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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14072/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 14072/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FREDI CHIARA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), con l'avv. MAGLI LUCA ABELE C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice: nel merito e in via principale accertare la responsabilità in capo ai Sigg.ri delle opere non a Controparte_3 norma, abusive, non autorizzate dal Sig. riguardanti le parti comuni presso l'immobile sito in Parte_1
Trenzano (Bs), Via Convento n. 2 e condannare i convenuti al ripristino della situazione originaria con demolizione delle opere abusive e non autorizzate dal Sig. , poiché effettuate anche sulle parti Parte_1 comuni;
in via principale in subordine qualora venisse accertato che le opere sono state eseguite illegittimamente presso l'immobile sito in Trenzano (Bs), Via Convento n. 2 e non possano essere demolite, si chiede fin d'ora la condanna dei Sigg.ri al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. da determinarsi Controparte_3 Parte_1 in corso di causa o nella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà congrua;
in via istruttoria
[omissis] pagina 1 di 9 Con vittoria di spese, diritti e onorari
Per parte convenuta:
NEL MERITO accertare e dichiarare la legittimità delle opere eseguite dai convenuti ed il loro diritto a mantenerle e, per l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso formulate sia in via preliminare che nel merito, poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO con integrale rifusione delle spese di lite;
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.12.2020, esponeva di essere proprietario, Parte_1 nell'immobile in Trenzano (Bs), via Convento n. 2/B, della porzione a nord dello scantinato (tre vani e porzione di corridoio), appartamento a piano terra (rialzato) di quattro vani, bagno e corridoio, portichetto, portichetto e ripostiglio in corpo staccato, in lato nord-est con porzione di corte esclusiva;
che e , aventi causa nel 2016 dal fratello Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, erano proprietari della restante parte dell'immobile, cioè della metà a sud dello scantinato (due
[...] vani e porzione di corridoio), vano scale e portichetto sull'ingresso a piano terra, appartamento a primo piano di quattro vani, bagno, terrazzo e due balconi, accessorio in angolo sud-est (due box e porcile) nel cortile di proprietà esclusiva.
Lamentava che i convenuti, senza il suo consenso, eseguivano opere illegittime sulle parti comuni, tali da compromettere la stabilità e il decoro dell'intero edificio. In particolare, i convenuti:
1-2) rimuovevano parte dei muri interni senza un corretto ripristino della resistenza e rigidezza della parete, incidendo sui muri portanti e portando alla formazione di fessure sul soffitto attoreo;
3) chiudevano il lucernario (abbaino) dal quale l'attore accedeva al sottotetto comune e al tetto;
4-5-6) ampliavano la taverna, appoggiandosi al muro confinante con una camera dell'attore; sul manufatto, realizzavano una canna fumaria della taverna con scarico dei fumi di combustione verso la camera dell'attore e posizionavano una scossalina esterna per il convogliamento delle acque che durante le piogge era molto rumorosa;
7) modificavano il camino attoreo;
8-9) modificavano la dimensione della porta finestra sul lato nord ed una porta finestra centrale lato ovest, cambiando così l'aspetto esteriore dell'intero immobile;
10-11) modificavano il colore delle tapparelle delle porte finestre, la struttura delle porte finestre (non sono più a battente, ma a scorrimento), in cucina non erano posizionate tapparelle e venivano tolti le cornici in marmo attorno alle stesse, rivestivano balcone a propria discrezione applicando delle pietre come rivestimento, cambiando così l'aspetto esteriore dell'intero immobile;
12) posizionavano delle pietre a rivestimento del balcone sulla scossalina attorea;
13) non manutenevano la rete oscurante a confine tra i giardini delle proprietà;
14) non manutenevano la siepe a confine tra i giardini delle proprietà, violando la distanza tra i confini;
15-16) richiedevano ed ottenevano sanatorie delle terrazze poste sul lato ovest e sul lato sud, costruite illegittimamente.
pagina 3 di 9 Tanto premesso, domandava la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere illegittimamente eseguite ovvero, in subordine, al risarcimento del danno.
I convenuti, ritualmente costituitisi, replicavano alle avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi (dr. ), depositata la relazione peritale il Controparte_5
10.10.2024, all'udienza del 20.2.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita, tenuto conto del pregio della relazione peritale, ampiamente dettagliata, motivata e priva di rilevanti contraddizioni.
Si reputa anzitutto reputa ininfluente la sussistenza o meno del consenso attoreo alle opere eseguite dai convenuti. Esse, invero, non possono ritenersi innovazioni ex art. 1120 c.c., cioè opere dirette al miglioramento/uso più comodo/maggior rendimento delle parti comuni, per cui è necessaria la maggioranza dei condomini e i due terzi del valore dell'edificio: trattasi, invece, di manufatti costruiti per la quasi totalità1 sull'immobile dei convenuti e volti ad un miglioramento della sola porzione di loro proprietà esclusiva, incidenti solo indirettamente sulle parti comuni (v. infra), sicché non era necessaria la prestazione del consenso dell'altro proprietario, né delle maggioranze previste dall'art. 1120 cit.
