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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 501/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. TROVATI ANTONELLA
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. SALCICCIA LUCA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 189/2024 in data 6 novembre 2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di L'Aquila ha accolto la domanda con la quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla Controparte_1 percezione della - a seguito del licenziamento intimatole da con CP_2 CP_3 decorrenza 22.12.2017, dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato - e l'accertamento dell'infondatezza delle richieste restitutorie formulate dall' , con Pt_1 comunicazione del 07.06.2019 ed ha condannato l' Parte_1
“al pagamento in favore di dei ratei della prestazione sino al
[...] Controparte_1
24.04.2019 nella misura ex lege, oltre interessi legali, considerato altresì quanto restituito a tale titolo dalla ricorrente, pari ad € 2.059,04, alla data del ricorso, salvo gli ulteriori versamenti”. Il giudice di primo grado ha motivato la pronuncia sul rilievo per cui “l'insussistenza della causa retinendi dei ratei dell'indennità dedotta dall è risultata indimostrata, CP_2 Pt_1 in mancanza di deduzione e prova dell'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, di cui l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra è inidonea a tenere luogo, implicando essa la mera attribuzione, a favore del titolare, del diritto potestativo all'erogazione di un importo che - se postula la ricostituzione de iure del vincolo contrattuale in forza di decisione giudiziale - si pone tuttavia in antitesi rispetto alla ricostituzione del vincolo contrattuale che segua invece all'esecuzione "spontanea" dell'ordine giudiziale di reintegra”. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 6 novembre 2024, notificata in data 7 novembre 2024, ha proposto appello con ricorso depositato in data 7 dicembre 2024, Pt_1 chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte in primo grado dalla ricorrente. Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea decisione di primo grado nella parte in cui ha mancato di rilevare che “l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione (art. 18, comma 5°, legge n. 300 del 1970) determina la risoluzione del rapporto di lavoro dalla data dell'esercizio dell'opzione e non dalla data del recesso poi dichiarato illegittimo. L'opzione – secondo la prospettazione dell'appellante – non elimina l'effetto di annullamento del licenziamento illegittimo, il quale perde efficacia a seguito della sentenza che lo annulla, sicché il rapporto di lavoro subordinato riprende efficacia
“de jure” dalla data del recesso e cessa di avere efficacia dalla data dell'opzione. La ricostituzione del rapporto non deve essere “effettiva” bastando che essa sia meramente
“giuridica”, per via della sentenza che annulla il recesso unilaterale del datore di lavoro”. I motivi non sono fondati e vanno rigettati. A mente dell'art. 45 del R.D.L. 04/10/1935, n. 1827, l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia “quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro” (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La funzione del beneficio concesso è quella di “fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 II comma della Costituzione e tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore". Si intende infatti per stato di disoccupazione, secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 181 del 2000, "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia
pag. 2/5 immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti".
E' stato chiarito dalla Suprema Corte che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione "non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo", mentre "l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980).
Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (v. Cass. 15.5.2000, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007).
Nel caso in esame, all'esito del licenziamento, intimato da in data 22 dicembre CP_3
2017, si è determinata una situazione di disoccupazione della lavoratrice e deve ritenersi che la stessa sia proseguita, anche in presenza di ordinanza , confermata dalle CP_4 successive sentenze di primo grado e in sede di reclamo, con cui veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione, anche a seguito dell'esercizio da parte della lavoratrice medesima del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, a fronte della ricostituzione del rapporto di lavoro per effetto della sentenza che ha dichiarato illegittimo il recesso, la definitiva risoluzione del rapporto a seguito dell'esercizio del diritto di opzione si verifica ex nunc, lasciando quindi impregiudicata la sussistenza dello stato di disoccupazione involontaria per il periodo intercorso tra la data del licenziamento e quella in cui l'opzione interviene.
A tal proposito, la Suprema Corte, sul presupposto che l'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo, ha chiarito che “Diversamente opinando, non spetterebbe l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra. Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. 22. In coerenza con tali premesse, deve aggiungersi - in dissenso rispetto ai precedenti di cui agli arresti n. 9109 e 9418 del 2007, resi all'esito della stessa udienza e relativi a pag. 3/5 medesima vicenda, in cui è stata esclusa la spettanza dell'indennità speciale di disoccupazione prevista dalla L. n. 1115 del 1968 per alcuni lavoratori che avevano ottenuto la declaratoria d' invalidità del licenziamento e l'ordine di reintegra ex art. 18 della L. n. 300 del 1970 - che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge.
