TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3512/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.ti
[...]
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2020, il ricorrente conveniva in giudizio , chiedendo CP_1 la condanna dell'Ente al pagamento degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2017. Il ricorrente esponeva di aver regolarmente presentato domanda amministrativa per ottenere gli assegni familiari per l'anno 2017, reiterandola poi con istanza di riesame in data 15 giugno 2018, sempre senza ottenerne accoglimento. L' avrebbe negato la prestazione per mancato aggiornamento CP_1 dello stato civile presso il Comune competente, a seguito di separazione personale;
a tal proposito il ricorrente precisava che, come da sentenza del Tribunale di Torino n. 1212/2020 pubblicata il 9 marzo
2020, egli non risulta più coniugato e che, dallo stesso provvedimento allegato, era evincibile che il medesimo fosse obbligato a versare il contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Rappresentava, infine che nonostante ripetute sollecitazioni nonché invio di ricorso amministrativo, la prestazione non era stata liquidata. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dell' al pagamento degli assegni familiari per l'anno 2017, oltre spese di CP_1 lite.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1 decadenza annuale ai sensi del D.L. 19/9/1992 n. 384, convertito in L. 14/11/1992 n. 438, atteso che la domanda giudiziale era stata proposta oltre il termine di un anno dalla maturazione del diritto.
Deduceva inoltre la mancanza di prova della presentazione della domanda amministrativa e, in subordine, l'improcedibilità per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, osservando che all'atto della domanda il ricorrente risultava coniugato, sicché la liquidazione degli assegni spettava alla madre. In ulteriore subordine, eccepiva la prescrizione annuale del diritto ai sensi della L. 11/1/1943 n. 138.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, con conseguente condanna alle spese.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare ed assorbente va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza prevista dal D.L 19/9/92 n. 384 convertito dalla legge 14/11/92 n. 438.
L'istituto della decadenza di cui nella specie si fa applicazione è disciplinato dall'art.47, comma terzo del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19/9/92, n. 384, conv. in L.
14/11/1992, n. 438 il quale stabilisce che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
L'art. 6 del d.l.103\91, convertito in legge 1.6.91 n.166, ha puntualizzato che i predetti termini di cui al richiamato art. 47 D.P.R. n.639\1970, “sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale”.
Art. 24 comma 1 L.88\1989: A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».
Nel caso che ci occupa si verte in tema di assegno per il nucleo familiare (ANF) introdotto nel 1988 con il D.lgs. n. 69, quale prestazione economica riconosciuta a taluni lavoratori dipendenti, pensionati e altre figure specificatamente individuate dalla normativa.
Certamente tra le prestazioni temporanee non pensionistiche della gestione di cui all'art. 24 l. citata
è ricompresa la indennità oggetto di ricorso.
Ne consegue, pertanto, che il termine di decadenza per la prestazione richiesta in ricorso è annuale e decorre “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Difatti, l'art. 7 l. n. 533/73 stabilisce un lasso di tempo di 120 giorni per la formazione del silenzio- rifiuto, a seguito della proposizione della richiesta di prestazione, decorso il quale “la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta”.
Inoltre, la normativa (l. 38.89) prevede, che, decorso l'ulteriore termine di 90 giorni per presentare il ricorso al Comitato Provinciale e decorsi altresì 90 giorni per la decisione dell' sul ricorso CP_2 stesso, la domanda giudiziale va proposta non oltre 1 anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (sul punto, seppure in via incidentale, Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128).
Ciò anche qualora il ricorso amministrativo non sia stato proposto tempestivamente poiché, secondo l'art. 8 l. 533/73, questo può essere presentato anche fuori dei termini previsti e l' è obbligato CP_1 ad esaminarlo e a deciderlo (Cass. 9965.96).