Al contrario, la norma applicabile al caso di specie è l'art. 1102 c.c., considerato che i convenuti, nell'eseguire i lavori all'interno della loro proprietà esclusiva, si sono serviti di talune parti comuni dell'immobile, quali i muri portanti ed il decoro architettonico dell'edificio (pp. 19-21 relazione c.t.u.): pertanto, occorre valutare se tali opere non abbiano alterato la destinazione delle cose comuni e non abbiano impedito all'attore di farne parimenti uso (art. 1102 c.c.).
Fatte queste doverose precisazioni, il c.t.u., premessa l'impossibilità di attuare una tutela ripristinatoria ma esclusivamente per equivalente, ha distinto le innovazioni (rectius, le opere) che hanno inciso sulla stabilità e sicurezza del fabbricato (A) da quelle che hanno inciso sul decoro (B); occorre altresì aggiungere le ulteriori opere non ricadenti nei due raggruppamenti (C).
A. Opere incidenti sulla stabilità e sicurezza del fabbricato (nn. 1-2, 4-5-6, 8-9, 15, 16).
pagina 4 di 9 Quanto alla “rimozione parziale dei muri di spina al piano primo per la creazione di aperure di maggior dimensione a collegamento di ambienti attigui e alla modifica delle dimensioni del bagno”
(nn. 1-2), il c.t.u. ha ritenuto l'opera “ininfluente nei riguardi della capacità portante locale e globale dell'edificio, sia con riferimento alle azioni sismiche (in ragione del fatto che le vigenti Norme
Tecniche sulle Costruzioni ritengono che debbano considerarsi sismo-resistenti le sole murature continue cielo-terra) che con riferimento alle azioni statiche (in ragione del fatto che i nuovi portali previsti ripristinano integralmente la capacità portante delle murature demolite e che la posizione dei portali stessi è compatibile con la possibilità di diffusione dei carichi sino in fondazione senza peggioramento della condizione precedente all'intervento). In ragione di quanto sopra esposto, relativamente alle contestazioni di parte si ritiene che: 1) la rimozione dei muri segnalati sia stata effettuata mediante il corretto ripristino della resistenza e rigidezza della parete e che le fessure segnalate, in ragione della loro modesta apertura, non siano di carattere strutturale, ma molto probabilmente originate dalle vibrazioni durante i lavori eseguiti o dall'assestamento dovuto alla diversa ridistribuzione degli sforzi sulle travi di scantinato in ragione dell'elevata sensibilità degli intonaci a tali circostanze. Si ritiene pertanto che i locali interessati da tali lesioni possano essere opportunamente ripristinati mediante raschiatura, rasatura e successiva tinteggiatura dei soffitti dell'appartamento di parte attrice Signor 2) le modifiche strutturali eseguite non consistettero Pt_1 nell'inserimento di semplici putrelle, ma bensì nella cerchiatura delle nuove aperture con profilati metallici atti a ripristinare la capacità portante delle parti di murature demolite” (p. 24 ibidem).
Pertanto, il c.t.u. ha correttamente ha ricondotto il danno ai soffitti arrecato dalle vibrazioni/assestamento dei lavori dei convenuti, limitandolo alla misura di € 7.000,00 (p. 41 ibidem).
Quanto alla “realizzazione al piano terra di un ampliamento di 6,25 m² dei locali accessori tramite un fabbricato ad unico piano accostato all'esistente, avente struttura portante verticale in muratura in laterizio e copertura in legno”, con annessi camino e scossalina (nn. 4-5-6), il c.t.u. ha condivisibilmente ritenuto che “l'appoggio dei travetti del manufatto sul muro di confine, sebbene non alterino significativamente la sicurezza dell'edificio da un punto di vista globale in relazione alla sua estrema leggerezza (struttura in legno) costituiscano comunque un peggioramento locale della sicurezza, sia in termini statici (aggravio del carico sulla muratura e sulla sottostante trave di portata dello stesso) che in termini sismici (principalmente a causa della spinta fuori dal piano della muratura da parte della copertura in caso di terremoto). Relativamente alle contestazioni di cui al punto 4, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che debbano essere ripristinate le condizioni locali di sicurezza del muro di confine alle condizioni ante operam attraverso la realizzazione di un intervento
pagina 5 di 9 locale atto a disaccoppiare il manufatto esistente dal muro di confine” (p. 31 ibidem). Pertanto, il c.t.u. ha correttamente quantificato il danno alla proprietà attorea nella misura di € 13.000,00, escludendo ulteriori danni di rilievo arrecati dalla canna fumaria, in passato già opportunamente rialzata, e dalla scossalina.