Secondo la Cassazione, non vi è luogo, dunque, per indagare circa le ragioni e l'imputabilità o meno di una eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. Peraltro nel caso in esame l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva ben può spiegarsi in ragione delle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo e non contestate da
, per cui, a seguito di ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro, la Pt_1 CP_4 lavoratrice con lettera del 6 dicembre 2018 aveva sollecitato la a reintegrarla, senza CP_3 ricevere notizie. Successivamente, alla società subentrava la società CP_3 CP_5
determinandosi così la in data 22 dicembre 2018, ad esercitare il diritto di
[...] CP_1 opzione e, a seguito di apertura di procedura concorsuale di concordato preventivo nei confronti della stessa dinanzi al Tribunale di Roma, poi trasformatasi in CP_5 procedura fallimentare, ad insinuarsi come creditrice, per poter riscuotere quanto dovuto, non avendo ricevuto, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia di illegittimità del licenziamento con tutte le conseguenze di legge, nè l'indennità sostitutiva della reintegra nè l'indennità risarcitoria.
Invero, come sottolinea la Corte di Cassazione, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso nè, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione, l'esercizio del diritto di opzione, che integra un post factum, ed in quanto tale è eziologicamente ininfluente, evidenziando che “elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è dunque l'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata” (cfr. Cass. n. 28295/2019; Cass. n.17793/2020), per qualsiasi causa ciò sia avvenuto. Nel caso in esame, peraltro, se è certo che la lavoratrice non è stata reintegrata, perché ha optato per l'indennità sostitutiva, non risulta tuttavia che abbia percepito detta indennità, al contrario non è contestato che abbia dovuto insinuarsi al passivo fallimentare, in attesa di un eventuale riparto. L'esercizio dell'opzione dunque non ha inciso sulla (in)volontarietà dello stato di disoccupazione, né sulla materiale percezione del dovuto.
Anche nella recente pronuncia n. 24950/2021 – in fattispecie in cui l' lamentava che Pt_1 la Corte d'Appello avesse ritenuto necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure – la Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso atteso che "non può ritenersi idonea ad escludere
pag. 4/5 l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege", precisando che l'indennità di disoccupazione va restituita solo se, nel medesimo periodo, il lavoratore ha percepito la retribuzione. Nella fattispecie in esame è vero che la ricostituzione del rapporto di lavoro è venuta definitivamente meno a seguito dell'esercizio dell'opzione ma non può affermarsi che se la lavoratrice avesse optato per la reintegrazione, la datrice di lavoro avrebbe provveduto a reintegrarla e pagato l'indennità risarcitoria, ben potendo ritenersi, invece, verosimile, considerata la condotta del datore di lavoro, il quale non ha dato alcun seguito alla richiesta di reintegrazione avanzata dalla lavoratrice in data 06.12.2018, e le successive vicende societarie dell'impresa, che la ricorrente si sarebbe venuta ugualmente a trovare in una situazione disoccupazione involontaria.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del C.U..
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellata .
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 501/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. TROVATI ANTONELLA
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. SALCICCIA LUCA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 189/2024 in data 6 novembre 2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di L'Aquila ha accolto la domanda con la quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla Controparte_1 percezione della - a seguito del licenziamento intimatole da con CP_2 CP_3 decorrenza 22.12.2017, dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato - e l'accertamento dell'infondatezza delle richieste restitutorie formulate dall' , con Pt_1 comunicazione del 07.06.2019 ed ha condannato l' Parte_1
“al pagamento in favore di dei ratei della prestazione sino al
[...] Controparte_1
24.04.2019 nella misura ex lege, oltre interessi legali, considerato altresì quanto restituito a tale titolo dalla ricorrente, pari ad € 2.059,04, alla data del ricorso, salvo gli ulteriori versamenti”. Il giudice di primo grado ha motivato la pronuncia sul rilievo per cui “l'insussistenza della causa retinendi dei ratei dell'indennità dedotta dall è risultata indimostrata, CP_2 Pt_1 in mancanza di deduzione e prova dell'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, di cui l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra è inidonea a tenere luogo, implicando essa la mera attribuzione, a favore del titolare, del diritto potestativo all'erogazione di un importo che - se postula la ricostituzione de iure del vincolo contrattuale in forza di decisione giudiziale - si pone tuttavia in antitesi rispetto alla ricostituzione del vincolo contrattuale che segua invece all'esecuzione "spontanea" dell'ordine giudiziale di reintegra”. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 6 novembre 2024, notificata in data 7 novembre 2024, ha proposto appello con ricorso depositato in data 7 dicembre 2024, Pt_1 chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte in primo grado dalla ricorrente. Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea decisione di primo grado nella parte in cui ha mancato di rilevare che “l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione (art. 18, comma 5°, legge n. 300 del 1970) determina la risoluzione del rapporto di lavoro dalla data dell'esercizio dell'opzione e non dalla data del recesso poi dichiarato illegittimo. L'opzione – secondo la prospettazione dell'appellante – non elimina l'effetto di annullamento del licenziamento illegittimo, il quale perde efficacia a seguito della sentenza che lo annulla, sicché il rapporto di lavoro subordinato riprende efficacia
“de jure” dalla data del recesso e cessa di avere efficacia dalla data dell'opzione. La ricostituzione del rapporto non deve essere “effettiva” bastando che essa sia meramente
“giuridica”, per via della sentenza che annulla il recesso unilaterale del datore di lavoro”. I motivi non sono fondati e vanno rigettati. A mente dell'art. 45 del R.D.L. 04/10/1935, n. 1827, l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia “quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro” (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La funzione del beneficio concesso è quella di “fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 II comma della Costituzione e tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore". Si intende infatti per stato di disoccupazione, secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 181 del 2000, "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia
pag. 2/5 immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti".
