Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 569/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura Parte_1 Parte_2 allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Cristiano CUOMO, nel cui studio sono elett.te dom.te;
ATTRICI
E
e rappresentati e difesi, giusta procura a margine CP_1 Controparte_2 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fernando RUSSO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI avente ad oggetto: rilascio di immobile
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e ricorrevano al Tribunale di Potenza, Parte_1 Parte_2 nelle forme del procedimento sommario di cognizione, affinché esso condannasse
[...]
e a rilasciare, immediatamente, in loro favore, l'appartamento CP_1 Controparte_2 ubicato in Pignola, alla Contrada Sciffra, n. 19 (rectius, al n. 18, come da documentazione di causa e da deduzione dei convenuti, non confutata), in catasto al fol. 23, p.lla 537, sub. 2, primo piano, posto entro il fabbricato che sorge sul terreno in Pignola, alla Contrada Sciffra, in catasto al fol. 23, p.lla 537.
I ricorrenti erano proprietari dell'immobile, in quanto eredi testamentari di
[...]
le controparti detenevano senza titolo il bene. Persona_1
1
2. e si costituivano. CP_1 Controparte_2 era la zia paterna di ella aveva concesso la Persona_1 Controparte_2 casa, oralmente, in comodato alla stessa ed al , coniugi. Controparte_2 CP_1
Era stata prevista una durata decennale del rapporto: prorogabile, alla scadenza, nella medesima misura.
Il testamento, invocato dalle ricorrenti, era stato impugnato.
La causa doveva essere proposta nelle forme previste dall'art. 447 bis c.p.c.
3. Il Giudice, ritenendo che i convenuti avessero proposto una domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza del comodato, mutava il rito, in quello delle locazioni.
4. I convenuti eccepivano, con la memoria integrativa, che non era stata esperita la mediazione obbligatoria: il Giudice emetteva, tuttavia, all'udienza immediatamente successiva, un provvedimento istruttorio, senza pronunziare sulla questione della mediazione.
5. In corso di causa, i convenuti depositavano una sentenza non definitiva (della quale non veniva indicato il numero), emessa, dal medesimo Tribunale di Potenza, nella camera di consiglio del 7 Marzo 2022, entro i giudizi riuniti nn. 706/2014 e 840/2014 R.G.A.C.: tale provvedimento dichiarava nullo il testamento di per difetto di Persona_1 autografia, e dichiarava aperta la successione legittima: alle attrici veniva riconosciuta la quota di un decimo per ciascuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa non era sottoposta alla mediazione obbligatoria, perché la natura di comodato del rapporto veniva dedotta, dai convenuti, mediante eccezione riconvenzionale: e se neppure sulla domanda riconvenzionale è obbligatoria la mediazione (Cass. civ., Sezz. UU., sent.
7.2.2024, n. 3452), a maggior ragione essa non può essere reputata obbligatoria rispetto ad un'eccezione riconvenzionale.
2. Il Giudice che disponeva il mutamento del rito provvedeva, come detto, ritenendo proposta una domanda riconvenzionale: i convenuti, tuttavia, come accennato, si erano limitati a sollevare un'eccezione riconvenzionale.
Lo scrivente procedeva ai sensi dell'art. 189 c.p.c., nel testo modificato dal d. lgs.
149/2022, applicabile in deroga dell'art. 35 del medesimo d. lgs. 149/2022, ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024: ove si fosse dovuto, invece, persistere a seguire il rito del lavoro, in ogni caso la decisione rimarrebbe valida, in assenza di concreta lesione del diritto di difesa (ex multis, Cass. civ., Sez. III, sent. 13.4.2010, n. 8721).
In ogni caso, l'eventuale errore delle attrici nella scelta della forma dell'atto introduttivo non cagiona l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, in assenza di norme in tal senso (e, anzi, in presenza di regole, quale quella sul mutamento del rito, che assumono il significato opposto).
3. Le attrici rimangono coeredi e comproprietarie dell'immobile, quand'anche nella veste di eredi ab intestato di Persona_1
La qualità, dunque, di comproprietarie, in capo alle medesime attrici, consente loro, in virtù della presunzione di esistenza di pari poteri gestori in capo ai comunisti, di proporre la
2 N. 569/2014 R.G.A.C.
domanda di rilascio (Cass. civ., Sez. III, ord. 21.11.2022, n. 34131; Cass. civ., Sez. III, ord.
17.1.2020, n. 845).
4. Nel merito dell'esistenza e della durata del rapporto di comodato, ed in assenza di contratto scritto, che non occorre neppure per il comodato immobiliare ultranovennale (Cass. civ., Sez. III, sent. 3.4.2008, n. 8548), deve rilevarsi come gli elementi istruttori acquisiti non consentano di ritenere univocamente accertata l'esistenza di un comodato della durata allegata dai convenuti.
La documentazione prodotta dagli stessi convenuti non dimostra se non uno stato di fatto.
I testi escussi non hanno concordato tra loro: taluni di loro hanno dichiarato che
[...]
e abbiano ottenuto, da il permesso CP_2 CP_1 Persona_1 di abitare nell'appartamento de qui agitur per un periodo limitato, di un mese, un mese e mezzo o due mesi, nell'attesa di reperire, evidentemente entro breve, un alloggio, ed avendo essi dovuto abbandonare la precedente dimora.
In tal modo si esprimevano:
- figlio di nipote di e Testimone_1 Parte_1 Parte_2 cugino di «dovevano rilasciare la precedente abitazione». Controparte_2
«dovevano occupare l'appartamento per un periodo massimo di due mesi fino a quando gli stessi non avrebbero trovato una altra sistemazione»: riferisce averglielo detto la stessa zia Persona_1
- fratello del precedente: la zia gli disse che la Persona_2 Persona_1 propria «ospitalità doveva durare un mese o un mese e mezzo»;
- figlia di nipote di Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e cugina di la zia le disse che
[...] Controparte_2 Persona_1 [...]
e avrebbero occupato la casa per un mese o un mese e CP_2 CP_1 mezzo;
- nuora di «Per quel che mi risulta, per averne CP_4 Parte_1 parlato in famiglia anche con la signora , venne data la possibilità ai Persona_1 signori e di essere ospiti dell'appartamento e di abitarlo solo per un CP_1 CP_2 breve periodo».
Al contrario, altri testimoni ricordano una durata decennale del rapporto instaurato:
- fratello cognato di e Persona_3 Controparte_2 CP_1 nipote di «mia zia comunicò a mia sorella la disponibilità a far Persona_1 occupare l'appartamento per un periodo di 10 anni»; riferisce di essere stato presente alla circostanza;
- madre di suocera di e Persona_4 Controparte_2 CP_1 Co cognata e di «La durata del comodato Parte_1 Parte_2 era di dieci anni.»;
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- fratello di e cognato di l'uso Persona_5 Controparte_2 CP_1 dell'appartamento era stato concesso «per una durata di circa dieci anni»; non è chiaro, tuttavia, se il teste abbia udito direttamente o se la circostanza gli Persona_1 sia stato riferita.
Altri testi ancora non sapevano quale fosse la durata del rapporto, o hanno dichiarato di non avere specifiche conoscenze sulla vicenda:
- , che ha sposato una nipote di e di Testimone_2 Parte_1 [...]
riferisce di non aver sentito circa la questione, Parte_2 Persona_1
e nulla dichiara sulla durata;
- già impiegata Comune di Pignola, riferisce che Testimone_3 Persona_1 la chiamò per dirle che nell'appartamento avrebbero abitato ed il Controparte_2
, senza, tuttavia, chiarire per quanto tempo, e se a titolo gratuito o meno. CP_1
Dinanzi a questo contraddittorio ed incoerente quadro complessivo, risulta impossibile un miglior chiarimento non tanto sull'esistenza del rapporto di comodato (che è resa palese dall'esistenza di una concessione gratuita dell'uso dell'immobile), quanto sulla durata del medesimo.
Dovendo i convenuti provare il titolo e l'ampiezza del medesimo, essi rimangono soccombenti, perché è rimasto indimostrato che potessero rimanere nella detenzione dell'immobile per i dieci anni, prorogabili, da loro dedotti: a questa stregua, non rimane che condannarli al rilascio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 569/2014 R.G.A.C., promossa da
[...]
e contro e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: CP_2
1. condanna e a rilasciare, immediatamente, in favore CP_1 Controparte_2 di e di l'appartamento ubicato in Parte_1 Parte_2
Pignola, alla Contrada Sciffra, n. 18, in catasto al fol. 23, p.lla 537, sub. 2, primo piano, entro il fabbricato che sorge sul terreno in Pignola, alla Contrada Sciffra, in catasto al fol.
23, p.lla 537;
2. condanna e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1 ed a le spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi
[...] Parte_2 ed in euro 271,08 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv.
Cristiano CUOMO.
Potenza, 13 Giugno 2025
4 N. 569/2014 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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