Quanto alla “riduzione della larghezza di una portafinestra al piano primo” (nn. 8-9), il c.t.u. “ritiene tale modifica del tutto ininfluente nei riguardi della capacità portante locale e globale dell'edificio in ragione del restringimento dell'apertura rispetto alla dimensione precedente all'intervento che pertanto non altera in alcun modo la quantità di murature resistenti continue cielo-terra”.
Quanto all' “arretramento al piano primo dei muri portanti del lato Ovest dell'edificio, portandoli in continuità con i muri del piano inferiore anziché sull'allineamento dei pilastri del portico al medesimo piano, ricavando in tal modo un terrazzo coperto di 19,21 m² anziché locali di residenza per la medesima area” (n. 15), il c.t.u. non ha riconosciuto ragioni di danno in capo all'attore, rilevando che
“- la costruzione delle murature portanti in posizione differente rispetto al titolo abilitativo avvenne già all'atto della costruzione dell'edificio e non con intervento successivo;
- la differente posizione delle murature risulta essere in continuità con i muri del piano inferiore e non in falso sui pilastri del portico;
- l'eliminazione di murature portanti in falso ed il contestuale riallineamento delle stesse con le murature al piano inferiore consente di aumentare la quantità globale di maschi murari continui cieloterra e conseguentemente di ridurre le sollecitazioni nelle murature, sia nei confronti delle azioni statiche (pesi propri e carichi accidentali) che di quelle dinamiche (azioni sismiche); - la posizione prevista in origine delle murature costituiva la classica condizione di vulnerabilità sismica locale di
“piano debole” nei confronti dell'azione sismica in corrispondenza dei pilastri del portico;
la posizione prevista in origine delle murature costituiva un elemento di irregolarità in elevazione del fabbricato con conseguente aumento delle sollecitazioni nelle murature per effetti torsionali dovuti al maggior disassamento all'ultimo piano del centro delle masse rispetto a quello delle rigidezze;
si ritiene che la formazione della parte di terrazzo lato Ovest sia da considerarsi strutturalmente migliorativa rispetto a quanto previsto nella licenza di costruzione originaria, sia con riferimento alle azioni statiche che sismiche” (p. 32 ibidem).
Quanto al “portico di circa 25 m² con sovrastante terrazza di medesima metratura addossato all'edificio principale, la cui struttura è costituita da un solaio in laterocemento sorretta da pilastri in cemento armato” (n. 16) il c.t.u. non ha riconosciuto ragioni di danno in capo all'attore, rilevando che
“- le strutture del portico risultano essere indipendenti da quelle dell'edificio principale in ragione sia dalle evidenze in loco (è stata realizzata una infilata di pilastri in c.a. in adiacenza al fabbricato
pagina 6 di 9 esistente per il sostegno del nuovo solaio in laterocemento senza sfruttare le murature del fabbricato originario per tale funzione) che di quanto riportato nel certificato di idoneità statica;
- la tipologia strutturale del portico è quella di “telaio in c.a.” (realizzato nel 1985) mentre quella dell'edificio principale è di “setti in muratura” (realizzato nel 1971) e pertanto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (par. C8.7.1.3.2 “Edifici in aggregato” della 21/01/2019, Controparte_6
n. 7: “Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 17 gennaio 2018) le due strutture possono considerarsi come unità strutturali distinte;
- dal punto di vista statico, il portico e relativa terrazza sovrastante non vanno a gravare in alcun modo sull'edificio principale dato che le strutture che lo compongono garantiscono con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione;
per tale circostanza e maggiori dettagli in merito all'adeguatezza delle strutture, si può fare riferimento al certificato di idoneità statica;
- dal punto di vista sismico, in ragione della esiguità e geometria dell'opera (portico di 25 m² ad unico piano) rispetto al numero (n.7) e consistenza (sezione 30x30 cm) dei pilastri presenti, si ritiene che anche adottando l'armatura minima e la qualità standard di calcestruzzo prevista all'epoca della costruzione, la struttura del portico e relativa terrazza abbiano una resistenza tale da non gravare sull'edificio principale in caso di evento sismico;
per formarsi tale convinzione, il sottoscritto strutturista ha eseguito le verifiche numeriche, riportate in calce al presente paragrafo, ottenendo risultati soddisfacenti;
si ritiene che la formazione del portico e della terrazza lato Sud sia ininfluente nei riguardi della capacità portante locale e globale dell'edificio, con riferimento sia alle azioni statiche che sismiche” (p. 34 ibidem).
In relazione a entrambe le opere nn. 15,16, vanno escluse dalle ragioni di danno le spese di € 8.000,00 per l'ottenimento del certificato di idoneità statica di cui d.P.R. 380/2001 e succ. mod. (p. 45 ibidem), trattandosi di irregolarità di natura amministrativa, del tutto estranee ai fini del presente giudizio.
