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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2133/2022: tra
(già , Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e difesi dagli avv. Parte_2 Parte_3
PICA ALFIERI GABRIELE e MANNOCCHI MASSIMO
Appellanti contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PIRROTTINA Controparte_1
DAVIDE
Appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1208 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla (poi Parte_2 Parte_1
avverso il verbale di accertamento ispettivo n. 2 del 27.11.2019 della
[...]
ed ha, altresì, condannato quest'ultima società - in solido Controparte_1 con e nella qualità di soci della Parte_2 Parte_3 Parte_2
terzi chiamati ad istanza della – al pagamento in
[...] Controparte_1 favore della della somma di € 70.338,90 a titolo di contributi, CP_1 sanzioni ed interessi, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla medesima.
2. Si premette che con il verbale ispettivo n. 2 del 2019 – relativo al periodo
1.10.2014/30.6.2019 - la ha richiesto il pagamento nei Controparte_1 confronti della della somma di € Parte_2
51.895,02 a titolo di contribuzione e relative sanzioni, nonché a titolo di FIRR,
a seguito di qualificazione come rapporti di agenzia di quelli intercorsi tra la società e i seguenti soggetti: , Persona_1 Persona_2 Per_3
e Tieffe s.a.s. di FI IO & C.
[...]
3. La (poi , con il ricorso - nonché Parte_2 Parte_1
e terzi chiamati e costituiti con separata Parte_2 Parte_3 comparsa - hanno dedotto l'insussistenza dei requisiti di legge per la qualificazione di un rapporto di agenzia tra la stessa ed i soggetti sopra indicati
(con esclusione della posizione del sig. , dovendo tali Persona_3 rapporti essere ricondotti a quelli di procacciamento di affari, in quanto privi del requisito della stabilità, connotati dall'assenza di qualsivoglia obbligo di esclusiva per il preponente (per come previsto dall'art. 1743 del c.c.) nonché di una zona assegnata di attività, mancando altresì quell'elemento essenziale per la qualificazione del rapporto di agenzia costituito dall'obbligo per l'agente di svolgere l'attività di conclusione di contratti, rimessi nel caso di specie all'iniziativa del procacciatore.
4. Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto alla qualificazione dei rapporti con
2 , e la Tieffe s.a.s. di cui al verbale di Persona_1 Persona_2 accertamento ispettivo, valutando desumersi la natura agenziale dei rapporti medesimi dall'esame delle fatture prodotte in atti dall' , attestanti CP_1
l'applicazione da parte della società della ritenuta d'acconto - ed Pt_1 operando, quindi, la stessa come sostituto di imposta -, nonché dalla protrazione nel tempo del rapporto, che aveva consentito alla società di poter contare stabilmente sull'apporto del collaboratore;
la zona assegnata era, poi, ricavabile dal pacchetto clienti che ogni collaboratore aveva.
4.1 Il primo giudice ha, altresì, accolto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della e, in solido, di e Parte_1 Parte_2
(quali soci della al pagamento dei contributi Parte_3 Controparte_2 dovuti, sanzioni ed interessi, per come quantificati dall'Enasarco nella comparsa di costituzione e risposta.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello la (già Parte_1
, e Parte_2 Parte_2 Pt_3
per i seguenti motivi:
[...]
-erronea interpretazione delle circostanze riportate nel verbale ispettivo e mancata valutazione degli elementi di fatto dedotti dalla parte ricorrente, avendo il Tribunale confuso il carattere della stabilità con la semplice reiterazione nel tempo di affari conclusi con il medesimo soggetto;
-mancata dimostrazione del carattere obbligatorio dell'attività prestata dai tre procacciatori di affari in favore della tenuto conto di quanto Parte_1 analiticamente dedotto nell'atto introduttivo.
5.1 Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata e reiterato le richieste istruttorie avanzate in primo grado.
6. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
7. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
****
8. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3 8.1 Si premette che con il verbale n. 2 del 27.11.2019 l' accertava che CP_1 la esercente attività di Parte_2 produzione di coperte da letto, trapunte, piumini, copriletto e, in genere, lavorazioni per conto terzi, aveva liquidato compensi provvigionale a terzi
, e Tieffe s.a.s. di Persona_1 Persona_2 Persona_3
FI IO & C.) riconducibili ad attività agenziale;
ciò previo esame dei mod.
770, delle fatture provvigionali ed estratti conto, della corrispondenza tra i soggetti e di altra documentazione indicata nel verbale ispettivo (v. verbale di accertamento in atti).
8.2. Sosteneva, invece, la nel ricorso di primo grado Parte_2
(nonché e nella comparsa di costituzione) Parte_2 Parte_3 come l'attività svolta dai suddetti soggetti (ad esclusione di Per_3
doveva essere ricondotta nell'ambito del procacciamento di affari,
[...] quale attività priva di stabilità, con conseguente insussistenza dell'obbligo di versare i contributi all' , anche in considerazione della mancanza del CP_1 requisito della esclusività di cui all'art. 1743 del c.c. (lavorando i collaboratori anche per aziende concorrenti), dell'esiguo numero di clienti contattati da
(5) e (1) e della mancanza di una zona Persona_1 Persona_2 determinata assegnata ai collaboratori.
8.3 Ritiene, al riguardo, la Corte come gli elementi di fatto acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo dall' (mod. 770, certificazioni uniche, CP_1 fatture provvigionali, estratti conto provvigionali) non consentono di ricondurre il rapporto tra la ed i soggetti di cui al verbale di Parte_2 accertamento (ad esclusione di nell'ambito di un rapporto Persona_3 di agenzia (con conseguente obbligo di versamento da parte della prima, nonché dei soci e , dei contributi richiesti Parte_2 Parte_3 con il verbale).
8.4 Afferma, infatti, la giurisprudenza della S.C., che questa Corte condivide
(cfr., ex plurimis: Cass., 24 giugno 2005, n. 13629; Cass., 9 dicembre 2003,
n. 18736) che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la 4 stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece, il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.
8.5 Nella fattispecie oggetto del presente giudizio le acquisizioni documentali, comunque non contestate nella loro materialità, sono sufficienti ad escludere, nel rapporto tra la ed i soggetti di cui al verbale di Parte_2 accertamento , e Tieffe s.a.s. di FI Persona_1 Persona_2
IO & C., le caratteristiche del rapporto di agenzia, quali appena tratteggiate, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
8.6 Il giudice di primo grado ha, invero, desunto la natura agenziale dei rapporti in oggetto dalla protrazione nel tempo dei rapporti, desumibile dalla frequenza delle fatture, laddove tale ultimo elemento, rileva il Collegio, potrebbe al più denotare la continuità dei rapporti, ma non la stabilità degli stessi.
8.7 Il giudice di legittimità ha, al riguardo, specificamente chiarito che “........il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l'attività del procacciatore di affari, pur non rispondendo ad una "necessità" giuridica, ma dipendendo esclusivamente 5 dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 ai fini dell'individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie” (v. Cass. n. 7799/1998).
8.8 L'impegno stabile di svolgere l'attività di promozione non può essere desunto, invero, dalla mera reiterazione nel tempo delle segnalazioni o dalla durata temporale del rapporto, laddove, nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento da cui possa desumersi che i soggetti di cui al verbale ispettivo abbiano avuto l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto della Parte_2
8.9 Al riguardo deve, invece, evidenziarsi il carattere esiguo delle fatture provvigionali emesse dai collaboratori (9 fatture emesse da Persona_1 nel periodo dal luglio 2014 al settembre 2018), 3 fatture emesse da
[...] da gennaio 2015 al luglio 2016) e 21 fatture dalla Tieffe Persona_2
s.a.s. dal 2014 al 2019, nonché il carattere del tutto discontinuo delle stesse ed il loro numero limitato rispetto al totale delle fatture emesse dal collaboratore - per come desumibile dalla loro numerazione progressiva - a dimostrazione della circostanza che i collaboratori svolgevano ulteriori attività in favore di aziende e clienti diversi dalla Parte_2
8.10 La corresponsione dei compensi come da fatture in atti è, quindi, – osserva la Corte – compatibile con una mera attività di procacciamento di affari, tenuto conto che il rapporto di agenzia, disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del c.c., è caratterizzato dalla stabilità del vincolo, dalla sussistenza del diritto di esclusiva (quale divieto per il preponente di valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per l'agente di assumere incarichi nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari da più imprese in concorrenza tra loro – art. 1743 c.c.) nonché dell'obbligo dell'agente “di adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni
6 ricevute” e di “agire con lealtà e buona fede” (1746 del c.c.).
8.11 Nel caso di specie, in particolare, l'insussistenza del diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 del c.c. (quale elemento proprio del contratto di agenzia) emerge dalla stessa documentazione di causa, risultando per tabulas che i suddetti soggetti non svolgevano la loro attività esclusivamente per la
[...]
in considerazione della numerazione non progressiva delle Parte_2 fatture emesse in favore di quest'ultima, fatture che, peraltro, per come pure si desume dalla numerazione delle stesse, sono state solo la minima parte delle fatture emesse dai medesimi soggetti, circostanza che conferma gli assunti della la quale ha dedotto nei propri scritti che Parte_2 questi ultimi svolgevano la propria attività anche in favore di soggetti concorrenti (circostanza neanche contestata dall' ). CP_1
8.12 Neanche, poi, le mail di corrispondenza tra i collaboratori e la CP_2 riportano, per come ritenuto dagli ispettori nel verbale di accertamento,
[...]
“ordini dettagliati” (v. mail in atti), mail che non comprovano, quindi, la sussistenza dell'obbligo del collaboratore di adempiere l'incarico in conformità delle istruzioni ricevute, quale obbligazione propria dell'agente nell'ambito del rapporto di agenzia (art. 1746 c.c.).
8.13 Né può in alcun modo rilevare, per come ritenuto dal primo giudice, la circostanza che la ha applicato la ritenuta di acconto ed Parte_2 operato, quindi, come sostituto di imposta, tenuto conto che l'art. 25 bis del
DPR n. 600/73 (rubricato Ritenuta sula provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) accomuna i rapporti di commissione, di agenzia e di procacciamento di affari, prevedendo che anche sulle provvigioni erogate per prestazioni occasionali ai procacciatori di affari debbano essere operate le ritenute a titolo di acconto.
8.14 Erroneamente, poi, la ha ritenuto – e con essa il Controparte_1
7 primo giudice – che l'attività dei collaboratori in esame potesse essere ricondotta a zone determinate ed agli stessi assegnate, desumendo tale elemento dal pacchetto clienti che ogni collaboratore aveva, tenuto conto della parziale coincidenza delle zone dei clienti procacciati dai collaboratori (v. elenco clienti, doc. 6, del fascicolo di parte ricorrente di primo grado, attestante la presenza di clienti in Danimarca ed in Svezia presentati sia da che dalla Tieffe sas). Persona_1
8.15 Nessun tipo di vincolo è, quindi, emerso sussistere tra la Parte_2 ed i terzi percettori di compensi, se non una mera attività di
[...] intermediazione svolta dai collaboratori, senza alcun obbligo di stabilità ed in autonomia;
superflua, pertanto, è la richiesta di prova per testi reiterata nel presente grado dalle odierne parti appellanti.
9. In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata
– ferma nel resto (in punto di domanda riconvenzionale proposta in primo grado relativamente alla posizione di - deve, in Persona_3 conclusione, dichiararsi non dovute dagli odierni appellanti all' le CP_1 somme di cui al verbale ispettivo n. 2 del 27.11.2019, limitatamente alle ditte
, e Tieffe s.a.s. Persona_1 Persona_2
10. Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata – ferma nel resto -, dichiara non dovute da parte degli odierni appellanti all' le somme di cui al verbale ispettivo n. 2 del 27.11.2019, CP_1 limitatamente alle ditte , e Tieffe s.a.s. di Persona_1 Persona_2
FI IO & C.;
-Condanna la alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado in favore degli odierni appellanti, liquidate in € 4.000,00 quanto
8 al giudizio di primo grado ed in € 6.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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