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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/09/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 606 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI IN Presidente
Dott. OL de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 606 / 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nonché da e (C.F. C.F._2 Parte_1 Parte_3
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3 sul figlio minore (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._4 dell'avv. Giovanni Zurino, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, 10/16
APPELLANTI Contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia,
Piazza Italia, 9
APPELLATA e contro
(P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. Lorenza Donati, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Arezzo, Via Fulvio Croce, 14
APPELLATO e contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._5 Nicola di Mario, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi, 8
APPELLATO e contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via
Bontempi, 1
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti pagina 1 di 23 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1367/2023, Persona_1 emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
18.09.2023, pubblicata il 20.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
7341/2017, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dai medesimi avanzata avverso la convenuta Controparte_1
in ragione del decesso del Sig. occorso in
[...] Persona_2 data 26.09.2013 a causa di insufficienza poliviscerale su base infettiva
2. Gli appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea ripartizione degli oneri probatori in capo alle parti, dell'omessa adesione alle risultanze della
C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio e dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra l'omessa acquisizione di valido consenso informato del paziente in data 21.08.2013 e la conseguente omissione di intervento chirurgico urgente, la negligente omissione di intervento secondo a cura dei sanitari dell CP_6 Controparte_1
in occasione dell'intervento di “resezione di colon discendente-
[...] sigma” del 03.09.2013 ed il decesso del paziente, conseguentemente reiterando domanda di risarcimento del danno tanatologico, del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale richiesti iure hereditatis nonché, iure proprio, del danno biologico asseritamente sofferto da del danno da perdita del rapporto Parte_2 parentale, delle spese funerarie sostenute da del Parte_1 danno economico derivante dalla cessione di attività imprenditoriale di famiglia, del lucro cessante derivante dalla perdita dell'aiuto economico del Sig. del danno da perdita di chance sofferto Persona_2 da 2) dell'erronea condanna di parte attrice alla Parte_2 refusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa, dott.
e nonostante la chiamata Controparte_4 Controparte_5 in causa non si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori.
In data 22.01.2024 si è costituito l'appellato, Controparte_2
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando specificatamente il terzo motivo d'impugnazione.
In data 19.02.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_5
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando specificatamente il terzo motivo d'impugnazione.
In data 27.02.2024 si è costituito l'appellato, mediante Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando specificatamente il terzo motivo d'impugnazione.
pagina 2 di 23 In data 07.05.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 02.07.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello consente di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, è parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'omesso accertamento della responsabilità dell per il decesso del Sig. Controparte_1
. Parte_1 Il primo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea ripartizione degli oneri probatori in capo alle parti, dell'omessa adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio e dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra la negligente condotta dei sanitari dell ed il Controparte_1 decesso del paziente, è fondato e deve essere accolto.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha, infatti, erroneamente disatteso le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado - composto dalla dott.ssa medico Persona_3 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e dal dott. Per_4
, medico specialista in Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso - che
[...] devono essere, al contrario, integralmente condivise in ragione della puntualità della dissertazione, della correttezza logico-giuridica, della concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte da tutti i Consulenti tecnici di parte convenuta. Il
Giudice di prime cure ha, altresì, erroneamente aderito alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M., prof. e dott. Persona_5 Controparte_7 benché improntate al differente criterio di accertamento della responsabilità nell'ambito del giudizio penale, - che, in considerazione del coinvolgimento della libertà personale dell'individuo, impone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”-, diversamente dal giudizio civile, - che, in forza delle ricadute eminentemente patrimoniali dell'eventuale statuizione di condanna, impone l'accertamento della responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, secondo la più tenue regola del “più probabile che non”.
4.1 Le conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M. non risultano, al contrario, condivisibili in quanto i Consulenti hanno erroneamente desunto dalla mera dizione riportata in cartella clinica “..spiegata la situazione clinica al paziente, che riferisce di aver compreso e che rifiuta l'intervento chirurgico in urgenza ma preferisce dilazione nel tempo con opportuna terapia medica”, peraltro priva di qualsivoglia sottoscrizione del paziente, la sussistenza di un valido consenso informato del paziente con pagina 3 di 23 riguardo al rifiuto di terapia chirurgica urgente in data 21.08.2013 ed all'opzione per terapia medica conservativa, e, ritenuto che la deiscenza tardiva della sutura che ha condotto a decesso il paziente debba essere imputata alla protrazione dell'ambiente settico, hanno imputato l'aggravamento dello stato settico al supposto rifiuto del paziente all'esecuzione di intervento chirurgico urgente in data 21.08.2013.
Nondimeno, - per le ragioni che meglio si diranno -, l'annotazione in cartella clinica non è in alcun modo idonea a comprovare la sussistenza di un effettivo dissenso del paziente, espresso all'esito di valida ed esaustiva informativa circa le alternative terapeutiche praticabili ed i rischi a ciascuna connessi. Anche con riguardo all'omessa esecuzione di intervento secondo in occasione dell'intervento del 03.09.2013, i CP_6 CC.TT.P.M. hanno, peraltro, disatteso i principi concordemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento del nesso di causalità materiale: pur riconoscendo la generale utilità di una stomia esterna di protezione nella chirurgia del colon al fine di escludere il segmento colico sul quale si intervenga chirurgicamente dal transito intestinale e favorirne la guarigione e, per converso, un significativo incremento della mortalità derivante dalla deiscenza di una anastomosi negli interventi del colon-retto a seconda che venga o meno praticata una colostomia di protezione (rispettivamente del 5,8% nel caso in cui venga praticata colostomia di protezione e dell'8,9% nel caso in cui non venga praticata), pur risultando comprovato che nel singolo caso di specie al paziente sia stato praticato il più rischioso intervento chirurgico di anastomosi colo-rettale latero terminale manuale senza colostomia di protezione, che effettivamente a tale intervento chirurgico ha fatto seguito una deiscenza dell'anastomosi che ha condotto a decesso il paziente, con ciò determinandosi una concretizzazione del rischio descritto in letteratura medica, ampiamente prevedibile ed evitabile, e pur non risultando comprovate ulteriori alternative causali, i CC.TT.P.M. hanno inopinatamente escluso il nesso di causalità materiale fra l'omessa esecuzione di colostomia di protezione e la deiscenza della sutura asserendo che la deiscenza dell'anastomosi avrebbe comunque potuto verificarsi ovvero che avrebbero potuto verificarsi ulteriori complicanze della colostomia di protezione quali necrosi, retrazione, prolasso, stenosi da non uso della anastomosi distale. Nondimeno, secondo il celebre insegnamento della Suprema Corte (Cass. Pen., sent. 30328/2002), in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia pagina 4 di 23 civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica o baconiana) (Cassazione civile , sez. III ,
14/03/2022 , n. 8114; Cassazione civile , sez. III , 08/04/2020 , n. 7760).
I CC.TT.P.M. hanno, dunque, erroneamente operato un giudizio di mera probabilità statistica al caso di specie, inopinatamente escludendo il nesso di causalità materiale fra la condotta dei chirurghi che operarono il
Sig. in data 03.09.2013 e la deiscenza Persona_2 dell'anastomosi che lo ha condotto a decesso in forza della mera possibilità statistica che la deiscenza dell'anastomosi si verifichi comunque, anche in caso di esecuzione di colostomia di protezione, pur risultando prova la concretizzazione di un rischio ampiamente descritto in letteratura, prevedibile e prevenibile e non risultando per converso provati elementi alternativi di esclusione. Infine, i CC.TT.P.M. hanno conferito erroneo rilievo alla circostanza che l'esecuzione di intervento chirurgico di resezione del colon discendente-sigma senza colostomia di protezione fosse in ogni caso prevista dalle buone prassi mediche. Al contrario, come correttamente rilevato dagli appellanti, in tema di responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta (Cassazione civile , sez. III , 29/09/2015 , n. 19213). In presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa (Cassazione penale, sez. IV , 12/11/2020 , n.
12968). Ne consegue l'erroneità e la non condivisibilità delle conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M.
4.2 Pur facendone corretta esposizione, il Giudice di prime cure ha, inoltre, erroneamente ripartito gli oneri probatori fra le parti in giudizio. Ordinariamente, infatti, allorquando venga dedotta la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, in relazione ai danni richiesti iure hereditatis, l'attore-creditore beneficia dei più agevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del sanitario-debitore, ed essendo tenuto pagina 5 di 23 meramente a provare l'esistenza del contratto ed il nesso di causalità materiale fra la lesione della salute del paziente e la condotta del sanitario, mentre spetterà al convenuto dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione civile , sez. III , 21/10/2024 , n. 27142; Cassazione civile , sez. un. ,
11/01/2008 , n. 577). Allorquando, invece, venga dedotta la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, in relazione ai danni richiesti iure proprio - dovendosi circoscrivere la configurabilità del contratto con effetti protettivi del terzo unicamente al caso di rapporto fra struttura sanitaria e gestante, in considerazione dell'idoneità dell'obbligazione sanitaria ad incidere in modo diretto sul nascituro e sul padre, e non potendosi affermare analoga incidenza diretta dell'obbligazione sanitaria in relazione ai familiari del paziente (ex multis, Corte Cass., sez. III, sent. N 14615/2020) – sui familiari del paziente che agiscano in giudizio avverso la struttura sanitaria incombono gli oneri probatori di cui all'art. 2043 c.c., essendo tenuti a provare il nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari preposti presso la struttura e la lesione della salute del paziente, la negligenza, imprudenza ovvero imperizia della condotta, il nesso di causalità giuridica con il danno-conseguenza patito, pur potendo beneficiare del principio di vicinanza della prova, in forza del quale la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione dell'evento lesivo (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2024, n.
35062). Nonostante risulti, dunque, correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra l'omessa acquisizione di valido consenso informato del paziente in data 21.08.2013 e la conseguente omessa tempestiva esecuzione di intervento chirurgico già in tal data, l'ulteriore omessa esecuzione di intervento secondo a cura dei sanitari dell CP_6 [...] in occasione dell'intervento di “resezione di colon Controparte_1 discendente-sigma” del 03.09.2013 ed il decesso del paziente, Sig.
[...]
occorso in data 26.09.2013, nonché la colpevolezza delle Persona_2 summenzionate condotte – con riguardo ai danni richiesti iure proprio - il primo Giudice ha, dunque, omesso di accertare la responsabilità contrattuale (in relazione al danno richiesto iure hereditatis) ed extracontrattuale (in relazione al danno richiesto iure proprio) dell . Controparte_1
4.3 Parte appellante si duole, segnatamente, del mancato accertamento del nesso di causalità materiale fra l'omessa acquisizione di valido dissenso informato del paziente in data 21.08.2013 e la conseguente omessa tempestiva esecuzione di intervento chirurgico urgente di rimozione di fistola intestinale ed il decesso del paziente, con ciò deducendo la lesione della salute del Sig. Le doglianze sono Persona_2
pagina 6 di 23 fondate. La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti) ovvero lo avrebbe accettato, nel caso di dissenso del paziente;
un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cassazione civile sez. III -
11/11/2019, n. 28985). L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume, dunque, diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso (nel caso di specie, trattandosi di dissenso informato al trattamento chirurgico, soltanto nel caso di presunto assenso), con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso
(Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022 , n. 15723).
Nel caso di specie, parte appellante ha esplicitamente dedotto la lesione del bene salute del Sig. per mancanza di un valido Persona_2 consenso informato, asserendo reiteratamente che, se il paziente fosse stato correttamente informato della necessità di un intervento chirurgico d'urgenza al fine di rimuovere la fistola intestinale già in data
21.08.2013, delle alternative terapeutiche e dei rischi connessi a ciascun trattamento, avrebbe senz'altro prestato il proprio consenso all'immediata esecuzione dell'intervento chirurgico – in ogni caso eseguito in data
03.09.2013 -, con ciò deducendo la lesione del bene salute del paziente in conseguenza dell'omessa completa informazione dello stesso circa i rischi connessi alle alternative terapeutiche disponibili: da un lato,
l'esecuzione di intervento chirurgico urgente di immediata rimozione di fistola colica;
dall'altro, la somministrazione di terapia antibiotica, nutrizione parenterale totale e concentrati di globuli rossi, “talvolta idonea a consentire la chiusura della perforazione intestinale” (secondo le indicazioni fornite dai CC.TT.UU. nel primo grado di giudizio).
Ebbene, per un verso, risulta senz'altro comprovata l'omessa acquisizione di valido consenso informato del paziente in relazione al rifiuto al trattamento chirurgico di fistola intestinale già in data 21.08.2013. Con riguardo a quest'ultimo trattamento, infatti, contrariamente a tutte le pagina 7 di 23 richieste di consenso informato presenti in atti relativamente alle terapie somministrate nel tempo, risulta, infatti, meramente allegata cartella clinica del giorno 21.08.2013 nella quale il sanitario ha annotato:
“...Spiegata la situazione clinica al Pz che riferisce di aver compreso e che rifiuta l'intervento chirurgico in urgenza ma preferisce dilazionare nel tempo con opportuna terapia medica”. Tale generica annotazione, peraltro sprovvista della sottoscrizione del paziente nonostante il sanitario abbia fatto ricorso alla forma scritta – per cui avrebbe ben potuto raccogliere la sottoscrizione del paziente in calce a modulo informativo sufficientemente dettagliato, come operato in occasione di tutti gli altri interventi e trattamenti terapeutici -, risulta assolutamente inidonea a comprovare che il paziente sia stato previamente informato della gravità della sua condizione di salute, delle alternative terapeutiche percorribili, dei rischi connessi a ciascuna di tali alternative, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. L'annotazione non risulta neppure idonea a comprendere con chiarezza quale terapia medica sia stata concretamente opzionata dal paziente onde verificare l'effettiva corrispondenza della terapia praticata rispetto a quella scelta dal paziente, nell'esercizio del suo diritto di autodeterminazione. Nondimeno, affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 23/03/2018, n. 7248). A tal proposito, i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno correttamente osservato che “Emerge inoltre, dalla lettura della cartella clinica che, sempre nello stesso giorno (21/08) il Pz. rifiutava l'intervento chirurgico urgente propostogli: “...Spiegata la situazione clinica al Pz che riferisce di aver compreso e che rifiuta l'intervento chirurgico in urgenza ma preferisce dilazionare nel tempo con opportuna terapia medica”. Appare utile evidenziare che, contrariamente a tutte le richieste di consenso informato, che si leggono nelle diverse cartelle cliniche agli atti, in questo caso non è stata usata la prevista modulistica ospedaliera, ma è unicamente documentabile la suddetta negazione del consenso previa informazione come affermazione riportata nel diario clinico” concludendo che “Non si ha modo, pertanto, di comprendere che tipo di situazione clinica sia stata prospettata al Pz., nè che tipo di intervento sia stato proposto, le possibili complicanze ecc. Molto probabilmente, pur in costanza di condizioni cliniche stazionarie, l'acquisizione, invece del consenso all'intervento chirurgico urgente, avrebbe portato il Pz., diversi giorni prima (13 giorni prima), sia al ricovero in Chirurgia Oncologica che ad un tempestivo intervento chirurgico”. Non risulta, dunque, concretamente comprovata l'acquisizione di alcun dissenso del paziente al trattamento chirurgico urgente né che, anche a voler ritenere che il paziente abbia pagina 8 di 23 rifiutato il trattamento chirurgico ed optato per il trattamento medico, tale rifiuto sia stato espresso all'esito di informativa dettagliata ed esaustiva. Per altro verso, in prospettiva ex ante, risulta senz'altro comprovato che, allorquando correttamente informato dei rischi connessi alla mancata esecuzione di intervento chirurgico urgente, il paziente avrebbe, più probabilmente che non, prestato il proprio consenso all'immediata esecuzione di intervento chirurgico di resezione del colon discendente e sigma. Il consenso informato effettivamente prestato dal paziente in relazione all'intervento del 03.09.2013, in uno con le refertate “condizioni stazionarie” del paziente, consentono, infatti, di desumere che – come poi concretamente fatto a distanza di pochi giorni ed in presenza di condizioni fisiche stazionarie - qualora debitamente informato dei rischi connessi ad un aggravamento delle formazioni ascessuali addominali, il paziente avrebbe senz'altro acconsentito alla tempestiva esecuzione di intervento chirurgico di rimozione della fistola intestinale. Risulta, infatti, illogico ipotizzare che il paziente, pur correttamente edotto dei gravi rischi correlati ad un aggravamento della patologia ascessuale, abbia dapprima inopinatamente rifiutato l'intervento chirurgico, per poi mutare le proprie determinazioni a distanza di pochi giorni nel difetto di un peggioramento delle sue condizioni cliniche ed anzi, in presenza di una parziale regressione della raccolta retroperitoneale, come evidenziata alla tac del 26.08.2013. Infine, risulta comprovato che il differimento del trattamento chirurgico – unicamente imputabile ai sanitari dell in mancanza di Controparte_1 valido consenso informato del paziente – ha determinato un aggravamento della patologia del cavo peritoneale e delle condizioni di salute del paziente sino a determinarne il decesso in conseguenza di insufficienza poliviscerale su base infettiva in data 26.09.2013. Pur erroneamente attribuendo l'omessa esecuzione dell'intervento chirurgico al rifiuto del paziente nel difetto di prova dello stesso, sia i CC.TT.P.M. che i
Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno, infatti, convenuto che l'omessa esecuzione dell'intervento “ha contribuito in modo rilevante all'aggravamento complessivo di un quadro già di per sé complesso” (pag. 20
C.T.U.) determinando “una più grave contaminazione del cavo peritoneale, con successive recidive formazioni ascessuali addominali ed il persistere di uno stadio settico resistente al trattamento antibiotico e solo temporaneamente arginato da ripetuti interventi chirurgici di evacuazione e bonifica delle raccolte ascessuali” (pag. 46 CC.TT.P.M.) e che
“l'anticipazione al 21/08 con effettuazione di tecnica chirurgica secondo
avrebbe potuto con alto grado di probabilità migliorare le CP_6 condizioni di sepsi del soggetto e quindi evitare il decesso” (pag. 30
C.T.U.). Conclusivamente, dunque, risulta correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra la mancata acquisizione di valido consenso informato del paziente a cura dei sanitari dell Controparte_1
e l'aggravamento della patologia ascessuale nonché la colpevolezza
[...] della medesima condotta.
pagina 9 di 23 4.4 Parte appellante si duole, altresì, dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra l'imprudente omissione di intervento secondo a cura dei sanitari dell in CP_6 CP_1 Controparte_1 occasione dell'intervento di “resezione di colon discendente-sigma” del
03.09.2013 ed il decesso del paziente. Le doglianze sono fondate. A tale riguardo i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno esaustivamente spiegato che: “Andando ad analizzare l'intervento chirurgico eseguito il giorno 03/09/2013 occorre precisare che le condizioni cliniche del Sig. erano discrete/stazionarie e il consulente Pneumologo, Per_2 come detto, aveva dato parere positivo all'intervento. In tale occasione, il ha eseguito correttamente un delicato e laborioso intervento, CP_8 trattandosi appunto di un re-intervento, per bonificare la fistola colica e la conseguente raccolta retroperitoneale che si era formata (intervento di resezione del colon discendente e sigma, sede del tramite fistoloso, con confezionamento di anastomosi manuale colo-rettale latero terminale). Si è operato in ambiente, per definizione, “infetto” (altamente contaminato)
[…], e dopo aver mobilizzato la porzione di colon discendente da resecare, comprendente il tramite fistoloso, si è proceduto alla ricostituzione della continuità intestinale mediante “ anastomosi colo-rettale manuale in duplice strato”. Non veniva eseguita colostomia di protezione, intendendosi
l'abboccamento e l'esteriorizzazione del colon a monte dell'anastomosi, in modo tale da non permettere, per diversi giorni, il passaggio delle feci sull'anastomosi appena confezionata, dando modo così alla stessa anastomosi di consolidarsi perfettamente. Tale pratica precauzionale, come riportato in letteratura specialistica, non è obbligatoria ma consigliata e verosimilmente molto spesso attuata dai più, specialmente in condizioni di urgenza. Se attuata, avrebbe potuto diminuire la possibilità che accadesse, come poi è avvenuta, la deiscenza dell'anastomosi, che è la complicanza più temibile in chirurgia addominale, specialmente nei casi di re-intervento.
Va comunque specificato che la deiscenza dell'anastomosi intestinale rappresenta una evenienza comunque possibile a prescindere dalla presenza della colonstomia di protezione. La deiscenza dell'anastomosi intestinale obbliga ad un re-intervento, in un paziente defedato e provato dal pregresso intervento chirurgico;
nel caso in trattazione il Sig. Per_2 pur in discrete condizioni generali, era sicuramente un paziente “a rischio” in quanto affetto da malattia oncologica, plurioperato, obeso, in
NTP, e affetto da patologia pleuro polmonare oltre che anemizzato e già sottoposto a terapia radiante. Il Chirurgo ha scelto, come è nella sua facoltà, di eseguire l'anastomosi “manualmente in duplice strato”, il che dimostra una completa padronanza della tecnica chirurgica ed una certa
“eleganza” del gesto ma, questa scelta ha richiesto un tempo operatorio sicuramente più lungo a quello che si sarebbe avuto nel caso in cui fosse stata effettuata una anastomosi con suturatrici meccaniche […]. Una prolungata esposizione dell'anastomosi del colon in ambiente altamente contaminato può avere favorito o contribuito alla successiva deiscenza dell'anastomosi stessa, oltre alle ben note possibili cause di deiscenza anastomotica (erronea tecnica chirurgica, non idonea vascolarizzazione,
pagina 10 di 23 condizioni cliniche generali e locali, stato di sepsi locale e generale,
BPCO, pregressa radioterapia, ecc). Il rilievo più forte, che si ritiene di fare, è però quello sulla scelta del tipo di intervento che è stato effettuato il 03/09/2013; oltre alle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'intervento più sicuro e meno foriero di complicanze per il
Paziente, in quell'occasione, per la storia clinica ed in quello stato clinico in cui si trovava, sarebbe stato l'intervento di (che è CP_6 poi stato eseguito nell'intervento chirurgico del 17/09/2013). Tale intervento, infatti, prevede una colostomia terminale con l'affondamento del moncone distale, una volta asportata la parte interessata dalla patologia o dalla complicanza;
tale intervento non prevede la ricostituzione della continuità intestinale mediante anastomosi e questo aspetto tecnico non espone, ovviamente, al rischio di deiscenza dell'anastomosi con conseguente peritonite ed assoluta necessità di un reintervento […]. L'intervento di HA ha, inoltre, il vantaggio di prevedere, una volta perfettamente consolidata la situazione addominale e guarito il Paziente, la possibilità di procedere alla ricostituzione della continuità intestinale con abolizione della colostomia terminale”. I
Consulenti nominati hanno, dunque, correttamente ritenuto che “Sulla scorta di quanto detto, l'atteggiamento tenuto dai sanitari del Reparto di
Chirurgia Oncologica dell'ospedale di Perugia non sia stato corretto in ordine alla scelta del tipo di intervento effettuato il 03/09/2013.
Infatti, la scelta del tipo di intervento praticato, ovvero di ricostituzione della continuità intestinale mediante anastomosi, anche se risultava in linea con le buone pratiche clinico-assistenziali dell'epoca, ha esposto il paziente al maggior rischio di complicanza postoperatoria ovvero la deiscenza dell'anastomosi. Certamente l'effettuazione dell'anastomosi manuale in ambiente “infetto” piuttosto che meccanica, unitamente alla non effettuazione della “colostomia di protezione possono aver contribuito alla deiscenza successiva anche se in maniera non determinante, come risulta dalla letteratura di merito […]”, evidenziando, peraltro che, “Quanto detto risulta in linea con quanto asserito nella relazione del Prof. laddove lo stesso indica un incremento della Per_5 percentuale di deiscenza dal 5,8% al 8,9% se la resezione del colon con anastomosi primaria avviene senza colostomia di protezione”. Infine, i
Consulenti hanno condivisibilmente concluso che “l'effettuazione dell'intervento secondo sarebbe stata la scelta chirurgica CP_6 maggiormente prudente che avrebbe con alto grado di probabilità ridotto la contaminazione del cavo peritoneale e la comparsa delle successive recidive formazioni asessuali addominali con il persistere di uno stato settico polimicrobico resistente al trattamento antibiotico. Tale complicanza, ovvero la deiscenza dell'anastomosi, di fatto, provocando uno stato settico locale e generale con formazione di raccolte multiple ascessuali, ha reso necessaria l'effettuazione di due re-interventi effettuati rispettivamente il 17/09/2013 ed il 23/09/2013 nell'intento di bonificare le multiple raccolte asessuali documentate;
entrambi gli interventi, benché correttamente eseguiti, e nonostante la corretta gestione clinica in ambito
pagina 11 di 23 Unità Terapia Intensiva Chirurgica, non sono riusciti a condurre a risolvere lo stato settico ormai generalizzato a cui seguiva inevitabilmente il decesso del paziente avvenuto il 26/09/2013” e che “in data 03.09 l'effettuazione dell'intervento di avrebbe con alto CP_6 grado di probabilità migliorato le condizioni di sepsi del soggetto ed evitato il decesso”.
