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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2024, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3410/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 ottobre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3410/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Rosaria Di
Raimondo giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c. f . Controparte_1
) Sede di Catania, in persona del Direttore Regionale pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto Origlio, elettivamente domiciliato giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536, depositata nella Per_1
Cancelleria della Corte d'Appello
E
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_2
(c.f. e p.i. ), ente pubblico economico, rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_2 dall'avv. Enrico Marino
pagina 1 di 3 RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a cartelle
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 parte ricorrente ha chiesto “in via preliminare e cautelare, sospendere l'esecutività dei ruoli opposti, nonché l'esecuzione della procedura esecutiva intimata ed oggi opposta, per la palese illegittimità ed infondatezza degli atti impugnati e per il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe;
nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione dell'impresa individuale e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, in accoglimento della medesima: 1) accertare e dichiarare non dovute le somme intimate per la palese illegittimità della Intimazione di pagamento n. 29320239015262884/000 e delle sottostanti Cartelle di pagamento n. 29320170043404202000 e n. 29320180029166988000 e dei ruoli anch'essi impugnati;
2) annullare la superiore intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle di pagamento, nonché i sottesi ruoli”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 30 agosto 2024, CP_1
ha dedotto che le cartelle oggetto del giudizio sono state integralmente sgravate, tenuto conto della cessazione dell'attività del ricorrente fin dal 1995 ed ha chiesto pertanto dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituita tempestivamente in data 3 ottobre Controparte_2
2024 ha chiesto “1) preliminarmente dichiari l'inammissibilità della domande e del ricorso, per i motivi esposti;
2) nel merito, rigetti il ricorso perché infondato;
3) in subordine, in ogni caso, dichiari il difetto di legittimazione passiva e la carenza responsabilità alcuna dell' con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dal Controparte_3
ricorrente, tenendo indenne il medesimo dalle conseguenze del Controparte_3
giudizio; 4) condanni il ricorrente alle spese e compensi del giudizio, ponendo comunque a carico dell'ente impositore le conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/99”.
In esito all'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a pagina 2 di 3 mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale senza necessità di ulteriori rinvii come pur richiesto dalle parti.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
L' ha dedotto e comprovato l'avvenuto sgravio tra gli altri dei ruoli oggetto delle CP_1
cartelle impugnate e nello specifico dei ruoli n. 238/2017, 164/2018, oggetto delle cartelle sottostanti all'intimazione impugnate, derivante dalla cessazione della ditta fin dal 15 maggio
1995, mai comunicata all'istituto da parte del ricorrente (allegati ). CP_1
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti tenuto conto delle ragioni della cessazione della materia del contendere tra parte ricorrente e l'ente creditore e della notificazione in confronto dell' Controparte_2
ai soli fini di denuntiatio litis.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 2 aprile 2024 nei confronti dell' e di CP_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 16 ottobre 2024 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 ottobre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3410/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Rosaria Di
Raimondo giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c. f . Controparte_1
) Sede di Catania, in persona del Direttore Regionale pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto Origlio, elettivamente domiciliato giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536, depositata nella Per_1
Cancelleria della Corte d'Appello
E
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_2
(c.f. e p.i. ), ente pubblico economico, rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_2 dall'avv. Enrico Marino
pagina 1 di 3 RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a cartelle
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 parte ricorrente ha chiesto “in via preliminare e cautelare, sospendere l'esecutività dei ruoli opposti, nonché l'esecuzione della procedura esecutiva intimata ed oggi opposta, per la palese illegittimità ed infondatezza degli atti impugnati e per il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe;
nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione dell'impresa individuale e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, in accoglimento della medesima: 1) accertare e dichiarare non dovute le somme intimate per la palese illegittimità della Intimazione di pagamento n. 29320239015262884/000 e delle sottostanti Cartelle di pagamento n. 29320170043404202000 e n. 29320180029166988000 e dei ruoli anch'essi impugnati;
2) annullare la superiore intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle di pagamento, nonché i sottesi ruoli”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 30 agosto 2024, CP_1
ha dedotto che le cartelle oggetto del giudizio sono state integralmente sgravate, tenuto conto della cessazione dell'attività del ricorrente fin dal 1995 ed ha chiesto pertanto dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituita tempestivamente in data 3 ottobre Controparte_2
2024 ha chiesto “1) preliminarmente dichiari l'inammissibilità della domande e del ricorso, per i motivi esposti;
2) nel merito, rigetti il ricorso perché infondato;
3) in subordine, in ogni caso, dichiari il difetto di legittimazione passiva e la carenza responsabilità alcuna dell' con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dal Controparte_3
ricorrente, tenendo indenne il medesimo dalle conseguenze del Controparte_3
giudizio; 4) condanni il ricorrente alle spese e compensi del giudizio, ponendo comunque a carico dell'ente impositore le conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/99”.
In esito all'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a pagina 2 di 3 mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale senza necessità di ulteriori rinvii come pur richiesto dalle parti.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
L' ha dedotto e comprovato l'avvenuto sgravio tra gli altri dei ruoli oggetto delle CP_1
cartelle impugnate e nello specifico dei ruoli n. 238/2017, 164/2018, oggetto delle cartelle sottostanti all'intimazione impugnate, derivante dalla cessazione della ditta fin dal 15 maggio
1995, mai comunicata all'istituto da parte del ricorrente (allegati ). CP_1
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti tenuto conto delle ragioni della cessazione della materia del contendere tra parte ricorrente e l'ente creditore e della notificazione in confronto dell' Controparte_2
ai soli fini di denuntiatio litis.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 2 aprile 2024 nei confronti dell' e di CP_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 16 ottobre 2024 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3