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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
S. Galizia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di svolgere da quarant'anni l'attività di bracciante agricolo, occupandosi quotidianamente della conduzione di trattori per 6 ore al giorno, utilizzando altresì attrezzature rumorose per l'espletamento delle proprie mansioni – esponeva di aver presentato, in data 7.7.2021, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata
(ipoacusia da rumore).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2
convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1
valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo le modalità descritte in ricorso (cfr. teste , datore di lavoro) – è stata disposta Tes_1
CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica dell'istante.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha diagnosticato a carico del ricorrente “ipoacusia bilaterale” ed ha ritenuto che tale patologia sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta dall'istante, atteso, da un lato, che” il lavoro svolto come trattorista per alcuni decenni ha comportato esposizione a rumore otolesivo essendovi stato principale utilizzo di strumentazione
(scuotitore, trinciatrice, raccoglitore di olive, fresa ed aratro e cernitrice) necessaria per il lavoro agricolo e che per il funzionamento necessita di essere collegata al trattore, in un assicurato che ha lavorato dal lunedì al sabato (dalle ore 6:00 alle ore 12:00) per circa 151 giorni all'anno, senza utilizzo dei dispositivi di protezione individuale acustica per la maggior parte degli anni lavorativi nei quarant'anni di attività” e dall'altro che i“dati strumentali, uniti alla anamnesi lavorativa documentata, giustificano la genesi professionale della patologia acustica denunciata in un soggetto che nega abitudini di vita caratterizzate da frequentazione di ambienti rumorosi (discoteche, sport motoristici), pratiche di attività ludiche a rischio (caccia, pesca), uso di farmaci ototossici o sviluppo di patologie che possono aver danneggiato l'apparato uditivo”.
Ciò posto, il perito ha quantificato il danno biologico nella misura dell'8 %, tenuto conto dell'esame audiometrico del 2.7.2021.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee a validamente infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari all'8% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 7.7.2021 e, per l' effetto, condanna l' al CP_1
pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate CP_1 in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto.
Brindisi, 20.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere