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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 20.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 34456/2023 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n.37, presso lo stu- Parte_1 dio dell'avv. Alessandro Graziani che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo Capo pro tempore dott.ssa , rap-
[...] Controparte_3 presentato e difeso ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 149/2015, dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso, avv Floridia Monforte, unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: avv. De Rosa Donato, e/o avv. Ceccarelli Sandra, e/o avv. Corsetti
Valeria, avv. Intorcia Giovanna, e/o avv. Geron Matteo, e/o avv. Vincenzo Battaglia, e/o avv. Giuseppe Dell'Aversana, e/o Laura Sarno, e/o Anna Napoli, e/o Rossella Espis, giu- sta delega in calce, cui conferisce tutti i poteri e le facoltà di legge;
elettivamente domicilia- to, presso l'Ispettorato stesso sito in Roma, Via M. Brighenti, 23
E
, in persona del Responsabile Atti Introduttivi Controparte_4
del Giudizio Lazio, Dott. , giusta procura speciale Notaio di CP_5 Persona_1
Roma rilasciata il 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n.38, giusta pro- cura in atti
RESISTENTI
Oggetto: opposizione cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.11.2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso la cartella di pagamento 097 2021 0124253026 000 notificata il 3.10.2023 - con cui ad essa ricorrente veniva intimato il pagamento della somma di euro 85.034,65, su ruolo emesso dall' di Roma - chiedendo al contempo la Controparte_2 fissazione dell'udienza di discussione così promossa avverso l'ente impositore e dell'agente della riscossione.
L'opponente deduceva:
1. di non avere mai ricevuto la notifica di verbali ispettivi e neppure dell'ordinanza ingiun- zione asseritamente notificata il 22.5.2019;
2. che pertanto la pretesa avanzata deve ritenersi prescritta o comunque maturata
L'opponente chiedeva pertanto, previa sospensione dell'esecutività del ruolo:
- l'autorizzazione ex art. 420 cpc ed un adeguato termine per modificare le domande, ec- cezioni e conclusioni già formulate;
- l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e del verbale presupposto, per prescrizione e/o decadenza per decorrenza dei termini utili per la sua notificazione;
- la riduzione comunque della pretesa di cui alla cartella di pagamento;
2 - la condanna delle parti convenute alla refusione delle spese di lite con distrazione in fa- vore del difensore antistatario. Con Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, e si costituivano, CP_6 contestando la fondatezza nel merito dell'opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
Nelle more il giudice riteneva di non sospendere l'esecutività del ruolo, non ravvisando la sussistenza di gravi motivi.
Espletata attività istruttoria mediante libero interrogatorio dell'opponente, oltre alle produ- zioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte opponente contestava la debenza degli importi di cui alla cartella di pagamento, sull'assunto della maturata prescrizione per non avere mai avuto contezza dell'accertamento dell'ispettorato, né dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella, senza tuttavia neppure allegare in ricorso di essere ritornata all'epoca delle notifiche nel proprio paese, ossia in Romania.
Solo a fronte della produzione della notifica dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art.143 cpc la difesa della ricorrente eccepiva che la stessa non poteva ritenersi valida in quanto, nella qualità di cittadina straniera rientrata in patria, la ricorrente avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'art.142 cpc.
Questo giudice non ritiene di accogliere tale assunto sulla base delle seguenti considera- zioni:
a. non è stata fornita prova che all'epoca della notifica la ricorrente fosse uscita dal territo- rio italiano per rientrare in patria, ciò che avrebbe dovuto e ben potuto dimostrare median- te un certificato anagrafico del paese di origine;
b. le stesse dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dalla ricorrente sconfessano non solo il dovere, ma addirittura la possibilità per l'Ispettorato di procedere ai sensi dell'art.142 cpc dal momento che costei espressamente dichiarava: “Non ricordo esatta- mente i periodi di residenza in Italia e non so dire chi gestiva la società durante la mia as- senza”;
c. è evidente che in una tale situazione di assoluta incertezza l non aveva al- CP_1
cuna possibilità di individuare un indirizzo estero della ricorrente;
3 d. il comune di Roma ha accertato l'irreperibilità della già dal 18.9.2015, come ri- Pt_1 sulta dalla “verifica storico individuo” e non risulta che costei abbia mai fatto opposizione a tale accertamento;
e. ancora nel 2021 nel Verbale assemblea dei soci della la ricorrente nominata CP_8
quale amministratore unico deliberava di spostare la sede della società presso il proprio indirizzo di residenza in via Lidia Bianchi n.152, lo stesso da cui era stata cancellata 4 anni prima per irreperibilità.
La notifica ai sensi dell'art.143 cpc, che pure costituisce strumento residuale, era all'evidenza l'unica possibile in un contesto di questo tipo.
Ciò acclarato deve escludersi l'eccepita prescrizione poiché il suo decorso è stato interrot- to una prima volta in data 4.6.2014, per effetto della notifica al trasgressore del verbale unico in quanto l'effetto interruttivo si estende al coobbligato in solido in applicazione dell'art. 1310 c.c.
A seguire l''ordinanza ingiunzione è stata notificata il 22.5.2019 al trasgressore, ed anche in questo caso, in forza del medesimo richiamo operato dall'art. 282 Legge 689/81, si ap- plica il citato meccanismo di estensione degli effetti interruttivi all'altro debitore in solido, nonché alla stessa ricorrente con il rito degli irreperibili.
La cartella opposta risulta dunque legittimamente emessa e l'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione, perché infondata.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 nei confronti dell' ed euro 5.000,00 nei confronti di CP_1 Controparte_9
[...
, oltre accessori se dovuti.
Roma, 20.2.20251 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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