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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2024, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Cristina Longo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1020/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via G.
Marconi n.49, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Sansone, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato in Torre del Greco al viale Controparte_1
,
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 16/A, presso lo studio dell'avv. Alfredo
Zivelli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
**********
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
,1. Con atto di citazione notificato il 26.2.2021, proprietaria Parte 1 dell'appartamento sito in Torre del Greco alla Via dei Velaioli n. 7, primo piano
Catasto Fabbricati del comune di Torre del Greco al fl. 11 particella sub 3 Cat
A/2 (cfr. All. 1: atto per Notar Per_1 del 7/10/1966 e dichiarazione di successione del 4/11/2020), evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale
Controparte_1 , per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni provenienti dal sovrastante balcone. In particolare, evidenziava che le infiltrazioni gli impedivano l'utilizzo dei balconi e delle verande del suo immobile, in cui erano allocati mobiletti da esterno, lavatrice, tavolini e sedie. Chiedeva quindi la condanna del convenuto alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento della somma di euro 6.243,09 così come quantificata dal consulente di parte per i lavori da eseguirsi, nonché la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità dei balconi ed al rimborso delle spese tecniche e legali sostenute. Si costituiva in giudizio
,Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 3 e 4, la carenza di legittimazione attiva e passiva e nel merito contesta ala fondatezza della domanda chiedendone il rigetto e in via gradata il concorso di colpa del danneggiato.
Assegnati alle parti i termini 183 comma VI c.c., disposta la consulenza tecnica d'ufficio, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. In limine litis, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per asserita genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione. In proposito, giovagiova ricordare che secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla
S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente,
l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697
c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione attiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova della proprietà dell'immobile di cui si tratta in capo a Parte 1
Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva dei convenuti che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attrice di essere proprietaria dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Velaioli n
7, primo piano, foglio 11 p.lla 358 sub 3 cat A/2. Inoltre, risulta allegato agli atti, atto per notar Per 2 del 7/10/1966 e dichiarazione sostitutiva di successione del 4/11/2020 da cui si evince la proprietà in capo alla stessa dell'immobile in questione.
3. Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'attrice ha premesso di essere proprietaria dell'immobile sito al sito al primo piano in Torre del Greco nel Condominio di via dei Velaioli n. 7, e ha allegato che in tale appartamento, in particolare nei due balconi, uno parzialmente verandato che affaccia su via dei Velaioli e l'altro interamente verandato che affaccia su via dei Pescatori di Spugne, si sono verificati fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà del Controparte 1 prontamente denunciati all'amministratore, il quale con missiva del 13.4.2018 evidenziava la non responsabilità del CP_2
A tal uopo, infatti, l'attrice ha citato in giudizio solo il proprietario esclusivo
CP 1 e non anche il ritenendo che la causa delle infiltrazioni
, CP 2 derivasse dal balcone aggettante di proprietà di Controparte_1 e che lo stesso non può considerarsi “di proprietà comune”.
È noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, i balconi aggettanti, sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio, per cui non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti (e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani) e rientrano, piuttosto, nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (cfr. Cass. n. 15913/2007; Cass. n.
11155/1994).
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento dei pregiudizi subiti.
3.1. In punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione proposta deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018). Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
3.2. Nella specie deve osservarsi che l'attrice ha offerto prova delle circostanze allegate producendo copia di una perizia tecnica in data 17.11.2020 e le missive di costituzione in mora inviate all'amministrazione condominiale, nonché allegando copiosa documentazione fotografica.
La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la presenza di infiltrazioni all'interno dei balconi verandati di proprietà dell'attrice, in particolare ha potuto constatare che la soletta del balcone di proprietà
CP_1 , estradosso del solaio e sovrastante proprietà Pt_1 presenta varie anomalie.
Ha, invero, posto in luce che "la soletta del balcone oggetto di infiltrazioni è posta al piano secondo, interno 4, della Scala A di un fabbricato di maggior consistenza, sito in Torre del Greco alla via dei Velaioli n. 7 e risulta essere il solaio di calpestio dell'appartamento di proprietà di Controparte 1 sovrastante l'appartamento di
,
posto al piano primo, intero 2, Scala A. L'intradosso del solaio Parte 1
,
prospiciente proprietà Pt 1 presenta, delle anomalie dovute ad infiltrazioni, che molto probabilmente dovute alla disconnessione dei marmi e dei pavimenti e la non più perfetta tenuta della sottostante impermeabilizzazione (come riscontrabile nelle foto da n. 8 a 19 sia al balcone su via dei Pescatori di Spugne e sia al balcone ad angolo via dei Pescatori di Spugne e via dei Velaioli, in atti)". Le cause dei fenomeni in questione sono ravvisabili, ad avviso del CTU, nelle disconnessioni tra marmi e pavimenti, e quindi di conseguenza alla non perfetta tenuta della guaina impermeabile sottostante.