B. Opere incidenti sul decoro del fabbricato (nn. 8-9, 10-11).
Il c.t.u. ha correttamente escluso la sussistenza di lesioni al decoro architettonico, evidenziando che “la lettura delle linee architettoniche del fabbricato, effettuata congiuntamente ai titoli edilizi che ne hanno assentito l'originale edificazione e la progressiva trasformazione negli anni, evidenzia dei rimaneggiamenti che hanno modificato i costitutivi impianto e tipologia architettonica, in particolare:
- costruzione portichetti a riparo ingressi in forza di concessione edilizia n. 1646 del 17/05/1985.
L'opera ha apportato una variazione planimetrica dell'originale impianto architettonico e conseguente modifica dei prospetti dell'intero fabbricato;
- realizzazione pensilina a sbalzo lungo tutto il fronte
Ovest del fabbricato come da Denuncia Inizio Attività pratica edilizia n. 23/2002- 0, protocollo n. 1777
pagina 7 di 9 del 15/03/2002. Il manufatto edilizio ha introdotto un elemento significativamente incidente sull'aspetto architettonico ed ornamentale del fabbricato, prevedendo un corpo aggettante rispetto alla sagoma e profili originari, oltre a materiali atipici rispetto alla tipologia edilizia esistente (struttura in legno). Alla luce delle descritte trasformazioni edilizie, risulta difficiline attribuire all'attuale compendio immobiliare un'identità architettonica propria quale insieme armonico delle linee e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità, essendo variato l'originale impianto minimalista in conseguenza all'introduzione di considerevoli modifiche stilistiche e materiche. Stante le precedenti considerazioni il sottoscritto C.T.U. ritiene, in riferimento ai punti 8), 9), 10) e 11) della citazione, che le variazioni apportate dai convenuti Signori
da ritenersi di dettaglio e puntuali, non incidano significativamente sul decoro Controparte_3 architettonico del fabbricato” (pp. 38 e ss. ibidem).
C. Altre opere (nn. 3, 7, 12, 13, 14).
Quanto alla chiusura dell'abbaino (n. 3), eseguita su manufatto di proprietà dell'attore senza il suo consenso, risulta incontestato l'impedimento all'attore di accedere al tetto, dovendosi oggi servire del vano scale dei convenuti (p. 41 ibidem). Va pertanto riconosciuto in capo all'attore il danno per il ripristino dell'abbaino, correttamente quantificato dal c.t.u. nella misura di € 2.000,00.
Quanto alla modifica del camino attoreo e al posizionamento di pietre sulla scossalina attorea (nn.
7,12), sebbene eseguiti da controparte senza il consenso dell'attore, quest'ultimo non ha allegato alcun impedimento all'utilizzo dei manufatti, né tantomeno ragioni di danno, ostando pertanto il riconoscimento di qualsivoglia risarcimento.
Quanto all'omessa manutenzione della rete oscurante e della siepe dei convenuti (nn. 13,14), l'attore non ha allegato alcuna ragione di danno, ostando pertanto il riconoscimento di qualsivoglia risarcimento.
***
Alla luce di tutto quanto premesso, va riconosciuto in capo all'attore il diritto al risarcimento per equivalente nella misura di € 22.000,00 (= € 7.000,00 + € 13.000,00 + € 2.000,00), al netto delle spese tecniche e dell'i.v.a., con conseguente condanna dei convenuti alla relativa rifusione, oltre agli interessi legali dalla domanda (15.12.2020) al saldo effettivo.
Considerato l'accoglimento della sola misura risarcitoria per equivalente e, in essa, solo di talune delle domande attoree, ricorrono i presupposti per applicare compensazione parziale delle spese di lite nella misura di due terzi.
pagina 8 di 9 Le restanti spese di lite seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 181,00 per spese ed in complessivi € 2.400,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.700,00 per fase di studio, €
1.300,00 per fase introduttiva, € 2.500,00 per fase istruttoria, € 1.700,00 per fase decisionale, dedotti due terzi per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 19.1.2025, sono poste in via solidale tra le parti nei rapporti esterni e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 in capo ai convenuti e di 1/3 in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna i convenuti in via solidale al pagamento in favore dell'attore, a titolo risarcitorio, della somma complessiva di € 22.000,00, al netto delle spese tecniche e dell'i.v.a., oltre agli interessi legali dal 15.12.2020 al saldo effettivo;
2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi;
3. condanna i convenuti al pagamento in via solidale delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate in motivazione in € 181,00 per spese ed in complessivi € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone in via definitiva a carico le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 19.1.2025, in via solidale tra le parti nei rapporti esterni e nella misura di 1/3 a carico dell'attore e di 2/3 a carico dei convenuti.
Brescia, 3.6.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le sole opere eseguite su manufatti di proprietà dell'attore, bisognevoli del consenso di quest'ultimo, sono la rimozione dell'abbaino, la modifica del camino e l'apposizione di pietre sulla scossalina (nn. 3, 7 e 12, cfr. p. 20 relazione c.t.u.), su cui v. infra.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 14072/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FREDI CHIARA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), con l'avv. MAGLI LUCA ABELE C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice: nel merito e in via principale accertare la responsabilità in capo ai Sigg.ri delle opere non a Controparte_3 norma, abusive, non autorizzate dal Sig. riguardanti le parti comuni presso l'immobile sito in Parte_1
Trenzano (Bs), Via Convento n. 2 e condannare i convenuti al ripristino della situazione originaria con demolizione delle opere abusive e non autorizzate dal Sig. , poiché effettuate anche sulle parti Parte_1 comuni;
in via principale in subordine qualora venisse accertato che le opere sono state eseguite illegittimamente presso l'immobile sito in Trenzano (Bs), Via Convento n. 2 e non possano essere demolite, si chiede fin d'ora la condanna dei Sigg.ri al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. da determinarsi Controparte_3 Parte_1 in corso di causa o nella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà congrua;
in via istruttoria
[omissis] pagina 1 di 9 Con vittoria di spese, diritti e onorari
Per parte convenuta:
NEL MERITO accertare e dichiarare la legittimità delle opere eseguite dai convenuti ed il loro diritto a mantenerle e, per l'effetto, respingere tutte le domande ex adverso formulate sia in via preliminare che nel merito, poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO con integrale rifusione delle spese di lite;
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.12.2020, esponeva di essere proprietario, Parte_1 nell'immobile in Trenzano (Bs), via Convento n. 2/B, della porzione a nord dello scantinato (tre vani e porzione di corridoio), appartamento a piano terra (rialzato) di quattro vani, bagno e corridoio, portichetto, portichetto e ripostiglio in corpo staccato, in lato nord-est con porzione di corte esclusiva;
che e , aventi causa nel 2016 dal fratello Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, erano proprietari della restante parte dell'immobile, cioè della metà a sud dello scantinato (due
[...] vani e porzione di corridoio), vano scale e portichetto sull'ingresso a piano terra, appartamento a primo piano di quattro vani, bagno, terrazzo e due balconi, accessorio in angolo sud-est (due box e porcile) nel cortile di proprietà esclusiva.
Lamentava che i convenuti, senza il suo consenso, eseguivano opere illegittime sulle parti comuni, tali da compromettere la stabilità e il decoro dell'intero edificio. In particolare, i convenuti:
1-2) rimuovevano parte dei muri interni senza un corretto ripristino della resistenza e rigidezza della parete, incidendo sui muri portanti e portando alla formazione di fessure sul soffitto attoreo;
3) chiudevano il lucernario (abbaino) dal quale l'attore accedeva al sottotetto comune e al tetto;
4-5-6) ampliavano la taverna, appoggiandosi al muro confinante con una camera dell'attore; sul manufatto, realizzavano una canna fumaria della taverna con scarico dei fumi di combustione verso la camera dell'attore e posizionavano una scossalina esterna per il convogliamento delle acque che durante le piogge era molto rumorosa;
7) modificavano il camino attoreo;
8-9) modificavano la dimensione della porta finestra sul lato nord ed una porta finestra centrale lato ovest, cambiando così l'aspetto esteriore dell'intero immobile;
10-11) modificavano il colore delle tapparelle delle porte finestre, la struttura delle porte finestre (non sono più a battente, ma a scorrimento), in cucina non erano posizionate tapparelle e venivano tolti le cornici in marmo attorno alle stesse, rivestivano balcone a propria discrezione applicando delle pietre come rivestimento, cambiando così l'aspetto esteriore dell'intero immobile;
12) posizionavano delle pietre a rivestimento del balcone sulla scossalina attorea;
13) non manutenevano la rete oscurante a confine tra i giardini delle proprietà;
14) non manutenevano la siepe a confine tra i giardini delle proprietà, violando la distanza tra i confini;
15-16) richiedevano ed ottenevano sanatorie delle terrazze poste sul lato ovest e sul lato sud, costruite illegittimamente.
pagina 3 di 9 Tanto premesso, domandava la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere illegittimamente eseguite ovvero, in subordine, al risarcimento del danno.
I convenuti, ritualmente costituitisi, replicavano alle avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi (dr. ), depositata la relazione peritale il Controparte_5
10.10.2024, all'udienza del 20.2.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita, tenuto conto del pregio della relazione peritale, ampiamente dettagliata, motivata e priva di rilevanti contraddizioni.
Si reputa anzitutto reputa ininfluente la sussistenza o meno del consenso attoreo alle opere eseguite dai convenuti. Esse, invero, non possono ritenersi innovazioni ex art. 1120 c.c., cioè opere dirette al miglioramento/uso più comodo/maggior rendimento delle parti comuni, per cui è necessaria la maggioranza dei condomini e i due terzi del valore dell'edificio: trattasi, invece, di manufatti costruiti per la quasi totalità1 sull'immobile dei convenuti e volti ad un miglioramento della sola porzione di loro proprietà esclusiva, incidenti solo indirettamente sulle parti comuni (v. infra), sicché non era necessaria la prestazione del consenso dell'altro proprietario, né delle maggioranze previste dall'art. 1120 cit.
Al contrario, la norma applicabile al caso di specie è l'art. 1102 c.c., considerato che i convenuti, nell'eseguire i lavori all'interno della loro proprietà esclusiva, si sono serviti di talune parti comuni dell'immobile, quali i muri portanti ed il decoro architettonico dell'edificio (pp. 19-21 relazione c.t.u.): pertanto, occorre valutare se tali opere non abbiano alterato la destinazione delle cose comuni e non abbiano impedito all'attore di farne parimenti uso (art. 1102 c.c.).
Fatte queste doverose precisazioni, il c.t.u., premessa l'impossibilità di attuare una tutela ripristinatoria ma esclusivamente per equivalente, ha distinto le innovazioni (rectius, le opere) che hanno inciso sulla stabilità e sicurezza del fabbricato (A) da quelle che hanno inciso sul decoro (B); occorre altresì aggiungere le ulteriori opere non ricadenti nei due raggruppamenti (C).
A. Opere incidenti sulla stabilità e sicurezza del fabbricato (nn. 1-2, 4-5-6, 8-9, 15, 16).
pagina 4 di 9 Quanto alla “rimozione parziale dei muri di spina al piano primo per la creazione di aperure di maggior dimensione a collegamento di ambienti attigui e alla modifica delle dimensioni del bagno”
(nn. 1-2), il c.t.u. ha ritenuto l'opera “ininfluente nei riguardi della capacità portante locale e globale dell'edificio, sia con riferimento alle azioni sismiche (in ragione del fatto che le vigenti Norme
Tecniche sulle Costruzioni ritengono che debbano considerarsi sismo-resistenti le sole murature continue cielo-terra) che con riferimento alle azioni statiche (in ragione del fatto che i nuovi portali previsti ripristinano integralmente la capacità portante delle murature demolite e che la posizione dei portali stessi è compatibile con la possibilità di diffusione dei carichi sino in fondazione senza peggioramento della condizione precedente all'intervento). In ragione di quanto sopra esposto, relativamente alle contestazioni di parte si ritiene che: 1) la rimozione dei muri segnalati sia stata effettuata mediante il corretto ripristino della resistenza e rigidezza della parete e che le fessure segnalate, in ragione della loro modesta apertura, non siano di carattere strutturale, ma molto probabilmente originate dalle vibrazioni durante i lavori eseguiti o dall'assestamento dovuto alla diversa ridistribuzione degli sforzi sulle travi di scantinato in ragione dell'elevata sensibilità degli intonaci a tali circostanze. Si ritiene pertanto che i locali interessati da tali lesioni possano essere opportunamente ripristinati mediante raschiatura, rasatura e successiva tinteggiatura dei soffitti dell'appartamento di parte attrice Signor 2) le modifiche strutturali eseguite non consistettero Pt_1 nell'inserimento di semplici putrelle, ma bensì nella cerchiatura delle nuove aperture con profilati metallici atti a ripristinare la capacità portante delle parti di murature demolite” (p. 24 ibidem).
Pertanto, il c.t.u. ha correttamente ha ricondotto il danno ai soffitti arrecato dalle vibrazioni/assestamento dei lavori dei convenuti, limitandolo alla misura di € 7.000,00 (p. 41 ibidem).
Quanto alla “realizzazione al piano terra di un ampliamento di 6,25 m² dei locali accessori tramite un fabbricato ad unico piano accostato all'esistente, avente struttura portante verticale in muratura in laterizio e copertura in legno”, con annessi camino e scossalina (nn. 4-5-6), il c.t.u. ha condivisibilmente ritenuto che “l'appoggio dei travetti del manufatto sul muro di confine, sebbene non alterino significativamente la sicurezza dell'edificio da un punto di vista globale in relazione alla sua estrema leggerezza (struttura in legno) costituiscano comunque un peggioramento locale della sicurezza, sia in termini statici (aggravio del carico sulla muratura e sulla sottostante trave di portata dello stesso) che in termini sismici (principalmente a causa della spinta fuori dal piano della muratura da parte della copertura in caso di terremoto). Relativamente alle contestazioni di cui al punto 4, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che debbano essere ripristinate le condizioni locali di sicurezza del muro di confine alle condizioni ante operam attraverso la realizzazione di un intervento
pagina 5 di 9 locale atto a disaccoppiare il manufatto esistente dal muro di confine” (p. 31 ibidem). Pertanto, il c.t.u. ha correttamente quantificato il danno alla proprietà attorea nella misura di € 13.000,00, escludendo ulteriori danni di rilievo arrecati dalla canna fumaria, in passato già opportunamente rialzata, e dalla scossalina.
