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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA STATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario P.U. n. 320-1/2025
promosso da
Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 ), con sede legale in Vedano al Lambro (MB), via Battisti n. 2, e dal socio illimitatamente responsabile Controparte 1 (C.F.:
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F. 1
OL LI (C.F. C.F. 2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
. con ricorso depositato in data 1.10.2025, Parte 1
[...] ed il socio illimitatamente responsabile CP 1
[...] anno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei loro confronti;
• i ricorrenti hanno esposto:
➤ che la società è stata costituita nel 2013 ed ha come oggetto sociale il
"commercio e del noleggio di impianti, parti e attrezzature per la ristorazione collettiva";
➤ che dal 2023 la società non svolge più attività; che la società si trova in stato di insolvenza, attesa la sussistenza di debiti tributari per circa € 583.747,22, di debiti finanziari per circa € 261.994,89 e di debiti verso fornitori per circa € 219.500, mentre l'attivo è rappresentato unicamente da crediti per circa € 60.000;
ritenuto che:
sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Vedano al Lambro (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
•
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “commercio e del noleggio di impianti, parti e attrezzature per la ristorazione collettiva" e sussistono i requisiti dimensionali, data l'esistenza di debiti per oltre € 500.000; ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII,
•
essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dalla certificazione prodotta dalla debitrice, pari a € 583.747,22;
quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 1.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: "l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
➤ dall'esistenza, altresì, di debiti tributari per € 583.747,22 e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
➤ dalla pendenza di una procedura esecutiva presso terzi nei confronti della società debitrice;
dalla circostanza che l'attivo appare costituito unicamente da crediti di importo nettamente inferiore rispetto alla complessiva esposizione debitoria;
come può desumersi dagli elementi sopra indicati, IN
[...] versa effettivamente in stato di Parte 1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e del socio illimitatamente responsabile stante il disposto dell'art. 256 Controparte_1
CCII.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F.: P.IVA 1 ), con sede in Vedano Parte 1
al Lambro (MB), via Battisti n. 2 e del socio illimitatamente responsabile CP 1
[...] C.F.: C.F.1 nato a [...] il [...]
dichiara la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina C.F. 3la dott.ssa Lucia Arizzi (C.F.: ) con studio in Monza, Vicolo
Lambro n. 1, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 3 febbraio 2026, alle ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario P.U. n. 320-1/2025
promosso da
Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 ), con sede legale in Vedano al Lambro (MB), via Battisti n. 2, e dal socio illimitatamente responsabile Controparte 1 (C.F.:
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F. 1
OL LI (C.F. C.F. 2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
. con ricorso depositato in data 1.10.2025, Parte 1
[...] ed il socio illimitatamente responsabile CP 1
[...] anno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei loro confronti;
• i ricorrenti hanno esposto:
➤ che la società è stata costituita nel 2013 ed ha come oggetto sociale il
"commercio e del noleggio di impianti, parti e attrezzature per la ristorazione collettiva";
➤ che dal 2023 la società non svolge più attività; che la società si trova in stato di insolvenza, attesa la sussistenza di debiti tributari per circa € 583.747,22, di debiti finanziari per circa € 261.994,89 e di debiti verso fornitori per circa € 219.500, mentre l'attivo è rappresentato unicamente da crediti per circa € 60.000;
ritenuto che:
sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Vedano al Lambro (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
•
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “commercio e del noleggio di impianti, parti e attrezzature per la ristorazione collettiva" e sussistono i requisiti dimensionali, data l'esistenza di debiti per oltre € 500.000; ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII,
•
essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dalla certificazione prodotta dalla debitrice, pari a € 583.747,22;
quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 1.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: "l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
➤ dall'esistenza, altresì, di debiti tributari per € 583.747,22 e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
➤ dalla pendenza di una procedura esecutiva presso terzi nei confronti della società debitrice;
dalla circostanza che l'attivo appare costituito unicamente da crediti di importo nettamente inferiore rispetto alla complessiva esposizione debitoria;
come può desumersi dagli elementi sopra indicati, IN
[...] versa effettivamente in stato di Parte 1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e del socio illimitatamente responsabile stante il disposto dell'art. 256 Controparte_1
CCII.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F.: P.IVA 1 ), con sede in Vedano Parte 1
al Lambro (MB), via Battisti n. 2 e del socio illimitatamente responsabile CP 1
[...] C.F.: C.F.1 nato a [...] il [...]
dichiara la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina C.F. 3la dott.ssa Lucia Arizzi (C.F.: ) con studio in Monza, Vicolo
Lambro n. 1, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 3 febbraio 2026, alle ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti