Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/12/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 380/2025 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 69760/C del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 23 dicembre 2024.
Ad istanza di G. F. (C.F. OMISSIS) nata OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti RN RI (C.F. [...]) e RE Vadalà (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale (PEC:
avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso.
CONTRO
1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco AM (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco Velardi (PEC:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto, sita in RM nella Via M. Toselli n. 5.
2. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. CC di RM (C.F. e P.I. 05841790826), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via del Vespro n. 129 in RM, rappresentata e difesa dall’avv. CA RI AR (C.F.:
[...]; PEC: francescamaria.carini@mypec.eu),
dirigente avvocato della medesima OU, iscritta nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di RM.
3. Università degli Studi di RM (C.F. 80023730825 - Partita IVA 00605880822), in persona del rappresentante legale prof. Massimo DI (C.F. [...]), nato a [...] il [...],
nella qualità di Rettore p.t. domiciliato per la carica presso i locali del Rettorato siti in RM in Piazza Marina n. 61 Palazzo Chiaromonte
- Steri, rappresentata e difesa come da procura rilasciata su foglio separato alla memoria di costituzione, dall’avv. Paolo Ducato (C.F.
[...]) e dall’avv. CA Paola Di Gregoli (C.F.
[...]) dipendenti dell’Università degli Studi di RM, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC:
paolo.ducato@cert.unipa.it; francescapaola.digregoli@cert.unipa.it.
Visti gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, l’avv. RE Vadalà per parte ricorrente, l’avv. Francesco Velardi per l’INPS, l’avv.
CA RI AR per OU “Paolo CC di RM e l’avv. CA Paola Di Gregoli per l’Università degli studi di
RM.
Ritenuto in
FATTO
I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra G.IV avverso il provvedimento prot. n. OMISSIS con cui l’Ente previdenziale aveva trasmesso l’atto n. OMISSIS di conferimento della pensione indiretta liquidata con il sistema retributivo nella inferiore misura annua lorda di € 17.506,50 equivalente all’80%
dell’importo della pensione diretta e al fine di ottenere l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico calibrato sulla corretta retribuzione di dirigente sanitario I livello ex art. 31 del dPR n.
761/1979, con il pagamento delle relative differenze pensionistiche a decorrere dal 01.03.2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
I.a. A tal riguardo la ricorrente rappresentava di essere titolare di pensione indiretta quale coniuge superstite di L. G., dipendente dell’Università degli Studi di RM, in servizio presso l’A.O.U.
Policlinico “P. CC di RM, erroneamente equiparato ex art.
31 del d.P.R. n. 761/1979 alla categoria sanitaria DS e cessato dal servizio il 03.02.2010 per decesso.
La difesa attorea evidenziava che per tale errata equiparazione gli eredi del sig. L. G. aveva adito il Tribunale di RM, per ottenere il diritto alla corretta equiparazione economica ex art. 31 del d.P.R. n.
761/79 al superiore profilo di dirigente amministrativo I livello, evidenziando che tale indennità equiparativa ex art. 31 del d.P.R. n.
761/79 era stata dichiarata utile ai fini previdenziali e assistenziali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 126 del 24.06.1981 L’istante rappresentava che con sentenza n. 1119/2022 passata in giudicato, la Corte d’Appello di RM riconosceva il diritto del dipendente a essere equiparato economicamente ex art. 31 del d.P.R.
n. 761/79 a dirigente amministrativo I livello del settore sanitario senza determinazione del quantum debeatur mentre con sentenza n.
4240/2023 passata in giudicato, il Tribunale di RM, sez. lavoro, condannava le amministrazioni resistenti al versamento delle differenze retributive pari a euro 12.142,84 ex art. 31 del d.P.R. n.
761/79 e a titolo di trattamento fondamentale (stipendio tabellare)
previsto per il suddetto profilo dirigenziale e per il periodo dal 03.11.2009 al 03.02.2010.
L’istante rilevava che con delibera n. 229 del 29.02.2024 l’A.O.U. dava esecuzione alla suddetta sentenza, pagandone l’importo lì determinato, nella busta paga di marzo 2024.
La difesa del ricorrente evidenziava che successivamente alla suddetta sentenza, veniva inviata diffida il 19.02.2024 alle Amministrazioni e all’Istituto resistenti, in ragione delle rispettive competenze, al fine di provvedere a ogni adempimento (trasmissione certificazione di retribuzione aggiornata, PL1, PL2, PA04, scheda ultimo miglio e ogni altro atto comunque denominato), necessario a mettere in condizioni l’Istituto previdenziale a eseguire quanto di sua competenza.
La ricorrente lamentava che, nonostante la migliore posizione economica acquisita (ovvero dirigente amministrativo I livello), il trattamento previdenziale passato e presente erogato non teneva in debito conto di tale mutata condizione protratta sino al decesso, ciò malgrado l’erogazione delle differenze retributive e la maturazione dei relativi ed aggiuntivi contributi previdenziali ed assistenziali, in virtù dei titoli sopra indicati.
Con l’atto contestato l’INPS provvedeva al conferimento di pensione con la quantificazione di un importo annuale lordo pari ad euro 17.506,50 (equivalente all’80% dell’importo della pensione diretta pari a euro 21.883,13) di cui euro 11.306,36 quale prima quota pensione ed euro 10.576,77 quale seconda quota pensione.
Parte ricorrente lamentava che l’INPS avrebbe errato nel determinare il trattamento pensionistico spettante in quanto aveva preso a riferimento uno stipendio errato perché parametrato alla retribuzione del DS piuttosto che a quella del dirigente ex art. 31 dPR 761/1979.
La ricorrente evidenziava che il ricorso in via amministrativa inoltrato telematicamente all’INPS prot. n. 2520838 del 23.02.2024 era rimasto senza riscontro positivo e l’opportunità di acquisire anche dall’Università degli Studi di RM e dall’AOU “P. CC di RM l’elaborazione e la produzione in giudizio della scheda cd
“ultimo miglio”, del Mod. 51 ed ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati ed idoneo alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente sanitario ex art. 31 dPR n. 761/1979.
I.b. Parte ricorrente, quindi, adiva questa Corte deducendo che l’INPS aveva preso quale base di riferimento per il calcolo di tutte le quote pensionistiche la retribuzione errata della categoria DS e non quella di dirigente amministrativo ex art. 31 dPR n. 761/1979 riconosciuta con le suddette sentenze passate in giudicato.
A tal proposito venivano richiamate le indicazioni di prassi dell’INPS e la giurisprudenza di questa Corte, che avevano predicato la computabilità dell’indennità ex art. 31 dPR n. 761/1979 in tutte le componenti relative al calcolo del trattamento pensionistico, invocando il diritto di ritenere utile, per la determinazione di tutte le quote pensionistiche, la retribuzione del dirigente amministrativo riconosciuta nelle predette sentenze citate.
La ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico indiretto calibrato sul trattamento economico ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, nella misura intera annua pari ad euro 25.000,00 (ridotta ex lege) oltre 13°
mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5 nonché attraverso l’aggiornamento degli atti amministrativi (scheda ultimo miglio, mod. 51 etc.) da parte del datore di lavoro.
2) Per l’effetto condannare l’INPS resistente alla corresponsione della pensione indiretta come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza tra le precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
3) Ordinare e/o condannare l’Università degli Studi di RM e l’AOU P. “CC di RM, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., all’elaborazione e la produzione in giudizio della certificazione della posizione economica del de cuius, della scheda cd “ultimo miglio”, Mod. 51, od ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione indiretta sul corretto parametro del dirigente amministrativo ex art. 31 dPR n. 761/1979.
4) In via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni, non abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all’accoglimento della domanda principale, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica ex art. 13 della L. n. 1338/1962, o a qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle stesse alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione nella misura indicata al punto 1 delle conclusioni calibrata sull’intero trattamento fondamentale del dirigente amministrativo del ruolo sanitario, ovvero al risarcimento per danni per omessa o incompleta contribuzione con la condanna al pagamento anche delle differenze dovute e debende dal de cuius dal collocamento in quiescenza al dì del diritto, e pari agli stessi arretrati e differenze mensili indicate al superiore punto 1 delle conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
5) Ove occorra, disporre C.T.U. contabile per l’accertamento del corretto trattamento pensionistico, calibrato sulla corretta retribuzione percepita ex art. 31 del d.P.R. n. 761/7 quale dirigente amministrativo del ruolo sanitario sulla base delle sentenze n.
1119/2022 e n. 4240/2023, e la quantificazione delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto.
5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
II. Con decreto del 7 gennaio 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 9 maggio 2025.
In data 7 gennaio 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
III. In data 10 aprile 2025 si costituiva in giudizio l’OU RM rappresentando che, al fine di dare esecuzione tempestiva alle sentenze giuslavoristiche oggetto di causa, con la Deliberazione n. 229 del 29/02/2024 aveva disposto il pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e di interessi legali e la quantificazione dei relativi contributi previdenziali denunciati con la DMA trasmessa in data 06/06/2024 relativa al periodo di denuncia marzo 2024, avente quale numero Identificativo l’86120379 per un totale imponibile contributivo di Euro 3.898,58 e pagati con Mod. F24 del 16/04/2024.
L’Azienda aggiungeva che, ricevuto il ricorso introduttivo del presente procedimento, aveva affrontato la questione unitamente alle altre Amministrazioni convenute ed in data 18/02/2025 aveva fornito gli elementi richiesti ai fini della riliquidazione ed adeguamento contributivo e del TFS.
La memoria concludeva chiedendo di disporre la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell’obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, l’Amministrazione aveva posto in essere tempestivamente i propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza.
IV. In data 15 aprile 2025 l’Ateneo palermitano trasmetteva il relativo fascicolo amministrativo.
In data 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di RM.
In via preliminare l’Amministrazione contestava, per il passato, ogni addebito ed ogni forma di corresponsabilità dell’Ateneo in ordine all’eventuale mancato adeguamento della posizione previdenziale in via indiretta della ricorrente in ragione delle indennità di equiparazione ospedaliera ex art. 31 co. 2 DPR 761/79 del de cuius poiché tale eventuale nocumento deriverebbe esclusivamente dal ritardo dell’Azienda Ospedaliera in ordine alla mancata comunicazione, sia all’Università che direttamente all’INPS, degli aggiornamenti stipendiali relativi alle suddette differenze stipendiali, stante la competenza contabile esclusiva dell’OU. A tal proposito si chiariva che il de cuius, pur dipendendo giuridicamente dall’Università degli Studi, era stato “utilizzato” ex art. 8 comma 5 D.lgs. 517/99 e norme correlate, dall’OU di RM “Paolo CC ed era stata legato a quest’ultima da un rapporto di servizio di tipo esclusivo e si evidenziava che l’indennità ex art. 31 co.
1 del dPR n. 761/79 risultava finanziata esclusivamente con fondi regionali ed erogata per il tramite del bilancio dell’Azienda Ospedaliera. Venivano richiamati i protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le università e la regolazione dei rapporti tra quest’ultime e il SSR, ai sensi dell’art. 1 del Dlgs n. 517/1999, in merito al trattamento economico del personale operante presso l’azienda ospedaliera i cui passaggi amministrativo-contabili erano riassunti nel modo seguente:
- la Regione risulta tenuta a versare le somme necessarie al pagamento delle indennità direttamente nelle casse dell’Azienda.
- l’Azienda provvede alla regolarizzazione dello status giuridico dei lavoratori ed al successivo pagamento delle indennità perequative.
- l’Università si limita a garantire il versamento del trattamento economico tabellare del proprio lavoratore assegnato in servizio presso l’Azienda.
A conferma dell’estraneità dell’Ateneo relativamente al calcolo e alla concreta corresponsione dell’indennità controversa, si evidenziava che l’Amministrazione con le note prot. n. 34674 del 05/03/2024, prot.n. 118020 del 12/11/2024, prot.n. 187450 del 12/11/2024 e prot.
12388 del 27/01/2025, proprio in ragione delle diffide pervenute, si era fatta parte attiva nel richiedere all’Azienda Ospedaliera gli aggiornamenti stipendiali relativi all’indennità ex art. 31della legge 761/79 proprio al fine di effettuare l’elaborazione dell’ultimo miglio e le relative comunicazioni all’Istituto Previdenziale.
La difesa della resistente rilevava che, all’esito dell’ultima nota di sollecito dell’Ateneo (prot. 12388 del 27/01/2025) anche l’OU si era fatta parte attiva nel comunicare, con la nota prot. 20017 del 06/02/2025, i dati riguardanti il ricorrente e quella degli altri soggetti in analoga posizione. A questa prima comunicazione aveva fatto seguito la nota prot. 26048 del 17/02/2025 dell’Ateneo contenente una richiesta di integrazione e specifica dei dati già comunicati dall’Azienda. Con successiva prot. n. 27332 del 19/02/2025 quest’ultima ha provveduto a comunicare le integrazioni richieste.
L’Amministrazione universitaria, infine, con successiva nota, prot.
69095 del 28/04/2025, aveva comunicato all’INPS di avere provveduto ad inserire i dati ultimo miglio ai fini della riliquidazione della pensione e TFS relativamente alla posizione della ricorrente.
Secondo l’Ateneo tale liquidazione doveva ritenersi pienamente soddisfattiva delle richieste avanzate dal ricorrente, posto che gli importi inseriti dall’Amministrazione universitaria per la predisposizione dell’ultimo miglio, relativi all’indennità ex art. 31 del DPR 761/1979, sono quelli comunicati dall’OU con la nota prot.
27332 del 19/02/2025.
L’Amministrazione concludeva di essere del tutto estranea al calcolo dei suddetti importi che si aggiungono al tabellare universitario, in ogni caso si opponeva agli eventuali calcoli effettuati dal ricorrente ove difformi da quelli comunicati dall’OU e alla richiesta dei mezzi istruttori formulata dal ricorrente relativamente alla nomina di un CTU.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- dichiarare cessata la materia del contendere all’esito spontanea ed intervenuta comunicazione delle riliquidazioni del trattamento pensionistico dell’interessato effettuate dalla convenuta Università sulla base dei dati comunicati dall’OU;
- in subordine, dichiarare indenne da ogni responsabilità l’Amministrazione universitaria che risulta avere pienamente adempiuto a quanto di competenza
- con compensazione delle spese del presente giudizio nei confronti del ricorrente e delle altre Amministrazioni convenute.
V. In data 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio l’INPS il quale, dopo avere ripercorso i fatti di causa, rappresentava quanto segue.
In primo luogo, sull’adempimento da parte delle Amministrazioni coinvolte, la difesa rappresentava che, a seguito della corresponsione del differenziale retributivo rispetto alla qualifica dirigenziale, sorgeva per l’Amministrazione datoriale l’obbligo di regolarizzazione contributiva, che per la sig.ra G. era effettuata il 23 febbraio 2025 come da PEC allegata. In considerazione della particolare tipologia del servizio svolto -dipendente Stato in servizio presso AOU da equiparare a EELL sotto il profilo previdenziale, è avvenuto che il Policlinico P. Giaccone ha inviato all’Università i dati retributivi aggiornati con la corresponsione della retribuzione differenziale -e ciò per tutti sino alla cessazione dal servizio indipendentemente dagli anni oggetto del contenzioso lavoristico, essendo stata riliquidata anche la quota A che riguarda le retribuzioni alla cessazione- e l’Università ha provveduto a produrre il P04 solo il 23.04.2025 consentendo a INPS di riliquidare con provvedimento del 2025 n.
OMISSIS che era allegato con pagamento che avverrà su rata luglio 2025.
In secondo luogo, era eccepita l’inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 153 lett. B) del c.g.c. non essendo stata inviata una efficace e utile diffida, in quanto l’atto del 19 febbraio 2024 inviato a INPS (nonché alle altre Amministrazioni coinvolte) chiedeva, per ben 30 dipendenti, la riliquidazione di TFS e pensione, in assenza non solo della regolarizzazione previdenziale, ma anche dello stesso pagamento delle differenze retributive. Inoltre, con ricorso amministrativo del 15 febbraio 2024 (anteriore alla precoce diffida) intestato ad un comitato competente era stata chiesta la riliquidazione del trattamento pensionistico, sulla base di una sentenza resa fra altre parti, e senza regolarizzazione della posizione
(né retributiva e né contributiva). Secondo l’Istituto la ricorrente avrebbe dovuto inviare una domanda di riliquidazione, dopo essersi accertato che la posizione contributiva e l’aggiornamento retributivo, erano stati aggiornati: solo in questo modo si poteva considerare efficacemente posta la domanda, e attuale l‘obbligo dell’Istituto previdenziale di procedere.
In terzo luogo, era dedotta l’erroneità del calcolo dell’importo in riliquidazione visto che il ricorrente faceva riferimento al differenziale retributivo calcolato in sede ordinaria mentre tale importo doveva essere valorizzato secondo le norme di legge e segnatamente secondo quando dispone l’art. 43 dPR 1092/1973 cui fanno riferimento le numerose sentenze contabili dettagliatamente indicate dal ricorrente. Sul punto si evidenziava che, al momento della redazione del ricorso, i dati dell’ultimo miglio non erano neanche stati inviati a INPS, di modo che il calcolo del ricorrente non era attuale e non faceva riferimento a dati concreti, non essendo al momento del deposito del ricorso, ancora neanche iniziato il procedimento di riliquidazione. Per questo motivo, l’INPS si opponeva anche alla richiesta CTU, in mancanza di una contestazione efficace della riliquidazione operata da INPS.
In quarto luogo, l’Istituto evidenziava che, secondo quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 241 /1990 e s.m.i., il provvedimento di riliquidazione doveva essere emesso ai sensi del regolamento adottato con deliberazione INPS n. 111 del 2020 nei termini di 85 giorni dalla data di ricezione della domanda completa ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successiva che, nel caso di specie, coincideva con l’invio dei dati dell’ultimo miglio da parte dell’Università per cui esso per l’Istituto non era ancora trascorso.
In quinto luogo, si contestava la debenza degli interessi, in quanto i ricorrenti hanno già ricevuto gli interessi sulle differenze retributive, ciò che ha esaurito il diritto agli accessori per la mancata disponibilità delle somme; si aggiungeva che -ove dovuti- la decorrenza degli interessi legali (in cumulo con la rivalutazione monetaria nei termini di legge) non può essere ricondotta alla cessazione dal servizio, ma, al più, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che, per ciascun ricorrente, ha riconosciuto il diritto all’inquadramento come primo dirigente sanitario non medico, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive, perché solo da quel momento il diritto è sorto e poteva essere esercitato. In definitiva sul punto l’Istituto deduceva che la domanda relativa agli interessi legali
(in cumulo con la rivalutazione monetaria nei limiti di legge) ove fondata, non doveva essere accolta nei confronti di INPS, che deve ritenersi per legge manlevato rispetto a questo obbligo dalle Amministrazioni datoriali, pure convenute.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti di INPS per mancanza della domanda di riliquidazione;
- ritenere e dichiarare che il trattamento pensionistico in godimento è stato correttamente riliquidato da INPS nei termini di legge;
- ritenere e dichiarare che la domanda di pagamento degli interessi legali sugli arretrati della riliquidazione pensionistica, sia infondata nei termini formulati da parte ricorrente, e comunque, in ogni caso, che non possa essere accolta nei confronti di INPS per il quale non è ancora iniziato a decorrere il termine per riliquidare, ma che debba essere sopportata dalle Amministrazioni datoriali, anche in via di manleva, e per l’effetto se ne chiede la condanna al pagamento.
- con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio alla luce della domanda.
In data 2 maggio 2025 l’INPS depositava una integrazione alla precedente memoria di costituzione allegando il lotto di lavorazione da cui si evince arretrato e pensione mensile aggiornata della vedova G. F. e il lotto con arretrati dell'orfana universitaria (L. L.) che potranno essere pagati solo dopo aver acquisito l’IBAN, in quanto la partita è sospesa per perdita diritto dal 01.07.2013. Si eccepiva, in ogni caso, che la quota della sig.ra L. non costituiva oggetto del giudizio.
VI. All’udienza del 9 maggio 2025 con ordinanza a verbale, su richiesta di parte ricorrente, veniva fissata la nuova udienza del 10 luglio 2025, assegnando a tutte le parti termine per note per controdedurre sulla modalità di riliquidazione.
VII. In data 30 maggio 2025 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui deduceva che le Amministrazioni datoriali avevano errato nel certificare la differenza erogata per i titoli giudiziali, tra la categoria DS5 e quella di dirigente amministrativo I livello, inserendo euro 96,66 piuttosto che la corretta somma di euro 966,59 (in effetti erogata).
VIII. In data 18 giugno 2025 l’OU di RM depositava memoria autorizzata in cui rappresentava che gli Uffici Aziendali, esaminate le memorie avverse del 30/5/2025, avevano confermato che nella quantificazione delle somme da computarsi ai fini della compilazione del cd. ultimo miglio per parte di competenza dell’AUOP per errore di trascrizione era stato indicato l’importo di euro 96,66 piuttosto che quello corretto di €. 966,59, per cui l’importo utile ai fini della compilazione dell’ultimo miglio di competenza dell’OU è pari ad euro 1.405,12 anziché euro 535,19 evidenziando che solo l’importo dell’ultima mensilità di servizio può essere computata ai fini dell’ultimo miglio e, quindi, il solo importo di euro 966,59.
IX. In data 23 giugno 2025 l’Università di RM depositava memoria autorizzata evidenziando che il riconoscimento delle differenze stipendiali da cui è derivata la richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico, è intervenuto in sede giudiziale ed ha riguardato esclusivamente la componente ospedaliera dello stipendio.
In primo luogo, l’Amministrazione deduceva sull’infondatezza della pretesa risarcitoria in relazione agli interessi legali sui contributi in quanto l’indennità “De RI”, oggetto della decisione del Giudice del Lavoro e dalla quale si è generato l’obbligo di riliquidazione pensionistico, era stata riconosciuta solo in sede giudiziale, sicché nessun obbligo contributivo poteva ritenersi esigibile anteriormente alla definizione del contenzioso. La difesa sottolineava che l’Università con il proprio contegno non aveva dato causa ad alcuna pretesa connessa alla corresponsione di ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi, atteso che non era titolare di alcuna competenza per il calcolo degli importi di natura squisitamente ospedaliera e aveva tempestivamente provveduto alle comunicazioni sulla base dei calcoli elaborati e trasmessi dall’Azienda con le note prot. 12388 del 27/01/2025, prot. n. 20017 del 06/02/2025 e prot. n.
26048 del 17/02/2025. Sul punto concludeva che non sussisteva alcuna mora imputabile all’Amministrazione in ordine all’adempimento degli obblighi previdenziali né era ravvisabile un danno patrimoniale quantificabile in interessi legali sui contributi non versati prima della sentenza.
In secondo luogo, l’Amministrazione deduceva che la riliquidazione della pensione era avvenuta in stretta esecuzione della sentenza di accoglimento, che ha innovato la posizione giuridica del dipendente solo ex post per cui la contribuzione previdenziale relativa all’indennità “De RI” non poteva essere versata prima della stabilizzazione giuridica del relativo diritto, cosa che escludeva la sussistenza di un ritardo doloso o colposo imputabile all’Amministrazione universitaria o una sua condotta omissiva, negligente o antigiuridica tale da giustificare l’azione contabile per asserito danno da interessi.
X. In data 29 giugno 2025 l’OU Policlinico “Paolo CC depositava note autorizzate deducendo che non potesse gravare sulla stessa l’accoglimento della richiesta di parte ricorrente di avere corrisposti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli arretrati dei ratei rivalutati avendo correttamente eseguito quanto statuito dal giudice ordinario in termini di pagamento delle differenze retributive e avendo già ricevuto diversi avvisi di addebito da parte dell’INPS, per importi considerevoli, in quanto l’Ente previdenziale configura il pagamento dei contributi oggetto dell’odierno contendere effettuato nel 2024, ma correttamente imputato ad anni precedenti, come un omesso versamento degli oneri contributivi dovuti n.q. di datore di lavoro dei ricorrenti.
La difesa deduceva che non era possibile addebitare all’Azienda di aver non aver voluto riconoscere bonariamente il diritto rivendicato dai lavoratori, posto che le pretese di questi ultimi non si limitavano al riconoscimento dell’indennità De RI nei termini poi liquidati, ma si estendevano fino alla pretesa ad aver attribuito un incarico dirigenziale, con conseguente liquidazione della relativa retribuzione di posizione e dell’indennità variabile.
L’Amministrazione concludeva confermando la correttezza del proprio operato fatto salva la necessità che venga emendato l’importo di euro 96,66 indicato con quello corretto di euro 966,59.
XI. In data 1° luglio 2025 parte ricorrente depositava memoria di replica in cui, pur prendendo atto dell’errore con riferimento all’importo di euro 96,66 in luogo di quello corretto pari ad euro 966,59 a titolo di differenza tra quanto percepito in categoria DS5 e quanto dovuto in categoria dirigente amministrativo I livello, deduceva che l’importo da valorizzare nel modello PA04 è dato dalla retribuzione dell’ultimo anno per cui nel caso di specie (per motivi attinenti alla prescrizione che hanno limitato il decisum del G.L.), le somme da valorizzare nel PA04 sono costituite dagli arretrati maturati nelle ultime tre mensilità pari a euro 2.931,99 e non quella di euro 966,59 riferibile invece all’ultima mensilità.
Per il resto insisteva nelle domande in atti contestando le argomentazioni dell’INPS sulla non debenza di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dei ratei pensionistici e deducendo che tali accessori erano dovuti come da pacifica giurisprudenza contabile.
XII. All’esito dell’udienza del 10 luglio 2025, a seguito del richiesta concorde delle parti, con ordinanza a verbale veniva fissata l’udienza di prosecuzione del 17 dicembre 2025 assegnato alle parti termine per depositare la documentazione aggiornata di rispettiva competenza sulla riliquidazione del trattamento oggetto di causa.
XIII. In data 27 novembre 2025 l’Università degli studi di RM depositava i seguenti documenti: nota prot.116263 del 17/07/2025;
PA04 L. G.; Pl2 L. G..
XIV. In data 1° dicembre 2025 l’INPS depositava note istruttorie a cui allegava il cedolino di agosto 2025 recante il pagamento della riliquidazione effettuata con la determina n. OMISSIS già allegata e avvenuta sulla scorta dei dati ultimo miglio inviati prima della costituzione in giudizio, evidenziando che il pagamento è avvenuto in modo satisfattivo solo per la vedova perché la quota dell’orfano è rimasta impagata per un problema tecnico legato all’IBAN.
Si aggiungeva che a seguito di quanto dedotto alla prima udienza dal ricorrente e dalle altre parti resistenti, l’Università di RM aveva ulteriormente modificato i dati dell’ultimo miglio, per cui l’INPS aveva proceduto all’ulteriore riliquidazione con provvedimento n.
PA012025973132, che era allegata.
XV. In data 3 dicembre 2025 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui rappresentava quanto segue:
- con note del 27.11.2025, l’Università degli Studi di RM ha depositato il PA04 rettificato sulla scorta dei dati aggiornati dall’A.O.U. con nota del 17.06.2025 e per cui la ricorrente nulla eccepisce.
- con note del 01.12.2025, l’INPS ha depositato il nuovo atto di riliquidazione pensione del 28.11.2025 anch’esso rettificato correttamente.
- l’INPS ha, altresì, depositato un cedolino del mese di agosto 2025 che si riferisce ad altro soggetto estraneo al presente giudizio.
- con le suddette note, l’INPS omette di riferire quando avverrà il pagamento in favore della ricorrente sulla scorta della nuova corretta riliquidazione del 28.11.2025.
Parte ricorrente chiedeva la decisione del giudizio con la condanna dell’INPS all’aggiornamento del trattamento pensionistico sulla base del nuovo atto di riliquidazione pensione e al pagamento dei relativi arretrati in virtù della rettifica avvenuta in sede processuale, oltre la condanna alle spese come da nota allegata al ricorso introduttivo, evidenziando che una diversa pronuncia sulla regolazione delle spese non risponderebbe ai criteri di giustizia e soccombenza con l’ingiusto pregiudizio della ricorrente.
In ultimo, si deduceva che era pacifico che sulle differenze pensionistiche siano dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c., e art. 21, co. 2, disp. Att. c.g.c. nei limiti di legge e ad oggi non versati dalla resistente, insistendo in subordine nella domanda risarcitoria formulata al punto 4 dell’atto introduttivo del giudizio, nel caso in cui le Amministrazioni, con la loro condotta negligente, abbiano determinato un danno all’iscritto conseguente a omissioni e/o inadempimenti.
