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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 29.1.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1190/2023, pubblicata il 25/10/2023,
TRA
C.F. con l'Avv. Michele Re Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. con l'Avv. Pasquale Saggiorno Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1190/2023, pubblicata il
25/10/2023, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello, sulla base dei motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 1190/2023 del Giudice del Tribunale Ordinario di Como - Sezione I - Dott.ssa Claudia Porrini, depositata e pubblicata in data 25.10.2023, notificata il 29.12.2023, emessa nella causa civile n. 1675/2023
R.G.
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 1 di 5 si reiterano le richieste istruttorie formulate nel primo grado di giudizio. si produce sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 14.10.2024.
IN OGNI CASO: con favore delle spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di registrazione della sentenza di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis,
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello notificato per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
Nel merito: confermare in toto la Sentenza n° 1190/2023 emessa e pubblicata in data
25.10.2023 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal Sig. , essendo Parte_1 totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
In via subordinata: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni ritualmente formulate e precisate in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate, riportate e trascritte.
In ogni caso: accertato e dichiarato che il sig. ha agito in giudizio ponendo in essere Pt_1 un abuso ed uso distorto dello strumento processuale, ex art. 96 III comma c.p.c. condannare parte attrice, oltre alla rifusione delle spese, anche al risarcimento dei danni a favore del appellato nell'entità che verrà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
CP_1 con vittoria dei compensi professionali per il presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese forfetario al 15%, alla C.P.A. ed all'I.V.A. come per Legge, nonché alla tassa di registro sulla sentenza del Tribunale di Como impugnata.
In via istruttoria:
I) Disporsi l'acquisizione degli atti e dei documenti relativi al presente giudizio contenuti nel fascicolo d'Ufficio della causa civile R.G. n. 1675/2023 iscritta avanti il Tribunale Civile di
Como;
II) Disporsi l'acquisizione dei documenti ivi prodotti;
III) Se del caso e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si reiterano le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., da intendersi tutte qui integralmente trascritte e riportate.
IV) Con la più ampia riserva ai sensi di legge di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova, indicare testimoni e/o informatori e formulare ogni tipo di istanze probatorie, anche nel prefiggendo termine che all'uopo verrà stabilito dal Giudicante.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato il signor quale condomino, Parte_1 conveniva il avanti il Tribunale di Como impugnando la delibera Controparte_1 assembleare dell'8 novembre 2022 e chiedendone preliminarmente la sua sospensione deducendone l'annullabilità per i seguenti motivi: 1) mancata regolare convocazione di alcuni condomini 2) mancato consenso di alcuni condomini allo svolgimento dell'assemblea in modalità telematica 3) genericità ed incompletezza dell'ordine del giorno e 4) mancata corrispondenza tra quando accaduto in assemblea e quanto verbalizzato.
Si costituiva ritualmente il eccependo preliminarmente la carenza di CP_1 legittimazione per carenza di interesse ad agire dell'attore e l'infondatezza della domanda, chiedendo inoltre la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensiva e depositate le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. il
Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale con sentenza n. 1190/2023 dichiarava l'attore carente di legittimazione attiva e rigettava la domanda di annullamento della delibera.
Il giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il proponendo tre motivi di gravame: Pt_1
1) per aver erroneamente ritenuto l'appellante carente di legittimazione attiva e di interesse ad agire nell'impugnativa della delibera assembleare dell'8.11.22;
2) per non aver ravvisato la genericità dell'ordine del giorno della convocazione tale da rendere nullo/annullabile il deliberato assembleare
3) per non aver censurato la mancata corrispondenza tra quanto accaduto in assemblea e quanto verbalizzato.
L'appellante ha dunque insistito per la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna del alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Si è regolarmente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e deducendo la violazione dell'art. 342 c.p.c. sul contenuto dell'atto d'appello e ribadendo la riproposizione da parte dell'appellante delle medesime argomentazioni in plurimi precedenti procedimenti già decisi dal Tribunale di Como e già respinte.
Rimessa al Collegio per la decisione, la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
***** Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità ex art. 342 c.p.c. avendo l'atto d'appello tutti gli elementi utili a definire i punti di decisione oggetto di gravame.
Peraltro il appellato ha comunque espletato la propria difesa su tutte le CP_1 argomentazioni invocate da controparte, che peraltro ha reiterato anche in altri giudizi avanti questa stessa Corte le medesime doglianze avverso le decisioni del Tribunale di Como di rigetto delle proprie domande.
Quanto al merito ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e vada respinto.
pagina 3 di 5 Con riferimento al difetto di interesse ad agire dell'appellante, va preliminarmente considerato che questo Collegio condivide l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.n. 9387/23) secondo il quale il condomino che fa valere un vizio di annullabilità di una delibera non può limitarsi ad addurre un mero interesse alla rimozione dell'atto, ma deve dimostrare di essere portatore di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento, legato alla posizione di vantaggio effettivo che può derivare dalla pronunzia di annullamento e dall'eliminazione di incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: solo in tale ipotesi sussiste dunque il necessario interesse ad agire di cui all'art.100 cpc, che non può essere identificato nel mero interesse astratto del alla legalità e CP_1 correttezza della gestione comune.
Orbene, come correttamente ritenuto dal Tribunale, va considerato che l'appellante ha fatto valere il difetto di convocazione dell'assemblea non per sé stesso, bensì per altri condomini che non hanno invece sollevato alcuna contestazione pur avendo ricevuto ritualmente il verbale dell'assemblea.
Essi soli pertanto avrebbero potuto impugnare la delibera de qua.
Pertanto l'appellante non è portatore di alcun interesse a proporre l'impugnativa della delibera dell'8 novembre 2022 che neppure avrebbe potuto più essere impugnata, essendo trascorsi i relativi termini.
Parimenti del tutto infondato è il profilo del gravame diretto a contestare la validità della delibera in quanto l'amministratore non avrebbe proceduto alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea, posto che l'allegazione è seccamente contraddetta dalla verbalizzazione dalla quale risulta che nella circostanza si è ritualmente proceduto alla suddetta verifica.
Né risulta assolto l'onere probatorio, da parte dell'appellante, relativo alle asserite divergenze tra quanto accaduto in assemblea e quanto verbalizzato, talché correttamente il Tribunale ha escluso l'ammissione delle prove generiche ed inammissibili dedotte dal . Pt_1
Così come infondato è il motivo relativo all'asserita incompletezza e genericità dell'ordine del giorno della convocazione che appare preciso e dettagliato sugli argomenti portati all'attenzione di ogni condomino in modo tale da rendere possibile la valutazione dell'importanza delle delibere da adottare e prepararsi alla discussione.
Pare infatti del tutto improbabile ed impensabile alla luce del buon senso e della buona fede, con riferimento in particolare al punto n.4 dell'odg, che l'appellante non abbia compreso che il
Condominio avesse intenzione di iscrivere un'ipoteca giudiziale sui suoi immobili stante la morosità dello stesso.
L'appello è pertanto del tutto infondato e va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM n. 147/22 come da nota spese tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) e senza fase di trattazione in quanto non richiesta. pagina 4 di 5 Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1190/2023 pubblicata il 25.10.23 così
[...] provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 processuali, liquidate per il presente grado in complessivi € 4.034,00 (di cui € Euro 1.199,00 per la fase di studio, € 793,00 per la fase introduttiva ed € 2.042,00 per la fase decisionale, non essendo richiesta la liquidazione della fase di trattazione) oltre accessori di legge, Iva e Cpa;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Maria Grazia Federici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 29.1.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1190/2023, pubblicata il 25/10/2023,
TRA
C.F. con l'Avv. Michele Re Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. con l'Avv. Pasquale Saggiorno Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1190/2023, pubblicata il
25/10/2023, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello, sulla base dei motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 1190/2023 del Giudice del Tribunale Ordinario di Como - Sezione I - Dott.ssa Claudia Porrini, depositata e pubblicata in data 25.10.2023, notificata il 29.12.2023, emessa nella causa civile n. 1675/2023
R.G.
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 1 di 5 si reiterano le richieste istruttorie formulate nel primo grado di giudizio. si produce sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 14.10.2024.
IN OGNI CASO: con favore delle spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di registrazione della sentenza di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis,
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello notificato per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
Nel merito: confermare in toto la Sentenza n° 1190/2023 emessa e pubblicata in data
25.10.2023 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal Sig. , essendo Parte_1 totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
In via subordinata: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni ritualmente formulate e precisate in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate, riportate e trascritte.
In ogni caso: accertato e dichiarato che il sig. ha agito in giudizio ponendo in essere Pt_1 un abuso ed uso distorto dello strumento processuale, ex art. 96 III comma c.p.c. condannare parte attrice, oltre alla rifusione delle spese, anche al risarcimento dei danni a favore del appellato nell'entità che verrà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
CP_1 con vittoria dei compensi professionali per il presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese forfetario al 15%, alla C.P.A. ed all'I.V.A. come per Legge, nonché alla tassa di registro sulla sentenza del Tribunale di Como impugnata.
In via istruttoria:
I) Disporsi l'acquisizione degli atti e dei documenti relativi al presente giudizio contenuti nel fascicolo d'Ufficio della causa civile R.G. n. 1675/2023 iscritta avanti il Tribunale Civile di
Como;
II) Disporsi l'acquisizione dei documenti ivi prodotti;
III) Se del caso e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si reiterano le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., da intendersi tutte qui integralmente trascritte e riportate.
IV) Con la più ampia riserva ai sensi di legge di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova, indicare testimoni e/o informatori e formulare ogni tipo di istanze probatorie, anche nel prefiggendo termine che all'uopo verrà stabilito dal Giudicante.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato il signor quale condomino, Parte_1 conveniva il avanti il Tribunale di Como impugnando la delibera Controparte_1 assembleare dell'8 novembre 2022 e chiedendone preliminarmente la sua sospensione deducendone l'annullabilità per i seguenti motivi: 1) mancata regolare convocazione di alcuni condomini 2) mancato consenso di alcuni condomini allo svolgimento dell'assemblea in modalità telematica 3) genericità ed incompletezza dell'ordine del giorno e 4) mancata corrispondenza tra quando accaduto in assemblea e quanto verbalizzato.