Quanto alla “riduzione della larghezza di una portafinestra al piano primo” (nn. 8-9), il c.t.u. “ritiene tale modifica del tutto ininfluente nei riguardi della capacità portante locale e globale dell'edificio in ragione del restringimento dell'apertura rispetto alla dimensione precedente all'intervento che pertanto non altera in alcun modo la quantità di murature resistenti continue cielo-terra”.
Quanto all' “arretramento al piano primo dei muri portanti del lato Ovest dell'edificio, portandoli in continuità con i muri del piano inferiore anziché sull'allineamento dei pilastri del portico al medesimo piano, ricavando in tal modo un terrazzo coperto di 19,21 m² anziché locali di residenza per la medesima area” (n. 15), il c.t.u. non ha riconosciuto ragioni di danno in capo all'attore, rilevando che
“- la costruzione delle murature portanti in posizione differente rispetto al titolo abilitativo avvenne già all'atto della costruzione dell'edificio e non con intervento successivo;
- la differente posizione delle murature risulta essere in continuità con i muri del piano inferiore e non in falso sui pilastri del portico;
- l'eliminazione di murature portanti in falso ed il contestuale riallineamento delle stesse con le murature al piano inferiore consente di aumentare la quantità globale di maschi murari continui cieloterra e conseguentemente di ridurre le sollecitazioni nelle murature, sia nei confronti delle azioni statiche (pesi propri e carichi accidentali) che di quelle dinamiche (azioni sismiche); - la posizione prevista in origine delle murature costituiva la classica condizione di vulnerabilità sismica locale di
“piano debole” nei confronti dell'azione sismica in corrispondenza dei pilastri del portico;
la posizione prevista in origine delle murature costituiva un elemento di irregolarità in elevazione del fabbricato con conseguente aumento delle sollecitazioni nelle murature per effetti torsionali dovuti al maggior disassamento all'ultimo piano del centro delle masse rispetto a quello delle rigidezze;
si ritiene che la formazione della parte di terrazzo lato Ovest sia da considerarsi strutturalmente migliorativa rispetto a quanto previsto nella licenza di costruzione originaria, sia con riferimento alle azioni statiche che sismiche” (p. 32 ibidem).
Quanto al “portico di circa 25 m² con sovrastante terrazza di medesima metratura addossato all'edificio principale, la cui struttura è costituita da un solaio in laterocemento sorretta da pilastri in cemento armato” (n. 16) il c.t.u. non ha riconosciuto ragioni di danno in capo all'attore, rilevando che
“- le strutture del portico risultano essere indipendenti da quelle dell'edificio principale in ragione sia dalle evidenze in loco (è stata realizzata una infilata di pilastri in c.a. in adiacenza al fabbricato
pagina 6 di 9 esistente per il sostegno del nuovo solaio in laterocemento senza sfruttare le murature del fabbricato originario per tale funzione) che di quanto riportato nel certificato di idoneità statica;
- la tipologia strutturale del portico è quella di “telaio in c.a.” (realizzato nel 1985) mentre quella dell'edificio principale è di “setti in muratura” (realizzato nel 1971) e pertanto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (par. C8.7.1.3.2 “Edifici in aggregato” della 21/01/2019, Controparte_6
n. 7: “Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 17 gennaio 2018) le due strutture possono considerarsi come unità strutturali distinte;
- dal punto di vista statico, il portico e relativa terrazza sovrastante non vanno a gravare in alcun modo sull'edificio principale dato che le strutture che lo compongono garantiscono con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione;
per tale circostanza e maggiori dettagli in merito all'adeguatezza delle strutture, si può fare riferimento al certificato di idoneità statica;
- dal punto di vista sismico, in ragione della esiguità e geometria dell'opera (portico di 25 m² ad unico piano) rispetto al numero (n.7) e consistenza (sezione 30x30 cm) dei pilastri presenti, si ritiene che anche adottando l'armatura minima e la qualità standard di calcestruzzo prevista all'epoca della costruzione, la struttura del portico e relativa terrazza abbiano una resistenza tale da non gravare sull'edificio principale in caso di evento sismico;
per formarsi tale convinzione, il sottoscritto strutturista ha eseguito le verifiche numeriche, riportate in calce al presente paragrafo, ottenendo risultati soddisfacenti;
si ritiene che la formazione del portico e della terrazza lato Sud sia ininfluente nei riguardi della capacità portante locale e globale dell'edificio, con riferimento sia alle azioni statiche che sismiche” (p. 34 ibidem).
In relazione a entrambe le opere nn. 15,16, vanno escluse dalle ragioni di danno le spese di € 8.000,00 per l'ottenimento del certificato di idoneità statica di cui d.P.R. 380/2001 e succ. mod. (p. 45 ibidem), trattandosi di irregolarità di natura amministrativa, del tutto estranee ai fini del presente giudizio.
