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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5548/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to BRANDOLISIO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to ZACCARIOTTO ALDA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bucarest (Romania) il
04/06/2010 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in
Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porcia (PN)
nell'anno 2011;
con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
1 (PN) il 13/11/2010, , nata a [...] Persona_2
il 22/07/2013;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, a suo tempo contratto in
Romania, tra i coniugi e . Parte_2 Controparte_1
2. Ciascun dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo,
entrambi, muniti di reddito autonomo.
3. Disporsi l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_3
presso la residenza della madre la quale potrà assumere tutte le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti gli stessi.
4. Considerati gli impegni lavorativi dei genitori e quelli dei figli, il padre potrà e dovrà tenere con sé i minori per 10 giorni lavorativi al mese (due settimane) dal Lunedì al Venerdì sera quando li accompagnerà dalla madre.
Detto regime sarà applicato anche nel corso delle vacanze natalizie e pasquali,
alternativamente di comune accordo.
Ulteriori festività, anniversari ed i compleanni verranno annualmente alternati tra i genitori.
I minori trascorreranno con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di Maggio di ciascun anno.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, sino al raggiungimento della loro autonomia, corrispondendo alla madre, in maniera tracciabile ed entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 1.200,00-
(€ 600,00- ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat del costo
2 della vita. Primo versamento Dicembre 2024, prima rivalutazione Dicembre
2025.
6. Disporsi a carico del padre il rimborso del 50% delle spese straordinarie afferenti le necessità dei figli minori da intendersi per tali quelle previste dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone, anche con riguardo alle modalità di rimborso, alle quali le parti fanno espresso riferimento e da ritenersi parte integrante del presente accordo.
7. L'AUU per i figli minori verrà percepito dalla madre collocataria che beneficerà, altresì, delle eventuali deduzioni fiscali per i medesimi.
8. Il sig. e la Signora si impegnano a Controparte_1 Parte_2
ricostituire a favore di la somma di € Controparte_2
10.000,00, in ragione del 50% ciascuno, già di pertinenza della medesima e che i coniugi avevano utilizzato per esigenze familiari. In particolare, entrambi provvederanno mensilmente e secondo le proprie possibilità, a versare una somma sul c/c intestato alla beneficiaria, già noto alle parti, sino a raggiungere quella di € 5.000,00 ciascuno. All'esito positivo della prevista vendita dell'abitazione familiare, di cui al successivo punto 9, i signori Pt_2
concordano che, effettuata detta vendita, liquideranno in unica soluzione pro quota la somma al momento residua per raggiungere l'importo citato di €
5.000,00 ciascuno.
9. La casa di abitazione familiare, sita in Pordenone, Via Vallenoncello, 79, int,
14, (classe energetica A3) di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata alla signora in quanto collocataria dei figli minori. I Parte_2
signori e si impegnano Parte_2 Controparte_1
reciprocamente ad alienare l'immobile medesimo, decorsi 5 anni dal suo acquisto, al prezzo di mercato stabilito da un tecnico ovvero da un'agenzia immobiliare individuati di comune accordo, suddividendone il ricavato al
50%.
3 10. I Beni di arredo, di proprietà comune, ad oggi presenti nella casa familiare rimarranno provvisoriamente assegnati alla signora I Parte_2
coniugi si impegnano, in caso di vendita degli stessi anche anticipata rispetto all'immobile, a suddividerne il ricavato al 50%.
11. I coniugi si impegnano reciprocamente al 50% ciascuno, a far fronte, sino alla loro estinzione, ai cointestati finanziamenti in essere, comprensivi dei costi di gestione dei conti correnti cui sono appoggiati i predetti finanziamenti, con l'obbligo per ciascuno alla eliminazione/cancellazione di eventuali carte di credito e/o di debito ad essi associati, entro 30 gg dal deposito del presente ricorso. Diversamente, ciascuno provvederà in autonomia al pagamento dei finanziamenti a ciascuno intestati, fino ad estinzione.
12. I coniugi concordano, nell'ipotesi in cui il Comune reclami il CP_3
saldo del vecchio credito sussistente per i pasti della figlia , Persona_4
pari ad € 980,00, di suddividere il pagamento al 50% tra gli stessi.
13. La signora tratterrà in proprietà l'autoveicolo Ford Parte_2
Ecosport 1.0, tg. GA464FJ, attualmente in uso alla stessa, mentre il sig.
diverrà proprietario dell'autoveicolo Peugeot 5008, Controparte_1
attualmente intestato ad una società rumena, mediante immatricolazione in
Italia del medesimo a proprie spese. L'autoveicolo Toyota Yaris, tg. EX626YL,
intestato al signor e attualmente in uso alla madre della Controparte_1
signor , signora verrà a questa trasferito con spese Parte_2 Parte_3
e oneri, anche assicurativi, a carico di quest'ultima (doc. 9, 10,11).
14. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
15. Spese legali compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
4 sottoscritto e depositato in data 06/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 27/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 28/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE
1259/2010, della legge nazionale della moglie, e cioè la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo,
nel caso di specie la legge rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
5 economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. il Tribunale dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Bucarest (Romania), in data Parte_1 Controparte_1
04/06/2010, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Porcia (PN) nell'anno 2011;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORCIA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 2, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5548/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to BRANDOLISIO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to ZACCARIOTTO ALDA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bucarest (Romania) il
04/06/2010 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in
Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porcia (PN)
nell'anno 2011;
con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
1 (PN) il 13/11/2010, , nata a [...] Persona_2
il 22/07/2013;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, a suo tempo contratto in
Romania, tra i coniugi e . Parte_2 Controparte_1
2. Ciascun dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo,
entrambi, muniti di reddito autonomo.
3. Disporsi l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_3
presso la residenza della madre la quale potrà assumere tutte le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti gli stessi.
4. Considerati gli impegni lavorativi dei genitori e quelli dei figli, il padre potrà e dovrà tenere con sé i minori per 10 giorni lavorativi al mese (due settimane) dal Lunedì al Venerdì sera quando li accompagnerà dalla madre.
Detto regime sarà applicato anche nel corso delle vacanze natalizie e pasquali,
alternativamente di comune accordo.
Ulteriori festività, anniversari ed i compleanni verranno annualmente alternati tra i genitori.
I minori trascorreranno con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di Maggio di ciascun anno.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, sino al raggiungimento della loro autonomia, corrispondendo alla madre, in maniera tracciabile ed entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di € 1.200,00-
(€ 600,00- ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat del costo
2 della vita. Primo versamento Dicembre 2024, prima rivalutazione Dicembre
2025.
6. Disporsi a carico del padre il rimborso del 50% delle spese straordinarie afferenti le necessità dei figli minori da intendersi per tali quelle previste dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone, anche con riguardo alle modalità di rimborso, alle quali le parti fanno espresso riferimento e da ritenersi parte integrante del presente accordo.
7. L'AUU per i figli minori verrà percepito dalla madre collocataria che beneficerà, altresì, delle eventuali deduzioni fiscali per i medesimi.
8. Il sig. e la Signora si impegnano a Controparte_1 Parte_2
ricostituire a favore di la somma di € Controparte_2
10.000,00, in ragione del 50% ciascuno, già di pertinenza della medesima e che i coniugi avevano utilizzato per esigenze familiari. In particolare, entrambi provvederanno mensilmente e secondo le proprie possibilità, a versare una somma sul c/c intestato alla beneficiaria, già noto alle parti, sino a raggiungere quella di € 5.000,00 ciascuno. All'esito positivo della prevista vendita dell'abitazione familiare, di cui al successivo punto 9, i signori Pt_2
concordano che, effettuata detta vendita, liquideranno in unica soluzione pro quota la somma al momento residua per raggiungere l'importo citato di €
5.000,00 ciascuno.
9. La casa di abitazione familiare, sita in Pordenone, Via Vallenoncello, 79, int,
14, (classe energetica A3) di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata alla signora in quanto collocataria dei figli minori. I Parte_2
signori e si impegnano Parte_2 Controparte_1
reciprocamente ad alienare l'immobile medesimo, decorsi 5 anni dal suo acquisto, al prezzo di mercato stabilito da un tecnico ovvero da un'agenzia immobiliare individuati di comune accordo, suddividendone il ricavato al
50%.
3 10. I Beni di arredo, di proprietà comune, ad oggi presenti nella casa familiare rimarranno provvisoriamente assegnati alla signora I Parte_2
coniugi si impegnano, in caso di vendita degli stessi anche anticipata rispetto all'immobile, a suddividerne il ricavato al 50%.
11. I coniugi si impegnano reciprocamente al 50% ciascuno, a far fronte, sino alla loro estinzione, ai cointestati finanziamenti in essere, comprensivi dei costi di gestione dei conti correnti cui sono appoggiati i predetti finanziamenti, con l'obbligo per ciascuno alla eliminazione/cancellazione di eventuali carte di credito e/o di debito ad essi associati, entro 30 gg dal deposito del presente ricorso. Diversamente, ciascuno provvederà in autonomia al pagamento dei finanziamenti a ciascuno intestati, fino ad estinzione.
12. I coniugi concordano, nell'ipotesi in cui il Comune reclami il CP_3
saldo del vecchio credito sussistente per i pasti della figlia , Persona_4
pari ad € 980,00, di suddividere il pagamento al 50% tra gli stessi.
13. La signora tratterrà in proprietà l'autoveicolo Ford Parte_2
Ecosport 1.0, tg. GA464FJ, attualmente in uso alla stessa, mentre il sig.
diverrà proprietario dell'autoveicolo Peugeot 5008, Controparte_1
attualmente intestato ad una società rumena, mediante immatricolazione in
Italia del medesimo a proprie spese. L'autoveicolo Toyota Yaris, tg. EX626YL,
intestato al signor e attualmente in uso alla madre della Controparte_1
signor , signora verrà a questa trasferito con spese Parte_2 Parte_3
e oneri, anche assicurativi, a carico di quest'ultima (doc. 9, 10,11).
14. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
15. Spese legali compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
4 sottoscritto e depositato in data 06/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 27/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 28/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE
1259/2010, della legge nazionale della moglie, e cioè la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo,
nel caso di specie la legge rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
5 economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. il Tribunale dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Bucarest (Romania), in data Parte_1 Controparte_1
04/06/2010, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Porcia (PN) nell'anno 2011;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORCIA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 2, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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