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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1527/2023 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. TISO CARMELINA, elettivamente C.F._2
domiciliati in VIA BESCHI, 30 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dei predetti difensori, come da mandato redatto su atto separato e allegato al ricorso,
ATTORI contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. HAZAN CP_1 C.F._3
MAURIZIO e dall'avv. TAURINI STEFANO, elettivamente domiciliato in LARGO
AUGUSTO, 3 – MILANO presso lo studio dei predetti difensori (indirizzo telematico:
, come Email_1 Email_2
da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
pagina 1 di 14 e contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
GIUSEPPE ANGIOLILLO, elettivamente domiciliato in VIA VALSESIA, 59 -
MANTOVA, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
e con l'intervento di
(C.F.: Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. ANNALISA PULICA, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in STRADA LAGO PAIOLO, 10 – MANTOVA presso il difensore avv.
PULICA ANNALISA come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
TERZA CHIAMATA
e di
C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
ELISA RIGHI, elettivamente domiciliata in VIA S. ORSOLA, 36 – MODENA presso lo studio del predetto difensore come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: 142002 – responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
Accertare e conseguentemente dichiarare la responsabilità medica grave personale dei convenuti Dott. e Dott. nell'evento "morte" della CP_1 Controparte_2
piccola consistita nell'omissione dell'attuazione di trattamenti sanitari Persona_1
consigliati e necessari (compreso il trasferimento in struttura a più alto livello di pagina 2 di 14 assistenza) al fine di consentire alla piccola "possibilità" di vita con apertura di scenari successivi di intervento (perdita di chances).
Condannare il Dott. e il Dott. in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e biologici patiti dai ricorrenti nella misura complessiva di € 250.000,00 o altra somma che sarà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia dal Tribunale.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto: in via preliminare nel merito: accertare la estinzione di ogni obbligazione in ragione della transazione prodotta in atti di cui si dichiara di avvalersi ex art. 1304 c.c. e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere;
nel merito, in via principale: rigettare le domande svolte nei confronti del Dottor CP_1
poiché infondate in fatto e diritto nel merito, in via subordinata, accertare comunque e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti l'obbligo di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il dr.
[...] CP_1
in forza di quanto previsto ex artt. 7,9,10 Legge Gelli, previa dichiarazione di
[...]
nullità di ogni eventuale clausola, ove opposta, di senso contrario tra medico e struttura trattandosi di norme imperative (ex art. 7 co. V Legge Gelli) ed in ogni caso nulle per genericità, indeterminatezza e violazione della causa in concreto ex artt. 1322, 1346 c.c., nonché vessatoria ex art. 1341 c.c., e per l'effetto condannare in persona CP_3
del legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne il dr. da CP_1
ogni avversa pretesa compresi i costi di difesa del presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori per legge.
pagina 3 di 14 Per Controparte_5
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis
1. In via preliminare, di rito, dichiararsi la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 164, comma 4 in relazione all'art. 163, n. 4 c.p.c. con i provvedimenti conseguenti.
2. nel merito, in via principale, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto il ricorso, in ogni sua domanda, nei confronti del Dott. Controparte_2
3. nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare la terza società di assicurazioni , corrente in S. Cesario sul Panaro Controparte_4
(MO), corso libertà, 53 C.F. e P. IVA , a tenere manlevato il Dott. P.IVA_2
da ogni somma cui dovesse essere tenuto e condannato per i titoli di Controparte_2
cui è causa.
4. nel merito, in via di ulteriore subordine, ridurre la somma che dovesse essere riconosciuta a favore di parti ricorrenti della somma già oggetto di transazione con l'azienda ospedaliera.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Per : Controparte_6
in via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via preliminare: disporre il mutamento del rito in ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c. per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
nel merito: ritenere congruo il danno già accertato e liquidato dalla terza chiamata CP_3
di Mantova, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.
