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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2021 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PILLA GIACOMO e dell'avv. MARINO PAOLA, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO MARIO, come da procura in atti;
Controparte_4
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ) Controparte_5 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(oggi ) ha promosso, in seguito ad Parte_1 Controparte_6 iscrizione di ipoteca di primo grado del 16.6.2010 su diversi immobili, sulla scorta del ruolo esattoriale scaturente da tre distinti avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005, 2006 e
Pag. 1 a 12 2007, la procedura esecutiva immobiliare n. 85/2013 nei confronti di Controparte_1
Nel corso della stessa procedura l'agente della riscossione chiedeva e otteneva assegnazione degli immobili esecutati allo Stato, con conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento.
All'esito dell'impugnazione dei provvedimenti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso da parte del debitore esecutato e la conseguente sentenza di rideterminazione dell'importo dovuto in € 22.764,42 nonché l'istanza del debitore di accesso alla definizione agevolata dei ruoli, il 4.2.2020 interveniva nella Controparte_2 procedura esecutiva facendo valere ulteriori crediti per complessivi € 81.980,01.
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. del 7.6.2021, si è opposto alla Controparte_1 procedura, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Per le ragioni esposte in parte narrativa, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'esecuzione accogliere il presente ricorso e per l'effetto - in via principale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione e/o l'estinzione della procedura, per assenza delle condizioni di legge;
- in linea gradata, disporre la sospensione della procedura esecutiva per consentire alla Società esecutata l'accesso alle dilazioni previste dalla normativa e, con ciò, estinguere ogni residuo debito tributario;
- in via ulteriormente subordinata e sempre previa sospensione dell'esecuzione, accertare l'esatto ammontare del credito e per l'effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia o comunque l'infondatezza degli atti del procedimento di e, con essi, della procedura esecutiva, con Controparte_2 consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- in netto subordine, sospendere la procedura esecutiva ex art. 586 c.p.c. In via istruttoria, si chiede ordinarsi ad Controparte_2
l'esibizione degli atti delle procedure esattoriali presso terzi richiamate in narrativa e
[...]
l'estratto conto degli importi versati dai terzi pignorati. Con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio”.
e , quest'ultimo in qualità di creditore Controparte_6 Controparte_5 intervenuto, si sono costituiti nel giudizio di opposizione dinanzi al GE deducendo l'inammissibilità dell'opposizione nonché l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10.10.2021, notificata l'11.10.2021, non ha sospeso la procedura esecutiva e ha assegnato termine perentorio di n.40 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ad (di seguito Controparte_6
Pag. 2 a 12 ), sia in qualità di creditrice procedente che intervenuta, nonché al creditore intervenuto _7
, il debitore ha tempestivamente introdotto la fase di merito successiva Controparte_5 all'opposizione, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al GE deducendo, in particolare:
1. l'improcedibilità dell'esecuzione per assenza di titolo essendo intervenuta, nel corso della procedura esecutiva, sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che ha rideterminato l'importo dovuto, originariamente quantificato in € 1.691.177,16, in € 22.764,22 e che ha determinato l'adozione del provvedimento di sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria e la successiva istanza di definizione agevolata presentata dal debitore, perfezionatasi con il versamento della prima rata;
2. l'erronea quantificazione del ruolo sgravato essendo l'importo definito all'esito dell'istanza di rottamazione, pari a € 32.000,00, e comprensivo anche di cartelle di pagamento estranee al presente procedimento, per cui risulta ingiustificato l'importo precisato dall' _7 pari ad € 58.536,98 e ciò anche in considerazione degli importi già incassati nell'ambito delle procedure di pignoramento ex art.72-bis DPR 602/1973 nn.2/2010 e 3/2010;
3. l'estinzione dell'esecuzione per tardività dell'istanza di assegnazione ex art. 85 d.p.r. n.
602/1973 e decadenza per inottemperanza del provvedimento giudiziale del 14.3.2014 sul termine e sulle modalità del versamento della somma di assegnazione;
4.1 l'invalidità della procedura espropriativa immobiliare trattandosi di credito inferiore alla soglia dei 120.000,00 euro, prevista dall'art. 76, comma 1, lett. b del d.p.r. n. 602/1973 per procedere all'espropriazione;
4.2 l'assenza della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973;
5. la sussistenza di presupposti per il risarcimento del danno causato da;
_7
6.-7. la necessità di sospendere l'esecuzione, sia ai sensi degli artt.624 c.p.c. e 60 del d.p.r. n.
602/1973 che ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Vasto, ritenute proprie la giurisdizione e la competenza, per tutte le ragioni esposte in narrativa e contrariis reiectis, - preliminarmente e nel rito, sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Vasto - Giudice dell'esecuzione R.G. 85/2013 per i motivi indicati in parte narrativa e nella ricorrenza di tutti i presupposti di legge;
- nel merito e per tutti i motivi
Pag. 3 a 12 esposti nella presente opposizione, accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi medio tempore riscossi da . Dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza del Controparte_2 credito tributario per il quale è stata iscritta l'ipoteca sui beni aggrediti in executivis ed intrapresa
l'esecuzione immobiliare nonché l'assenza originaria delle condizioni previste dal D.P.R. 602/1973
e, quindi, l'inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo alla base della procedura esattoriale;
per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o l'estinzione della procedura esecutiva Trib. Vasto
R.G.Es. 85/2013; - sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2
per l'omesso incasso di tutti i canoni oggetto delle due procedure di pignoramento
[...] presso terzi meglio esposte in narrativa nonché il conseguente diritto della società Controparte_1 ad ottenere il ristoro di tutti i pregiudizi sofferti e, pertanto, condannare
[...] Controparte_2
al pagamento in favore della società opponente della somma che sarà accertata in corso
[...] di causa, da portarsi a deconto dell'eventuale credito erariale residuo;
- conseguentemente ed in ogni caso, dichiarare inefficace l'assegnazione degli immobili al creditore procedente e disporne il pieno ed immediato riacquisto da parte della società esecutata, con contestuale ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellazione della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione dell'ipoteca;- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da porre a carico delle parti opposte, maggiorate ex art. 96 c.p.c. per i motivi ampiamente spiegati.”.
si è costituita in giudizio contestando le avverse domande ed Controparte_6 eccezioni e chiedendo al Tribunale adito: “Voglia l'Ill.ma Autorità adita, contrariis rejectis,
PRELIMINARMENTE: “rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione poiché inammissibile;
NEL
MERITO: rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata. Con vittoria di spese, competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge e distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
, pur ritualmente citato, non si è costituito nella presente fase di merito Controparte_5 rimanendo, così, contumace.
Compiuta la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento dell'istruttoria richiesta dall'opponente, il giudice, all'esito dell'udienza del 10.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
****
Data la peculiarità e complessità della materia analizzata, oltre che l'eterogeneità dei motivi di opposizione posti all'attenzione dell'odierno giudicante, è d'uopo in primo luogo procedere,
Pag. 4 a 12 d'ufficio, alla verifica in ordine alla riconducibilità o meno delle questioni sollevate alla giurisdizione ordinaria adita.
A tal fine è, innanzitutto, necessario richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, le quali hanno fissato il discrimine tra giurisdizione ordinaria e tributaria nei termini che seguono: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass. SS.UU. 7822/2020 e succ. conf.).
Fermo restando che nel caso di specie non risulta contestata la validità della notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, andando ad analizzare i singoli motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Con il punto n. 1 dell'atto di citazione l'opponente ha denunciato la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo essendo intervenuta, nel corso della procedura esecutiva, sentenza della CTP di
Campobasso che ha accolto il ricorso del debitore rideterminando il credito della procedente, dalla stessa quantificato in € 1.691.177,16, in poco più di € 22.764,22. A tale pronuncia ha, poi, fatto seguito il doveroso provvedimento di sgravio dell'Amministrazione finanziaria e la
Pag. 5 a 12 successiva istanza di rottamazione con la conseguenza che, secondo la tesi dell'opponente, sarebbe venuto meno il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione, con conseguente sua improcedibilità.
Così richiamata la questione, si rileva, in primo luogo, in merito alla giurisdizione, che essendo il fatto dedotto sorto successivamente alla notifica della cartella di pagamento, esso non rientra tra quelli che avrebbero dovuto dedursi innanzi al giudice tributario ma essendo modificativo della pretesa tributaria consacrata nella cartella validamente notificata esso appartiene alla giurisdizione ordinaria ed è, pertanto, nella presente sede suscettibile di analisi.
In ordine alla qualificazione del motivo, si osserva, che inerendo questo alla stessa sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, dev'essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è ammissibile, in quanto riguardante fatti sopravvenuti rispetto all'assegnazione delle somme.
Si rivela, tuttavia infondato, per quanto appresso esplicato.
Prioritariamente, va osservato che “nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante” (Cass. SS.UU. n. 61/2014).
Il principio dev'essere, dunque, interpretato nel senso che la proseguibilità della procedura esecutiva presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.
Nel caso di specie, sebbene la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, con pronuncia di cui neppure è stata dimostrata la definitività, abbia ridotto (non del tutto annullato) il credito sulla base del quale l'esecuzione era stata intrapresa, l'esecuzione può legittimamente proseguire per il minor importo accertato e, comunque, per quello per il quale successivamente CP_6
Pag. 6 a 12 delle è intervenuta. Controparte_6
Chiarito ciò, si rileva che l'opponente ha, altresì, insistito per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in ragione dell'art. 3, comma 10, del d.l. 119/2018, che introdotto la c.d.
“rottamazione-ter” di cui ha usufruito il debitore, il quale dispone: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto: …e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” e il successivo comma 13, il quale prevede che “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: ... b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Orbene, dalla semplice lettura della normativa richiamata dallo stesso opponente emerge la palese tardività della doglianza, atteso che, al tempo dell'istanza di definizione agevolata erano già decorsi oltre cinque anni dalla assegnazione allo Stato degli immobili esecutati.
Sul punto si osserva che il comma 13 dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, infatti, subordina l'effetto estintivo al primo incanto con esito positivo. Orbene, è possibile sostenere che la ratio della disposizione, risieda nella necessità di non intervenire sulle sorti delle procedure esecutive che si trovino già in stadi avanzati, con la conseguenza che la richiamata disposizione, pur non prevedendolo espressamente, deve interpretarsi nel senso di ritenere precluso il citato effetto estintivo nel caso in cui sia stata già disposta l'assegnazione del bene. A questa logica risultano, infatti, ispirati gli artt. 629 e 632 del c.p.c., nonché l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., i quali subordinano l'estinzione della procedura all'aggiudicazione del bene, ovvero all'assegnazione dello stesso.
A ciò aggiungasi che l'opponente ha documentato il pagamento della sola prima rata.
Ritiene il giudicante, che la richiamata normativa risulti piuttosto ambigua in ordine alle sorti del processo esecutivo, anche in ragione di quanto disposto dal comma 6 della richiamata disposizione, nella parte in cui dispone “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Tale ambiguità ha, infatti, determinato il sorgere di due indirizzi interpretativi diversi in ordine alla necessità, ai fini dell'estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle somme dovute
Pag. 7 a 12 (così Cass. 12/09/2024 n. 24479 – pur avendo il caso in esame ad oggetto la rottamazione quater, disciplinata dalla l. n. 197/2022 essendo previste le medesime disposizioni) o, all'opposto, della non necessità di detto pagamento, essendo sufficiente il solo perfezionamento della procedura amministrativa della rottamazione (così Cass. 11/09/2024, n. 24428).
Ciò posto, ritiene l'odierno giudice di aderire al primo orientamento citato in ragione del tenore letterale delle disposizioni richiamate, che prevedono da un lato l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall'altro la subordinazione dell'estinzione del giudizio all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Per cui, conseguentemente, non avrebbe comunque potuto pervenirsi ad una dichiarazione di improseguibilità del giudizio esecutivo, non essendoci prova del pagamento integrale del dovuto.
In conclusione, sulla scorta delle riportate considerazioni, il relativo motivo di opposizione si appalesa infondato.