B. Opere incidenti sul decoro del fabbricato (nn. 8-9, 10-11).
Il c.t.u. ha correttamente escluso la sussistenza di lesioni al decoro architettonico, evidenziando che “la lettura delle linee architettoniche del fabbricato, effettuata congiuntamente ai titoli edilizi che ne hanno assentito l'originale edificazione e la progressiva trasformazione negli anni, evidenzia dei rimaneggiamenti che hanno modificato i costitutivi impianto e tipologia architettonica, in particolare:
- costruzione portichetti a riparo ingressi in forza di concessione edilizia n. 1646 del 17/05/1985.
L'opera ha apportato una variazione planimetrica dell'originale impianto architettonico e conseguente modifica dei prospetti dell'intero fabbricato;
- realizzazione pensilina a sbalzo lungo tutto il fronte
Ovest del fabbricato come da Denuncia Inizio Attività pratica edilizia n. 23/2002- 0, protocollo n. 1777
pagina 7 di 9 del 15/03/2002. Il manufatto edilizio ha introdotto un elemento significativamente incidente sull'aspetto architettonico ed ornamentale del fabbricato, prevedendo un corpo aggettante rispetto alla sagoma e profili originari, oltre a materiali atipici rispetto alla tipologia edilizia esistente (struttura in legno). Alla luce delle descritte trasformazioni edilizie, risulta difficiline attribuire all'attuale compendio immobiliare un'identità architettonica propria quale insieme armonico delle linee e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità, essendo variato l'originale impianto minimalista in conseguenza all'introduzione di considerevoli modifiche stilistiche e materiche. Stante le precedenti considerazioni il sottoscritto C.T.U. ritiene, in riferimento ai punti 8), 9), 10) e 11) della citazione, che le variazioni apportate dai convenuti Signori
da ritenersi di dettaglio e puntuali, non incidano significativamente sul decoro Controparte_3 architettonico del fabbricato” (pp. 38 e ss. ibidem).
C. Altre opere (nn. 3, 7, 12, 13, 14).
Quanto alla chiusura dell'abbaino (n. 3), eseguita su manufatto di proprietà dell'attore senza il suo consenso, risulta incontestato l'impedimento all'attore di accedere al tetto, dovendosi oggi servire del vano scale dei convenuti (p. 41 ibidem). Va pertanto riconosciuto in capo all'attore il danno per il ripristino dell'abbaino, correttamente quantificato dal c.t.u. nella misura di € 2.000,00.
Quanto alla modifica del camino attoreo e al posizionamento di pietre sulla scossalina attorea (nn.
7,12), sebbene eseguiti da controparte senza il consenso dell'attore, quest'ultimo non ha allegato alcun impedimento all'utilizzo dei manufatti, né tantomeno ragioni di danno, ostando pertanto il riconoscimento di qualsivoglia risarcimento.
Quanto all'omessa manutenzione della rete oscurante e della siepe dei convenuti (nn. 13,14), l'attore non ha allegato alcuna ragione di danno, ostando pertanto il riconoscimento di qualsivoglia risarcimento.
***
Alla luce di tutto quanto premesso, va riconosciuto in capo all'attore il diritto al risarcimento per equivalente nella misura di € 22.000,00 (= € 7.000,00 + € 13.000,00 + € 2.000,00), al netto delle spese tecniche e dell'i.v.a., con conseguente condanna dei convenuti alla relativa rifusione, oltre agli interessi legali dalla domanda (15.12.2020) al saldo effettivo.
Considerato l'accoglimento della sola misura risarcitoria per equivalente e, in essa, solo di talune delle domande attoree, ricorrono i presupposti per applicare compensazione parziale delle spese di lite nella misura di due terzi.
pagina 8 di 9 Le restanti spese di lite seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 181,00 per spese ed in complessivi € 2.400,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.700,00 per fase di studio, €
1.300,00 per fase introduttiva, € 2.500,00 per fase istruttoria, € 1.700,00 per fase decisionale, dedotti due terzi per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 19.1.2025, sono poste in via solidale tra le parti nei rapporti esterni e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 in capo ai convenuti e di 1/3 in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna i convenuti in via solidale al pagamento in favore dell'attore, a titolo risarcitorio, della somma complessiva di € 22.000,00, al netto delle spese tecniche e dell'i.v.a., oltre agli interessi legali dal 15.12.2020 al saldo effettivo;
2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi;
3. condanna i convenuti al pagamento in via solidale delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate in motivazione in € 181,00 per spese ed in complessivi € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone in via definitiva a carico le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 19.1.2025, in via solidale tra le parti nei rapporti esterni e nella misura di 1/3 a carico dell'attore e di 2/3 a carico dei convenuti.
Brescia, 3.6.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le sole opere eseguite su manufatti di proprietà dell'attore, bisognevoli del consenso di quest'ultimo, sono la rimozione dell'abbaino, la modifica del camino e l'apposizione di pietre sulla scossalina (nn. 3, 7 e 12, cfr. p. 20 relazione c.t.u.), su cui v. infra.