In risposta alle osservazioni dei Consulenti tecnici dell'
[...] circa la legittimità dell'intervento eseguito in Controparte_1 quanto previsto dalle linee guida dell'epoca ed ai rischi asseritamente connessi all'intervento di ricanalizzazione da eseguirsi successivamente alla colostomia di protezione, i Consulenti hanno, peraltro, chiarito che
“Il fatto che la deiscenza si manifestò tardivamente non giustifica la scelta compiuta di eseguire un intervento meno sicuro, come dettagliatamente descritto nella bozza di CTU. La scelta di non effettuare la colostomia di protezione, anche se legittima, come dettagliatamente descritto nella bozza, certamente non ha aumentato il grado di sicurezza dell'intervento effettuato. Di fatto, anche se sussiste un inevitabile disagio con una colostomia terminale, esso risulta ampiamente giustificato dalla maggior sicurezza del risultato che con tale intervento viene assicurata al paziente (e questo lo si è affermato e lo si conferma con giudizio ex ante); si precisa, poi, che il successivo intervento di ricanalizazione non è assolutamente necessario e/o obbligatorio ed infatti molte migliaia di pazienti convivono con questa situazione anatomica da molti anni. Quanto all'affermazione ".....si cercò di gestire la complicanza in atto nel modo più agevole per il paziente ovvero senza stomie” non si condivide tale assunto in quanto il fine dell'intervento non sarebbe dovuto essere quello sopradescritto ma cercare di salvare la vita del paziente esponendolo al minor rischio chirurgico possibile ovvero eseguendo l'intervento di ribadendo che “la causa del decesso va CP_6 ricondotta alla mancata effettuazione dell'intervento secondo che, CP_9 con alto grado di probabilità, avrebbe ridotto la contaminazione del cavo peritoneale e la successiva comparsa di recidive ascessuali”. Tanto premesso, risulta correttamente accertato nesso di causalità materiale fra la negligente omissione di intervento secondo a cura dei sanitari CP_6 dell in occasione dell'intervento di Controparte_1 CP_1
“resezione di colon discendente-sigma” del 03.09.2013 ed il decesso del paziente, occorso in data 26.09.2013. Ne consegue l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell Controparte_1
.
[...]
5. Tanto premesso in punto di an, occorre esaminare le molteplici voci di danno richieste iure hereditatis e iure proprio da parte attrice.
5.1 La domanda di risarcimento del danno cd. tanatologico, da perdita della vita, iure hereditatis è infondata e deve essere rigettata. Non è, infatti, ontologicamente configurabile un danno cd. tanatologico, da perdita del bene vita, quale bene autonomo e distinto rispetto al bene salute in ragione della simultanea assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo pagina 12 di 23 credito risarcitorio (ex multis, Cass. Civ., S.U., sent. n. 29492/2019). Il danno iure hereditatis da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito non è, dunque, risarcibile per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio: il danno c.d. tanatologico non è, pertanto, in tale ipotesi risarcibile (Cassazione civile , sez. un. , 22/07/2015 , n. 15350). In ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cassazione civile , sez. III ,
19/09/2023 , n. 26851). Pertanto, in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa (Cassazione civile , sez. III , 27/12/2023 , n. 35998).
5.2 La domanda di risarcimento del danno cd. terminale iure hereditatis, nella duplice componente biologica e morale catastrofale, è fondata e deve essere accolta. Secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante che ne determini successivamente il decesso è risarcibile, iure hereditatis, nella componente biologica terminale, allorquando la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio
2019, n. 18056)- e cd. morale catastrofale, allorquando la vittima abbia avuto coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (ex multis, Cassazione civile sez. III - 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile sez. III - 16/02/2023, n. 4998; Cassazione civile sez.
III - 05/05/2021, n. 11719). Nel caso di specie risultano correttamente comprovate entrambe le componenti del danno cd. terminale. I Consulenti nominati nel primo grado di giudizio hanno, infatti, accertato che “Con ogni evidenza le condizioni cliniche del paziente così come risultano dalla lettura della documentazione in atti evidenziano un soggetto allettato, defedato, certamente dal ricovero del Settembre 2013, ovvero in condizioni così gravi tali da poter rappresentare un danno biologico nella misura del
pagina 13 di 23 100% di riduzione della validità biologica e da quel momento in poi un danno biologico temporaneo nella misura del 100%”. Se l'invalidità permanente astrattamente valutabile non può trovare alcun ristoro in ragione del repentino decesso del paziente, in epoca antecedente al consolidamento dei postumi invalidanti, determinandosi altrimenti una surrettizia liquidazione del summenzionato danno tanatologico, l'invalidità transitoria totale riconosciuta dai Consulenti nominati a partire dai primi giorni di settembre e sino al decesso del paziente, occorso in data
26.09.2013, deve essere senz'altro riconosciuta in favore delle figlie, iure hereditatis, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio biologico terminale, massimo nella sua entità ed intensità in quanto esitato nel decesso del paziente e, non già, come ordinariamente accade in caso di invalidità transitoria, nel recupero funzionale del paziente ovvero nella cronicizzazione della patologia (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n. 330099). Nel caso di specie risulta, altresì, comprovata la componente cd. morale catastrofale del paziente. Le allegazioni di parte attrice trovano, infatti, riscontro nella storia clinica del paziente, le cui condizioni cliniche, inizialmente stazionarie, hanno assunto carattere ingravescente costringendolo a ripetuti interventi chirurgici di bonifica delle cavità ascessuali in data 03.09.2013,
17.09.2013 e 20.09.2013, di talché può ragionevolmente presumersi che il paziente, pur vigile, abbia sofferto un rilevante pregiudizio morale nel timore dell'avvicendarsi della propria fine, nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste – consuocera del Sig. Testimone_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – la Parte_1 quale, all'udienza del 28.11.2022, in risposta la capitolo di prova n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice, ha affermato: “Quando stava male, circa 10 anni fa, Persona_2 sono andata a trovarlo;
avevamo mantenuto buoni rapporti anche dopo la morte di sua moglie. Ricordo che era settembre quando andai a trovarlo in ospedale. Mi disse che aveva paura di morire perché non vedeva miglioramenti e continuava a stare ricoverato”. Tanto premesso, la liquidazione deve avvenire assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale cd. terminale - in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/
2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da
Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020). La liquidazione deve altresì attestarsi al di sotto della soglia massima prevista dal parametro tabellare a ristoro della duplice componente biologica e morale catastrofale in ragione delle precipue circostanze del caso concreto. Infatti, pur risultando senz'altro provato il pregiudizio morale sofferto dal Sig. in ragione Parte_1 del timore dell'avvicendarsi della propria fine, non può ritenersi che tale pregiudizio abbia assunto carattere massimo costringendo il danneggiato a pagina 14 di 23 vivere nello sconvolgimento morale derivante dalla assoluta consapevolezza dell'ineluttabilità della propria fine, dovendo al contrario desumersi dai ripetuti interventi chirurgici ai quali si è sottoposto che il paziente abbia conservato l'intima speranza di recuperare le proprie funzioni vitali. Pertanto, a ristoro di 26 giorni di danno terminale sofferto dal
Sig. nella duplice componente biologico terminale Persona_2 e morale catastrofale, - a partire dal giorno 01.09.2013 (senz'altro imputabile alla ancorché antecedente alla Controparte_1 negligente omissione di intervento secondo in data 03.09.2013 in CP_6 ragione della previa negligente omessa acquisizione del dissenso informato del paziente già in data 21.08.2013) e sino al suo decesso, occorso in data
26.09.2013 -, devono essere liquidati € 38.000,00 (dei quali € 18.000,00 a ristoro dei primi tre giorni di danno cd. terminale ed € 20.000,00 a ristoro dei successivi 23 giorni) in favore delle eredi pro quota,
[...] ed già considerata la rivalutazione Parte_1 Parte_2 monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5.3 La domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio è infondata e deve essere rigettata. L'attrice, ha, infatti, Parte_2 asserito di aver “strutturato stati ansiosi accompagnati a volte dall'insorgenza di attacchi di panico” in seguito alla scomparsa del padre.
Nondimeno, parte attrice ha meramente allegato referto medico comprovante che in data 19.07.2019 (all. 8 parte attrice) l'attrice soffrisse di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in comorbilità con disturbo da attacchi di panico, omettendo di comprovare che tale disturbo si sia cronicizzato sino ad evolvere in una concreta lesione dell'integrità psico-fisica della medesima. La lesione dell'integrità psicofisica non può, peraltro, automaticamente desumersi dalla mera perdita del rapporto parentale, ma dev'essere accertata all'esito di precipua consulenza tecnica medico-legale di parte, quantomeno idonea ad allegare ed a fondare un principio di prova dell'effettiva sussistenza della lesione, della sua entità nonché della concreta ascrivibilità causale della lesione all'evento di danno. Ciò in quanto la risarcibilità del danno da lesione dell'integrità psico-fisica postula la prova della lesione del bene salute autonomamente sofferta dal familiare superstite in conseguenza del decesso della vittima primaria e, quindi, il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale correlato alla malattia psichica insorta e cronicizzata in seguito alla perdita del familiare. Ne consegue il rigetto della domanda.
5.4 La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata iure proprio dagli attori è fondata e deve essere accolta.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI,
25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale,
pagina 15 di 23 non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr.
Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n.
11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez.
III, 20/10/2020, n. 22859).
Ebbene, nel caso di specie, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado, gli attori hanno validamente allegato e provato il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale da ciascuno sofferto in conseguenza del decesso del Sig. Segnatamente, gli attori hanno Persona_2 allegato la sussistenza di un rapporto di stabile e quotidiana frequentazione delle figlie, all'epoca 36enne, ed Parte_1
all'epoca 35enne, con il padre, Parte_2 Per_2 Parte_1
, all'epoca 61enne, unico genitore rimasto loro in ragione della
[...] pregressa scomparsa della madre, nonché del nipote, che, Persona_1 all'epoca del sinistro aveva compiuto 6 anni, con il nonno, circostanze tutte confermate dalle testimonianze rese dai testi, Testimone_1 ed da ritenersi assolutamente attendibili in Testimone_2 Tes_3 ragione della puntualità e del carattere estremamente circostanziato delle dichiarazioni rese. In particolare, risulta comprovato che il Sig.
[...] era solito organizzare pranzi domenicali con le figlie e Persona_2 che, in conseguenza del prematuro decesso della moglie, fosse l'unico genitore loro rimasto;
che, abitando nelle vicinanze, era solito frequentare quotidianamente la tabaccheria gestita dalla figlia
[...] ed aiutarla nella gestione quotidiana della stessa;
che, Parte_1 circa un anno prima di ammalarsi, aveva aiutato la figlia a fronte Pt_1
pagina 16 di 23 delle difficoltà economiche della stessa;
che avesse l'abitudine di fare la spesa per le figlie;
che, parimenti, aveva mantenuto la figlia Pt_2 durante il periodo della pratica forense, con la quale aveva convissuto fino a qualche tempo prima del suo decesso;
che forniva alla figlia
[...] importante ausilio nella gestione del distributore Parte_2 carburanti di famiglia;
che si occupava spesso del nipote Per_1 accompagnandolo a scuola, al parco ovvero a praticare sport ed aveva, dunque, consolidato con lo stesso uno stabile rapporto affettivo.
Pertanto, - fermo che la perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale (Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422), tutti gli attori hanno correttamente provato il danno da perdita del rapporto parentale sofferto in conseguenza del decesso del Sig. nella duplice Persona_2 componente morale e dinamico-relazione. Nondimeno, avuto riguardo alla sussistenza di pregiudizi morali e dinamico-relazioni di carattere ordinario, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di parentela, e, non già, di uno straordinario stravolgimento delle abitudini di vita di ciascuno dei familiari considerati, la liquidazione deve essere contenuta al di sotto dei valori massimi tabellarmente previsti - ravvisabili, al contrario, allorché sia provato il massimo pregiudizio morale nonché un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del familiare superstite, in ipotesi di condivisione giornaliera di tutte le attività della vita quotidiana ovvero di inesistenza di qualsivoglia familiare superstite nel nucleo familiare di riferimento. In particolare, il parametro E) “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” di cui alle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale deve essere vagliato avendo riguardo alle seguenti, molteplici, circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. Ebbene, benché taluni di questi parametri possano ritenersi provati (segnatamente, la sussistenza di frequentazioni quotidiane, la verosimile condivisione delle festività, la sofferenza delle figlie dinanzi alla degenza ospedaliera del padre), le attrici hanno, nondimeno, omesso di specificatamente allegare e provare la sussistenza di puntuali e circostanziate abitudini di vita condivise con il padre (al di là dell'assistenza materiale e lavorativa da questi offerta alle figlie) perdute in conseguenza del decesso dello stesso, con ciò comprovando di aver sofferto fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che non possono risolversi in enunciazioni generiche, astratte ovvero ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Né tale stravolgimento può desumersi dal solo rapporto di parentela, in assenza peraltro di un rapporto di stabile convivenza (come diversamente potrebbe pagina 17 di 23 argomentarsi nel caso in cui la vittima secondaria fosse un infante, integralmente dipendente dalla madre nella soddisfazione delle proprie fondamentali e basilari esigenze di vita). Del pari, seppure le risultanze istruttorie consentano di ritenere provato il rapporto parentale perduto fra il Sig. ed il nipote, non risulta comprovato un Persona_2 radicale stravolgimento delle abitudini di vita del nipote, in conseguenza del decesso del nonno, idoneo a giustificare una liquidazione nei massimi tabellarmente previsti.
Pertanto, avuto riguardo ai criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità - quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e la stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005), sui quali si fonda il “sistema a punti” elaborato dalle Tabelle di Milano da ultimo aggiornate -, tenuto conto dell'età della vittima primaria e della vittima secondaria, dell'insussistenza di un rapporto di stabile convivenza con le figlie ovvero con il nipote al momento del decesso, del numero di familiari superstiti nel nucleo familiare di riferimento, nonché della qualità ed intensità del rapporto parentale perduto, l Controparte_1 deve essere condannata al pagamento di: € 225.445,00, già
[...] considerata la rivalutazione monetaria oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di ciascuna delle figlie, ed Pt_1 Parte_2
, per la perdita del rapporto parentale con il padre,
[...] [...]
