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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 3981/2020 R.G. posta in decisione con ordinanza del 30.05.2025 e promossa
Da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in RO (Me), via Fiorina Sardo, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Aloi
- Opponente
Contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difesa dall'avv. Antonio Maria C.F._2
Sindoni;
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto.
Pag.1 di 3 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella nota congiunta depositata in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 08-10-2020
[...]
proponeva opposizione all'atto di precetto notificato il 11- Pt_1
22/09/2020, eccependo: la nullità o inammissibilità ed improcedibilità
dell'atto di precetto per invalidità della procura, l'ammontare esorbitante richiesto per somme non dovute per il quale chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la infondatezza delle richieste per abuso degli strumenti processuali. Chiedeva pertanto: 1) accogliere l'eccezione preliminare e per l'effetto dichiarare il precetto opposto nullo e/o inammissibile e/o improcedibile;
2) in via gradata, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
3) nel merito in via ulteriormente gradata dichiarare l'atto di precetto opposto interamente nullo o in subordine parzialmente inefficace per le somme eccedenti quelle effettivamente dovute.
2 Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto Controparte_1
dedotto da controparte e ne chiedeva il rigetto con conferma del precetto opposto.
3 In corso di causa, le parti dichiaravano di aver raggiunto in data
15/01/2023 un accordo, depositando ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio poi omologato con decreto del Tribunale di
Messina in data 22/02/2023.
Pag.2 di 3 Tribunale di Messina
4 Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.05.2025
poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Con l'accordo sopra specificato, che coinvolgeva i crediti portati dal precetto oggetto del presente giudizio, le parti si sono obbligate a stipulare reciproci atti di trasferimento con i quali si è provveduto a dividere tutti i beni in comune e a soddisfare le richieste di pagamento in essere riquantificando anche l'importo dell'assegno divorzile. In forza di tali accordi, le parti hanno proceduto alla stipula dell'atto pubblico in
Notar stipulato in data 29/05/2023 registrato in data Persona_1
30/05/2023 al n° 8551 serie 1T. Con la stipula del predetto atto che cristallizzava gli accordi presi tra i coniugi, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Queste ultime, quindi, vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori delle parti, Parte_1 Controparte_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Messina, lì 30.05.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 3981/2020 R.G. posta in decisione con ordinanza del 30.05.2025 e promossa
Da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in RO (Me), via Fiorina Sardo, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Aloi
- Opponente
Contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difesa dall'avv. Antonio Maria C.F._2
Sindoni;
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto.
Pag.1 di 3 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella nota congiunta depositata in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 08-10-2020
[...]
proponeva opposizione all'atto di precetto notificato il 11- Pt_1
22/09/2020, eccependo: la nullità o inammissibilità ed improcedibilità
dell'atto di precetto per invalidità della procura, l'ammontare esorbitante richiesto per somme non dovute per il quale chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la infondatezza delle richieste per abuso degli strumenti processuali. Chiedeva pertanto: 1) accogliere l'eccezione preliminare e per l'effetto dichiarare il precetto opposto nullo e/o inammissibile e/o improcedibile;
2) in via gradata, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
3) nel merito in via ulteriormente gradata dichiarare l'atto di precetto opposto interamente nullo o in subordine parzialmente inefficace per le somme eccedenti quelle effettivamente dovute.
2 Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto Controparte_1
dedotto da controparte e ne chiedeva il rigetto con conferma del precetto opposto.
3 In corso di causa, le parti dichiaravano di aver raggiunto in data
15/01/2023 un accordo, depositando ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio poi omologato con decreto del Tribunale di
Messina in data 22/02/2023.
Pag.2 di 3 Tribunale di Messina
4 Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.05.2025
poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Con l'accordo sopra specificato, che coinvolgeva i crediti portati dal precetto oggetto del presente giudizio, le parti si sono obbligate a stipulare reciproci atti di trasferimento con i quali si è provveduto a dividere tutti i beni in comune e a soddisfare le richieste di pagamento in essere riquantificando anche l'importo dell'assegno divorzile. In forza di tali accordi, le parti hanno proceduto alla stipula dell'atto pubblico in
Notar stipulato in data 29/05/2023 registrato in data Persona_1
30/05/2023 al n° 8551 serie 1T. Con la stipula del predetto atto che cristallizzava gli accordi presi tra i coniugi, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Queste ultime, quindi, vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori delle parti, Parte_1 Controparte_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Messina, lì 30.05.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.3 di 3