Per Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 4 di 14 in via preliminare, dichiarare la nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c. del ricorso introduttivo del giudizio, adottando ogni conseguente provvedimento;
a in via preliminare, disporre la conversione del rito ex art. 281 duodecies c.p.c.; nel merito, rigettare l'azione risarcitoria proposta nei confronti del Dr. per CP_2
assenza di danno e/o responsabilità. In subordine, ridurre il quantum spettante al minor importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa e alla sola quota di responsabilità al medesimo ascrivibile, previa graduazione interna delle colpe;
nel merito, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità del Dr. CP_2
preso atto della sua volontà del di aderire alla transazione stipulata dagli attori con l' , accertare e dichiarare ai sensi dell'art. Controparte_3
1304 comma 1 c.c. l'estinzione di ogni pretesa risarcitoria nei suoi confronti. In subordine, per il caso in cui la transazione avesse avuto ad oggetto la sola quota parziale della di Mantova, ridurre il debito gravante sugli altri condebitori in solido in CP_3
misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dalla , se pari o Controparte_7
superiore alla quota di debito alla medesima riferibile;
ovvero, se inferiore, ridurre il debito gravante sugli altri condebitori in solido in misura corrispondente alla quota gravante sulla di Mantova;
con riferimento alla domanda di manleva assicurativa: CP_3
in via principale, previo occorrendo correzione in via interpretativa dell'errore di data contenuto nell'Appendice di polizza (da "26/02/2018" in luogo di "27/12/218") o annullamento della stessa Appendice ex art. 1427 c.c.), accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa per estraneità del sinistro al rischio di polizza;
in subordine, accertare e dichiarare l'operatività della garanzia assicurativa in secondo rischio rispetto alla polizza stipulata dalla Controparte_3
anche a vantaggio del Dr. ;
[...] CP_2
in estremo subordine, previa graduazione interna delle colpe, limitare la condanna in manleva della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta riferibile al Dr.
CP_2
pagina 5 di 14 pagina 6 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. il 9-6-2023 e notificato il 14-9-2023 gli attori esponevano 1) che, il giorno 20.10.2018, essi avevano accompagnato la loro figlia, di mesi 6, presso il Pronto Soccorso di Asola, con vari sintomi tra Persona_1
cui vomito e respiro faticoso e che la minore era stata subito dimessa;
2) che, il giorno
21.10.2018, essi erano tornati presso il Pronto Soccorso di Asola essendo peggiorate le condizioni della piccola e insorta anche "inappetenza grave e tendenza all'assopimento";
3) che, a seguito di visita effettuata al locale pronto soccorso, veniva disposto il ricovero presso il reparto di pediatria del medesimo nosocomio alle ore 19:00 e che, in quel momento, erano state registrate "condizioni generali buone" seppur in presenza di tachicardia;
4) che la bambina veniva monitorata sommariamente e che non le venivano somministrate particolari cure, se non "palliative"; 5) che alle ore 05:16, a seguito di nuovo peggioramento, veniva somministrato "Bentelan"; 6) che alle 7:40 la bambina veniva trasferita agli Spedali Civili di Brescia dove la stessa giungeva in condizioni tragiche e dove veniva constatato il decesso alle ore 09:25; 7) che, a seguito del decesso, veniva aperto un procedimento penale presso la procura della Repubblica di Brescia e disposta l'autopsia sul corpo della minore;
8) che il dott. svolgeva Persona_2
relazione medico-legale in cui veniva esclusa ogni responsabilità in capo al personale degli Spedali Civili ed evidenziate per contro molteplici gravi errori e mancanze da parte della struttura ospedaliera e del personale medico di Asola;
9) che il dott. aveva Per_2
sottolineato la possibilità, in termini di "maggiori chances" di sopravvivenza, che la piccola avrebbe avuto se adeguatamente curata e trasferita presso una struttura a più alto livello assistenziale;
10) che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo;
11) che, successivamente, si erano aperte trattative con l' Controparte_8
che si concludevano con un atto di transazione tra gli istanti e
[...]