€ 61.370,40, già considerata la rivalutazione monetaria Persona_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore del nipote, Per_1
, per il decesso del nonno, .
[...] Persona_2
5.5 La domanda di risarcimento del lucro cessante relativo alla perdita degli aiuti economici del padre deceduto avanzata dalle figlie, ed Pt_1
è infondata e deve essere rigettata. Anche in caso Parte_2 di lucro cessante, il danno patrimoniale è, infatti, ordinariamente soggetto a rigorosa allegazione e prova. Peraltro, a norma dell'art. 1223
c.c. sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva. Né alla mancata prova del danno può sopperire la valutazione equitativa del giudice, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte, non soddisfatto nel caso di specie, di dimostrare l'an debeatur del diritto al risarcimento (Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2020, n. 24146; Cassazione civile, sez. III,
05/02/2021, n. 2831). La liquidazione equitativa del danno presuppone, infatti, sia in punto di danno patrimoniale che in punto di danno non patrimoniale, l'esistenza di un danno certo, seppur dalla consistenza incerta, non provato nel caso di specie. In materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto non sussiste, dunque, alcun automatismo, giacché tale pregiudizio presuppone necessariamente la prova che detto congiunto non pagina 18 di 23 solo contribuisse, ma anche che avrebbe continuato a contribuire in futuro al mantenimento dei familiari conviventi (Cassazione civile, sez. VI,
10/05/2016, n. 9431). Neppure in caso di convivenza può, peraltro, ritenersi in re ipsa esistente la prova di una perdita patrimoniale derivante dal venire meno della contribuzione economica allo svolgimento del ménage familiare (Cassazione civile, sez.
III, 14/03/2017, n. 6477). Inoltre, vertendosi in materia di lucro cessante da omesso mantenimento del padre deceduto, giova ulteriormente premettersi che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto è particolarmente gravoso per il figlio adulto, vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile , sez. I , 23/01/2024 , n. 2252). Il c.d. principio di autoresponsabilità deve infatti guidare il figlio maggiorenne percettore del contributo, per cui se da un lato il figlio ha diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che gli consenta di ottenere uno strumento utile ad inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro lato non può essergli consentito di fare abusivo affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori, senza attivarsi per l'effettivo raggiungimento della piena autonomia economica (Corte appello
Perugia sez. I, 15/07/2022, n. 366).
Nel caso di specie le attrici hanno allegato che il padre, Sig.
[...]
talora facesse la spesa per loro;
che in passato avesse Persona_2 acquistato un'automobile per la figlia e che, durante il periodo di Pt_2 pratica forense (2007) e nei primi anni della sua attività professionale
(2010), la sostenesse con contributi economici mensili per sopperire ai modesti guadagni conseguiti all'inizio della professione legale nonché nei costi relativi all'acquisto di corsi di formazione professionale;
che, del pari, avesse aiutato economicamente la figlia nell'acquisto della Pt_1 tabaccheria di sua proprietà nonché in un periodo in cui l'attività commerciale aveva avuto delle difficoltà, circa due anni prima di ammalarsi
– circostanze confermate dai testi e Le attrici Tes_1 Tes_2 Tes_3 hanno, dunque, asserito che il Sig. erogasse € Persona_2 600,00 mensili “per il sostenimento dei costi di affitto, delle bollette, dei corsi formativi e di tutte le spese inerenti l'esercizio della professione forense” in favore della figlia ed € 500,00 mensili a Pt_2 titolo di “aiuti economici inerenti l'esercizio dell'attività di tabaccaia, soprattutto in riferimento all'appianamento dei debiti contratti, oltre che alle sovvenzioni per il pagamento di asilo, per lo sport del figlio Per_1 ecc,” in favore della figlia . Pt_1 Tuttavia, pur dovendosi ritenere senz'altro comprovato che, in passato, il padre avesse occasionalmente aiutato le figlie nei momenti di difficoltà da ciascuna affrontati e che, con animus donandi, talora si premurasse di fare la spesa anche per loro, non risulta affatto provato che, al momento del decesso, il padre contribuisse al mantenimento mensile delle figlie in ragione di uno stato di bisogno delle stesse. Non vi è prova alcuna,
pagina 19 di 23 infatti, degli importi effettivamente elargiti in favore delle figlie.
Peraltro, gli importi indicati dalle attrici, per un ammontare complessivo di € 1.100,00 netti mensili, risultano sproporzionati rispetto ai redditi di circa 35.000,00 euro lordi annui percepito dal padre defunto, residuando una somma netta irrisoria per la soddisfazione dei bisogni di vita del medesimo. Del pari, non risulta in alcun modo provato che tali importi fossero ripetitivamente e non occasionalmente elargiti in ragione di un concreto stato di bisogno delle figlie e, non già, a titolo di elargizioni meramente liberali, spontanee ed occasionali e, conseguentemente, che, in ragione del decesso del padre, le figlie abbiano perso un effettivo e necessitato mantenimento e, non già, mere elargizioni liberali caratterizzate da animus donandi. Al contrario, dalla circostanza che al momento del decesso del Sig. entrambe le figlie non fossero Per_2 conviventi con il padre, in uno con l'autonoma attività lavorativa svolta da ciascuna di esse (l'una autonoma esercente di attività commerciale e l'altro avvocato) deve desumersi che entrambe avessero raggiunto autonomia economica e non vantassero, dunque, alcun diritto al mantenimento nei confronti del padre suscettibile di essere inficiato dall'evento lesivo.
Peraltro, secondo le allegazioni di parte attrice le somme richieste sarebbero state principalmente destinate alla copertura dei costi relativi all'attività professionale ovvero commerciale esercitata dalle figlie, che, nondimeno, dopo l'iniziale ausilio paterno, avrebbero dovuto essere ordinariamente coperti con i proventi della medesima attività. Infine, vista la sostanziale età adulta e la professione svolta da entrambe, non è possibile presumere in alcun modo fino a che età le ragazze avrebbero beneficiato del contributo economico paterno. Non risulta, dunque, neppure provato fino a quando tali somme sarebbero state elargite. Da tanto consegue il rigetto della domanda nel difetto di prova del danno sofferto.
5.6 Del pari, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno emergente asseritamente patito dalle figlie in ragione della vendita del distributore di carburanti di famiglia. A tale riguardo, le appellanti hanno meramente allegato che il Sig. “gestisse di fatto in Parte_1 prima persona la società di famiglia, proprietaria appunto di un impianto di distribuzione carburanti” e che “la sua prematura ed improvvisa scomparsa ha lasciato le figlie nella impossibilità di condurre l'attività in modo efficiente. La società, infatti, non riusciva più ad amministrare
l'impianto, tanto che era costretta a venderlo nel 2015, circa due anni dopo la scomparsa del Sig. . Il predetto impianto veniva ceduto per Per_2 una somma di euro 130.000,00, somma inadeguata considerando il valore di mercato della struttura e del terreno su cui essa insiste”, omettendo qualsivoglia puntuale e specifica allegazione e prova circa il valore di mercato dell'impianto di carburanti nonché circa l'assoluta necessità di procedere ad una vendita al di sotto del valore di mercato, peraltro a distanza di due anni dal decesso del Sig. onde comprovare Parte_1 che l'asserito danno economico configuri effettivamente una conseguenza dell'evento lesivo. L'assoluta genericità delle allegazioni ed il difetto di prova dell'esistenza e della consistenza del danno patrimoniale pagina 20 di 23 asseritamente patito nonché del nesso di causalità materiale dell'asserito detrimento patrimoniale con il decesso del Sig. impongono, Parte_1 dunque, la reiezione della domanda.
5.7 La domanda di risarcimento del danno delle spese funerarie sostenute da
è fondata e deve essere accolta. Le spese funerarie, Parte_1 sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (Cassazione civile , sez. III ,
06/12/2018 , n. 31542). Parte attrice ha, peraltro, correttamente allegato fattura rilasciata da agenzia funebre (all. 9 parte attrice) comprovante le spese sostenute da per la sepoltura del padre. Parte_1 Pertanto, a ristoro delle spese funerarie devono liquidarsi € 3.321,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo.
5.8 Infine, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata da è infondata e deve essere rigettata. Parte_2 L'attrice ha allegato di aver frequentato corsi di preparazione al concorso in magistratura negli anni 2005 e 2010 e di essersi iscritta al concorso bandito per l'anno 2010 ed a quello del 2014, al quale non ha potuto partecipare in quanto costretta a concentrarsi sull'attività forense nonché in ragione del profondo turbamento dell'animo sofferto a seguito del decesso del padre asserendo che “le chance perdute dalla esponente, pertanto, attengono sia al danno biologico dalla stessa subito in esito all'evento infausto riguardante il padre, sia al danno patrimoniale consistito nella perdita di quella essenziale contribuzione ed assistenza che le consentiva di frequentare corsi di formazione e di svolgere serenamente e continuativamente la intensa attività di studio necessaria per affrontare la difficile prova concorsuale”. L'estrema genericità delle allegazioni, dalle quali neppure è dato evincersi con chiarezza se l'attrice abbia richiesto il risarcimento del danno da perdita della chance di partecipare al concorso in magistratura ovvero della chance di vincere il concorso ed accedere alla carriera magistratuale (difettando in tal caso qualsivoglia allegazione e prova circa le effettive chance di vittoria della candidata) ovvero della chance di godere di un miglior stato di salute in vista del suddetto concorso (ferma l'omessa prova di una lesione della sua integrità psicofisica) ovvero, infine, della chance di godere del supporto economico paterno al fine di poter partecipare a tale concorso, inibisce, già, in astratto, un accoglimento della domanda. Fermi i differenti oneri probatori di volta in volta incombenti sull'istante a seconda della natura della chance asseritamente perduta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la risarcibilità del danno da perdita di chance postula la prova della perdita di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un determinato bene della vita, idonea ad integrare la lesione di un'entità patrimoniale pagina 21 di 23 attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica nonché del nesso di causalità giuridica fra l'evento lesivo e tale perdita e non può, dunque, accordarsi a fronte di allegazioni del tutto generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio. Ne consegue il rigetto della domanda.
6. Il secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa, dott. e Controparte_4 [...]
nonostante la chiamata in causa non si sia resa Controparte_5 necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori, è infondato e deve essere rigettato. Sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado gli attori, pur non evidenziando alcun addebito a carico del dott.
in relazione alla diagnosi effettuata ed all'indicazione ed CP_4 esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso il Controparte_2
, hanno dedotto l'erronea gestione post-operatoria del paziente,
[...] certamente imputabile anche al dott. in quanto obbligato al CP_4 monitoraggio post-operatorio del paziente in qualità di chirurgo operatore.
La chiamata in causa del terzo, dott. a cura del Controparte_4 convenuto nonché dell'assicuratrice, Controparte_2
a cura del professionista sanitario, come Controparte_5 autorizzata dal giudice, è stata, dunque, necessitata dalle deduzioni di parte attrice. Le spese di lite del primo grado di giudizio sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto sono state, Controparte_2 dunque, correttamente poste a carico di parte attrice, in ossequio al principio di causazione ed al principio della soccombenza, avuto riguardo agli esiti della lite, che ha radicalmente escluso la ravvisabilità di qualsivoglia condotta negligente in relazione a tale fase clinica del paziente.
7. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'omesso accertamento della responsabilità dell Controparte_1
per il decesso del Sig. in ragione della mancata
[...] Parte_1 acquisizione di valido dissenso informato all'esecuzione di intervento chirurgico urgente in data 21.08.2013 nonché dell'omessa esecuzione di intervento secondo in data 03.09.2013, ed alla omessa liquidazione CP_6 del danno cd. terminale iure hereditatis, del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio e del danno patrimoniale patito da Pt_1 Parte_1
per spese funerarie.
[...]
8. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la parziale riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio. In ossequio al principio della soccombenza, la convenuta, è tenuta Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra gli appellanti e l seguono la soccombenza e sono liquidate Controparte_1 come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra gli appellanti e Controparte_2
pagina 22 di 23 e sono CP_2 Controparte_4 Controparte_5 liquidate in ossequio al principio della soccombenza, nei valori minimi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della sostanziale limitatezza della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza ex impugnata, n. 1367/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 18.09.2023, pubblicata il 20.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 7341/2017;
1. Condanna al pagamento di € 38.000,00, Controparte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore delle eredi pro quota, Parte_1 ed a titolo di risarcimento del danno
[...] Parte_2 cd. terminale sofferto dal Sig. ; Persona_2
2. Condanna al pagamento di € 225.445,00, Controparte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di ciascuna delle figlie, ed Pt_1
a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_2 del rapporto parentale con il padre, ; Persona_2
3. Condanna al pagamento di € 61.370,40, Controparte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di a titolo di Persona_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il nonno,
; Persona_2
4. Condanna al pagamento di € 3.321,00, Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo, in favore di , per spese funerarie;
Parte_1
5. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del primo grado di giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 29.193,00, oltre accessori di legge;
6. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellante, che si liquidano in complessivi € 18.511,00, oltre accessori di legge;
7. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_2
, e che si
[...] Controparte_4 Controparte_5 liquidano in € 9.256,00 ciascuno, oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OL de SI SI IN
pagina 23 di 23
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI IN Presidente
Dott. OL de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 606 / 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nonché da e (C.F. C.F._2 Parte_1 Parte_3
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._3 sul figlio minore (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._4 dell'avv. Giovanni Zurino, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, 10/16
APPELLANTI Contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia,
Piazza Italia, 9
APPELLATA e contro
(P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. Lorenza Donati, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Arezzo, Via Fulvio Croce, 14
APPELLATO e contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._5 Nicola di Mario, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Largo Cacciatori delle Alpi, 8
APPELLATO e contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via
Bontempi, 1
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti pagina 1 di 23 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1367/2023, Persona_1 emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
18.09.2023, pubblicata il 20.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
7341/2017, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dai medesimi avanzata avverso la convenuta Controparte_1
in ragione del decesso del Sig. occorso in
[...] Persona_2 data 26.09.2013 a causa di insufficienza poliviscerale su base infettiva
2. Gli appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea ripartizione degli oneri probatori in capo alle parti, dell'omessa adesione alle risultanze della
C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio e dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra l'omessa acquisizione di valido consenso informato del paziente in data 21.08.2013 e la conseguente omissione di intervento chirurgico urgente, la negligente omissione di intervento secondo a cura dei sanitari dell CP_6 Controparte_1
in occasione dell'intervento di “resezione di colon discendente-
[...] sigma” del 03.09.2013 ed il decesso del paziente, conseguentemente reiterando domanda di risarcimento del danno tanatologico, del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale richiesti iure hereditatis nonché, iure proprio, del danno biologico asseritamente sofferto da del danno da perdita del rapporto Parte_2 parentale, delle spese funerarie sostenute da del Parte_1 danno economico derivante dalla cessione di attività imprenditoriale di famiglia, del lucro cessante derivante dalla perdita dell'aiuto economico del Sig. del danno da perdita di chance sofferto Persona_2 da 2) dell'erronea condanna di parte attrice alla Parte_2 refusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa, dott.
e nonostante la chiamata Controparte_4 Controparte_5 in causa non si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori.
In data 22.01.2024 si è costituito l'appellato, Controparte_2
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando specificatamente il terzo motivo d'impugnazione.
In data 19.02.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_5
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando specificatamente il terzo motivo d'impugnazione.
In data 27.02.2024 si è costituito l'appellato, mediante Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando specificatamente il terzo motivo d'impugnazione.
pagina 2 di 23 In data 07.05.2024 si è costituita l'appellata, Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 02.07.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello consente di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, è parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'omesso accertamento della responsabilità dell per il decesso del Sig. Controparte_1
. Parte_1 Il primo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea ripartizione degli oneri probatori in capo alle parti, dell'omessa adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio e dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra la negligente condotta dei sanitari dell ed il Controparte_1 decesso del paziente, è fondato e deve essere accolto.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha, infatti, erroneamente disatteso le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado - composto dalla dott.ssa medico Persona_3 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e dal dott. Per_4
, medico specialista in Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso - che
[...] devono essere, al contrario, integralmente condivise in ragione della puntualità della dissertazione, della correttezza logico-giuridica, della concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte da tutti i Consulenti tecnici di parte convenuta. Il
Giudice di prime cure ha, altresì, erroneamente aderito alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M., prof. e dott. Persona_5 Controparte_7 benché improntate al differente criterio di accertamento della responsabilità nell'ambito del giudizio penale, - che, in considerazione del coinvolgimento della libertà personale dell'individuo, impone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”-, diversamente dal giudizio civile, - che, in forza delle ricadute eminentemente patrimoniali dell'eventuale statuizione di condanna, impone l'accertamento della responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, secondo la più tenue regola del “più probabile che non”.
4.1 Le conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M. non risultano, al contrario, condivisibili in quanto i Consulenti hanno erroneamente desunto dalla mera dizione riportata in cartella clinica “..spiegata la situazione clinica al paziente, che riferisce di aver compreso e che rifiuta l'intervento chirurgico in urgenza ma preferisce dilazione nel tempo con opportuna terapia medica”, peraltro priva di qualsivoglia sottoscrizione del paziente, la sussistenza di un valido consenso informato del paziente con pagina 3 di 23 riguardo al rifiuto di terapia chirurgica urgente in data 21.08.2013 ed all'opzione per terapia medica conservativa, e, ritenuto che la deiscenza tardiva della sutura che ha condotto a decesso il paziente debba essere imputata alla protrazione dell'ambiente settico, hanno imputato l'aggravamento dello stato settico al supposto rifiuto del paziente all'esecuzione di intervento chirurgico urgente in data 21.08.2013.
Nondimeno, - per le ragioni che meglio si diranno -, l'annotazione in cartella clinica non è in alcun modo idonea a comprovare la sussistenza di un effettivo dissenso del paziente, espresso all'esito di valida ed esaustiva informativa circa le alternative terapeutiche praticabili ed i rischi a ciascuna connessi. Anche con riguardo all'omessa esecuzione di intervento secondo in occasione dell'intervento del 03.09.2013, i CP_6 CC.TT.P.M. hanno, peraltro, disatteso i principi concordemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento del nesso di causalità materiale: pur riconoscendo la generale utilità di una stomia esterna di protezione nella chirurgia del colon al fine di escludere il segmento colico sul quale si intervenga chirurgicamente dal transito intestinale e favorirne la guarigione e, per converso, un significativo incremento della mortalità derivante dalla deiscenza di una anastomosi negli interventi del colon-retto a seconda che venga o meno praticata una colostomia di protezione (rispettivamente del 5,8% nel caso in cui venga praticata colostomia di protezione e dell'8,9% nel caso in cui non venga praticata), pur risultando comprovato che nel singolo caso di specie al paziente sia stato praticato il più rischioso intervento chirurgico di anastomosi colo-rettale latero terminale manuale senza colostomia di protezione, che effettivamente a tale intervento chirurgico ha fatto seguito una deiscenza dell'anastomosi che ha condotto a decesso il paziente, con ciò determinandosi una concretizzazione del rischio descritto in letteratura medica, ampiamente prevedibile ed evitabile, e pur non risultando comprovate ulteriori alternative causali, i CC.TT.P.M. hanno inopinatamente escluso il nesso di causalità materiale fra l'omessa esecuzione di colostomia di protezione e la deiscenza della sutura asserendo che la deiscenza dell'anastomosi avrebbe comunque potuto verificarsi ovvero che avrebbero potuto verificarsi ulteriori complicanze della colostomia di protezione quali necrosi, retrazione, prolasso, stenosi da non uso della anastomosi distale. Nondimeno, secondo il celebre insegnamento della Suprema Corte (Cass. Pen., sent. 30328/2002), in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia pagina 4 di 23 civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica o baconiana) (Cassazione civile , sez. III ,
14/03/2022 , n. 8114; Cassazione civile , sez. III , 08/04/2020 , n. 7760).
I CC.TT.P.M. hanno, dunque, erroneamente operato un giudizio di mera probabilità statistica al caso di specie, inopinatamente escludendo il nesso di causalità materiale fra la condotta dei chirurghi che operarono il
Sig. in data 03.09.2013 e la deiscenza Persona_2 dell'anastomosi che lo ha condotto a decesso in forza della mera possibilità statistica che la deiscenza dell'anastomosi si verifichi comunque, anche in caso di esecuzione di colostomia di protezione, pur risultando prova la concretizzazione di un rischio ampiamente descritto in letteratura, prevedibile e prevenibile e non risultando per converso provati elementi alternativi di esclusione. Infine, i CC.TT.P.M. hanno conferito erroneo rilievo alla circostanza che l'esecuzione di intervento chirurgico di resezione del colon discendente-sigma senza colostomia di protezione fosse in ogni caso prevista dalle buone prassi mediche. Al contrario, come correttamente rilevato dagli appellanti, in tema di responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta (Cassazione civile , sez. III , 29/09/2015 , n. 19213). In presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa (Cassazione penale, sez. IV , 12/11/2020 , n.
12968). Ne consegue l'erroneità e la non condivisibilità delle conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M.
4.2 Pur facendone corretta esposizione, il Giudice di prime cure ha, inoltre, erroneamente ripartito gli oneri probatori fra le parti in giudizio. Ordinariamente, infatti, allorquando venga dedotta la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, in relazione ai danni richiesti iure hereditatis, l'attore-creditore beneficia dei più agevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del sanitario-debitore, ed essendo tenuto pagina 5 di 23 meramente a provare l'esistenza del contratto ed il nesso di causalità materiale fra la lesione della salute del paziente e la condotta del sanitario, mentre spetterà al convenuto dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione civile , sez. III , 21/10/2024 , n. 27142; Cassazione civile , sez. un. ,
11/01/2008 , n. 577). Allorquando, invece, venga dedotta la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, in relazione ai danni richiesti iure proprio - dovendosi circoscrivere la configurabilità del contratto con effetti protettivi del terzo unicamente al caso di rapporto fra struttura sanitaria e gestante, in considerazione dell'idoneità dell'obbligazione sanitaria ad incidere in modo diretto sul nascituro e sul padre, e non potendosi affermare analoga incidenza diretta dell'obbligazione sanitaria in relazione ai familiari del paziente (ex multis, Corte Cass., sez. III, sent. N 14615/2020) – sui familiari del paziente che agiscano in giudizio avverso la struttura sanitaria incombono gli oneri probatori di cui all'art. 2043 c.c., essendo tenuti a provare il nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari preposti presso la struttura e la lesione della salute del paziente, la negligenza, imprudenza ovvero imperizia della condotta, il nesso di causalità giuridica con il danno-conseguenza patito, pur potendo beneficiare del principio di vicinanza della prova, in forza del quale la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione dell'evento lesivo (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2024, n.
35062). Nonostante risulti, dunque, correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra l'omessa acquisizione di valido consenso informato del paziente in data 21.08.2013 e la conseguente omessa tempestiva esecuzione di intervento chirurgico già in tal data, l'ulteriore omessa esecuzione di intervento secondo a cura dei sanitari dell CP_6 [...] in occasione dell'intervento di “resezione di colon Controparte_1 discendente-sigma” del 03.09.2013 ed il decesso del paziente, Sig.
[...]
occorso in data 26.09.2013, nonché la colpevolezza delle Persona_2 summenzionate condotte – con riguardo ai danni richiesti iure proprio - il primo Giudice ha, dunque, omesso di accertare la responsabilità contrattuale (in relazione al danno richiesto iure hereditatis) ed extracontrattuale (in relazione al danno richiesto iure proprio) dell . Controparte_1
4.3 Parte appellante si duole, segnatamente, del mancato accertamento del nesso di causalità materiale fra l'omessa acquisizione di valido dissenso informato del paziente in data 21.08.2013 e la conseguente omessa tempestiva esecuzione di intervento chirurgico urgente di rimozione di fistola intestinale ed il decesso del paziente, con ciò deducendo la lesione della salute del Sig. Le doglianze sono Persona_2
pagina 6 di 23 fondate. La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti) ovvero lo avrebbe accettato, nel caso di dissenso del paziente;
un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cassazione civile sez. III -
11/11/2019, n. 28985). L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume, dunque, diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso (nel caso di specie, trattandosi di dissenso informato al trattamento chirurgico, soltanto nel caso di presunto assenso), con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso
(Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022 , n. 15723).
Nel caso di specie, parte appellante ha esplicitamente dedotto la lesione del bene salute del Sig. per mancanza di un valido Persona_2 consenso informato, asserendo reiteratamente che, se il paziente fosse stato correttamente informato della necessità di un intervento chirurgico d'urgenza al fine di rimuovere la fistola intestinale già in data
21.08.2013, delle alternative terapeutiche e dei rischi connessi a ciascun trattamento, avrebbe senz'altro prestato il proprio consenso all'immediata esecuzione dell'intervento chirurgico – in ogni caso eseguito in data
03.09.2013 -, con ciò deducendo la lesione del bene salute del paziente in conseguenza dell'omessa completa informazione dello stesso circa i rischi connessi alle alternative terapeutiche disponibili: da un lato,
l'esecuzione di intervento chirurgico urgente di immediata rimozione di fistola colica;
dall'altro, la somministrazione di terapia antibiotica, nutrizione parenterale totale e concentrati di globuli rossi, “talvolta idonea a consentire la chiusura della perforazione intestinale” (secondo le indicazioni fornite dai CC.TT.UU. nel primo grado di giudizio).
Ebbene, per un verso, risulta senz'altro comprovata l'omessa acquisizione di valido consenso informato del paziente in relazione al rifiuto al trattamento chirurgico di fistola intestinale già in data 21.08.2013. Con riguardo a quest'ultimo trattamento, infatti, contrariamente a tutte le pagina 7 di 23 richieste di consenso informato presenti in atti relativamente alle terapie somministrate nel tempo, risulta, infatti, meramente allegata cartella clinica del giorno 21.08.2013 nella quale il sanitario ha annotato:
“...Spiegata la situazione clinica al Pz che riferisce di aver compreso e che rifiuta l'intervento chirurgico in urgenza ma preferisce dilazionare nel tempo con opportuna terapia medica”. Tale generica annotazione, peraltro sprovvista della sottoscrizione del paziente nonostante il sanitario abbia fatto ricorso alla forma scritta – per cui avrebbe ben potuto raccogliere la sottoscrizione del paziente in calce a modulo informativo sufficientemente dettagliato, come operato in occasione di tutti gli altri interventi e trattamenti terapeutici -, risulta assolutamente inidonea a comprovare che il paziente sia stato previamente informato della gravità della sua condizione di salute, delle alternative terapeutiche percorribili, dei rischi connessi a ciascuna di tali alternative, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. L'annotazione non risulta neppure idonea a comprendere con chiarezza quale terapia medica sia stata concretamente opzionata dal paziente onde verificare l'effettiva corrispondenza della terapia praticata rispetto a quella scelta dal paziente, nell'esercizio del suo diritto di autodeterminazione. Nondimeno, affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 23/03/2018, n. 7248). A tal proposito, i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno correttamente osservato che “Emerge inoltre, dalla lettura della cartella clinica che, sempre nello stesso giorno (21/08) il Pz. rifiutava l'intervento chirurgico urgente propostogli: “...Spiegata la situazione clinica al Pz che riferisce di aver compreso e che rifiuta l'intervento chirurgico in urgenza ma preferisce dilazionare nel tempo con opportuna terapia medica”. Appare utile evidenziare che, contrariamente a tutte le richieste di consenso informato, che si leggono nelle diverse cartelle cliniche agli atti, in questo caso non è stata usata la prevista modulistica ospedaliera, ma è unicamente documentabile la suddetta negazione del consenso previa informazione come affermazione riportata nel diario clinico” concludendo che “Non si ha modo, pertanto, di comprendere che tipo di situazione clinica sia stata prospettata al Pz., nè che tipo di intervento sia stato proposto, le possibili complicanze ecc. Molto probabilmente, pur in costanza di condizioni cliniche stazionarie, l'acquisizione, invece del consenso all'intervento chirurgico urgente, avrebbe portato il Pz., diversi giorni prima (13 giorni prima), sia al ricovero in Chirurgia Oncologica che ad un tempestivo intervento chirurgico”. Non risulta, dunque, concretamente comprovata l'acquisizione di alcun dissenso del paziente al trattamento chirurgico urgente né che, anche a voler ritenere che il paziente abbia pagina 8 di 23 rifiutato il trattamento chirurgico ed optato per il trattamento medico, tale rifiuto sia stato espresso all'esito di informativa dettagliata ed esaustiva. Per altro verso, in prospettiva ex ante, risulta senz'altro comprovato che, allorquando correttamente informato dei rischi connessi alla mancata esecuzione di intervento chirurgico urgente, il paziente avrebbe, più probabilmente che non, prestato il proprio consenso all'immediata esecuzione di intervento chirurgico di resezione del colon discendente e sigma. Il consenso informato effettivamente prestato dal paziente in relazione all'intervento del 03.09.2013, in uno con le refertate “condizioni stazionarie” del paziente, consentono, infatti, di desumere che – come poi concretamente fatto a distanza di pochi giorni ed in presenza di condizioni fisiche stazionarie - qualora debitamente informato dei rischi connessi ad un aggravamento delle formazioni ascessuali addominali, il paziente avrebbe senz'altro acconsentito alla tempestiva esecuzione di intervento chirurgico di rimozione della fistola intestinale. Risulta, infatti, illogico ipotizzare che il paziente, pur correttamente edotto dei gravi rischi correlati ad un aggravamento della patologia ascessuale, abbia dapprima inopinatamente rifiutato l'intervento chirurgico, per poi mutare le proprie determinazioni a distanza di pochi giorni nel difetto di un peggioramento delle sue condizioni cliniche ed anzi, in presenza di una parziale regressione della raccolta retroperitoneale, come evidenziata alla tac del 26.08.2013. Infine, risulta comprovato che il differimento del trattamento chirurgico – unicamente imputabile ai sanitari dell in mancanza di Controparte_1 valido consenso informato del paziente – ha determinato un aggravamento della patologia del cavo peritoneale e delle condizioni di salute del paziente sino a determinarne il decesso in conseguenza di insufficienza poliviscerale su base infettiva in data 26.09.2013. Pur erroneamente attribuendo l'omessa esecuzione dell'intervento chirurgico al rifiuto del paziente nel difetto di prova dello stesso, sia i CC.TT.P.M. che i
Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno, infatti, convenuto che l'omessa esecuzione dell'intervento “ha contribuito in modo rilevante all'aggravamento complessivo di un quadro già di per sé complesso” (pag. 20
C.T.U.) determinando “una più grave contaminazione del cavo peritoneale, con successive recidive formazioni ascessuali addominali ed il persistere di uno stadio settico resistente al trattamento antibiotico e solo temporaneamente arginato da ripetuti interventi chirurgici di evacuazione e bonifica delle raccolte ascessuali” (pag. 46 CC.TT.P.M.) e che
“l'anticipazione al 21/08 con effettuazione di tecnica chirurgica secondo
avrebbe potuto con alto grado di probabilità migliorare le CP_6 condizioni di sepsi del soggetto e quindi evitare il decesso” (pag. 30
C.T.U.). Conclusivamente, dunque, risulta correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra la mancata acquisizione di valido consenso informato del paziente a cura dei sanitari dell Controparte_1
e l'aggravamento della patologia ascessuale nonché la colpevolezza
[...] della medesima condotta.
pagina 9 di 23 4.4 Parte appellante si duole, altresì, dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra l'imprudente omissione di intervento secondo a cura dei sanitari dell in CP_6 CP_1 Controparte_1 occasione dell'intervento di “resezione di colon discendente-sigma” del
03.09.2013 ed il decesso del paziente. Le doglianze sono fondate. A tale riguardo i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno esaustivamente spiegato che: “Andando ad analizzare l'intervento chirurgico eseguito il giorno 03/09/2013 occorre precisare che le condizioni cliniche del Sig. erano discrete/stazionarie e il consulente Pneumologo, Per_2 come detto, aveva dato parere positivo all'intervento. In tale occasione, il ha eseguito correttamente un delicato e laborioso intervento, CP_8 trattandosi appunto di un re-intervento, per bonificare la fistola colica e la conseguente raccolta retroperitoneale che si era formata (intervento di resezione del colon discendente e sigma, sede del tramite fistoloso, con confezionamento di anastomosi manuale colo-rettale latero terminale). Si è operato in ambiente, per definizione, “infetto” (altamente contaminato)
[…], e dopo aver mobilizzato la porzione di colon discendente da resecare, comprendente il tramite fistoloso, si è proceduto alla ricostituzione della continuità intestinale mediante “ anastomosi colo-rettale manuale in duplice strato”. Non veniva eseguita colostomia di protezione, intendendosi
l'abboccamento e l'esteriorizzazione del colon a monte dell'anastomosi, in modo tale da non permettere, per diversi giorni, il passaggio delle feci sull'anastomosi appena confezionata, dando modo così alla stessa anastomosi di consolidarsi perfettamente. Tale pratica precauzionale, come riportato in letteratura specialistica, non è obbligatoria ma consigliata e verosimilmente molto spesso attuata dai più, specialmente in condizioni di urgenza. Se attuata, avrebbe potuto diminuire la possibilità che accadesse, come poi è avvenuta, la deiscenza dell'anastomosi, che è la complicanza più temibile in chirurgia addominale, specialmente nei casi di re-intervento.
Va comunque specificato che la deiscenza dell'anastomosi intestinale rappresenta una evenienza comunque possibile a prescindere dalla presenza della colonstomia di protezione. La deiscenza dell'anastomosi intestinale obbliga ad un re-intervento, in un paziente defedato e provato dal pregresso intervento chirurgico;
nel caso in trattazione il Sig. Per_2 pur in discrete condizioni generali, era sicuramente un paziente “a rischio” in quanto affetto da malattia oncologica, plurioperato, obeso, in
NTP, e affetto da patologia pleuro polmonare oltre che anemizzato e già sottoposto a terapia radiante. Il Chirurgo ha scelto, come è nella sua facoltà, di eseguire l'anastomosi “manualmente in duplice strato”, il che dimostra una completa padronanza della tecnica chirurgica ed una certa
“eleganza” del gesto ma, questa scelta ha richiesto un tempo operatorio sicuramente più lungo a quello che si sarebbe avuto nel caso in cui fosse stata effettuata una anastomosi con suturatrici meccaniche […]. Una prolungata esposizione dell'anastomosi del colon in ambiente altamente contaminato può avere favorito o contribuito alla successiva deiscenza dell'anastomosi stessa, oltre alle ben note possibili cause di deiscenza anastomotica (erronea tecnica chirurgica, non idonea vascolarizzazione,
pagina 10 di 23 condizioni cliniche generali e locali, stato di sepsi locale e generale,
BPCO, pregressa radioterapia, ecc). Il rilievo più forte, che si ritiene di fare, è però quello sulla scelta del tipo di intervento che è stato effettuato il 03/09/2013; oltre alle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'intervento più sicuro e meno foriero di complicanze per il
Paziente, in quell'occasione, per la storia clinica ed in quello stato clinico in cui si trovava, sarebbe stato l'intervento di (che è CP_6 poi stato eseguito nell'intervento chirurgico del 17/09/2013). Tale intervento, infatti, prevede una colostomia terminale con l'affondamento del moncone distale, una volta asportata la parte interessata dalla patologia o dalla complicanza;
tale intervento non prevede la ricostituzione della continuità intestinale mediante anastomosi e questo aspetto tecnico non espone, ovviamente, al rischio di deiscenza dell'anastomosi con conseguente peritonite ed assoluta necessità di un reintervento […]. L'intervento di HA ha, inoltre, il vantaggio di prevedere, una volta perfettamente consolidata la situazione addominale e guarito il Paziente, la possibilità di procedere alla ricostituzione della continuità intestinale con abolizione della colostomia terminale”. I
Consulenti nominati hanno, dunque, correttamente ritenuto che “Sulla scorta di quanto detto, l'atteggiamento tenuto dai sanitari del Reparto di
Chirurgia Oncologica dell'ospedale di Perugia non sia stato corretto in ordine alla scelta del tipo di intervento effettuato il 03/09/2013.
Infatti, la scelta del tipo di intervento praticato, ovvero di ricostituzione della continuità intestinale mediante anastomosi, anche se risultava in linea con le buone pratiche clinico-assistenziali dell'epoca, ha esposto il paziente al maggior rischio di complicanza postoperatoria ovvero la deiscenza dell'anastomosi. Certamente l'effettuazione dell'anastomosi manuale in ambiente “infetto” piuttosto che meccanica, unitamente alla non effettuazione della “colostomia di protezione possono aver contribuito alla deiscenza successiva anche se in maniera non determinante, come risulta dalla letteratura di merito […]”, evidenziando, peraltro che, “Quanto detto risulta in linea con quanto asserito nella relazione del Prof. laddove lo stesso indica un incremento della Per_5 percentuale di deiscenza dal 5,8% al 8,9% se la resezione del colon con anastomosi primaria avviene senza colostomia di protezione”. Infine, i
Consulenti hanno condivisibilmente concluso che “l'effettuazione dell'intervento secondo sarebbe stata la scelta chirurgica CP_6 maggiormente prudente che avrebbe con alto grado di probabilità ridotto la contaminazione del cavo peritoneale e la comparsa delle successive recidive formazioni asessuali addominali con il persistere di uno stato settico polimicrobico resistente al trattamento antibiotico. Tale complicanza, ovvero la deiscenza dell'anastomosi, di fatto, provocando uno stato settico locale e generale con formazione di raccolte multiple ascessuali, ha reso necessaria l'effettuazione di due re-interventi effettuati rispettivamente il 17/09/2013 ed il 23/09/2013 nell'intento di bonificare le multiple raccolte asessuali documentate;
entrambi gli interventi, benché correttamente eseguiti, e nonostante la corretta gestione clinica in ambito
pagina 11 di 23 Unità Terapia Intensiva Chirurgica, non sono riusciti a condurre a risolvere lo stato settico ormai generalizzato a cui seguiva inevitabilmente il decesso del paziente avvenuto il 26/09/2013” e che “in data 03.09 l'effettuazione dell'intervento di avrebbe con alto CP_6 grado di probabilità migliorato le condizioni di sepsi del soggetto ed evitato il decesso”.