XVI. All’udienza del 17 dicembre 2025 le parti chiedevano la decisione della causa.
Ultimata la discussione, la causa era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione indiretta in godimento dal 01.03.2010 con il computo delle differenze retributive riconosciute in sede giuslavoristica con le sentenze della Corte di Appello RM e del Tribunale di RM
(rispettivamente n. 1119/2022 e n. 4240/2023) che hanno condannato le due ex Amministrazioni datoriali (Università di RM e OU
“P. CC di RM) del de cuius al pagamento delle differenze retributive dovute ai sensi dell’art. 31 dPR n. 761/1979 avendo riconosciuto l’equiparazione economica dello stipendio del sig. L.G.
(coniuge deceduto dell’odierna ricorrente) al trattamento fondamentale del dirigente amministrativo del ruolo sanitario.
2. In via preliminare, va disattesa l’eccezione dell’INPS di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 153, co. 1, lett. b)
del c.g.c. in quanto secondo la prospettazione dell’Istituto il ricorso amministrativo individuale presentato all’INPS dal ricorrente in data 23.02.2024 e la domanda collettiva amministrativa presentata da diversi istanti fra cui l’odierna ricorrente in data 19.02.2024 nei confronti di tutte le Amministrazioni resistenti non potrebbero essere qualificati quale previa domanda amministrativa nei confronti dell’INPS, visto che quest’ultimo, in assenza della regolarizzazione della posizione contributiva da parte delle due Amministrazioni datoriali, non poteva riliquidare il trattamento della sig.ra G..
La prospettazione dell’Istituto non è fondata in quanto nei procedimenti complessi di liquidazione/riliquidazione della pensione in cui sono coinvolte diverse Amministrazioni l’interessato non ha l’obbligo di presentare una specifica domanda amministrativa per ogni singolo segmento procedimentale di competenza di ciascuna delle amministrazioni coinvolte, ben potendo presentare un’unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni coinvolte le quali la istruiranno applicando il principio di matrice costituzionale della leale collaborazione.
3. Passando al merito, rispetto alla domanda di riliquidazione della pensione della ricorrente con applicazione delle richiamate sentenze giuslavoristiche passate in giudicato che hanno riconosciuto e quantificato il diritto del coniuge deceduto al pagamento delle differenze retributive dovute ai sensi dell’art. 31 dPR n. 761/1979, si osserva che, dopo che l’ex Amministrazioni datoriali hanno ritrasmesso i dati corretti, l’INPS con determina n. OMISSIS del 28.11.2025 ha riliquidato il trattamento pensionistico in godimento alla ricorrente e tale riliquidazione ha trovato causa nella “Ulteriore variazione dati retributivi in applicazione sentenza n. 4240/2023 come da PA04 cartaceo inviato dall’Amministrazione con PEC dell’11.07.2025” per cui tale atto di riliquidazione ha annullato e sostituito il precedente atto n. OMISSIS del 24.04.2025 non corretto
(cfr. “Riliquidazione pensione del 28.11.2025” delle note istruttorie INPS del 01.12.2025).
La riliquidazione, quindi, ha tenuto conto dei nuovi dati trasmessi dalle due ex Amministrazioni datoriali che sono stati ritenuti corretti dalla ricorrente così come corretta è stata ritenuta l’ultima riliquidazione fatta dall’INPS. Di contro, la pensione riliquidata, alla data dell’odierna udienza di discussione, non risultava essere stata pagata come confermato dalle parti in quanto il cedolino allegato dall’INPS si riferisce ad altro soggetto diverso dalla ricorrente.
Alla luce di ciò, ne consegue che può essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere nei confronti dell’OU “P.
CC e dell’Università degli Studi di RM le quali hanno comunicati i dati economici per la corretta riliquidazione della pensione della ricorrente mentre, in assenza dell’avvenuto pagamento del trattamento riliquidato e di contestazione dell’INPS sul diritto agli oneri accessori sulle differenze dei ratei arretrati, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’Istituto previdenziale.
Ne consegue che l’INPS deve procedere a corrispondere alla ricorrente il trattamento pensionistico così come riliquidato nonché a pagare le differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art.
167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
4. Riguardo alla questione della debenza degli accessori sulle differenze dei ratei arretrati, l’INPS ha resistito con diversi argomenti difensivi prospettando intanto la non debenza di interessi e rivalutazione in quanto già oggetto di pagamento sulle differenze retributive liquidate dalle sentenze giuslavoristiche che hanno dato causa a questo giudizio e poi indicando una decorrenza di tali accessori non dalla decorrenza della pensione ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive ex art. 31 dPR n. 761/1979.
