Art. 11.
Gli imprenditori commerciali, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attivita' commerciale esercitata, con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli, 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attivita' esercitata.
Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.
Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione e' consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovra' essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovra' essere allegata al registro degli acquisti di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e conservata con le stesse modalita'.
Per i soggetti di cui all' articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , che non si siano avvalsi della facolta' di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.
I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita' di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle societa' ed enti di ogni tipo, di cui all' articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.
Gli imprenditori commerciali, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attivita' commerciale esercitata, con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli, 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attivita' esercitata.
Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.
Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione e' consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovra' essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovra' essere allegata al registro degli acquisti di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e conservata con le stesse modalita'.
Per i soggetti di cui all' articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , che non si siano avvalsi della facolta' di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.
I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita' di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle societa' ed enti di ogni tipo, di cui all' articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.