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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Distante
APPELLANTE contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IO ON
LE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, al cui contenuto si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 02.11.2015 conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
innanzi al Tribunale di Lecce, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...] arrecati alla vettura Mercedes A 160 tg. EJ387RJ, concessa in noleggio alla ditta D.R.
pagina 1 di 7 dal 25/11/2014 al 23/12/2014 e restituita danneggiata il Parte_2
17/12/2014.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/02/2016,
contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, e chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda, siccome sfornita di prova.
All'esito dell'istruttoria svoltasi tramite produzioni documentali, prove orali e CTU, il
Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3299/2021 pubblicata il 03/12/2021, così provvedeva: “1. dichiara la responsabilità di per i danni arrecati all'autovettura Parte_1
Mercedes classe A 160 tg. EJ387RJ;
2. condanna a risarcire detti danni Parte_1 in favore di quantificando il risarcimento nella somma di €. 4.911,64 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale;
3. condanna al pagamento Parte_1 delle spese processuali relative all'azione esperita dall'attrice, liquidandole in €. 264,00 per spese borsuali, €. 2.430,00 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv.
LE IO ON che si è dichiarato anticipatario;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della ”. Parte_1
2. La sentenza è stata appellata da , con atto d'appello notificato il 10/01/2022, Parte_1 spiegando i motivi di seguito esposti e analizzati, concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese di ambo i gradi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la con comparsa depositata il Controparte_1
09/05/2022, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza, con vittoria di spese del grado d'appello, da distrarsi in favore dell'Avv. LE, dichiaratosi antistatario.
Con atto depositato il 7/04/2025 si è costituita la , Controparte_1 in persona del liquidatore e l.r.p.t., dichiarando di far proprie le domande, le difese e le conclusioni avanzate dall'originaria appellata All'udienza del Controparte_1
28.05.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti tramite deposito di note scritte, il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto di gravame si deduce il difetto di prova della domanda risarcitoria nell'an e nel quantum e l'omessa ovvero errata valutazione di elementi decisivi ai fini del rigetto della domanda. In particolare l'appellante segnala che:
pagina 2 di 7 - la fotocopia del contratto n. 633 del 25/11/2014 (prodotta dalla AV è priva della CP_1 data;
- confrontando la fotocopia con il contratto originale prodotto dalla , risulta che sia Pt_1 stato riempito abusivamente dopo l'apposizione della firma della , nelle sezioni relative Pt_1 all'importo, al giorno e ora di restituzione della vettura, alle note sulle condizioni dell'auto al momento della restituzione, al punto 10) delle condizioni contrattuali;
- le fotografie dell'auto incidentata, prodotte dalla sono in bianco e nero, non CP_1 identificano chiaramente il veicolo e non mostrano il numero di targa, tanto che il primo consulente ha ritenuto di non potersi esprimere per inidoneità della documentazione a evidenziare numero di telaio e di targa e per indisponibilità materiale del veicolo, e che il secondo consulente ha ritenuto incompatibili gli urti visibili sulle foto con la dinamica prospettata da ribadendo di non aver potuto identificare né periziare il veicolo;
CP_1
- il preventivo dei danni n. 351 del 17/02/2014 è privo di data certa;
- la fattura FV/51 del 27.02.2015 non fa alcun cenno ai danni lamentati ed è stata inspiegabilmente emessa con un ritardo di due mesi dal giorno del rilascio della vettura;
- le argomentazioni della sentenza basate sulla prova testimoniale sono prive di pregio giuridico, poiché la domanda attorea avrebbe dovuto essere provata con documentazione certa e non contestabile. In ragione di quanto esposto, l'appellante contesta altresì a condanna alle spese di lite e di CTU.
II. L'appello è infondato.
L'azione esercitata da è qualificabile come azione da risarcimento del Controparte_1 danno derivante da inadempimento contrattuale e rinviene la sua causa petendi nel contratto di noleggio dell'automobile Mercedes A 160 tg. EJ387RJ.