La prospettazione dell’INPS risulta manifestamente infondata in quanto come affermato in modo consolidato dalla giurisprudenza contabile la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato, di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando la causa del ritardo.
L’automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione deriva dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore e dall’applicabilità alla stessa dell’art. 429, co. 3 del c.p.c. per i crediti di lavoro applicabile ai giudizi pensionistici contabili in forza, prima dell’art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il 10.08.2000) e ora dell’art. 167, co. 3 del c.g.c.
A tal proposito le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 10/QM/2002 hanno affermato che “sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo … con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione)”.
5. In considerazione dell’accoglimento della domanda di pagamento di interessi e rivalutazione sulle differenze dei ratei arretrati a carico dell’INPS, va ora scrutinata la domanda avanzata da quest’ultima amministrazione resistente nella memoria di costituzione avente ad oggetto la manleva sul pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati derivanti dalla riliquidazione oggetto di causa con richiesta di fare gravare l’onere di tali “accessori” esclusivamente sulle altre due Amministrazioni resistenti.
Questo Giudice osserva che, al di là della questione della qualificazione di tale domanda come domanda riconvenzionale traversale in quanto formulata da un soggetto convenuto (INPS) nei confronti degli altri due convenuti (OU “P. CC di RM e Università di RM) e della applicabilità della specifica disciplina di cui all’art. 159 del c.g.c. che richiama l’art. 418 c.p.c. con la necessità di rispettare le forme e i termini ivi previsti, la quale può essere considerata questione superata dal fatto che le altre due Amministrazioni resistenti hanno accettato il contraddittorio su tale domanda, si impone la questione pregiudiziale della sussistenza della giurisdizione di questa Corte su tale domanda.
A tal proposito il Giudice della giurisdizione in un caso relativo ad un giudizio avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’INPS (quale successore ex lege dell’INPDAP) per ottenere il rimborso degli interessi legali che l’Istituto aveva pagato sui trattamenti pensionistici corrisposti in ritardo ad alcuni ex dipendenti di un’Azienda sanitaria ha affermato che “Nel caso di specie … il petitum sostanziale dedotto in giudizio dall’INPS - che è il criterio in base al quale va determinata la giurisdizione – concerne la restituzione da parte dell’Amministrazione ex datrice di lavoro … delle somme pagate dall’INPS … a titolo di interessi legali su prestazioni pensionistiche corrisposte in ritardo.
L’azione esercitata esula, pertanto, dall’ambito applicativo dell’art. 8, secondo comma, del d.P.R. n.538 del 1986 (che riguarda l’ipotesi in cui l’ente erogatore agisca nei confronti dell’ente datore di lavoro dell’ex dipendente per il recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell’ente datore di lavoro, come si è detto) in quanto, come si afferma anche nel controricorso, la domanda dell’INPS (di restituzione degli interessi da parte dell’AUSL) è stata proposta sul presupposto secondo cui l’obbligo di pagare gli interessi legali al pensionato sia derivato dal “ritardo” della Azienda sanitaria nella trasmissione dei documenti necessari per la liquidazione pensionistica, in conseguenza della violazione del temine previsto dall’art.7, comma 3, del d.P.R. n. 538 del 1986 (tre mesi prima della data di collocamento a riposo), ma senza porre in dubbio la correttezza della effettuata liquidazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 15747/2019).
Si tratta di orientamento che già era stato formulato dalla giurisprudenza contabile d’appello (cfr. C. conti, ex multis: Sez. II App., sent. n. 752/2016).
Nel caso di specie la domanda dell’INPS di manleva sugli accessori pensionistici è fondata sulla motivazione che la ritardata liquidazione della pensione del ricorrente non è dipesa dall’Istituto previdenziale ma da ritardi imputabili alle altre due Amministrazioni resistenti.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e del petitum sostanziale della suddetta domanda, va affermato su di essa il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario.
6. In conclusione, va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere nei confronti dell’OU “P. CC e dell’Università degli Studi di RM mentre l’INPS va condannata alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att.
c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
Di contro, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda dell’INPS di addebitare alle ex Amministrazione datoriali l’onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati manlevando l’Istituto previdenziale per le considerazioni già espresse nella sentenza n. 280/2025 di questa Sezione a cui si rinvia per motivi di sintesi.
Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti del giudizio.
7. Considerata la novità delle questioni e la complessità del procedimento di riliquidazione sussistono giusti motivi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n.
77/2018), per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. 533/1973.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione parziale della materia del contendere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P.
CC di RM e dell’Università degli Studi di RM;
- condanna l’INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nell’atto OMISSIS del 28.11.2025 nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda dell’INPS di addebitare alle ex Amministrazione datoriali l’onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati manlevando l’Istituto previdenziale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in RM, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Gaspare AP F.to digitalmente Depositato in Segreteria nei modi di legge RM, 22 dicembre 2025 Pubblicata il 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)