l' , la quale riconosceva, a tacitazione unicamente Controparte_3
delle pretese avanzate verso la struttura sanitaria, una somma a titolo di risarcimento del danno che veniva accettata;
12) che i due medici chiamati in causa, non aderenti alla pagina 7 di 14 predetta transazione, erano da ritenersi in via tra loro solidale, direttamente e personalmente, responsabili per il proprio operato che aveva concorso a cagionare la morte di 13) che era stato proposto un nuovo procedimento di mediazione Persona_1
nei confronti dei due medici che si concludeva con esito negativo stante l'indisponibilità
a versare il risarcimento da parte della compagnia assicurativa;
14) che dalla relazione del consulente del P.M. emergeva la responsabilità dei medici operanti, i quali non avrebbero attuato tutte le misure e i protocolli previsti (ben chiariti in relazione linee guida ), omesso di valutare parametri che dovevano indurre al sospetto di CP_9
una situazione di cardiopatia e, inoltre, adottare adeguati interventi tra i quali, il trasferimento in struttura a più alto livello assistenziale;
15) che nella relazione in questione si ipotizzava la privazione in termini di chanches di vita per la piccola, che avrebbe avuto se non si fossero realizzate le condotte omissive del personale medico: alla stregua di tali deduzioni gli attori chiedevano la condanna del dott. e CP_1
del dott. in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
patrimoniali, non patrimoniali e biologici patiti dai ricorrenti nella misura complessiva di € 250.000,00 o quella diversa accertata in corso di causa.
Si costituiva il quale sosteneva 16) la nullità della domanda proposta da CP_1
per mancato conferimento della procura;
17) che il giudizio doveva essere Parte_2
esteso alla in virtù di quanto previsto dagli artt. 7,9 e 10 della legge n. CP_3
24/2017; 18) che gli istanti, non avendo allegato l'atto di transazione, non avevano fornito prova del danno subito;
19) che mancava ogni indicazione circa le condotte colpevoli addebitabili al medico;
20) che non era stata fornita alcuna prova circa il danno patito, peraltro quantificato in misura eccessiva: alla luce di tali considerazioni la difesa del convenuto chiedeva che venisse dichiarata la nullità della domanda proposta da per mancato rilascio della procura, che venisse autorizzata la chiamata in Parte_2
causa di con richiesta di condanna dell'ente a mantenere indenne il CP_3
convenuto da ogni pretesa conseguente al presente giudizio e, nel merito, che la domanda venisse rigettata.
pagina 8 di 14 Si costituiva il quale sosteneva 21) che il ricorso era nullo per CP_10
insufficiente descrizione della causa petendi; 22) che non sussistevano le condizioni per l'applicazione del rito semplificato di cognizione;
23) che tra gli attori e la
[...]
era stato stipulato un atto di transazione che non era stato tuttavia prodotto CP_3
sicché mancava la prova del danno in concreto patito dagli istanti;
24) che nessuna responsabilità per l'accaduto (decesso per scompenso cardiaco derivante da miocardite fulminante) gli era addebitabile essendo egli intervenuto, senza avere nemmeno visitato la paziente, solamente alle ore 6.00 del giorno 22-10-2018 effettuando una consulenza rianimatoria e quando il quadro clinico era vistosamente peggiorato;
25) che il ritardato trasferimento della paziente non poteva essergli addebitato: alla luce di tali considerazioni il convenuto chiedeva preliminarmente di essere autorizzatao chiamare in causa la società onde essere manlevato in caso di Controparte_4
soccombenza, che venisse disposto il mutamento del rito, la declaratoria di nullità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda, salvo essere tenuto indenne dalla compagnia assicuratrice in caso di soccombenza.
Autorizzate le chiamate in giudizio sia della Controparte_3
sia della compagnia il primo ente si costituiva
[...] Controparte_4
deducendo 26) che il ricorso era nullo per insufficiente descrizione delle ragioni poste a fondamento delle pretese azionate;
27) che non sussistevano le ragioni per applicare il rito sommario;
28) che essa aveva stipulato una transazione con gli attori concordando il versamento di € 75.000,00 atto in cui era specificato che costoro dichiaravano di manlevare l'ente “da ogni ipotizzabile ulteriore richiesta risarcitoria anche di terzi, di congiunti, familiari, per i fatti descritti in premessa e negli atti ivi richiamati”, sicché nulla più era da essa dovuto;
29) che non vi era prova di una responsabilità in capo ai sanitari dell'ospedale di Asola, tanto che il procedimento penale avviato nei confronti dei medici era stato archiviato;
30) che il rapporto instaurato tra essa e il dott. CP_1
era di lavoro autonomo avente durata di mesi sei sicché essa difettava di
[...]
legittimazione passiva rispetto alla domanda: alla stregua di tali premesse la difesa pagina 9 di 14 dell'ente chiedeva che il ricorso venisse dichiarato nullo e che la domanda venisse rigettata anche tenuto conto dei quanto versato in sede di transazione.