Al di là della terminologia di nolo o noleggio, il contratto con cui una parte si obbliga a fare godere all'altra di una vettura, cedendole la temporanea disponibilità in cambio di un corrispettivo in denaro, rientra nella fattispecie della locazione di beni mobili (art. 1571 c.c.); pertanto l'azione de qua è disciplinata dall'art. 1588 c.c., secondo cui – specularmente all'art. 1218 c.c. – “il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione […] qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”, posto che il conduttore è obbligato ex art. 1587 e 1590 c.c. a usare e custodire la cosa secondo diligenza e a restituirla nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento.
pagina 3 di 7 Ne consegue che gravava su l'onere di provare l'esistenza e la validità del CP_1 titolo e il danno subìto, ben potendo limitarsi ad allegare la sua riconducibilità causale all'inadempimento, restando la causa ignota del danno a carico del conduttore, che non riesca a provare la riconducibilità causale del danno a terzi o a condizioni di caso fortuito o forza maggiore.
Le censure dell'appellante sul mancato assolvimento di tale onere sono prive di pregio e già adeguatamente disattese dal primo giudice. In particolare:
- la ha provato il titolo, allegando il contratto n. 633 del 25.11.2014, fornito di CP_1 data certa (identificabile con il giorno della consegna dell'auto, come confermato dal teste all'udienza del 12.05.2017, in piena aderenza agli usi negoziali nel settore del Testimone_1 noleggio auto) e delle date di consegna e restituzione (anch'esse inserite il giorno stesso della consegna e della restituzione);
- ha provato di aver subito un danno, producendo le foto dell'auto oggetto di contratto
(identificabile tramite la targa per metà divelta visibile dal lato anteriore) e il contratto su cui risulta la dicitura “vettura rientrata incidentata” ed infine la fattura n. FV/51 di addebito alla delle spese di ripristino;
Pt_1
- di contro, la ha svolto una scarna difesa, consistita nel sollevare dubbi (rimasti Pt_1 indimostrati) sulla validità del titolo prodotto e nel dichiarare di aver restituito l'auto integra, senza allegare e provare l'esatto adempimento o decorsi causali alternativi tali da dimostrare la sua estraneità ai danni;
- parte attrice, in prime cure, per il tramite di CTU ha inoltre fornito una stima dei danni limitatamente a quelli visibili dalle foto, posto che l'impossibilità di periziare fisicamente l'auto non consente di riconoscere anche i danni non riscontrabili dai fotogrammi, benché ciò non osti alla valutazione peritale.
Tanto premesso, la Corte – preso atto delle esaustive repliche fornite dal consulente alle osservazioni dell'appellante in merito all'identificazione dell'auto, all'adeguatezza della documentazione fotografica e alla posizione degli urti – condivide e fa proprie le conclusioni ribadite dall'ausiliario, in quanto immuni da vizi logici e/o tecnici. Si richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano pagina 4 di 7 implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
33742/2022).
Deve aggiungersi che non appare negabile che l'auto sia stata restituita danneggiata, ove si consideri che la stessa era regolarmente marciante quando la l'ha ricevuta in noleggio Pt_1 ed è stata invece trasportata da un carro attrezzi al momento della restituzione, come peraltro confermato dei testi e della cui attendibilità non vi è Testimone_2 Testimone_3 motivo di dubitare, in quanto a conoscenza diretta dei fatti riferiti e privi di interesse rispetto all'esito del presente contenzioso.
Ove poi, come pure si deduce nell'appello, l'autovettura dovesse essere stata noleggiata già danneggiata e non marciante, era onere della , rimasto non assolto, far constatare tale Pt_1 stato al momento del ritiro del mezzo, ovvero fornirne adeguata prova nel presente giudizio.