Orbene, tenuto conto che nel presente giudizio non è rinvenibile agli atti prova certa della data di presentazione della domanda amministrativa, ma che la stessa risulta desumibile dal confronto della documentazione prodotta da entrambe le parti, che la fanno coincidere concordemente con il
23.2.2018 (a tal proposito si confronti quanto è riportato nell'allegato di parte ricorrente denominato
“prospetto_elaborazione_respinta” e nell'allegato di parte resistente rubricato “respinta ds agr
+anf2017”, entrambi riportano il 23.2.2018 quale data di presentazione della domanda); che, sempre dalla consultazione della documentazione prodotta agli atti, emerge che il rigetto da parte dell' CP_1
è datato 5.6.2018 (confr. ancora allegato di parte ricorrente “prospetto_elaborazione_respinta” e allegato “CONSEGNAricorsiOnLine_comunicazione Rif.Ricorso n 2116642”), pertanto oltre il termine di 120 giorni previsto per la formazione del silenzio-rigetto; tenuto altresì conto che, a parte una domanda di riesame del 13.5.2020, parte ricorrente deposita agli atti prova dell'invio di ricorso amministrativo solo in data 19.10.2021 e che, quindi, il ricorso amministrativo, sia nel caso di richiesta di riesame che di ricorso amministrativo in senso stretto, è stato proposto tardivamente rispetto al termine di legge di 90 giorni previsto dal rigetto del 5.6.2018; se ne conclude che, CP_1 alla luce delle evidenze riportate, il ricorso giudiziale proposto solo in data 27.10.2021 è certamente tardivo.
In effetti, ai sensi di quanto sopra dedotto, seppure è nella facoltà della parte presentare anche CP_ tardivamente ricorso amministrativo ed ottenere risposta allo stesso da parte dell' Previdenziale, il temine annuale per la proposizione del ricorso giudiziale decorre – in ogni caso- dalla data del provvedimento di rigetto ovvero dallo spirare di tutti i termini previsti per l'intero iter amministrativo
(120+90+90=300).
Pertanto, nel caso in trattazione è evidente il termine decadenziale di un anno più 300 giorni (calcolato dalla domanda amministrativa del 23.2.2018) è abbondantemente trascorso al momento della proposizione della domanda giudiziale (27.10.2021).
Ricorrendo quindi una decadenza, non resta che dichiarare il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio, consideratone l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.ti
[...]
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2020, il ricorrente conveniva in giudizio , chiedendo CP_1 la condanna dell'Ente al pagamento degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2017. Il ricorrente esponeva di aver regolarmente presentato domanda amministrativa per ottenere gli assegni familiari per l'anno 2017, reiterandola poi con istanza di riesame in data 15 giugno 2018, sempre senza ottenerne accoglimento. L' avrebbe negato la prestazione per mancato aggiornamento CP_1 dello stato civile presso il Comune competente, a seguito di separazione personale;
a tal proposito il ricorrente precisava che, come da sentenza del Tribunale di Torino n. 1212/2020 pubblicata il 9 marzo
2020, egli non risulta più coniugato e che, dallo stesso provvedimento allegato, era evincibile che il medesimo fosse obbligato a versare il contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Rappresentava, infine che nonostante ripetute sollecitazioni nonché invio di ricorso amministrativo, la prestazione non era stata liquidata. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dell' al pagamento degli assegni familiari per l'anno 2017, oltre spese di CP_1 lite.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1 decadenza annuale ai sensi del D.L. 19/9/1992 n. 384, convertito in L. 14/11/1992 n. 438, atteso che la domanda giudiziale era stata proposta oltre il termine di un anno dalla maturazione del diritto.
Deduceva inoltre la mancanza di prova della presentazione della domanda amministrativa e, in subordine, l'improcedibilità per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, osservando che all'atto della domanda il ricorrente risultava coniugato, sicché la liquidazione degli assegni spettava alla madre. In ulteriore subordine, eccepiva la prescrizione annuale del diritto ai sensi della L. 11/1/1943 n. 138.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, con conseguente condanna alle spese.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare ed assorbente va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza prevista dal D.L 19/9/92 n. 384 convertito dalla legge 14/11/92 n. 438.
L'istituto della decadenza di cui nella specie si fa applicazione è disciplinato dall'art.47, comma terzo del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19/9/92, n. 384, conv. in L.
14/11/1992, n. 438 il quale stabilisce che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
L'art. 6 del d.l.103\91, convertito in legge 1.6.91 n.166, ha puntualizzato che i predetti termini di cui al richiamato art. 47 D.P.R. n.639\1970, “sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale”.
Art. 24 comma 1 L.88\1989: A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».
Nel caso che ci occupa si verte in tema di assegno per il nucleo familiare (ANF) introdotto nel 1988 con il D.lgs. n. 69, quale prestazione economica riconosciuta a taluni lavoratori dipendenti, pensionati e altre figure specificatamente individuate dalla normativa.
Certamente tra le prestazioni temporanee non pensionistiche della gestione di cui all'art. 24 l. citata
è ricompresa la indennità oggetto di ricorso.
Ne consegue, pertanto, che il termine di decadenza per la prestazione richiesta in ricorso è annuale e decorre “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Difatti, l'art. 7 l. n. 533/73 stabilisce un lasso di tempo di 120 giorni per la formazione del silenzio- rifiuto, a seguito della proposizione della richiesta di prestazione, decorso il quale “la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta”.
Inoltre, la normativa (l. 38.89) prevede, che, decorso l'ulteriore termine di 90 giorni per presentare il ricorso al Comitato Provinciale e decorsi altresì 90 giorni per la decisione dell' sul ricorso CP_2 stesso, la domanda giudiziale va proposta non oltre 1 anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (sul punto, seppure in via incidentale, Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128).
Ciò anche qualora il ricorso amministrativo non sia stato proposto tempestivamente poiché, secondo l'art. 8 l. 533/73, questo può essere presentato anche fuori dei termini previsti e l' è obbligato CP_1 ad esaminarlo e a deciderlo (Cass. 9965.96).
Orbene, tenuto conto che nel presente giudizio non è rinvenibile agli atti prova certa della data di presentazione della domanda amministrativa, ma che la stessa risulta desumibile dal confronto della documentazione prodotta da entrambe le parti, che la fanno coincidere concordemente con il
23.2.2018 (a tal proposito si confronti quanto è riportato nell'allegato di parte ricorrente denominato
“prospetto_elaborazione_respinta” e nell'allegato di parte resistente rubricato “respinta ds agr
+anf2017”, entrambi riportano il 23.2.2018 quale data di presentazione della domanda); che, sempre dalla consultazione della documentazione prodotta agli atti, emerge che il rigetto da parte dell' CP_1
è datato 5.6.2018 (confr. ancora allegato di parte ricorrente “prospetto_elaborazione_respinta” e allegato “CONSEGNAricorsiOnLine_comunicazione Rif.Ricorso n 2116642”), pertanto oltre il termine di 120 giorni previsto per la formazione del silenzio-rigetto; tenuto altresì conto che, a parte una domanda di riesame del 13.5.2020, parte ricorrente deposita agli atti prova dell'invio di ricorso amministrativo solo in data 19.10.2021 e che, quindi, il ricorso amministrativo, sia nel caso di richiesta di riesame che di ricorso amministrativo in senso stretto, è stato proposto tardivamente rispetto al termine di legge di 90 giorni previsto dal rigetto del 5.6.2018; se ne conclude che, CP_1 alla luce delle evidenze riportate, il ricorso giudiziale proposto solo in data 27.10.2021 è certamente tardivo.
In effetti, ai sensi di quanto sopra dedotto, seppure è nella facoltà della parte presentare anche CP_ tardivamente ricorso amministrativo ed ottenere risposta allo stesso da parte dell' Previdenziale, il temine annuale per la proposizione del ricorso giudiziale decorre – in ogni caso- dalla data del provvedimento di rigetto ovvero dallo spirare di tutti i termini previsti per l'intero iter amministrativo
(120+90+90=300).
Pertanto, nel caso in trattazione è evidente il termine decadenziale di un anno più 300 giorni (calcolato dalla domanda amministrativa del 23.2.2018) è abbondantemente trascorso al momento della proposizione della domanda giudiziale (27.10.2021).
Ricorrendo quindi una decadenza, non resta che dichiarare il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio, consideratone l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).