Risulta, dunque, raggiunta la prova del nesso causale tra i danni verificatisi all'interno dell'immobile di proprietà della e le condizioni del Parte 1 balcone aggettante soggetto alla custodia del CP 1
3.3. Ai fini dell'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, secondo quanto chiarito dal CTU, devono essere effettuati tutti i lavori indicati nel computo metrico allegato alla perizia per un costo pari ad euro 11.346,66 oltre iva (demolizione della pavimentazione i correnti di marmo e la vecchia impermeabilizzazione, smontaggio e rimontaggio delle esistenti verande sulla proprietà Pt 1 montaggio e smontaggio delle plafoniere esistenti, eventuale ferramenta per il montaggio delle verande, spicco natura di intonaco dei cielini dei balconi, asportazione del calcestruzzo ammalorato, trattamento dei ferri ammalorati, riprofilatura del calcestruzzo, tiro in alto e calo in basso del materiale di risulta, trasporto a rifiuto, analisi di laboratorio per i rifiuti secondo il codice C.E.R.
17.04.09,corrisponsione oneri di discarica per rifiuti codice C.E.R. 17.04.09, realizzazione intonaco civile, rasatura, preparazione del fondo delle superfici da tinteggiare, tinteggiatura).
In definitiva, il costo per il ripristino dello status quo ante della proprietà dell'attrice è pari ad euro 6.430,73 (dalla voce n. 1 alla n. 13 del computo metrico in atti), dovendosi scorporare dal computo le restanti lavorazioni relative al balcone di Controparte_1 il quale va condannato esecuzione dei suddetti interventi allo scopo di eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi accertati.
Oltre a tale importo alla danneggiata spetta la somma di euro 119,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 CO. I c.C., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Unite 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato al momento della costituzione in mora e poi rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
3.4. L'attrice ha, poi, domandato il risarcimento dell'importo, da determinarsi in corso di causa o in via equitativa, per l'inutilizzabilità dei balconi del suo appartamento.
La richiesta de qua non può essere accolta.
Invero, l'attrice non ha allegato e provato alcun elemento sufficiente per poter accertare e quantificare il pregiudizio che avrebbe subito in conseguenza dell'ammaloramento dell'intonaco della parte sovrastante il proprio balcone, essendosi limitata ad allegare in modo generico di non averne potuto usufruire, senza specificare alcunché in ordine alle concrete conseguenze della situazione paventata. Secondo i principi consolidati affermati in giurisprudenza, invero, si ritiene che
“In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno)" - (Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007).
È stato coerentemente affermato, in tema di danno da occupazione illegittima, che "...il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno- conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento», che verrebbe ad essere riconosciuto quale
«pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972del 2008). Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass.,
12/10/2017, n. 23740....." (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 14268 del 25-5-2021; conf., Cass. civ. sentenza n. 26331 del 29-9-2021 e sentenza n. 27126 del 6-10-
2021).
Occorre poi aggiungere che, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte che abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
A tale riguardo va detto che la valutazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum.
Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., 21140/2007, 8615/2006, 16992/2005 e
10850/2003); "La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati" (Cass. civ., sentenza n. 31546/2018). Ed ancora "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n. 4266).
In definitiva, Controparte_1 va condannato all'esecuzione dei lavori in precedenza decritti per rimuovere le cause delle infiltrazioni nonché al pagamento, in favore di Parte_1 del complessivo importo di euro 6.549,81, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo la nota spese in atti redatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis, tenuto conto del pregio delle difese e della natura della causa, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Rosaria Sansone dichiaratasi antistataria.
4.1. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A. accoglie nei limiti chiariti in parte motiva la domanda;
B. per l'effetto, condanna Controparte_1 all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'appartamento dell'attrice, mediante esecuzione delle opere indicate nell'elaborato peritale del CTU, ing.
[...]
Per 3 ;
C. condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1 legale dalladell'importo di euro 6.549,81, oltre interessi al tasso pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni al proprio immobile;
D. condanna Controparte 1 al pagamento in favore di Parte 1 delle spese di lite che liquida in euro 764,00 per spese vive (comprensive anche delle spese di c.t.p.) ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Sansone dichiaratasi antistataria;
E. pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di Controparte 1
Così deciso in Torre Annunziata il 21 settembre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Cristina Longo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1020/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via G.
Marconi n.49, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Sansone, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato in Torre del Greco al viale Controparte_1
,
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 16/A, presso lo studio dell'avv. Alfredo
Zivelli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
**********
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
,1. Con atto di citazione notificato il 26.2.2021, proprietaria Parte 1 dell'appartamento sito in Torre del Greco alla Via dei Velaioli n. 7, primo piano
Catasto Fabbricati del comune di Torre del Greco al fl. 11 particella sub 3 Cat
A/2 (cfr. All. 1: atto per Notar Per_1 del 7/10/1966 e dichiarazione di successione del 4/11/2020), evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale
Controparte_1 , per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni provenienti dal sovrastante balcone. In particolare, evidenziava che le infiltrazioni gli impedivano l'utilizzo dei balconi e delle verande del suo immobile, in cui erano allocati mobiletti da esterno, lavatrice, tavolini e sedie. Chiedeva quindi la condanna del convenuto alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento della somma di euro 6.243,09 così come quantificata dal consulente di parte per i lavori da eseguirsi, nonché la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità dei balconi ed al rimborso delle spese tecniche e legali sostenute. Si costituiva in giudizio
,Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 3 e 4, la carenza di legittimazione attiva e passiva e nel merito contesta ala fondatezza della domanda chiedendone il rigetto e in via gradata il concorso di colpa del danneggiato.
Assegnati alle parti i termini 183 comma VI c.c., disposta la consulenza tecnica d'ufficio, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. In limine litis, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per asserita genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione. In proposito, giovagiova ricordare che secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla
S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente,
l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697
c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione attiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova della proprietà dell'immobile di cui si tratta in capo a Parte 1
Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva dei convenuti che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attrice di essere proprietaria dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Velaioli n
7, primo piano, foglio 11 p.lla 358 sub 3 cat A/2. Inoltre, risulta allegato agli atti, atto per notar Per 2 del 7/10/1966 e dichiarazione sostitutiva di successione del 4/11/2020 da cui si evince la proprietà in capo alla stessa dell'immobile in questione.
3. Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'attrice ha premesso di essere proprietaria dell'immobile sito al sito al primo piano in Torre del Greco nel Condominio di via dei Velaioli n. 7, e ha allegato che in tale appartamento, in particolare nei due balconi, uno parzialmente verandato che affaccia su via dei Velaioli e l'altro interamente verandato che affaccia su via dei Pescatori di Spugne, si sono verificati fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà del Controparte 1 prontamente denunciati all'amministratore, il quale con missiva del 13.4.2018 evidenziava la non responsabilità del CP_2
A tal uopo, infatti, l'attrice ha citato in giudizio solo il proprietario esclusivo
CP 1 e non anche il ritenendo che la causa delle infiltrazioni
, CP 2 derivasse dal balcone aggettante di proprietà di Controparte_1 e che lo stesso non può considerarsi “di proprietà comune”.
È noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, i balconi aggettanti, sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio, per cui non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti (e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani) e rientrano, piuttosto, nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (cfr. Cass. n. 15913/2007; Cass. n.
11155/1994).
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento dei pregiudizi subiti.
3.1. In punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione proposta deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018). Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
3.2. Nella specie deve osservarsi che l'attrice ha offerto prova delle circostanze allegate producendo copia di una perizia tecnica in data 17.11.2020 e le missive di costituzione in mora inviate all'amministrazione condominiale, nonché allegando copiosa documentazione fotografica.
La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la presenza di infiltrazioni all'interno dei balconi verandati di proprietà dell'attrice, in particolare ha potuto constatare che la soletta del balcone di proprietà
CP_1 , estradosso del solaio e sovrastante proprietà Pt_1 presenta varie anomalie.
Ha, invero, posto in luce che "la soletta del balcone oggetto di infiltrazioni è posta al piano secondo, interno 4, della Scala A di un fabbricato di maggior consistenza, sito in Torre del Greco alla via dei Velaioli n. 7 e risulta essere il solaio di calpestio dell'appartamento di proprietà di Controparte 1 sovrastante l'appartamento di
,
posto al piano primo, intero 2, Scala A. L'intradosso del solaio Parte 1
,
prospiciente proprietà Pt 1 presenta, delle anomalie dovute ad infiltrazioni, che molto probabilmente dovute alla disconnessione dei marmi e dei pavimenti e la non più perfetta tenuta della sottostante impermeabilizzazione (come riscontrabile nelle foto da n. 8 a 19 sia al balcone su via dei Pescatori di Spugne e sia al balcone ad angolo via dei Pescatori di Spugne e via dei Velaioli, in atti)". Le cause dei fenomeni in questione sono ravvisabili, ad avviso del CTU, nelle disconnessioni tra marmi e pavimenti, e quindi di conseguenza alla non perfetta tenuta della guaina impermeabile sottostante.