In risposta alle osservazioni dei Consulenti tecnici dell'
[...] circa la legittimità dell'intervento eseguito in Controparte_1 quanto previsto dalle linee guida dell'epoca ed ai rischi asseritamente connessi all'intervento di ricanalizzazione da eseguirsi successivamente alla colostomia di protezione, i Consulenti hanno, peraltro, chiarito che
“Il fatto che la deiscenza si manifestò tardivamente non giustifica la scelta compiuta di eseguire un intervento meno sicuro, come dettagliatamente descritto nella bozza di CTU. La scelta di non effettuare la colostomia di protezione, anche se legittima, come dettagliatamente descritto nella bozza, certamente non ha aumentato il grado di sicurezza dell'intervento effettuato. Di fatto, anche se sussiste un inevitabile disagio con una colostomia terminale, esso risulta ampiamente giustificato dalla maggior sicurezza del risultato che con tale intervento viene assicurata al paziente (e questo lo si è affermato e lo si conferma con giudizio ex ante); si precisa, poi, che il successivo intervento di ricanalizazione non è assolutamente necessario e/o obbligatorio ed infatti molte migliaia di pazienti convivono con questa situazione anatomica da molti anni. Quanto all'affermazione ".....si cercò di gestire la complicanza in atto nel modo più agevole per il paziente ovvero senza stomie” non si condivide tale assunto in quanto il fine dell'intervento non sarebbe dovuto essere quello sopradescritto ma cercare di salvare la vita del paziente esponendolo al minor rischio chirurgico possibile ovvero eseguendo l'intervento di ribadendo che “la causa del decesso va CP_6 ricondotta alla mancata effettuazione dell'intervento secondo che, CP_9 con alto grado di probabilità, avrebbe ridotto la contaminazione del cavo peritoneale e la successiva comparsa di recidive ascessuali”. Tanto premesso, risulta correttamente accertato nesso di causalità materiale fra la negligente omissione di intervento secondo a cura dei sanitari CP_6 dell in occasione dell'intervento di Controparte_1 CP_1
“resezione di colon discendente-sigma” del 03.09.2013 ed il decesso del paziente, occorso in data 26.09.2013. Ne consegue l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell Controparte_1
.
[...]
5. Tanto premesso in punto di an, occorre esaminare le molteplici voci di danno richieste iure hereditatis e iure proprio da parte attrice.
5.1 La domanda di risarcimento del danno cd. tanatologico, da perdita della vita, iure hereditatis è infondata e deve essere rigettata. Non è, infatti, ontologicamente configurabile un danno cd. tanatologico, da perdita del bene vita, quale bene autonomo e distinto rispetto al bene salute in ragione della simultanea assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo pagina 12 di 23 credito risarcitorio (ex multis, Cass. Civ., S.U., sent. n. 29492/2019). Il danno iure hereditatis da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito non è, dunque, risarcibile per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio: il danno c.d. tanatologico non è, pertanto, in tale ipotesi risarcibile (Cassazione civile , sez. un. , 22/07/2015 , n. 15350). In ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cassazione civile , sez. III ,
19/09/2023 , n. 26851). Pertanto, in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa (Cassazione civile , sez. III , 27/12/2023 , n. 35998).
5.2 La domanda di risarcimento del danno cd. terminale iure hereditatis, nella duplice componente biologica e morale catastrofale, è fondata e deve essere accolta. Secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante che ne determini successivamente il decesso è risarcibile, iure hereditatis, nella componente biologica terminale, allorquando la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio
2019, n. 18056)- e cd. morale catastrofale, allorquando la vittima abbia avuto coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (ex multis, Cassazione civile sez. III - 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile sez. III - 16/02/2023, n. 4998; Cassazione civile sez.
III - 05/05/2021, n. 11719). Nel caso di specie risultano correttamente comprovate entrambe le componenti del danno cd. terminale. I Consulenti nominati nel primo grado di giudizio hanno, infatti, accertato che “Con ogni evidenza le condizioni cliniche del paziente così come risultano dalla lettura della documentazione in atti evidenziano un soggetto allettato, defedato, certamente dal ricovero del Settembre 2013, ovvero in condizioni così gravi tali da poter rappresentare un danno biologico nella misura del
pagina 13 di 23 100% di riduzione della validità biologica e da quel momento in poi un danno biologico temporaneo nella misura del 100%”. Se l'invalidità permanente astrattamente valutabile non può trovare alcun ristoro in ragione del repentino decesso del paziente, in epoca antecedente al consolidamento dei postumi invalidanti, determinandosi altrimenti una surrettizia liquidazione del summenzionato danno tanatologico, l'invalidità transitoria totale riconosciuta dai Consulenti nominati a partire dai primi giorni di settembre e sino al decesso del paziente, occorso in data
26.09.2013, deve essere senz'altro riconosciuta in favore delle figlie, iure hereditatis, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio biologico terminale, massimo nella sua entità ed intensità in quanto esitato nel decesso del paziente e, non già, come ordinariamente accade in caso di invalidità transitoria, nel recupero funzionale del paziente ovvero nella cronicizzazione della patologia (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n. 330099). Nel caso di specie risulta, altresì, comprovata la componente cd. morale catastrofale del paziente. Le allegazioni di parte attrice trovano, infatti, riscontro nella storia clinica del paziente, le cui condizioni cliniche, inizialmente stazionarie, hanno assunto carattere ingravescente costringendolo a ripetuti interventi chirurgici di bonifica delle cavità ascessuali in data 03.09.2013,
17.09.2013 e 20.09.2013, di talché può ragionevolmente presumersi che il paziente, pur vigile, abbia sofferto un rilevante pregiudizio morale nel timore dell'avvicendarsi della propria fine, nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste – consuocera del Sig. Testimone_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – la Parte_1 quale, all'udienza del 28.11.2022, in risposta la capitolo di prova n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice, ha affermato: “Quando stava male, circa 10 anni fa, Persona_2 sono andata a trovarlo;
avevamo mantenuto buoni rapporti anche dopo la morte di sua moglie. Ricordo che era settembre quando andai a trovarlo in ospedale. Mi disse che aveva paura di morire perché non vedeva miglioramenti e continuava a stare ricoverato”. Tanto premesso, la liquidazione deve avvenire assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale cd. terminale - in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/
2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da
Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020). La liquidazione deve altresì attestarsi al di sotto della soglia massima prevista dal parametro tabellare a ristoro della duplice componente biologica e morale catastrofale in ragione delle precipue circostanze del caso concreto. Infatti, pur risultando senz'altro provato il pregiudizio morale sofferto dal Sig. in ragione Parte_1 del timore dell'avvicendarsi della propria fine, non può ritenersi che tale pregiudizio abbia assunto carattere massimo costringendo il danneggiato a pagina 14 di 23 vivere nello sconvolgimento morale derivante dalla assoluta consapevolezza dell'ineluttabilità della propria fine, dovendo al contrario desumersi dai ripetuti interventi chirurgici ai quali si è sottoposto che il paziente abbia conservato l'intima speranza di recuperare le proprie funzioni vitali. Pertanto, a ristoro di 26 giorni di danno terminale sofferto dal
Sig. nella duplice componente biologico terminale Persona_2 e morale catastrofale, - a partire dal giorno 01.09.2013 (senz'altro imputabile alla ancorché antecedente alla Controparte_1 negligente omissione di intervento secondo in data 03.09.2013 in CP_6 ragione della previa negligente omessa acquisizione del dissenso informato del paziente già in data 21.08.2013) e sino al suo decesso, occorso in data
26.09.2013 -, devono essere liquidati € 38.000,00 (dei quali € 18.000,00 a ristoro dei primi tre giorni di danno cd. terminale ed € 20.000,00 a ristoro dei successivi 23 giorni) in favore delle eredi pro quota,
[...] ed già considerata la rivalutazione Parte_1 Parte_2 monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5.3 La domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio è infondata e deve essere rigettata. L'attrice, ha, infatti, Parte_2 asserito di aver “strutturato stati ansiosi accompagnati a volte dall'insorgenza di attacchi di panico” in seguito alla scomparsa del padre.
Nondimeno, parte attrice ha meramente allegato referto medico comprovante che in data 19.07.2019 (all. 8 parte attrice) l'attrice soffrisse di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in comorbilità con disturbo da attacchi di panico, omettendo di comprovare che tale disturbo si sia cronicizzato sino ad evolvere in una concreta lesione dell'integrità psico-fisica della medesima. La lesione dell'integrità psicofisica non può, peraltro, automaticamente desumersi dalla mera perdita del rapporto parentale, ma dev'essere accertata all'esito di precipua consulenza tecnica medico-legale di parte, quantomeno idonea ad allegare ed a fondare un principio di prova dell'effettiva sussistenza della lesione, della sua entità nonché della concreta ascrivibilità causale della lesione all'evento di danno. Ciò in quanto la risarcibilità del danno da lesione dell'integrità psico-fisica postula la prova della lesione del bene salute autonomamente sofferta dal familiare superstite in conseguenza del decesso della vittima primaria e, quindi, il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale correlato alla malattia psichica insorta e cronicizzata in seguito alla perdita del familiare. Ne consegue il rigetto della domanda.
5.4 La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata iure proprio dagli attori è fondata e deve essere accolta.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI,
25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale,
pagina 15 di 23 non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr.
Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n.
11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez.
III, 20/10/2020, n. 22859).
Ebbene, nel caso di specie, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado, gli attori hanno validamente allegato e provato il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale da ciascuno sofferto in conseguenza del decesso del Sig. Segnatamente, gli attori hanno Persona_2 allegato la sussistenza di un rapporto di stabile e quotidiana frequentazione delle figlie, all'epoca 36enne, ed Parte_1
all'epoca 35enne, con il padre, Parte_2 Per_2 Parte_1
, all'epoca 61enne, unico genitore rimasto loro in ragione della
[...] pregressa scomparsa della madre, nonché del nipote, che, Persona_1 all'epoca del sinistro aveva compiuto 6 anni, con il nonno, circostanze tutte confermate dalle testimonianze rese dai testi, Testimone_1 ed da ritenersi assolutamente attendibili in Testimone_2 Tes_3 ragione della puntualità e del carattere estremamente circostanziato delle dichiarazioni rese. In particolare, risulta comprovato che il Sig.
[...] era solito organizzare pranzi domenicali con le figlie e Persona_2 che, in conseguenza del prematuro decesso della moglie, fosse l'unico genitore loro rimasto;
che, abitando nelle vicinanze, era solito frequentare quotidianamente la tabaccheria gestita dalla figlia
[...] ed aiutarla nella gestione quotidiana della stessa;
che, Parte_1 circa un anno prima di ammalarsi, aveva aiutato la figlia a fronte Pt_1
pagina 16 di 23 delle difficoltà economiche della stessa;
che avesse l'abitudine di fare la spesa per le figlie;
che, parimenti, aveva mantenuto la figlia Pt_2 durante il periodo della pratica forense, con la quale aveva convissuto fino a qualche tempo prima del suo decesso;
che forniva alla figlia
[...] importante ausilio nella gestione del distributore Parte_2 carburanti di famiglia;
che si occupava spesso del nipote Per_1 accompagnandolo a scuola, al parco ovvero a praticare sport ed aveva, dunque, consolidato con lo stesso uno stabile rapporto affettivo.
Pertanto, - fermo che la perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale (Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422), tutti gli attori hanno correttamente provato il danno da perdita del rapporto parentale sofferto in conseguenza del decesso del Sig. nella duplice Persona_2 componente morale e dinamico-relazione. Nondimeno, avuto riguardo alla sussistenza di pregiudizi morali e dinamico-relazioni di carattere ordinario, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di parentela, e, non già, di uno straordinario stravolgimento delle abitudini di vita di ciascuno dei familiari considerati, la liquidazione deve essere contenuta al di sotto dei valori massimi tabellarmente previsti - ravvisabili, al contrario, allorché sia provato il massimo pregiudizio morale nonché un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del familiare superstite, in ipotesi di condivisione giornaliera di tutte le attività della vita quotidiana ovvero di inesistenza di qualsivoglia familiare superstite nel nucleo familiare di riferimento. In particolare, il parametro E) “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” di cui alle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale deve essere vagliato avendo riguardo alle seguenti, molteplici, circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. Ebbene, benché taluni di questi parametri possano ritenersi provati (segnatamente, la sussistenza di frequentazioni quotidiane, la verosimile condivisione delle festività, la sofferenza delle figlie dinanzi alla degenza ospedaliera del padre), le attrici hanno, nondimeno, omesso di specificatamente allegare e provare la sussistenza di puntuali e circostanziate abitudini di vita condivise con il padre (al di là dell'assistenza materiale e lavorativa da questi offerta alle figlie) perdute in conseguenza del decesso dello stesso, con ciò comprovando di aver sofferto fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che non possono risolversi in enunciazioni generiche, astratte ovvero ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Né tale stravolgimento può desumersi dal solo rapporto di parentela, in assenza peraltro di un rapporto di stabile convivenza (come diversamente potrebbe pagina 17 di 23 argomentarsi nel caso in cui la vittima secondaria fosse un infante, integralmente dipendente dalla madre nella soddisfazione delle proprie fondamentali e basilari esigenze di vita). Del pari, seppure le risultanze istruttorie consentano di ritenere provato il rapporto parentale perduto fra il Sig. ed il nipote, non risulta comprovato un Persona_2 radicale stravolgimento delle abitudini di vita del nipote, in conseguenza del decesso del nonno, idoneo a giustificare una liquidazione nei massimi tabellarmente previsti.
Pertanto, avuto riguardo ai criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità - quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e la stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005), sui quali si fonda il “sistema a punti” elaborato dalle Tabelle di Milano da ultimo aggiornate -, tenuto conto dell'età della vittima primaria e della vittima secondaria, dell'insussistenza di un rapporto di stabile convivenza con le figlie ovvero con il nipote al momento del decesso, del numero di familiari superstiti nel nucleo familiare di riferimento, nonché della qualità ed intensità del rapporto parentale perduto, l Controparte_1 deve essere condannata al pagamento di: € 225.445,00, già
[...] considerata la rivalutazione monetaria oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di ciascuna delle figlie, ed Pt_1 Parte_2
, per la perdita del rapporto parentale con il padre,
[...] [...]