Infine, si costituiva la la quale affermava 31) di prestare Controparte_4
adesione alle difese svolte da a carico del quale non era ravvisabile CP_2
alcuna responsabilità; 32) che era essenziale disporre della transazione intervenuta tra gli attori e l'ente ospedaliero anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 1304 c.c.; 33) che la polizza non poteva operare sia per estraneità del sinistro alle previsioni contrattuali (il medico si era assicurato per l'attività svolta all'interno di strutture sanitarie accreditate mentre i fatti contestati avevano ad oggetto l'attività professionale espletata presso una struttura sanitaria pubblica) sia perché la garanzia assicurativa avrebbe riguardato un sinistro già verificatosi essendo dovuto a mero errore materiale l'apposizione della data del 26-2-2018 anziché quella del 27-12-2018 sulla appendice di polizza n. 01; 34) che la garanzia da essa prestata opererebbe in secondo rischio ad esaurimento del massimale della garanzia;
35) che la garanzia opererebbe solo con riferimento alla quota di responsabilità personalmente imputabile al dott. : alla CP_2
stregua di quanto esposto la difesa della compagnia chiedeva che venisse dichiarata la nullità del ricorso, disposta la conversione del rito e, nel merito, rigettata sia l'azione risarcitoria che quella di manleva.
Rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va disatteso l'assunto secondo cui il rito dovrebbe essere mutato da semplificato ad ordinario in quanto sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione, dovendosi inoltre ribadire il giudizio negativo già espresso nel corso del giudizio in ordine all'ammissione delle prove dedotte dalle parti stante la loro superfluità.
E' inoltre infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo in quanto in esso sono stati pagina 10 di 14 adeguatamente specificati i fatti posti a fondamento della domanda (i comportamenti asseritamente negligenti e imperiti tenuti dai medici e dalla struttura ospedaliera in occasione dei ricoveri della minore avvenuti nei giorni 20 e 21 ottobre Persona_1
2018 secondo quanto emergerebbe dalla relazione redatta dai dott. e Per_3 [...]
nell'ambito del procedimento penale instaurato avanti alla Procura della Per_4
Repubblica di Brescia e iscritto al n. 15198/2018 R.G.N.R.), indicato il bene della vita asseritamente leso (la privazione di chances di sopravvivenza della figlia) nonché
l'entità del risarcimento preteso.
Non merita accoglimento neppure l'eccezione concernente il mancato rilascio della procura al difensore da parte di risultando la stessa allegata alle note scritte Parte_2
depositate il 27-3-2024.
Quanto al merito va osservato che non è in contestazione che la morte della piccola sia stata dovuta a scompenso cardiaco acuto, insorto in un quadro di Persona_5
miocardite virale, malattia questa che si può manifestare con forme asintomatiche, sino a forme fulminanti, caratterizzate da scompenso cardiaco acuto e morte improvvisa.
Le conclusioni cui pervengono i medici legali vengono di seguito riportate: “In conclusione, dall'analisi della vicenda clinica della piccola paiono rilevarsi Persona_5
alcuni elementi di biasimo unicamente a carico delle condotte dei Sanitari che la ebbero in cura presso il reparto, di Pediatria dell'Ospedale di Asola. Tuttavia, sebbene in una valutazione ex ante risulti indubbia la necessità di un differente approccio diagnostico- terapeutico, in una valutazione ex post è ragionevole ritenere con elevato grado di probabilità che, anche a fronte di diverse condotte professionali, il decorso degli eventi, fino all'exitus, non si sarebbe modificato.
Come precedentemente esposto, infatti, la miocardite fulminante è una grave patologia, spesso inevitabilmente progressiva fino allo scompenso cardiaco e all'arresto cardiocircolatorio. La particolare severità della condizione appare peraltro avvalorata dal riscontro istologico della presente indagine, che permetteva di rilevare una massiva pagina 11 di 14 disseminazione di elementi linfocitari a coinvolgere ubiquitariamente il parenchima cardiaco.
Si vuole significare, in termini più semplicistici, che un differente approccio interventistico da parte dei Sanitari di Asola avrebbe verosimilmente permesso alla piccola di essere trasferita presso una Struttura a più elevato livello assistenziale in Per_5
condizioni di maggiore stabilità: a tale provvedimento sarebbe seguito un approccio basato su inotropismo e riduzione del post-carico con farmaci per via venosa centrale.
Qualora questo trattamento sistemico si fosse rivelato insufficiente, sarebbe quasi certamente seguita la necessità di sottoporre la paziente a ECMO (circolazione extracorporea).
Un esito favorevole in termini di guarigione si sarebbe dunque potuto ottenere in via meramente ipotetica, potendosi prospettare unicamente delle "maggiori chances", quantificazione tuttavia non agevole e in ogni caso lontana dal criterio pertinente il presente ambito di valutazione che richiede un giudizio fondato sull'elevata probabilità logica o credibilità razionale, anche alla luce del fatto la patologia in questione può avere un'evoluzione fatale, indipendentemente dalla correttezza e adeguatezza delle misure terapeutiche adottate.”
Premesso che la diagnosi errata o inadeguata (ipotesi ricorrente nel caso di specie per quanto sopra riportato) o il mancato invio della paziente in struttura maggiormente specializzata, integra di per sé inadempimento della prestazione sanitaria, in presenza di fattori di rischio aggrava la possibilità che l'evento negativo si verifichi, producendo in capo al paziente la perdita delle chances di conseguire un risultato utile, perdita che configura una autonoma voce di danno emergente (in tal senso vedasi già Cass. 4-3-
2004 n. 4400), occorre evidenziare che, in materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non" laddove la possibilità perduta pagina 12 di 14 di conseguire il risultato favorevole deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza (cfr. Cass. 14-11-2017 n. 26822; Cass. 9-3-2018 n.
5641; Cass. 27-6-2018 n. 16919; Cass. 11-11-2019 n. 28993; Cass. 26-6-2020 n. 12906;
Cass. 19-9-2023 n. 26851; Cass. 30-7-2024 n. 21415).
Nel caso di specie da quanto si desume dalla relazione medica (non attinta da censure neppure da parte degli attori) non è stato raggiunto un ragionevole grado di certezza circa il fatto che l'evento morte non si sarebbe comunque verificato anche in caso di corretta effettuazione delle terapie del caso né nel corso del giudizio sono stati addotti da parte attrice (gravata del relativo onere) elementi atti a indurre a conclusioni diverse: ne consegue che, mancando la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell (sia pure negligente e imperita sotto vari profili) e Controparte_11
l'evento lesivo (come merso anche nell'ambito del giudizio penale instaurato e definito con decreto di archiviazione), la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Merita aggiungere che, in ogni caso, nessun rilievo, neppure in termini di negligenza circa la condotta tenuta, può ascriversi al dott. intervenuto per una CP_2
consulenza alle ore 06.00 del 21-10-2018 quando ormai le condizioni della paziente erano irrimediabilmente compromesse.
Da quanto precede deriva altresì che il rigetto della domanda attorea comporta anche quello delle domande di garanzia formulate nei confronti dei terzi chiamati.
Ogni altro profilo dedotto deve ritenersi assorbito.
In considerazione della complessità della vicenda e del comportamento negoziale tenuto dalle parti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite rilevandosi che la medesima statuizione va adottata anche nei rapporti tra e la compagnia atteso che la disposizione di CP_2 Controparte_4
cui all'art. 1899 c.c., poiché non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali posto che il potere dell'agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l'ora di decorrenza del medesimo (cfr. Cass. 10-6-2005 n.
pagina 13 di 14 12305; Cass. 24-12-1994 n. 11142): la mancata linearità nel comportamento negoziale delle parti (che, a quanto consta, hanno comunque dato esecuzione al contratto assicurativo) giustifica anche in relazione a tale posizione la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Mantova, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 14 di 14