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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14771 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27234/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile promossa da:
nata l'[...] in [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_2
MA ON, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bologna, viale Aldini n. 3
Ricorrenti nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da Persona_1
nato il [...] in [...], del quale sarebbe stato dichiarato lo status
[...] di cittadino italiano con Sentenza del Tribunale di Genova n. 1223/2024 (cfr. provvedimento in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 01.02.2025, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
1 Ciò posto, si deve rilevare che l'art.1 comma 36 l.n. 206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso di ricorrenti che, come nel caso di specie, risiedano fuori dal territorio nazionale.
Il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che presiede alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
pertanto, il presente procedimento, introdotto con atto depositato il 01.07.2024, rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina.
Nel caso in esame il comune di nascita in Italia del primo ascendente italiano emigrato, che radica la competenza della sezione specializzata del distretto di riferimento, deve desumersi essere il comune di LI, in provincia di Genova, come individuato nella Sentenza del Tribunale di Genova allegata all'atto introduttivo del presente giudizio.
Non può condividersi quanto prospettato da parte ricorrente secondo cui la nascita dell'avo o del dante causa in un comune estero radicherebbe la competenza innanzi a questo Tribunale;
si ritiene infatti che la modifica al criterio di individuazione della competenza territoriale, con il riferimento al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadino italiano, sottintenda che il comune di riferimento sia quello italiano.
Accedere alla tesi di parte ricorrente equivarrebbe a lasciare all'istante la scelta del foro da adire sulla base dell'arbitraria individuazione dell'ascendente da cui far partire la linea di discendenza (l'avo nato in [...] o il genitore nato all'estero); il riconoscimento della cittadinanza italiana infatti, sia che avvenga in sede amministrativa o che avvenga in sede giudiziaria, ha natura meramente dichiarativa di uno status preesistente e non una valenza costitutiva, pertanto l'eventualità che la cittadinanza italiana di un avo fosse stata già accertata dall'amministrazione non muta che la trasmissione iure sanguinis sia stata originata dall'ultimo ascendente nato in [...] comune italiano e successivamente emigrato, che è quello a venire in rilievo ai fini della competenza territoriale.
2 Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto
LI (GE) è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione specializzata.
Trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del
Pubblico Ministero si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art. 28
c.p.c. in relazione all'art. 70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art. 38 comma 3 c.p.c..
La definizione in rito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella della sezione specializzata presso il Tribunale di Genova, con termini di legge per la riassunzione;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 18 settembre 2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile promossa da:
nata l'[...] in [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_2
MA ON, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bologna, viale Aldini n. 3
Ricorrenti nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da Persona_1
nato il [...] in [...], del quale sarebbe stato dichiarato lo status
[...] di cittadino italiano con Sentenza del Tribunale di Genova n. 1223/2024 (cfr. provvedimento in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 01.02.2025, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
1 Ciò posto, si deve rilevare che l'art.1 comma 36 l.n. 206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso di ricorrenti che, come nel caso di specie, risiedano fuori dal territorio nazionale.
Il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che presiede alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
pertanto, il presente procedimento, introdotto con atto depositato il 01.07.2024, rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina.
Nel caso in esame il comune di nascita in Italia del primo ascendente italiano emigrato, che radica la competenza della sezione specializzata del distretto di riferimento, deve desumersi essere il comune di LI, in provincia di Genova, come individuato nella Sentenza del Tribunale di Genova allegata all'atto introduttivo del presente giudizio.
Non può condividersi quanto prospettato da parte ricorrente secondo cui la nascita dell'avo o del dante causa in un comune estero radicherebbe la competenza innanzi a questo Tribunale;
si ritiene infatti che la modifica al criterio di individuazione della competenza territoriale, con il riferimento al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadino italiano, sottintenda che il comune di riferimento sia quello italiano.
Accedere alla tesi di parte ricorrente equivarrebbe a lasciare all'istante la scelta del foro da adire sulla base dell'arbitraria individuazione dell'ascendente da cui far partire la linea di discendenza (l'avo nato in [...] o il genitore nato all'estero); il riconoscimento della cittadinanza italiana infatti, sia che avvenga in sede amministrativa o che avvenga in sede giudiziaria, ha natura meramente dichiarativa di uno status preesistente e non una valenza costitutiva, pertanto l'eventualità che la cittadinanza italiana di un avo fosse stata già accertata dall'amministrazione non muta che la trasmissione iure sanguinis sia stata originata dall'ultimo ascendente nato in [...] comune italiano e successivamente emigrato, che è quello a venire in rilievo ai fini della competenza territoriale.
2 Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto
LI (GE) è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione specializzata.
Trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del
Pubblico Ministero si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art. 28
c.p.c. in relazione all'art. 70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art. 38 comma 3 c.p.c..
La definizione in rito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella della sezione specializzata presso il Tribunale di Genova, con termini di legge per la riassunzione;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 18 settembre 2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
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