E' stato chiarito dalla Suprema Corte che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione "non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo", mentre "l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980).
Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (v. Cass. 15.5.2000, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007).
Nel caso in esame, all'esito del licenziamento, intimato da in data 22 dicembre CP_3
2017, si è determinata una situazione di disoccupazione della lavoratrice e deve ritenersi che la stessa sia proseguita, anche in presenza di ordinanza , confermata dalle CP_4 successive sentenze di primo grado e in sede di reclamo, con cui veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione, anche a seguito dell'esercizio da parte della lavoratrice medesima del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, a fronte della ricostituzione del rapporto di lavoro per effetto della sentenza che ha dichiarato illegittimo il recesso, la definitiva risoluzione del rapporto a seguito dell'esercizio del diritto di opzione si verifica ex nunc, lasciando quindi impregiudicata la sussistenza dello stato di disoccupazione involontaria per il periodo intercorso tra la data del licenziamento e quella in cui l'opzione interviene.
A tal proposito, la Suprema Corte, sul presupposto che l'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo, ha chiarito che “Diversamente opinando, non spetterebbe l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra. Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. 22. In coerenza con tali premesse, deve aggiungersi - in dissenso rispetto ai precedenti di cui agli arresti n. 9109 e 9418 del 2007, resi all'esito della stessa udienza e relativi a pag. 3/5 medesima vicenda, in cui è stata esclusa la spettanza dell'indennità speciale di disoccupazione prevista dalla L. n. 1115 del 1968 per alcuni lavoratori che avevano ottenuto la declaratoria d' invalidità del licenziamento e l'ordine di reintegra ex art. 18 della L. n. 300 del 1970 - che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge.
Secondo la Cassazione, non vi è luogo, dunque, per indagare circa le ragioni e l'imputabilità o meno di una eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. Peraltro nel caso in esame l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva ben può spiegarsi in ragione delle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo e non contestate da
, per cui, a seguito di ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro, la Pt_1 CP_4 lavoratrice con lettera del 6 dicembre 2018 aveva sollecitato la a reintegrarla, senza CP_3 ricevere notizie. Successivamente, alla società subentrava la società CP_3 CP_5
determinandosi così la in data 22 dicembre 2018, ad esercitare il diritto di
[...] CP_1 opzione e, a seguito di apertura di procedura concorsuale di concordato preventivo nei confronti della stessa dinanzi al Tribunale di Roma, poi trasformatasi in CP_5 procedura fallimentare, ad insinuarsi come creditrice, per poter riscuotere quanto dovuto, non avendo ricevuto, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia di illegittimità del licenziamento con tutte le conseguenze di legge, nè l'indennità sostitutiva della reintegra nè l'indennità risarcitoria.
Invero, come sottolinea la Corte di Cassazione, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso nè, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione, l'esercizio del diritto di opzione, che integra un post factum, ed in quanto tale è eziologicamente ininfluente, evidenziando che “elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è dunque l'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata” (cfr. Cass. n. 28295/2019; Cass. n.17793/2020), per qualsiasi causa ciò sia avvenuto. Nel caso in esame, peraltro, se è certo che la lavoratrice non è stata reintegrata, perché ha optato per l'indennità sostitutiva, non risulta tuttavia che abbia percepito detta indennità, al contrario non è contestato che abbia dovuto insinuarsi al passivo fallimentare, in attesa di un eventuale riparto. L'esercizio dell'opzione dunque non ha inciso sulla (in)volontarietà dello stato di disoccupazione, né sulla materiale percezione del dovuto.
Anche nella recente pronuncia n. 24950/2021 – in fattispecie in cui l' lamentava che Pt_1 la Corte d'Appello avesse ritenuto necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure – la Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso atteso che "non può ritenersi idonea ad escludere
pag. 4/5 l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege", precisando che l'indennità di disoccupazione va restituita solo se, nel medesimo periodo, il lavoratore ha percepito la retribuzione. Nella fattispecie in esame è vero che la ricostituzione del rapporto di lavoro è venuta definitivamente meno a seguito dell'esercizio dell'opzione ma non può affermarsi che se la lavoratrice avesse optato per la reintegrazione, la datrice di lavoro avrebbe provveduto a reintegrarla e pagato l'indennità risarcitoria, ben potendo ritenersi, invece, verosimile, considerata la condotta del datore di lavoro, il quale non ha dato alcun seguito alla richiesta di reintegrazione avanzata dalla lavoratrice in data 06.12.2018, e le successive vicende societarie dell'impresa, che la ricorrente si sarebbe venuta ugualmente a trovare in una situazione disoccupazione involontaria.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del C.U..
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellata .
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5