€ 61.370,40, già considerata la rivalutazione monetaria Persona_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore del nipote, Per_1
, per il decesso del nonno, .
[...] Persona_2
5.5 La domanda di risarcimento del lucro cessante relativo alla perdita degli aiuti economici del padre deceduto avanzata dalle figlie, ed Pt_1
è infondata e deve essere rigettata. Anche in caso Parte_2 di lucro cessante, il danno patrimoniale è, infatti, ordinariamente soggetto a rigorosa allegazione e prova. Peraltro, a norma dell'art. 1223
c.c. sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva. Né alla mancata prova del danno può sopperire la valutazione equitativa del giudice, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte, non soddisfatto nel caso di specie, di dimostrare l'an debeatur del diritto al risarcimento (Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2020, n. 24146; Cassazione civile, sez. III,
05/02/2021, n. 2831). La liquidazione equitativa del danno presuppone, infatti, sia in punto di danno patrimoniale che in punto di danno non patrimoniale, l'esistenza di un danno certo, seppur dalla consistenza incerta, non provato nel caso di specie. In materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto non sussiste, dunque, alcun automatismo, giacché tale pregiudizio presuppone necessariamente la prova che detto congiunto non pagina 18 di 23 solo contribuisse, ma anche che avrebbe continuato a contribuire in futuro al mantenimento dei familiari conviventi (Cassazione civile, sez. VI,
10/05/2016, n. 9431). Neppure in caso di convivenza può, peraltro, ritenersi in re ipsa esistente la prova di una perdita patrimoniale derivante dal venire meno della contribuzione economica allo svolgimento del ménage familiare (Cassazione civile, sez.
III, 14/03/2017, n. 6477). Inoltre, vertendosi in materia di lucro cessante da omesso mantenimento del padre deceduto, giova ulteriormente premettersi che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto è particolarmente gravoso per il figlio adulto, vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile , sez. I , 23/01/2024 , n. 2252). Il c.d. principio di autoresponsabilità deve infatti guidare il figlio maggiorenne percettore del contributo, per cui se da un lato il figlio ha diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che gli consenta di ottenere uno strumento utile ad inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro lato non può essergli consentito di fare abusivo affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori, senza attivarsi per l'effettivo raggiungimento della piena autonomia economica (Corte appello
Perugia sez. I, 15/07/2022, n. 366).
Nel caso di specie le attrici hanno allegato che il padre, Sig.
[...]
talora facesse la spesa per loro;
che in passato avesse Persona_2 acquistato un'automobile per la figlia e che, durante il periodo di Pt_2 pratica forense (2007) e nei primi anni della sua attività professionale
(2010), la sostenesse con contributi economici mensili per sopperire ai modesti guadagni conseguiti all'inizio della professione legale nonché nei costi relativi all'acquisto di corsi di formazione professionale;
che, del pari, avesse aiutato economicamente la figlia nell'acquisto della Pt_1 tabaccheria di sua proprietà nonché in un periodo in cui l'attività commerciale aveva avuto delle difficoltà, circa due anni prima di ammalarsi
– circostanze confermate dai testi e Le attrici Tes_1 Tes_2 Tes_3 hanno, dunque, asserito che il Sig. erogasse € Persona_2 600,00 mensili “per il sostenimento dei costi di affitto, delle bollette, dei corsi formativi e di tutte le spese inerenti l'esercizio della professione forense” in favore della figlia ed € 500,00 mensili a Pt_2 titolo di “aiuti economici inerenti l'esercizio dell'attività di tabaccaia, soprattutto in riferimento all'appianamento dei debiti contratti, oltre che alle sovvenzioni per il pagamento di asilo, per lo sport del figlio Per_1 ecc,” in favore della figlia . Pt_1 Tuttavia, pur dovendosi ritenere senz'altro comprovato che, in passato, il padre avesse occasionalmente aiutato le figlie nei momenti di difficoltà da ciascuna affrontati e che, con animus donandi, talora si premurasse di fare la spesa anche per loro, non risulta affatto provato che, al momento del decesso, il padre contribuisse al mantenimento mensile delle figlie in ragione di uno stato di bisogno delle stesse. Non vi è prova alcuna,
pagina 19 di 23 infatti, degli importi effettivamente elargiti in favore delle figlie.
Peraltro, gli importi indicati dalle attrici, per un ammontare complessivo di € 1.100,00 netti mensili, risultano sproporzionati rispetto ai redditi di circa 35.000,00 euro lordi annui percepito dal padre defunto, residuando una somma netta irrisoria per la soddisfazione dei bisogni di vita del medesimo. Del pari, non risulta in alcun modo provato che tali importi fossero ripetitivamente e non occasionalmente elargiti in ragione di un concreto stato di bisogno delle figlie e, non già, a titolo di elargizioni meramente liberali, spontanee ed occasionali e, conseguentemente, che, in ragione del decesso del padre, le figlie abbiano perso un effettivo e necessitato mantenimento e, non già, mere elargizioni liberali caratterizzate da animus donandi. Al contrario, dalla circostanza che al momento del decesso del Sig. entrambe le figlie non fossero Per_2 conviventi con il padre, in uno con l'autonoma attività lavorativa svolta da ciascuna di esse (l'una autonoma esercente di attività commerciale e l'altro avvocato) deve desumersi che entrambe avessero raggiunto autonomia economica e non vantassero, dunque, alcun diritto al mantenimento nei confronti del padre suscettibile di essere inficiato dall'evento lesivo.
Peraltro, secondo le allegazioni di parte attrice le somme richieste sarebbero state principalmente destinate alla copertura dei costi relativi all'attività professionale ovvero commerciale esercitata dalle figlie, che, nondimeno, dopo l'iniziale ausilio paterno, avrebbero dovuto essere ordinariamente coperti con i proventi della medesima attività. Infine, vista la sostanziale età adulta e la professione svolta da entrambe, non è possibile presumere in alcun modo fino a che età le ragazze avrebbero beneficiato del contributo economico paterno. Non risulta, dunque, neppure provato fino a quando tali somme sarebbero state elargite. Da tanto consegue il rigetto della domanda nel difetto di prova del danno sofferto.
5.6 Del pari, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno emergente asseritamente patito dalle figlie in ragione della vendita del distributore di carburanti di famiglia. A tale riguardo, le appellanti hanno meramente allegato che il Sig. “gestisse di fatto in Parte_1 prima persona la società di famiglia, proprietaria appunto di un impianto di distribuzione carburanti” e che “la sua prematura ed improvvisa scomparsa ha lasciato le figlie nella impossibilità di condurre l'attività in modo efficiente. La società, infatti, non riusciva più ad amministrare
l'impianto, tanto che era costretta a venderlo nel 2015, circa due anni dopo la scomparsa del Sig. . Il predetto impianto veniva ceduto per Per_2 una somma di euro 130.000,00, somma inadeguata considerando il valore di mercato della struttura e del terreno su cui essa insiste”, omettendo qualsivoglia puntuale e specifica allegazione e prova circa il valore di mercato dell'impianto di carburanti nonché circa l'assoluta necessità di procedere ad una vendita al di sotto del valore di mercato, peraltro a distanza di due anni dal decesso del Sig. onde comprovare Parte_1 che l'asserito danno economico configuri effettivamente una conseguenza dell'evento lesivo. L'assoluta genericità delle allegazioni ed il difetto di prova dell'esistenza e della consistenza del danno patrimoniale pagina 20 di 23 asseritamente patito nonché del nesso di causalità materiale dell'asserito detrimento patrimoniale con il decesso del Sig. impongono, Parte_1 dunque, la reiezione della domanda.
5.7 La domanda di risarcimento del danno delle spese funerarie sostenute da
è fondata e deve essere accolta. Le spese funerarie, Parte_1 sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (Cassazione civile , sez. III ,
06/12/2018 , n. 31542). Parte attrice ha, peraltro, correttamente allegato fattura rilasciata da agenzia funebre (all. 9 parte attrice) comprovante le spese sostenute da per la sepoltura del padre. Parte_1 Pertanto, a ristoro delle spese funerarie devono liquidarsi € 3.321,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo.
5.8 Infine, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata da è infondata e deve essere rigettata. Parte_2 L'attrice ha allegato di aver frequentato corsi di preparazione al concorso in magistratura negli anni 2005 e 2010 e di essersi iscritta al concorso bandito per l'anno 2010 ed a quello del 2014, al quale non ha potuto partecipare in quanto costretta a concentrarsi sull'attività forense nonché in ragione del profondo turbamento dell'animo sofferto a seguito del decesso del padre asserendo che “le chance perdute dalla esponente, pertanto, attengono sia al danno biologico dalla stessa subito in esito all'evento infausto riguardante il padre, sia al danno patrimoniale consistito nella perdita di quella essenziale contribuzione ed assistenza che le consentiva di frequentare corsi di formazione e di svolgere serenamente e continuativamente la intensa attività di studio necessaria per affrontare la difficile prova concorsuale”. L'estrema genericità delle allegazioni, dalle quali neppure è dato evincersi con chiarezza se l'attrice abbia richiesto il risarcimento del danno da perdita della chance di partecipare al concorso in magistratura ovvero della chance di vincere il concorso ed accedere alla carriera magistratuale (difettando in tal caso qualsivoglia allegazione e prova circa le effettive chance di vittoria della candidata) ovvero della chance di godere di un miglior stato di salute in vista del suddetto concorso (ferma l'omessa prova di una lesione della sua integrità psicofisica) ovvero, infine, della chance di godere del supporto economico paterno al fine di poter partecipare a tale concorso, inibisce, già, in astratto, un accoglimento della domanda. Fermi i differenti oneri probatori di volta in volta incombenti sull'istante a seconda della natura della chance asseritamente perduta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la risarcibilità del danno da perdita di chance postula la prova della perdita di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un determinato bene della vita, idonea ad integrare la lesione di un'entità patrimoniale pagina 21 di 23 attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica nonché del nesso di causalità giuridica fra l'evento lesivo e tale perdita e non può, dunque, accordarsi a fronte di allegazioni del tutto generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio. Ne consegue il rigetto della domanda.
6. Il secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa, dott. e Controparte_4 [...]
nonostante la chiamata in causa non si sia resa Controparte_5 necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori, è infondato e deve essere rigettato. Sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado gli attori, pur non evidenziando alcun addebito a carico del dott.
in relazione alla diagnosi effettuata ed all'indicazione ed CP_4 esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso il Controparte_2
, hanno dedotto l'erronea gestione post-operatoria del paziente,
[...] certamente imputabile anche al dott. in quanto obbligato al CP_4 monitoraggio post-operatorio del paziente in qualità di chirurgo operatore.
La chiamata in causa del terzo, dott. a cura del Controparte_4 convenuto nonché dell'assicuratrice, Controparte_2
a cura del professionista sanitario, come Controparte_5 autorizzata dal giudice, è stata, dunque, necessitata dalle deduzioni di parte attrice. Le spese di lite del primo grado di giudizio sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto sono state, Controparte_2 dunque, correttamente poste a carico di parte attrice, in ossequio al principio di causazione ed al principio della soccombenza, avuto riguardo agli esiti della lite, che ha radicalmente escluso la ravvisabilità di qualsivoglia condotta negligente in relazione a tale fase clinica del paziente.
7. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'omesso accertamento della responsabilità dell Controparte_1
per il decesso del Sig. in ragione della mancata
[...] Parte_1 acquisizione di valido dissenso informato all'esecuzione di intervento chirurgico urgente in data 21.08.2013 nonché dell'omessa esecuzione di intervento secondo in data 03.09.2013, ed alla omessa liquidazione CP_6 del danno cd. terminale iure hereditatis, del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio e del danno patrimoniale patito da Pt_1 Parte_1
per spese funerarie.
[...]
8. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la parziale riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio. In ossequio al principio della soccombenza, la convenuta, è tenuta Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra gli appellanti e l seguono la soccombenza e sono liquidate Controparte_1 come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra gli appellanti e Controparte_2
pagina 22 di 23 e sono CP_2 Controparte_4 Controparte_5 liquidate in ossequio al principio della soccombenza, nei valori minimi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della sostanziale limitatezza della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza ex impugnata, n. 1367/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 18.09.2023, pubblicata il 20.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 7341/2017;
1. Condanna al pagamento di € 38.000,00, Controparte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore delle eredi pro quota, Parte_1 ed a titolo di risarcimento del danno
[...] Parte_2 cd. terminale sofferto dal Sig. ; Persona_2
2. Condanna al pagamento di € 225.445,00, Controparte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di ciascuna delle figlie, ed Pt_1
a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_2 del rapporto parentale con il padre, ; Persona_2
3. Condanna al pagamento di € 61.370,40, Controparte_1 già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di a titolo di Persona_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il nonno,
; Persona_2
4. Condanna al pagamento di € 3.321,00, Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo, in favore di , per spese funerarie;
Parte_1
5. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del primo grado di giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 29.193,00, oltre accessori di legge;
6. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellante, che si liquidano in complessivi € 18.511,00, oltre accessori di legge;
7. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_2
, e che si
[...] Controparte_4 Controparte_5 liquidano in € 9.256,00 ciascuno, oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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