TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente estensore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1830/2024 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nata a [...], il [...]), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Benvenuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Viale Colombo n. 9 bis e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ) nato a [...], il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Dazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Sforza n. 9
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da note scritte ex art. 473 bis 51, comma
2, ultimo inciso c.p.c. depositate in data 03.10.2024 in sostituzione dell'udienza del
10.10.2024 e da ricorso introduttivo
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
19.12.2024, senza spiegare intervento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Con ricorso congiunto depositato il 05.08.2024, e Parte_1 _2
, , generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale,
[...] _2
esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Carrara (MS), il giorno 08.06.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2009 al n. 31, Parte I, Ufficio 1; che dalla loro unione coniugale è nata, in data 29.10.2008, la figlia minore
; Persona_1
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo
Tribunale del 24.09.2021, alle condizioni concordate nel relativo ricorso introduttivo;
che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione consensuale è trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota in data 19.09.2024.
La causa è pervenuta in decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 473 bis comma 2 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024, sulle conclusioni congiunte dei ricorrenti.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata
3 dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Massa nel contesto del procedimento di separazione e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e la concorde dichiarazione dei coniugi di non volere conciliarsi, acquisita ex art. 473 bis, comma 2, ultimo inciso c.p.c., dimostrano, in effetti, che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
L'intesa concernente l'affidamento condiviso della figlia minore , la sua Per_1 collocazione residenziale presso l'abitazione paterna e i tempi e le modalità di permanenza della stessa presso ciascuno dei due genitori risultano aderenti al principio di bigenitorialità e rispettosi dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della medesima prole;
così come le condizioni economiche, con particolare riferimento alla previsione del mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore nei periodi in cui starà presso di sè ed al pagamento integrale da parte del padre delle spese straordinarie relative a quest'ultima, si configurano conformi al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta.
La mancata previsione di assegno divorzile a carico di taluno dei coniugi ed il favore dell'altro, in virtù della concorde dichiarazione dei ricorrenti di essere entrambi economicamente indipendenti, attiene a diritti disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della proposizione congiunta del ricorso e della formulazione di conclusioni congiunte.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e , come in epigrafe generalizzati, in Carrara Parte_1 Parte_2
(MS), il giorno 08.06.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2009 al n. 31, Parte I, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
- 1) I SIg.ri e vivranno separati nel mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge.
- 2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione e residenza anagrafica nell'abitazione familiare posta in Carrara Viale G.Galilei n. 107, di proprietà della famiglia del SI. _2
, che vi continuerà ad abitare unitamente alla stessa.
[...]
– 3) La SI.ra , nell'esclusivo interesse della figlia Parte_1 Per_1 sposterà la propria residenza nell'immobile sito in Carrara, Via Carriona di
Ravaccione n. 35 (MS) già precedente residenza familiare di proprietà dei genitori della SI.ra Pt_1
- 4) La figlia vivrà equamente sia con la madre che con il padre nelle Per_1
rispettive residenze familiari durante la settimana compatibilmente con i propri impegni scolastici, ludici e sportivi, pur restando la sua residenza anagrafica nell'abitazione di Viale G.Galilei n. 107; qualora le condizioni lavorative dei coniugi o gli impegni della bambina cambiassero, resta fermo che la stessa avrà collocazione prevalente nella residenza familiare di Via G.Galilei, con il diritto di visita dei genitori così stabilito: la SI.ra potrà vedere e tener con sé la Pt_1
figlia i primi due giorni consecutivi della settimana (Lunedi e Martedì) Per_1
oltre tutto week end nella settimana di sua spettanza ed il padre farà ugualmente nell' ulteriore settimana di sua spettanza del week end.
5 Il fine settimana vigerà il principio dell'alternanza segnatamente il venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola con pernottamento.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche alla regolamentazione delle festività natalizie, pasquali ed ogni altro evento riguardante feste canoniche e familiari.
La SI.ra potrà tenere con sé la figlia per 15 (quindici) giorni consecutivi, Pt_1
con un minimo di sette giorni, durante il periodo estivo;
7 (sette) giorni consecutivi durante il periodo invernale, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e dei genitori. Le vacanze invernali non potranno essere effettuate e non potranno coincidere con le festività. I periodi di vacanza dovranno essere concordati dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo nella determinazione di detti periodi di vacanza, la madre deciderà negli anni dispari mentre il padre deciderà negli anni pari.
In merito alle festività natalizie, individuate queste nella sera della Vigilia di
Natale, giorno del Santo Natale e giorno di Santo Stefano, la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia e il pranzo di Natale con un genitore, la sera di Natale e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore indipendentemente dal week end e giorno di spettanza. In merito alle festività pasquali, individuate queste nel giorno della Santa Pasqua e nel Lunedì dell'Angelo, la minore trascorrerà la Santa Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con Per_1
l'altro genitore (la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore Per_1
con cui non avrà consumato il pranzo di Natale). Inoltre, la minore trascorrerà
l'ultimo giorno dell'anno e il primo giorno dell'anno con un solo genitore, ad anni alterni, come anche il giorno dell'Epifania (la minore trascorrerà il giorno dell'Epifania con il genitore con il quale non avrà trascorso il Capodanno). Per quanto riguarda il giorno del compleanno, la minore trascorrerà il pranzo (fino alle ore 16,00) con un genitore e la cena con l'altro genitore (dalle ore 16,30 fino alle ore 21,00) indipendentemente dal week end o giorno di spettanza, salvo diversi accordi dei genitori. Il genitore che durante le festività si allontanerà da
Carrara (MS), città di residenza della minore, avrà l'obbligo di riconsegnare la bambina all'altro genitore nel luogo di residenza della stessa.
6 - 5) I genitori corrisponderanno pro quota e in concomitanza con la permanenza presso le rispettive residenze della figlia tutte le spese dovute per il mantenimento ordinario della figlia (vitto abbigliamento, materiale Per_1
scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, attività ricreative abituali, cinema, feste ed attività conviviali).
- 6) Quanto alle spese straordinarie - tali intendendosi quelle di cui all'elenco indicate nelle Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale di
Massa, esse saranno sostenute interamente dal SI. , che se ne Parte_2
è assunto l'obbligo in via esclusiva.
Dà atto che il SIg.ri e si sono dichiarati Parte_1 Parte_2
entrambi economicamente indipendenti.
Dà atto che i ricorrenti si sono scambiati reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento dei figli minori.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
13.03.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
7