Risulta, dunque, raggiunta la prova del nesso causale tra i danni verificatisi all'interno dell'immobile di proprietà della e le condizioni del Parte 1 balcone aggettante soggetto alla custodia del CP 1
3.3. Ai fini dell'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, secondo quanto chiarito dal CTU, devono essere effettuati tutti i lavori indicati nel computo metrico allegato alla perizia per un costo pari ad euro 11.346,66 oltre iva (demolizione della pavimentazione i correnti di marmo e la vecchia impermeabilizzazione, smontaggio e rimontaggio delle esistenti verande sulla proprietà Pt 1 montaggio e smontaggio delle plafoniere esistenti, eventuale ferramenta per il montaggio delle verande, spicco natura di intonaco dei cielini dei balconi, asportazione del calcestruzzo ammalorato, trattamento dei ferri ammalorati, riprofilatura del calcestruzzo, tiro in alto e calo in basso del materiale di risulta, trasporto a rifiuto, analisi di laboratorio per i rifiuti secondo il codice C.E.R.
17.04.09,corrisponsione oneri di discarica per rifiuti codice C.E.R. 17.04.09, realizzazione intonaco civile, rasatura, preparazione del fondo delle superfici da tinteggiare, tinteggiatura).
In definitiva, il costo per il ripristino dello status quo ante della proprietà dell'attrice è pari ad euro 6.430,73 (dalla voce n. 1 alla n. 13 del computo metrico in atti), dovendosi scorporare dal computo le restanti lavorazioni relative al balcone di Controparte_1 il quale va condannato esecuzione dei suddetti interventi allo scopo di eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi accertati.
Oltre a tale importo alla danneggiata spetta la somma di euro 119,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 CO. I c.C., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Unite 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato al momento della costituzione in mora e poi rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
3.4. L'attrice ha, poi, domandato il risarcimento dell'importo, da determinarsi in corso di causa o in via equitativa, per l'inutilizzabilità dei balconi del suo appartamento.
La richiesta de qua non può essere accolta.
Invero, l'attrice non ha allegato e provato alcun elemento sufficiente per poter accertare e quantificare il pregiudizio che avrebbe subito in conseguenza dell'ammaloramento dell'intonaco della parte sovrastante il proprio balcone, essendosi limitata ad allegare in modo generico di non averne potuto usufruire, senza specificare alcunché in ordine alle concrete conseguenze della situazione paventata. Secondo i principi consolidati affermati in giurisprudenza, invero, si ritiene che
“In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno)" - (Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007).
È stato coerentemente affermato, in tema di danno da occupazione illegittima, che "...il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno- conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento», che verrebbe ad essere riconosciuto quale
«pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972del 2008). Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass.,
12/10/2017, n. 23740....." (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 14268 del 25-5-2021; conf., Cass. civ. sentenza n. 26331 del 29-9-2021 e sentenza n. 27126 del 6-10-
2021).
Occorre poi aggiungere che, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte che abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
A tale riguardo va detto che la valutazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum.
Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., 21140/2007, 8615/2006, 16992/2005 e
10850/2003); "La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati" (Cass. civ., sentenza n. 31546/2018). Ed ancora "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n. 4266).
In definitiva, Controparte_1 va condannato all'esecuzione dei lavori in precedenza decritti per rimuovere le cause delle infiltrazioni nonché al pagamento, in favore di Parte_1 del complessivo importo di euro 6.549,81, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo la nota spese in atti redatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis, tenuto conto del pregio delle difese e della natura della causa, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Rosaria Sansone dichiaratasi antistataria.
4.1. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A. accoglie nei limiti chiariti in parte motiva la domanda;
B. per l'effetto, condanna Controparte_1 all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'appartamento dell'attrice, mediante esecuzione delle opere indicate nell'elaborato peritale del CTU, ing.
[...]
Per 3 ;
C. condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1 legale dalladell'importo di euro 6.549,81, oltre interessi al tasso pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni al proprio immobile;
D. condanna Controparte 1 al pagamento in favore di Parte 1 delle spese di lite che liquida in euro 764,00 per spese vive (comprensive anche delle spese di c.t.p.) ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Sansone dichiaratasi antistataria;
E. pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di Controparte 1
Così deciso in Torre Annunziata il 21 settembre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo