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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1311/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Via Pietro Nenni N20/a 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1656 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
il Dott. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/07/2025 il Comune di Castellaneta notifica a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 1656/2020 del 6 maggio 2025 relativo ad I.M.U. per l'annualità di imposta 2020.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1311/2025 la contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “Violazione D.Lgs. 504/92”
Deduce la ricorrente:
< impugnato>>;
il Comune non ha considerato l'agevolazione per abitazione principale e sua pertinenza sugli immobili siti nel Comune stesso ove la contribuente risiedeva e risiede tuttora nonché dimorava e dimora tuttora>>; <ricorrente_1 ha sempre dimorato e stabilito la propria residenza in castellaneta alla località riva dei tessali precisamente negli immobili riportati catasto fabbricati ai seguenti riferimenti: foglio 123 particella 2017 sub. 4 di categoria a 7 quale abitazione principale
123 particella 2017 sub. 7 di categoria C/2 quale pertinenza di abitazione principale. Su tali immobili la stessa poteva ben beneficiare della esenzione prevista dalla legge>>.
2) “Violazione artt. 7 Legge 212/2000 e 21 Legge 241/1990”
Assume la Ricorrente_1:
< serie di importi in nessun modo giustificati, lasciando alla contribuente vittima dell'atto il compito di dover ricostruire l'operato dell'Ufficio.
Viene riportato esclusivamente un prospetto contabile incomprensibile e la totale carenza degli elementi richiesti dalla Legge: è totalmente assente una sezione dedicata alla motivazione dell'atto e della pretesa avanzata dal Comune di Castellaneta>>.
Ha resistito l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Per fruire dell'esenzione IMU è necessario che il possessore risieda e dimori stabilmente nell'immobile
(art. 1, comma 741, l. 160/2019).
Sennonché la ricorrente non ha prodotto alcun documento (fatture, bollette, pagamento utenze ecc.) che attesti che ella, nell'anno 2020, dimorava stabilmente nel bene tassato. Le bollette Società_1 esibite (in corso di causa) si riferiscono al 2025 è, sono, pertanto, totalmente inconferenti.
L'esenzione non può essere riconosciuta.
Infondato è anche il secondo motivo.
La motivazione dell'atto è chiara: < indirizzo relativa agli immobili di seguito elencati, al controllo dei versamenti pervenuti, delle dichiarazioni e comunicazioni MUI, delle risultanze della banca dati catastale, degli ulteriori dati in possesso dell'Ente desumibili dalle banche dati fornite dall'Associazione_1, dall'Agenzia delle Entrate, dalla Tesoreria Comunale, sono state riscontrate incongruenze fra quanto dovuto e quanto versato ai fini IMU>>.
L'atto riporta, poi, i dati catastali degli immobili, gli importi dovuti in acconto e a saldo e il debito complessivo.
L'atto è, dunque chiaramente intelligibile.
Il ricorso è, pertanto, totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1311/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Via Pietro Nenni N20/a 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1656 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
il Dott. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/07/2025 il Comune di Castellaneta notifica a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 1656/2020 del 6 maggio 2025 relativo ad I.M.U. per l'annualità di imposta 2020.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1311/2025 la contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “Violazione D.Lgs. 504/92”
Deduce la ricorrente:
< impugnato>>;
il Comune non ha considerato l'agevolazione per abitazione principale e sua pertinenza sugli immobili siti nel Comune stesso ove la contribuente risiedeva e risiede tuttora nonché dimorava e dimora tuttora>>; <ricorrente_1 ha sempre dimorato e stabilito la propria residenza in castellaneta alla località riva dei tessali precisamente negli immobili riportati catasto fabbricati ai seguenti riferimenti: foglio 123 particella 2017 sub. 4 di categoria a 7 quale abitazione principale
123 particella 2017 sub. 7 di categoria C/2 quale pertinenza di abitazione principale. Su tali immobili la stessa poteva ben beneficiare della esenzione prevista dalla legge>>.
2) “Violazione artt. 7 Legge 212/2000 e 21 Legge 241/1990”
Assume la Ricorrente_1:
< serie di importi in nessun modo giustificati, lasciando alla contribuente vittima dell'atto il compito di dover ricostruire l'operato dell'Ufficio.
Viene riportato esclusivamente un prospetto contabile incomprensibile e la totale carenza degli elementi richiesti dalla Legge: è totalmente assente una sezione dedicata alla motivazione dell'atto e della pretesa avanzata dal Comune di Castellaneta>>.
Ha resistito l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Per fruire dell'esenzione IMU è necessario che il possessore risieda e dimori stabilmente nell'immobile
(art. 1, comma 741, l. 160/2019).
Sennonché la ricorrente non ha prodotto alcun documento (fatture, bollette, pagamento utenze ecc.) che attesti che ella, nell'anno 2020, dimorava stabilmente nel bene tassato. Le bollette Società_1 esibite (in corso di causa) si riferiscono al 2025 è, sono, pertanto, totalmente inconferenti.
L'esenzione non può essere riconosciuta.
Infondato è anche il secondo motivo.
La motivazione dell'atto è chiara: < indirizzo relativa agli immobili di seguito elencati, al controllo dei versamenti pervenuti, delle dichiarazioni e comunicazioni MUI, delle risultanze della banca dati catastale, degli ulteriori dati in possesso dell'Ente desumibili dalle banche dati fornite dall'Associazione_1, dall'Agenzia delle Entrate, dalla Tesoreria Comunale, sono state riscontrate incongruenze fra quanto dovuto e quanto versato ai fini IMU>>.
L'atto riporta, poi, i dati catastali degli immobili, gli importi dovuti in acconto e a saldo e il debito complessivo.
L'atto è, dunque chiaramente intelligibile.
Il ricorso è, pertanto, totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.