I motivi di appello relativi all'esistenza del contratto di nolo della Mercedes in questione non sono in particolare idonei ad incidere sulle motivazioni del primo giudice poste a fondamento della sua decisione, ove si consideri che:
- come già segnalato dal tribunale, in sede di interrogatorio form ha Parte_1 riconosciuto per sua la sottoscrizione apposta sul contratto prodotto da (veds. CP_1 verbale di udienza del 12 maggio 2027);
- da tanto deriva che l'odierna appellante ha in sostanza dedotto l'esistenza di un abusivo riempimento del contratto da lei firmato, senza precisare se tanto sia avvenuto “absque pactis”
(cioè trasformando il documento in un contratto diverso da quello firmato, ipotesi che richiede la querela, il cui esito positivo la non ha documentato), ovvero “contra pacta” (cioè in Pt_1 violazione del ricevuto “mandatum ad scribendum”, ipotesi in cui la parte che ha sottoscritto il documento ha l'onere di provare – senza necessità di proporre querela di falso – l'esistenza di un diverso accordo per il riempimento;
- sul punto, a prescindere dalla genericità delle doglianze, va ribadito che, come opportunamente segnalato già dal primo giudice, <sia la copia del contratto prodotto dall'attrice che quella prodotta dalla stessa convenuta (in primo grado) recano già predisposta (cioè stampata e non apposta a mano al momento della redazione) la previsione:
… accetto il noleggio il veicolo sopra descritto>>, per cui l'oggetto del contratto era chiaramente indicato e la non può che imputare a se stessa l'eventuale apposizione di Pt_1 firma senza previa lettura del documento firmato. pagina 5 di 7 In particolare, ha prodotto il contratto di noleggio n. 633 del 25.11.2014 (data che CP_1 identifica il giorno della consegna dell'auto, come confermato dal teste Testimone_1 all'udienza del 12.05.2017), la cui sottoscrizione è stata riconosciuta dall'odierna appellante in sede di interrogatorio formale, che reca predisposta sul modulo (e non apposta a mano e, pertanto, sicuramente presente all'atto della sottoscrizione) la seguente dichiarazione e condizioni: << Egregi signori, come da Vs. proposta, accetto il noleggio il veicolo sopra descritto alla tariffa sopraindicata e delle condizioni a tergo trascritte di cui ho preso visione prima di sottoscrivere. Mi impegno a restituire il veicolo nella data e il luogo concordato, …
Vogliate considerare la mia firma apposta in calce quale conferma dell'avvenuto servizio ed impegno di pagamento come da regolamento dell'organizzazione emittente>>, seguita dalla firma regolarmente apposta e riconosciuta dalla . Tra <le condizioni a terzo Pt_1 trascritte>>, già predisposte sul retro del modulo firmato dalla e, quindi, sicuramente Pt_1 presenti al momento della conclusione del contratto con l'apposizione della firma, vi sono poi le clausole n.4, 8, 9 e 10, alla cui lettura qui si rinvia, nelle quali si precisa che il “cliente” (e quindi la ) <è considerato custode della cosa locata e si impegna a restituire il veicolo Pt_1 nel medesimo stato in cui gli è stato consegnato, …, salva la normale usura proporzionata alla durata del contratto dal chilometraggio percorso. … Al momento della restituzione del veicolo la società avrà cura di verificare lo stato del veicolo e di contestare eventuali danni o inconvenienti che siano rilevati. La società riserva comunque di eseguire ogni più opportuna e più approfondita indagine tecnica al fine di verificare lo stato del veicolo. La mancata contestazione immediata da parte della società non comporta accettazione da parte di questa
o esonero da responsabilità del cliente in ordine alle obbligazioni assunte>> (clausola n.4), e ancora, in sostanza, che il Cliente è tenuto a sostenere i costi per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo durante il periodo del noleggio, ove non coperti da assicurazione, con l'indicazione delle coperture assicurative presenti e di quelle facoltative, che non risultano richieste nel caso in esame.
Da quanto innanzi consegue che in atti risulta pienamente provato che la ha ricevuto in Pt_1 noleggio l'autovettura in questione, sottoscrivendo il relativo contratto al momento della consegna del veicolo e ricevendone una copia, così assumendo le relative obbligazioni, a nulla rilevando la circostanza che al momento della restituzione del mezzo abbia posto, CP_1 sotto la dicitura “consegna veicolo”, l'annotazione <veicolo restituito incidentato>> solo sul documento in possesso della stessa, atteso che tale ultima circostanza ha altresì trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi e nella prodotta documentazione fotografica. pagina 6 di 7 III. Assorbita ogni ulteriore questione, rigettato l'appello, si conferma integralmente la sentenza, ivi compreso il capo sulla condanna alle spese di lite del primo grado, siccome aderente al principio della soccombenza.
XII. Le spese di lite del presente grado, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico di , con distrazione in favore dell'Avv. LE, dichiaratosi Parte_1 anticipatario;
sono liquidate come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al DM
n. 55/2014, aggiornato al DM n. 147/2022, calcolati in valori prossimi ai minimi, in ragione della semplicità delle questioni prospettate, nonché della sostanziale sovrapponibilità tra gli scritti difensivi di prime e seconde cure.