Si costituiva ritualmente il eccependo preliminarmente la carenza di CP_1 legittimazione per carenza di interesse ad agire dell'attore e l'infondatezza della domanda, chiedendo inoltre la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensiva e depositate le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. il
Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale con sentenza n. 1190/2023 dichiarava l'attore carente di legittimazione attiva e rigettava la domanda di annullamento della delibera.
Il giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il proponendo tre motivi di gravame: Pt_1
1) per aver erroneamente ritenuto l'appellante carente di legittimazione attiva e di interesse ad agire nell'impugnativa della delibera assembleare dell'8.11.22;
2) per non aver ravvisato la genericità dell'ordine del giorno della convocazione tale da rendere nullo/annullabile il deliberato assembleare
3) per non aver censurato la mancata corrispondenza tra quanto accaduto in assemblea e quanto verbalizzato.
L'appellante ha dunque insistito per la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna del alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Si è regolarmente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e deducendo la violazione dell'art. 342 c.p.c. sul contenuto dell'atto d'appello e ribadendo la riproposizione da parte dell'appellante delle medesime argomentazioni in plurimi precedenti procedimenti già decisi dal Tribunale di Como e già respinte.
Rimessa al Collegio per la decisione, la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
***** Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità ex art. 342 c.p.c. avendo l'atto d'appello tutti gli elementi utili a definire i punti di decisione oggetto di gravame.
Peraltro il appellato ha comunque espletato la propria difesa su tutte le CP_1 argomentazioni invocate da controparte, che peraltro ha reiterato anche in altri giudizi avanti questa stessa Corte le medesime doglianze avverso le decisioni del Tribunale di Como di rigetto delle proprie domande.
Quanto al merito ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e vada respinto.
pagina 3 di 5 Con riferimento al difetto di interesse ad agire dell'appellante, va preliminarmente considerato che questo Collegio condivide l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.n. 9387/23) secondo il quale il condomino che fa valere un vizio di annullabilità di una delibera non può limitarsi ad addurre un mero interesse alla rimozione dell'atto, ma deve dimostrare di essere portatore di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento, legato alla posizione di vantaggio effettivo che può derivare dalla pronunzia di annullamento e dall'eliminazione di incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: solo in tale ipotesi sussiste dunque il necessario interesse ad agire di cui all'art.100 cpc, che non può essere identificato nel mero interesse astratto del alla legalità e CP_1 correttezza della gestione comune.
Orbene, come correttamente ritenuto dal Tribunale, va considerato che l'appellante ha fatto valere il difetto di convocazione dell'assemblea non per sé stesso, bensì per altri condomini che non hanno invece sollevato alcuna contestazione pur avendo ricevuto ritualmente il verbale dell'assemblea.
Essi soli pertanto avrebbero potuto impugnare la delibera de qua.
Pertanto l'appellante non è portatore di alcun interesse a proporre l'impugnativa della delibera dell'8 novembre 2022 che neppure avrebbe potuto più essere impugnata, essendo trascorsi i relativi termini.
Parimenti del tutto infondato è il profilo del gravame diretto a contestare la validità della delibera in quanto l'amministratore non avrebbe proceduto alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea, posto che l'allegazione è seccamente contraddetta dalla verbalizzazione dalla quale risulta che nella circostanza si è ritualmente proceduto alla suddetta verifica.
Né risulta assolto l'onere probatorio, da parte dell'appellante, relativo alle asserite divergenze tra quanto accaduto in assemblea e quanto verbalizzato, talché correttamente il Tribunale ha escluso l'ammissione delle prove generiche ed inammissibili dedotte dal . Pt_1
Così come infondato è il motivo relativo all'asserita incompletezza e genericità dell'ordine del giorno della convocazione che appare preciso e dettagliato sugli argomenti portati all'attenzione di ogni condomino in modo tale da rendere possibile la valutazione dell'importanza delle delibere da adottare e prepararsi alla discussione.
Pare infatti del tutto improbabile ed impensabile alla luce del buon senso e della buona fede, con riferimento in particolare al punto n.4 dell'odg, che l'appellante non abbia compreso che il
Condominio avesse intenzione di iscrivere un'ipoteca giudiziale sui suoi immobili stante la morosità dello stesso.
L'appello è pertanto del tutto infondato e va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM n. 147/22 come da nota spese tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) e senza fase di trattazione in quanto non richiesta. pagina 4 di 5 Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1190/2023 pubblicata il 25.10.23 così
[...] provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 processuali, liquidate per il presente grado in complessivi € 4.034,00 (di cui € Euro 1.199,00 per la fase di studio, € 793,00 per la fase introduttiva ed € 2.042,00 per la fase decisionale, non essendo richiesta la liquidazione della fase di trattazione) oltre accessori di legge, Iva e Cpa;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Maria Grazia Federici
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