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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/12/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2112/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2112/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CONTI MANUEL e dall'avv. VIOLA FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CONTI MANUEL e dall'avv. VIOLA FEDERICA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 01/03/1997 in Terni, che dall'unione sono nati i figli (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Persona_1 Per_2
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), che, a causa di incompatibilità
[...] caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 29/10/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. Il si allontanerà dalla CP_1 casa familiare entro 7 gg dalla pronuncia de qua, trasferendo la propria residenza presso la casa della madre, in Via Antonelli 10, Terni.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi , matrimonio contratto in Terni, in data Parte_2
01.03.1997, trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Terni, al n. 10 Parte 2
Serie A Uff. 1 anno 1997.
3. Il figlio avrà residenza abituale presso la casa familiare, sita in Terni, Via Gramsci 30. Per_2
4. Assegnare la casa familiare sita in Terni, Via Gramsci 30, con ogni arredo e pertinenza, alla proprietaria esclusiva . Parte_1
5. Il Sig. riconosce la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Terni, via Controparte_1
Gramsci 30, distinto al NCU Comune di Terni, Fg. 118, P.lla 320, sub 30 e sub 58, con ogni arredo
e pertinenza in capo alla Sig. . Parte_1
I coniugi riconoscono reciprocamente i propri diritti di proprietà sui rispettivi beni mobili e immobili come sopra indicati.
6. I coniugi si dichiarano autosufficienti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, con ciò avendo definito tra loro ogni questione patrimoniale ed economica.
7. Disporre che contribuisca al mantenimento del figlio , in via Controparte_1 Per_2 indiretta, mediante versamento a , dell'importo di Euro 250,00 mensili (per 12 Parte_1 mensilità), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal deposito del presente atto) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: decorso un anno dall'omologazione), purché l'indice sia positivo.
8. Disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal CP_1
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio , previo Per_2 accordo e documentazione (come da relativo Protocollo dell'intestato Tribunale).
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Terni, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Terni il 01/03/1997, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Terni, atto n. 10, parte II, serie A, Uff. I, anno 1997;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IL FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2112/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CONTI MANUEL e dall'avv. VIOLA FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CONTI MANUEL e dall'avv. VIOLA FEDERICA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 01/03/1997 in Terni, che dall'unione sono nati i figli (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Persona_1 Per_2
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), che, a causa di incompatibilità
[...] caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 29/10/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto. Il si allontanerà dalla CP_1 casa familiare entro 7 gg dalla pronuncia de qua, trasferendo la propria residenza presso la casa della madre, in Via Antonelli 10, Terni.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi , matrimonio contratto in Terni, in data Parte_2
01.03.1997, trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Terni, al n. 10 Parte 2
Serie A Uff. 1 anno 1997.
3. Il figlio avrà residenza abituale presso la casa familiare, sita in Terni, Via Gramsci 30. Per_2
4. Assegnare la casa familiare sita in Terni, Via Gramsci 30, con ogni arredo e pertinenza, alla proprietaria esclusiva . Parte_1
5. Il Sig. riconosce la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Terni, via Controparte_1
Gramsci 30, distinto al NCU Comune di Terni, Fg. 118, P.lla 320, sub 30 e sub 58, con ogni arredo
e pertinenza in capo alla Sig. . Parte_1
I coniugi riconoscono reciprocamente i propri diritti di proprietà sui rispettivi beni mobili e immobili come sopra indicati.
6. I coniugi si dichiarano autosufficienti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, con ciò avendo definito tra loro ogni questione patrimoniale ed economica.
7. Disporre che contribuisca al mantenimento del figlio , in via Controparte_1 Per_2 indiretta, mediante versamento a , dell'importo di Euro 250,00 mensili (per 12 Parte_1 mensilità), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal deposito del presente atto) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: decorso un anno dall'omologazione), purché l'indice sia positivo.
8. Disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal CP_1
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio , previo Per_2 accordo e documentazione (come da relativo Protocollo dell'intestato Tribunale).
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Terni, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Terni il 01/03/1997, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Terni, atto n. 10, parte II, serie A, Uff. I, anno 1997;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IL FA