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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4370 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 24.04.1984, residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gattuso, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Castellammare di Stabia, alla Via Annunziatella, n. 23
RICORRENTE
e rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, la ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale per sentire dichiarare prescritto il diritto dell' al recupero della somma di € CP_1
1.908,34, per indennità di disoccupazione, relativa al periodo dal 08.02.2007 al 05.05.2007, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di diritto, va evidenziato che il recupero dell'indebito è soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo prevista per esso prescrizione più breve (T.A.R. Lazio sez. III, 11 maggio 1992 n. 512; Corte dei Conti, sez. giur.
Sardegna, 7 maggio 1991 n. 256).
Nel caso in esame, secondo quanto pacificamente emerso dagli atti, la prestazione asseritamente indebita è relativa al periodo dall'8.02.2007 al 5.05.2007, tuttavia, l' ha CP_1 ritualmente interrotto la prescrizione nel 2014 (5.11.2014) ed inoltrato un sollecito nel 2015(
7.4.2015), prima della missiva del 2022, ivi impugnata.
Preliminarmente, va rilevato che le comunicazioni contenenti richieste di pagamento eseguite dall' esplicitano una pretesa di adempimento e, dunque, a prescindere dalla CP_1 formula verbale utilizzata, devono ritenersi atti interruttivi della prescrizione.
1 La interruzione della prescrizione consegue ad una mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore.
Ai fini della interruzione della prescrizione non sono richieste formule particolari, né particolari modalità di comunicazione della richiesta.
Nel caso in esame, non trattandosi di atti processuali, nessuna particolare formalità era richiesta. Pertanto, sono inconferenti le censure sollevate al riguardo da parte istante.
Invero, la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e, dunque, di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ.; spetta, di conseguenza, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e, dunque, la mancata conoscenza dell'atto (Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013).
Le lettere raccomandate del 2014 e 2015, spedite all'indirizzo della debitrice, quale risultante in ricorso, è idonea a far ritenere, in mancanza di prova contraria (non offerta dalla ricorrente), l'interruzione della prescrizione. Invero, in tema di spedizione a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità, ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr. sul punto Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008)
Ciò posto, va rilevato che oggetto del presente giudizio- che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione- è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. del 29 aprile 2009, n. 9986).
Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la sussistenza o CP_2 meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale.
Invero, "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/2010 n. 18046).
Nessuna prova ha fornito la ricorrente e nessun affidamento risulta violato, atteso che la richiesta di restituzione è stata inoltrata prima del decennio, come innanzi detto. Nessuna ulteriore contestazione è stata sollevata dalla parte ricorrente, pertanto, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
2 nulla per le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 9.4.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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