XIII. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto d'appello notificato il 10/01/2022 nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Lecce n. 3299/2021, pubblicata il 03/12/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna al pagamento, in favore dell'Avv.to IO ON LE, Parte_1 difensore dichiaratosi anticipatario di in liquidazione delle spese Controparte_1 processuali del presente gravame, che liquida in complessivi euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% a termini di lege;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, il 22 settembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Distante
APPELLANTE contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IO ON
LE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, al cui contenuto si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 02.11.2015 conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
innanzi al Tribunale di Lecce, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...] arrecati alla vettura Mercedes A 160 tg. EJ387RJ, concessa in noleggio alla ditta D.R.
pagina 1 di 7 dal 25/11/2014 al 23/12/2014 e restituita danneggiata il Parte_2
17/12/2014.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/02/2016,
contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, e chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda, siccome sfornita di prova.
All'esito dell'istruttoria svoltasi tramite produzioni documentali, prove orali e CTU, il
Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3299/2021 pubblicata il 03/12/2021, così provvedeva: “1. dichiara la responsabilità di per i danni arrecati all'autovettura Parte_1
Mercedes classe A 160 tg. EJ387RJ;
2. condanna a risarcire detti danni Parte_1 in favore di quantificando il risarcimento nella somma di €. 4.911,64 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale;
3. condanna al pagamento Parte_1 delle spese processuali relative all'azione esperita dall'attrice, liquidandole in €. 264,00 per spese borsuali, €. 2.430,00 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv.
LE IO ON che si è dichiarato anticipatario;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della ”. Parte_1
2. La sentenza è stata appellata da , con atto d'appello notificato il 10/01/2022, Parte_1 spiegando i motivi di seguito esposti e analizzati, concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese di ambo i gradi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la con comparsa depositata il Controparte_1
09/05/2022, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza, con vittoria di spese del grado d'appello, da distrarsi in favore dell'Avv. LE, dichiaratosi antistatario.
Con atto depositato il 7/04/2025 si è costituita la , Controparte_1 in persona del liquidatore e l.r.p.t., dichiarando di far proprie le domande, le difese e le conclusioni avanzate dall'originaria appellata All'udienza del Controparte_1
28.05.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti tramite deposito di note scritte, il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto di gravame si deduce il difetto di prova della domanda risarcitoria nell'an e nel quantum e l'omessa ovvero errata valutazione di elementi decisivi ai fini del rigetto della domanda. In particolare l'appellante segnala che:
pagina 2 di 7 - la fotocopia del contratto n. 633 del 25/11/2014 (prodotta dalla AV è priva della CP_1 data;
- confrontando la fotocopia con il contratto originale prodotto dalla , risulta che sia Pt_1 stato riempito abusivamente dopo l'apposizione della firma della , nelle sezioni relative Pt_1 all'importo, al giorno e ora di restituzione della vettura, alle note sulle condizioni dell'auto al momento della restituzione, al punto 10) delle condizioni contrattuali;
- le fotografie dell'auto incidentata, prodotte dalla sono in bianco e nero, non CP_1 identificano chiaramente il veicolo e non mostrano il numero di targa, tanto che il primo consulente ha ritenuto di non potersi esprimere per inidoneità della documentazione a evidenziare numero di telaio e di targa e per indisponibilità materiale del veicolo, e che il secondo consulente ha ritenuto incompatibili gli urti visibili sulle foto con la dinamica prospettata da ribadendo di non aver potuto identificare né periziare il veicolo;
CP_1
- il preventivo dei danni n. 351 del 17/02/2014 è privo di data certa;
- la fattura FV/51 del 27.02.2015 non fa alcun cenno ai danni lamentati ed è stata inspiegabilmente emessa con un ritardo di due mesi dal giorno del rilascio della vettura;
- le argomentazioni della sentenza basate sulla prova testimoniale sono prive di pregio giuridico, poiché la domanda attorea avrebbe dovuto essere provata con documentazione certa e non contestabile. In ragione di quanto esposto, l'appellante contesta altresì a condanna alle spese di lite e di CTU.
II. L'appello è infondato.
L'azione esercitata da è qualificabile come azione da risarcimento del Controparte_1 danno derivante da inadempimento contrattuale e rinviene la sua causa petendi nel contratto di noleggio dell'automobile Mercedes A 160 tg. EJ387RJ.
Al di là della terminologia di nolo o noleggio, il contratto con cui una parte si obbliga a fare godere all'altra di una vettura, cedendole la temporanea disponibilità in cambio di un corrispettivo in denaro, rientra nella fattispecie della locazione di beni mobili (art. 1571 c.c.); pertanto l'azione de qua è disciplinata dall'art. 1588 c.c., secondo cui – specularmente all'art. 1218 c.c. – “il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione […] qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”, posto che il conduttore è obbligato ex art. 1587 e 1590 c.c. a usare e custodire la cosa secondo diligenza e a restituirla nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento.
pagina 3 di 7 Ne consegue che gravava su l'onere di provare l'esistenza e la validità del CP_1 titolo e il danno subìto, ben potendo limitarsi ad allegare la sua riconducibilità causale all'inadempimento, restando la causa ignota del danno a carico del conduttore, che non riesca a provare la riconducibilità causale del danno a terzi o a condizioni di caso fortuito o forza maggiore.
