/407 della detta piazza angolo via Marchesa alle ore 22,15 circa;
2,vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1 ovvero alle ore 22,15 circa in Piazza Marchesa lei ebbe a notare che il IG ebbe a salire su un ciclomotore Piaggio Liberty al posto del passeggero mentre un ON altro soggetto si poneva alla guida e che compiuta questa operazione e messo in moto il ciclomotore i due ragazzi si allontanarono;
3.vero che il luogo ove ebbe a verificarsi il sinistro per cui e causa ovvero via Futa si trova a circa 900 metri dalla piazza Marchesi.”
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che la prova offerta è evidentemente indiretta atteso le dichiarazioni dei testi non consentirebbero, comunque, di dimostrare che al momento dell'impatto alla guida del mezzo si trovasse il : infatti il sinistro si è verificato in luogo diverso e non contiguo e CP_4 certamente non visibile rispetto al punto in cui si trovavano i testi, dato, questo, pacifico e indiscusso. In sostanza, lo iato temporale e spaziale tra l'ipotetico avvistamento, da parte dei testi, dell' quale trasportato e il momento del sinistro non Per_1
10 consentirebbe, in modo rigoroso, come richiesto dalla Cassazione, di ritenere superata la presunzione di matrice giurisprudenziale secondo cui” la veste di conducente deve essere attribuita al titolare del veicolo, giacché la presenza a bordo del titolare, si deve apprezzare, secondo i caratteri della gravità e precisione, come fatto idoneo a giustificare la conseguenza che lo stesso soggetto fosse alla guida al momento del sinistro. E' questa una presunzione, certamente hominis, che però è giustificata dal fatto noto che, quando a bordo del veicolo vi sia il titolare si deve ritenere, secondo i criteri di gravità e precisione, che sia stato quel soggetto, a rivestire la posizione di conducente, nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione” (Cassazione sent. n. 30723 del 19.10.2022).
Deve, peraltro aggiungersi, in questa sede, e sotto questo profilo la motivazione della sentenza di primo grado deve essere integrata, che dal materiale probatorio in atti può ritenersi positivamente accertato che alla guida del motociclo vi fosse proprio l' . Per_1
Infatti, il rapporto dei carabinieri intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro indicava l' come conducente e il quale trasportato;
Per_1 CP_4 inoltre, sempre nell'immediatezza dei fatti il sig. , conducente del Per_3 veicolo Fiat indicava come conducente , e riferiva “che era ON venuto a conoscenza del nome del soggetto solo a seguito dell'arrivo sul luogo dell'incidente del fratello dell' ” . Per_1
Nel medesimo contesto temporale il dichiarava al carabiniere scelto CP_4
di essere sul ciclomotore assieme all'amico , Persona_5 ON che conduceva il veicolo. Sebbene poi nel dibattimento penale a carico dell' , il abbia poi Per_1 Per_3 dichiarato di non essere in grado di riconoscere chi guidava il ciclomotore e il carabiniere a sua volta abbia dichiarato che il sentito a Persona_5 CP_4 sit il giorno seguente al sinistro non ricordava più nulla, deposizioni, queste, che hanno indotto il giudice penale ad assolvere l'imputato dai reati Per_1 ascrittigli, non vi è dubbio che le due dichiarazioni rese dai protagonisti del sinistro nell'immediatezza dell'evento, siano tra loro coerenti e univoche nell'indicare l' quale conducente del mezzo. Per_1
E infatti, il giudice civile può formare il proprio convincimento procedendo ad una autonoma valutazione delle prove raccolte in altro processo atteso che a differenza del processo penale in cui l'esito assolutorio è imposto ogni qualvolta sussista un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, nel processo civile vale la regola della preponderanza probatoria , secondo cui, ai fini dell'accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti è sufficiente che la verificazione dei fatti storici su cui esse si fondano siano più probabili che non . 11 Nella specie, alle dichiarazioni rese ai carabinieri dal e dal al Per_3 CP_4 momento del sinistro in data 26-11-11, come si è detto, deve essere attribuita intrinseca veridicità attesa la loro immediatezza rispetto ai fatti e la loro reciproca coerenza. Tale veridicità neppure è stata successivamente smentita da una diversa ricostruzione dei fatti nel corso del dibattimento penale celebrato nel 2015, atteso che il in udienza si è limitato a dichiarare ( a distanza di 4 Per_3 anni dal sinistro) di non essere in grado di riconoscere l' , il cui nome, Per_1 però, al momento del sinistro gli era stato indicato dal fratello dell' Per_1 intervenuto sul luogo, mentre il carabiniere scelto , presente Persona_5 in Via Futa la sera del 26 novembre del 2011, sentito qual teste all'udienza del 15.12.2015, ha dichiarato che al momento del sinistro, giunto sul luogo il
, nell'immediatezza dichiarava di essere sul ciclomotore Controparte_4 insieme all'amico , che conduceva il veicolo mentre il giorno ON seguente, quando il veniva sentito in sede di s.i.t., lo stesso si limitava CP_4 ad asserire di non aver un ricordo né dell ' incidente né di chi fosse al guida del ciclomotore. In conclusione, il compendio probatorio è decisivo nel senso di ritenere che al momento del sinistro alla guida del ciclomotore fosse l' mentre resta Per_1 irrilevante alla luce delle predette evidenze probatorie la circostanza, che vorrebbe provare l'appellante, che in luogo diverso e in epoca antecedente al sinistro alla guida fosse si fosse posto il CP_4
L'appello è dunque inaccoglibile e la parte appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da in qualità di procuratore Parte_1 speciale di nonché personalmente in proprio Parte_2 [...]
quali congiunti di e per l'effetto CP_1 ON conferma la sentenza 2301/24 del 29-2-24 del tribunale di Milano impugnata;
condanna parte appellante al pagamento in favore di Controparte_6
delle spese del grado che liquida in euro 6000,00 oltre spese generali
[...]
e oneri di legge. 12 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 12/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 IMPUTATO1. del reato p. e p. dall'art. 186 comma 2 lett. C) C.d.S., cosi come modificato dal D.L. n. 117/07, perché circolava alla guida del motocicio Piaggio Liberty 50 cc. telaio ZAPC1500000086179 in stato di ebbrezza conseguente
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