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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12383/2023 del Registro Generale e promossa da
– in proprio e quale erede di – , Parte_1 Persona_1 Parte_2
e , quali eredi di , Parte_3 Parte_4 Persona_1 con l'avv. CANNOLETTA ANTONIO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi, l ha chiesto di “Dichiarare la cessata materia del contendere relativamente CP_1 alla domanda tesa alla esecuzione della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Lecce”, deducendo che “si è provveduto a ricalcolare le quote di pensione riferibili a lavoro dipendente del dante causa includendo gli emolumenti extramensili per gli anni 1998 e 2001”.
La richiesta è fondata e deve essere accolta, essendo venuto meno l'interesse ad agire, anche con riferimento alla domanda proposta in proprio da . Parte_1
Nelle note scritte, le ricorrenti hanno infatti aderito a tale richiesta, deducendo che “Alla luce CP_ delle considerazioni svolte da , nonchè della predisposizione di un modello di pagamento in favore delle ricorrenti, elaborato in data 12.04.2024 (e dunque nelle more del presente giudizio), con arretrati di pensione pari a € 2.878,81, conteggiati a tutto il mese di luglio 2019, mese di CP_ decesso del dante causa (ed esigibilità al 20.05.2025, vedasi pec e prospetti Persona_1 di liquidazione allegati), chiede dichiararsi la cessata materia del contendere. … Relativamente alla domanda di ricostituzione della pensione di reversibilità di cui è titolare la sig.ra , si Parte_1 rinuncia espressamente, invece, al ricalcolo invocato con riferimento alla pensione indiretta, cat SR
n. 32023187, di cui è titolare la predetta signora , limitando così la domanda unicamente Parte_1 alle differenze di cui al te08 del 12.04.2024 e ribadendo la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere relativamente alla domanda tesa alla esecuzione della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Lecce (arretrati complessivamente riconosciuti nella misura di € 2878,81)”.
1 Le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo soccombenza virtuale. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che la soccombenza è limitata ai soli arretrati di €
2878,81 liquidati dall con provvedimento del 12.04.2024, ai quali le parti ricorrenti hanno CP_1 prestato acquiescenza;
con riferimento alle altre somme richieste in ricorso, non vi è invece soccombenza (nemmeno virtuale), avendo l dedotto che il ricorso era solo parzialmente CP_1 fondato e che, in particolare, “Dal modello di ricalcolo Unicarpe si evince che l'incremento di pensione è molto più contenuto rispetto a quanto dedotto in ricorso. I conteggi di controparte sono errati in quanto operano anche un ricalcolo della quota di lavoro autonomo, questione che non è mai stata oggetto del giudizio presupposto. Per altro verso, una corrispondente domanda di ricalcolo non è stata neppure espressamente proposta nel presente giudizio”.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 08/11/2023 da + 3 nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200,00 oltre rimborso CP_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12383/2023 del Registro Generale e promossa da
– in proprio e quale erede di – , Parte_1 Persona_1 Parte_2
e , quali eredi di , Parte_3 Parte_4 Persona_1 con l'avv. CANNOLETTA ANTONIO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi, l ha chiesto di “Dichiarare la cessata materia del contendere relativamente CP_1 alla domanda tesa alla esecuzione della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Lecce”, deducendo che “si è provveduto a ricalcolare le quote di pensione riferibili a lavoro dipendente del dante causa includendo gli emolumenti extramensili per gli anni 1998 e 2001”.
La richiesta è fondata e deve essere accolta, essendo venuto meno l'interesse ad agire, anche con riferimento alla domanda proposta in proprio da . Parte_1
Nelle note scritte, le ricorrenti hanno infatti aderito a tale richiesta, deducendo che “Alla luce CP_ delle considerazioni svolte da , nonchè della predisposizione di un modello di pagamento in favore delle ricorrenti, elaborato in data 12.04.2024 (e dunque nelle more del presente giudizio), con arretrati di pensione pari a € 2.878,81, conteggiati a tutto il mese di luglio 2019, mese di CP_ decesso del dante causa (ed esigibilità al 20.05.2025, vedasi pec e prospetti Persona_1 di liquidazione allegati), chiede dichiararsi la cessata materia del contendere. … Relativamente alla domanda di ricostituzione della pensione di reversibilità di cui è titolare la sig.ra , si Parte_1 rinuncia espressamente, invece, al ricalcolo invocato con riferimento alla pensione indiretta, cat SR
n. 32023187, di cui è titolare la predetta signora , limitando così la domanda unicamente Parte_1 alle differenze di cui al te08 del 12.04.2024 e ribadendo la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere relativamente alla domanda tesa alla esecuzione della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Lecce (arretrati complessivamente riconosciuti nella misura di € 2878,81)”.
1 Le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo soccombenza virtuale. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che la soccombenza è limitata ai soli arretrati di €
2878,81 liquidati dall con provvedimento del 12.04.2024, ai quali le parti ricorrenti hanno CP_1 prestato acquiescenza;
con riferimento alle altre somme richieste in ricorso, non vi è invece soccombenza (nemmeno virtuale), avendo l dedotto che il ricorso era solo parzialmente CP_1 fondato e che, in particolare, “Dal modello di ricalcolo Unicarpe si evince che l'incremento di pensione è molto più contenuto rispetto a quanto dedotto in ricorso. I conteggi di controparte sono errati in quanto operano anche un ricalcolo della quota di lavoro autonomo, questione che non è mai stata oggetto del giudizio presupposto. Per altro verso, una corrispondente domanda di ricalcolo non è stata neppure espressamente proposta nel presente giudizio”.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 08/11/2023 da + 3 nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200,00 oltre rimborso CP_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2