Le censure dell'appellante sul mancato assolvimento di tale onere sono prive di pregio e già adeguatamente disattese dal primo giudice. In particolare:
- la ha provato il titolo, allegando il contratto n. 633 del 25.11.2014, fornito di CP_1 data certa (identificabile con il giorno della consegna dell'auto, come confermato dal teste all'udienza del 12.05.2017, in piena aderenza agli usi negoziali nel settore del Testimone_1 noleggio auto) e delle date di consegna e restituzione (anch'esse inserite il giorno stesso della consegna e della restituzione);
- ha provato di aver subito un danno, producendo le foto dell'auto oggetto di contratto
(identificabile tramite la targa per metà divelta visibile dal lato anteriore) e il contratto su cui risulta la dicitura “vettura rientrata incidentata” ed infine la fattura n. FV/51 di addebito alla delle spese di ripristino;
Pt_1
- di contro, la ha svolto una scarna difesa, consistita nel sollevare dubbi (rimasti Pt_1 indimostrati) sulla validità del titolo prodotto e nel dichiarare di aver restituito l'auto integra, senza allegare e provare l'esatto adempimento o decorsi causali alternativi tali da dimostrare la sua estraneità ai danni;
- parte attrice, in prime cure, per il tramite di CTU ha inoltre fornito una stima dei danni limitatamente a quelli visibili dalle foto, posto che l'impossibilità di periziare fisicamente l'auto non consente di riconoscere anche i danni non riscontrabili dai fotogrammi, benché ciò non osti alla valutazione peritale.
Tanto premesso, la Corte – preso atto delle esaustive repliche fornite dal consulente alle osservazioni dell'appellante in merito all'identificazione dell'auto, all'adeguatezza della documentazione fotografica e alla posizione degli urti – condivide e fa proprie le conclusioni ribadite dall'ausiliario, in quanto immuni da vizi logici e/o tecnici. Si richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano pagina 4 di 7 implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
33742/2022).
Deve aggiungersi che non appare negabile che l'auto sia stata restituita danneggiata, ove si consideri che la stessa era regolarmente marciante quando la l'ha ricevuta in noleggio Pt_1 ed è stata invece trasportata da un carro attrezzi al momento della restituzione, come peraltro confermato dei testi e della cui attendibilità non vi è Testimone_2 Testimone_3 motivo di dubitare, in quanto a conoscenza diretta dei fatti riferiti e privi di interesse rispetto all'esito del presente contenzioso.
Ove poi, come pure si deduce nell'appello, l'autovettura dovesse essere stata noleggiata già danneggiata e non marciante, era onere della , rimasto non assolto, far constatare tale Pt_1 stato al momento del ritiro del mezzo, ovvero fornirne adeguata prova nel presente giudizio.
I motivi di appello relativi all'esistenza del contratto di nolo della Mercedes in questione non sono in particolare idonei ad incidere sulle motivazioni del primo giudice poste a fondamento della sua decisione, ove si consideri che:
- come già segnalato dal tribunale, in sede di interrogatorio form ha Parte_1 riconosciuto per sua la sottoscrizione apposta sul contratto prodotto da (veds. CP_1 verbale di udienza del 12 maggio 2027);
- da tanto deriva che l'odierna appellante ha in sostanza dedotto l'esistenza di un abusivo riempimento del contratto da lei firmato, senza precisare se tanto sia avvenuto “absque pactis”
(cioè trasformando il documento in un contratto diverso da quello firmato, ipotesi che richiede la querela, il cui esito positivo la non ha documentato), ovvero “contra pacta” (cioè in Pt_1 violazione del ricevuto “mandatum ad scribendum”, ipotesi in cui la parte che ha sottoscritto il documento ha l'onere di provare – senza necessità di proporre querela di falso – l'esistenza di un diverso accordo per il riempimento;
- sul punto, a prescindere dalla genericità delle doglianze, va ribadito che, come opportunamente segnalato già dal primo giudice, <sia la copia del contratto prodotto dall'attrice che quella prodotta dalla stessa convenuta (in primo grado) recano già predisposta (cioè stampata e non apposta a mano al momento della redazione) la previsione:
… accetto il noleggio il veicolo sopra descritto>>, per cui l'oggetto del contratto era chiaramente indicato e la non può che imputare a se stessa l'eventuale apposizione di Pt_1 firma senza previa lettura del documento firmato. pagina 5 di 7 In particolare, ha prodotto il contratto di noleggio n. 633 del 25.11.2014 (data che CP_1 identifica il giorno della consegna dell'auto, come confermato dal teste Testimone_1 all'udienza del 12.05.2017), la cui sottoscrizione è stata riconosciuta dall'odierna appellante in sede di interrogatorio formale, che reca predisposta sul modulo (e non apposta a mano e, pertanto, sicuramente presente all'atto della sottoscrizione) la seguente dichiarazione e condizioni: << Egregi signori, come da Vs. proposta, accetto il noleggio il veicolo sopra descritto alla tariffa sopraindicata e delle condizioni a tergo trascritte di cui ho preso visione prima di sottoscrivere. Mi impegno a restituire il veicolo nella data e il luogo concordato, …
Vogliate considerare la mia firma apposta in calce quale conferma dell'avvenuto servizio ed impegno di pagamento come da regolamento dell'organizzazione emittente>>, seguita dalla firma regolarmente apposta e riconosciuta dalla . Tra <le condizioni a terzo Pt_1 trascritte>>, già predisposte sul retro del modulo firmato dalla e, quindi, sicuramente Pt_1 presenti al momento della conclusione del contratto con l'apposizione della firma, vi sono poi le clausole n.4, 8, 9 e 10, alla cui lettura qui si rinvia, nelle quali si precisa che il “cliente” (e quindi la ) <è considerato custode della cosa locata e si impegna a restituire il veicolo Pt_1 nel medesimo stato in cui gli è stato consegnato, …, salva la normale usura proporzionata alla durata del contratto dal chilometraggio percorso. … Al momento della restituzione del veicolo la società avrà cura di verificare lo stato del veicolo e di contestare eventuali danni o inconvenienti che siano rilevati. La società riserva comunque di eseguire ogni più opportuna e più approfondita indagine tecnica al fine di verificare lo stato del veicolo. La mancata contestazione immediata da parte della società non comporta accettazione da parte di questa
o esonero da responsabilità del cliente in ordine alle obbligazioni assunte>> (clausola n.4), e ancora, in sostanza, che il Cliente è tenuto a sostenere i costi per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo durante il periodo del noleggio, ove non coperti da assicurazione, con l'indicazione delle coperture assicurative presenti e di quelle facoltative, che non risultano richieste nel caso in esame.
Da quanto innanzi consegue che in atti risulta pienamente provato che la ha ricevuto in Pt_1 noleggio l'autovettura in questione, sottoscrivendo il relativo contratto al momento della consegna del veicolo e ricevendone una copia, così assumendo le relative obbligazioni, a nulla rilevando la circostanza che al momento della restituzione del mezzo abbia posto, CP_1 sotto la dicitura “consegna veicolo”, l'annotazione <veicolo restituito incidentato>> solo sul documento in possesso della stessa, atteso che tale ultima circostanza ha altresì trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi e nella prodotta documentazione fotografica. pagina 6 di 7 III. Assorbita ogni ulteriore questione, rigettato l'appello, si conferma integralmente la sentenza, ivi compreso il capo sulla condanna alle spese di lite del primo grado, siccome aderente al principio della soccombenza.
XII. Le spese di lite del presente grado, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico di , con distrazione in favore dell'Avv. LE, dichiaratosi Parte_1 anticipatario;
sono liquidate come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al DM
n. 55/2014, aggiornato al DM n. 147/2022, calcolati in valori prossimi ai minimi, in ragione della semplicità delle questioni prospettate, nonché della sostanziale sovrapponibilità tra gli scritti difensivi di prime e seconde cure.
XIII. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto d'appello notificato il 10/01/2022 nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Lecce n. 3299/2021, pubblicata il 03/12/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna al pagamento, in favore dell'Avv.to IO ON LE, Parte_1 difensore dichiaratosi anticipatario di in liquidazione delle spese Controparte_1 processuali del presente gravame, che liquida in complessivi euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% a termini di lege;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, il 22 settembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
dr.ssa Anna Rita Pasca
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