In ordine al motivo n. 2 dell'atto di citazione, inerente all'erronea quantificazione del credito precisato da parte di , quale creditrice procedente, inerendo Controparte_2 questo alla legittimità dell'atto esecutivo, la questione appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Si osserva, poi, che l'eccezione in esame può astrattamente qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non riguardando un profilo relativo al diritto di procedere all'esecuzione ma al suo quomodo, in quanto la deduzione relativa all'erroneità del credito concerne una modalità di realizzazione del diritto stesso. D'altronde, che le questioni inerenti alla quantificazione del credito costituiscano opposizione agli atti esecutivi trova, altresì, conferma nell'art. 512 c.p.c., il quale dispone che in caso di controversie in merito alla sussistenza o all'ammontare dei crediti, l'ordinanza del giudice è impugnabile nei termini di cui all'art. 617
c.p.c.
Conseguentemente, essendo stato l'atto ritenuto viziato (progetto di distribuzione con precisazione del credito da parte di ) depositato il 5.5.2021 e Controparte_2
l'opposizione il 7.6.2021, risulta spirato il termine perentorio di venti giorni previsto dall'articolo
617 c.p.c.
Ove, poi, il motivo fosse qualificato in termini di opposizione all'esecuzione, essa si appaleserebbe irrimediabilmente tardiva atteso che, a mente dell'art.615, comma 2, c.p.c. “l'opposizione è
Pag. 8 a 12 inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione”, non potendo qualificarsi come validi “fatti sopravvenuti” la pronuncia della giustizia tributaria o l'istanza di definizione agevolata, per i motivi già sopra esplicati.
Medesimo discorso dev'essere compiuto in ordine alla censura costituente il motivo n. 3 dell'opposizione, con il quale l'opponente ha denunciato la tardività dell'istanza di assegnazione ex art. 85 DPR 602/1973 e la decadenza per inottemperanza del provvedimento giudiziale del
14.3.2014: anche in questo caso l'eccezione sollevata riguarda la legittimità di singoli atti esecutivi per cui, come tale, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., risultando irrimediabilmente e largamente tardivo.
In ordine al motivo di opposizione n. 4, relativo all'improcedibilità dell'esecuzione per assenza dei presupposti previsti dall'art. 76, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 602/1973, che prevede: “l'agente della riscossione…può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera i centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto”, si osserva quanto segue.
Anche in questo caso la richiamata eccezione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario afferendo a fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al rispetto alla valida notifica della cartella o dell'intimazione. Si rileva, poi, che la suddetta questione dev'essere inquadrata come opposizione ex art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto il diritto del creditore a procedere all'esecuzione e trattandosi di questione sopravvenuta rispetto all'assegnazione, la stessa è ammissibile.
Orbene, anche ove si ritenesse applicabile la suddetta normativa ai casi di riduzione, in corso di esecuzione, del credito che aveva dato origine alla procedura esecutiva, in un'ottica di favor per il debitore esecutato, va osservato che nella specie l'opponente, che ne era onerato in base agli ordinari criteri di riparto, non ha dimostrato la definitiva riduzione del credito al di sotto della menzionata soglia di legge, in mancanza, come detto, del passaggio in giudicato della pronuncia della giustizia tributaria e del pagamento integrale della definizione agevolata.
Peraltro, la conseguenza non sarebbe, in ogni caso, quella auspicata dall'opponente, ovvero l'improcedibilità dell'esecuzione, alla luce dell'intervento nella procedura esecutiva di CP_6
e di altro creditore per differenti crediti.
[...] Controparte_6
Ed infatti, essendo in ogni caso il titolo che ha dato vita alla procedura espropriativa
Pag. 9 a 12 originariamente valido, esso resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore procedente, essendo principio pacifico che “Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente
(sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.” (Cass. SS.UU. 61/2014).
Tali principi, sebbene espressi specificamente per l'ipotesi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, sono certamente applicabili anche al di fuori dell'ambito specifico d'indagine ivi delimitato, valorizzato il fatto per cui la ratio sottesa a detti principi attiene a profili di fondo della procedura esecutiva in quanto tale e dei soggetti in essa coinvolti (in particolare, creditori intervenuti e debitore esecutato, con le rispettive e differenti esigenze di tutela), non già ad aspetti specifici propri dei soli titoli di formazione giudiziale.
Discorso diverso dev'essere, invece, fatto per la censura di cui al punto 4.2, inerente all'assenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il vizio denunciato, come riconosciuto dallo stesso opponente (cfr. p.
4.2 atto di citazione), è autonomamente impugnabile innanzi alla magistratura tributaria, essendo principio consolidato che le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili appartengano alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall'ipoteca (Cass. ord. SS.UU.
10773/2019). Orbene, nel caso di specie avendo i crediti azionati dall'amministrazione finanziaria natura tributaria (IRES, IVA, IRAP e sanzioni – cfr. estratti di ruolo allegati “Deposito atti del procedimento esecutivo immobiliare e richiesta di assegnazione immobili allo Stato” – fasc. esecuzione), dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario.
In ordine alla domanda di accertamento e risarcimento del danno causato da all'opponente, _7 articolato al punto n. 5 dell'atto di citazione, per aver instaurato e proseguito una procedura esecutiva pur in assenza dei presupposti per la prosecuzione, dev'essere, innanzitutto, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario essendo pacifico, che “qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione
Pag. 10 a 12 dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie” (Cass. civ. SS.UU. 20323/2012).
Appurato tale aspetto si rileva, tuttavia, che la domanda è inammissibile essendo stata articolata nella sola fase di merito e non innanzi al giudice dell'esecuzione. Si osserva, infatti, che in ragione del carattere unitario (seppur con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova (cfr. Cass.
20.01.2011 n. 1328; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
37751 del 23/12/2022). Premesso quanto sopra, non v'è dubbio in ordine all'inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno avanzata nei confronti della creditrice procedente, costituendo domanda sostanzialmente e ontologicamente diversa rispetto a quelle avanzate innanzi al giudice dell'esecuzione.
È, altresì, inammissibile nella presente fase di merito la richiesta di sospensione dell'esecuzione di cui ai punti 6 e 7 dell'atto di citazione, come già espresso in corso di causa, essendo competente a decidere sulla eventuale sospensione della procedura esecutiva il solo giudice dell'esecuzione, nel corso della procedura esecutiva ovvero nella fase sommaria dell'opposizione a mente dell'art. 618 comma 2 c.p.c. o, eventualmente, il Tribunale collegiale in sede di reclamo ex art.624, comma 2, c.p.c.
Nella specie, peraltro, l'istanza di sospensione è stata già avanzata, per i medesimi motivi quivi azionati, avanti al GE nella fase sommaria dell'odierna opposizione ed è stata rigettata (cfr. ord.
10.10.2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, del suo medio grado di complessità e dei parametri minimi attesa la natura documentale della causa e l'esiguità del numero delle udienze celebrate e degli atti difensivi redatti.
Nulla in ordine alle spese di lite del creditore intervenuto, , non essendosi Controparte_5 costituito nella presente fase e non avendo, quindi, sostenuto alcuna spesa suscettibile di ristoro.
P.Q.M.
Pag. 11 a 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_5
- dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria in ordine al motivo di opposizione n.
4.2 dell'atto di citazione spettando la giurisdizione al giudice tributario;
- rigetta nel resto l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2021 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PILLA GIACOMO e dell'avv. MARINO PAOLA, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO MARIO, come da procura in atti;
Controparte_4
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ) Controparte_5 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(oggi ) ha promosso, in seguito ad Parte_1 Controparte_6 iscrizione di ipoteca di primo grado del 16.6.2010 su diversi immobili, sulla scorta del ruolo esattoriale scaturente da tre distinti avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005, 2006 e
Pag. 1 a 12 2007, la procedura esecutiva immobiliare n. 85/2013 nei confronti di Controparte_1
Nel corso della stessa procedura l'agente della riscossione chiedeva e otteneva assegnazione degli immobili esecutati allo Stato, con conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento.
All'esito dell'impugnazione dei provvedimenti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso da parte del debitore esecutato e la conseguente sentenza di rideterminazione dell'importo dovuto in € 22.764,42 nonché l'istanza del debitore di accesso alla definizione agevolata dei ruoli, il 4.2.2020 interveniva nella Controparte_2 procedura esecutiva facendo valere ulteriori crediti per complessivi € 81.980,01.
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. del 7.6.2021, si è opposto alla Controparte_1 procedura, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Per le ragioni esposte in parte narrativa, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione dell'esecuzione accogliere il presente ricorso e per l'effetto - in via principale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione e/o l'estinzione della procedura, per assenza delle condizioni di legge;
- in linea gradata, disporre la sospensione della procedura esecutiva per consentire alla Società esecutata l'accesso alle dilazioni previste dalla normativa e, con ciò, estinguere ogni residuo debito tributario;
- in via ulteriormente subordinata e sempre previa sospensione dell'esecuzione, accertare l'esatto ammontare del credito e per l'effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia o comunque l'infondatezza degli atti del procedimento di e, con essi, della procedura esecutiva, con Controparte_2 consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- in netto subordine, sospendere la procedura esecutiva ex art. 586 c.p.c. In via istruttoria, si chiede ordinarsi ad Controparte_2
l'esibizione degli atti delle procedure esattoriali presso terzi richiamate in narrativa e
[...]
l'estratto conto degli importi versati dai terzi pignorati. Con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio”.
e , quest'ultimo in qualità di creditore Controparte_6 Controparte_5 intervenuto, si sono costituiti nel giudizio di opposizione dinanzi al GE deducendo l'inammissibilità dell'opposizione nonché l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10.10.2021, notificata l'11.10.2021, non ha sospeso la procedura esecutiva e ha assegnato termine perentorio di n.40 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ad (di seguito Controparte_6
Pag. 2 a 12 ), sia in qualità di creditrice procedente che intervenuta, nonché al creditore intervenuto _7
, il debitore ha tempestivamente introdotto la fase di merito successiva Controparte_5 all'opposizione, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al GE deducendo, in particolare:
1. l'improcedibilità dell'esecuzione per assenza di titolo essendo intervenuta, nel corso della procedura esecutiva, sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che ha rideterminato l'importo dovuto, originariamente quantificato in € 1.691.177,16, in € 22.764,22 e che ha determinato l'adozione del provvedimento di sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria e la successiva istanza di definizione agevolata presentata dal debitore, perfezionatasi con il versamento della prima rata;
2. l'erronea quantificazione del ruolo sgravato essendo l'importo definito all'esito dell'istanza di rottamazione, pari a € 32.000,00, e comprensivo anche di cartelle di pagamento estranee al presente procedimento, per cui risulta ingiustificato l'importo precisato dall' _7 pari ad € 58.536,98 e ciò anche in considerazione degli importi già incassati nell'ambito delle procedure di pignoramento ex art.72-bis DPR 602/1973 nn.2/2010 e 3/2010;
3. l'estinzione dell'esecuzione per tardività dell'istanza di assegnazione ex art. 85 d.p.r. n.
602/1973 e decadenza per inottemperanza del provvedimento giudiziale del 14.3.2014 sul termine e sulle modalità del versamento della somma di assegnazione;
4.1 l'invalidità della procedura espropriativa immobiliare trattandosi di credito inferiore alla soglia dei 120.000,00 euro, prevista dall'art. 76, comma 1, lett. b del d.p.r. n. 602/1973 per procedere all'espropriazione;
4.2 l'assenza della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973;
5. la sussistenza di presupposti per il risarcimento del danno causato da;
_7
6.-7. la necessità di sospendere l'esecuzione, sia ai sensi degli artt.624 c.p.c. e 60 del d.p.r. n.
602/1973 che ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Vasto, ritenute proprie la giurisdizione e la competenza, per tutte le ragioni esposte in narrativa e contrariis reiectis, - preliminarmente e nel rito, sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Vasto - Giudice dell'esecuzione R.G. 85/2013 per i motivi indicati in parte narrativa e nella ricorrenza di tutti i presupposti di legge;
- nel merito e per tutti i motivi
Pag. 3 a 12 esposti nella presente opposizione, accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi medio tempore riscossi da . Dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza del Controparte_2 credito tributario per il quale è stata iscritta l'ipoteca sui beni aggrediti in executivis ed intrapresa
l'esecuzione immobiliare nonché l'assenza originaria delle condizioni previste dal D.P.R. 602/1973
e, quindi, l'inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo alla base della procedura esattoriale;
per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o l'estinzione della procedura esecutiva Trib. Vasto
R.G.Es. 85/2013; - sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2
per l'omesso incasso di tutti i canoni oggetto delle due procedure di pignoramento
[...] presso terzi meglio esposte in narrativa nonché il conseguente diritto della società Controparte_1 ad ottenere il ristoro di tutti i pregiudizi sofferti e, pertanto, condannare
[...] Controparte_2
al pagamento in favore della società opponente della somma che sarà accertata in corso
[...] di causa, da portarsi a deconto dell'eventuale credito erariale residuo;
- conseguentemente ed in ogni caso, dichiarare inefficace l'assegnazione degli immobili al creditore procedente e disporne il pieno ed immediato riacquisto da parte della società esecutata, con contestuale ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellazione della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione dell'ipoteca;- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da porre a carico delle parti opposte, maggiorate ex art. 96 c.p.c. per i motivi ampiamente spiegati.”.
si è costituita in giudizio contestando le avverse domande ed Controparte_6 eccezioni e chiedendo al Tribunale adito: “Voglia l'Ill.ma Autorità adita, contrariis rejectis,
PRELIMINARMENTE: “rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione poiché inammissibile;
NEL
MERITO: rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata. Con vittoria di spese, competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge e distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
, pur ritualmente citato, non si è costituito nella presente fase di merito Controparte_5 rimanendo, così, contumace.
Compiuta la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento dell'istruttoria richiesta dall'opponente, il giudice, all'esito dell'udienza del 10.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
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Data la peculiarità e complessità della materia analizzata, oltre che l'eterogeneità dei motivi di opposizione posti all'attenzione dell'odierno giudicante, è d'uopo in primo luogo procedere,
Pag. 4 a 12 d'ufficio, alla verifica in ordine alla riconducibilità o meno delle questioni sollevate alla giurisdizione ordinaria adita.
A tal fine è, innanzitutto, necessario richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, le quali hanno fissato il discrimine tra giurisdizione ordinaria e tributaria nei termini che seguono: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass. SS.UU. 7822/2020 e succ. conf.).
Fermo restando che nel caso di specie non risulta contestata la validità della notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, andando ad analizzare i singoli motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Con il punto n. 1 dell'atto di citazione l'opponente ha denunciato la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo essendo intervenuta, nel corso della procedura esecutiva, sentenza della CTP di
Campobasso che ha accolto il ricorso del debitore rideterminando il credito della procedente, dalla stessa quantificato in € 1.691.177,16, in poco più di € 22.764,22. A tale pronuncia ha, poi, fatto seguito il doveroso provvedimento di sgravio dell'Amministrazione finanziaria e la
Pag. 5 a 12 successiva istanza di rottamazione con la conseguenza che, secondo la tesi dell'opponente, sarebbe venuto meno il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione, con conseguente sua improcedibilità.
Così richiamata la questione, si rileva, in primo luogo, in merito alla giurisdizione, che essendo il fatto dedotto sorto successivamente alla notifica della cartella di pagamento, esso non rientra tra quelli che avrebbero dovuto dedursi innanzi al giudice tributario ma essendo modificativo della pretesa tributaria consacrata nella cartella validamente notificata esso appartiene alla giurisdizione ordinaria ed è, pertanto, nella presente sede suscettibile di analisi.
In ordine alla qualificazione del motivo, si osserva, che inerendo questo alla stessa sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, dev'essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è ammissibile, in quanto riguardante fatti sopravvenuti rispetto all'assegnazione delle somme.
Si rivela, tuttavia infondato, per quanto appresso esplicato.
Prioritariamente, va osservato che “nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante” (Cass. SS.UU. n. 61/2014).
Il principio dev'essere, dunque, interpretato nel senso che la proseguibilità della procedura esecutiva presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.
Nel caso di specie, sebbene la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, con pronuncia di cui neppure è stata dimostrata la definitività, abbia ridotto (non del tutto annullato) il credito sulla base del quale l'esecuzione era stata intrapresa, l'esecuzione può legittimamente proseguire per il minor importo accertato e, comunque, per quello per il quale successivamente CP_6
Pag. 6 a 12 delle è intervenuta. Controparte_6
Chiarito ciò, si rileva che l'opponente ha, altresì, insistito per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in ragione dell'art. 3, comma 10, del d.l. 119/2018, che introdotto la c.d.
“rottamazione-ter” di cui ha usufruito il debitore, il quale dispone: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto: …e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” e il successivo comma 13, il quale prevede che “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: ... b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Orbene, dalla semplice lettura della normativa richiamata dallo stesso opponente emerge la palese tardività della doglianza, atteso che, al tempo dell'istanza di definizione agevolata erano già decorsi oltre cinque anni dalla assegnazione allo Stato degli immobili esecutati.
Sul punto si osserva che il comma 13 dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, infatti, subordina l'effetto estintivo al primo incanto con esito positivo. Orbene, è possibile sostenere che la ratio della disposizione, risieda nella necessità di non intervenire sulle sorti delle procedure esecutive che si trovino già in stadi avanzati, con la conseguenza che la richiamata disposizione, pur non prevedendolo espressamente, deve interpretarsi nel senso di ritenere precluso il citato effetto estintivo nel caso in cui sia stata già disposta l'assegnazione del bene. A questa logica risultano, infatti, ispirati gli artt. 629 e 632 del c.p.c., nonché l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., i quali subordinano l'estinzione della procedura all'aggiudicazione del bene, ovvero all'assegnazione dello stesso.
A ciò aggiungasi che l'opponente ha documentato il pagamento della sola prima rata.
Ritiene il giudicante, che la richiamata normativa risulti piuttosto ambigua in ordine alle sorti del processo esecutivo, anche in ragione di quanto disposto dal comma 6 della richiamata disposizione, nella parte in cui dispone “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Tale ambiguità ha, infatti, determinato il sorgere di due indirizzi interpretativi diversi in ordine alla necessità, ai fini dell'estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle somme dovute
Pag. 7 a 12 (così Cass. 12/09/2024 n. 24479 – pur avendo il caso in esame ad oggetto la rottamazione quater, disciplinata dalla l. n. 197/2022 essendo previste le medesime disposizioni) o, all'opposto, della non necessità di detto pagamento, essendo sufficiente il solo perfezionamento della procedura amministrativa della rottamazione (così Cass. 11/09/2024, n. 24428).
Ciò posto, ritiene l'odierno giudice di aderire al primo orientamento citato in ragione del tenore letterale delle disposizioni richiamate, che prevedono da un lato l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall'altro la subordinazione dell'estinzione del giudizio all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Per cui, conseguentemente, non avrebbe comunque potuto pervenirsi ad una dichiarazione di improseguibilità del giudizio esecutivo, non essendoci prova del pagamento integrale del dovuto.
In conclusione, sulla scorta delle riportate considerazioni, il relativo motivo di opposizione si appalesa infondato.
In ordine al motivo n. 2 dell'atto di citazione, inerente all'erronea quantificazione del credito precisato da parte di , quale creditrice procedente, inerendo Controparte_2 questo alla legittimità dell'atto esecutivo, la questione appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Si osserva, poi, che l'eccezione in esame può astrattamente qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non riguardando un profilo relativo al diritto di procedere all'esecuzione ma al suo quomodo, in quanto la deduzione relativa all'erroneità del credito concerne una modalità di realizzazione del diritto stesso. D'altronde, che le questioni inerenti alla quantificazione del credito costituiscano opposizione agli atti esecutivi trova, altresì, conferma nell'art. 512 c.p.c., il quale dispone che in caso di controversie in merito alla sussistenza o all'ammontare dei crediti, l'ordinanza del giudice è impugnabile nei termini di cui all'art. 617
c.p.c.
Conseguentemente, essendo stato l'atto ritenuto viziato (progetto di distribuzione con precisazione del credito da parte di ) depositato il 5.5.2021 e Controparte_2
l'opposizione il 7.6.2021, risulta spirato il termine perentorio di venti giorni previsto dall'articolo
617 c.p.c.
Ove, poi, il motivo fosse qualificato in termini di opposizione all'esecuzione, essa si appaleserebbe irrimediabilmente tardiva atteso che, a mente dell'art.615, comma 2, c.p.c. “l'opposizione è
Pag. 8 a 12 inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione”, non potendo qualificarsi come validi “fatti sopravvenuti” la pronuncia della giustizia tributaria o l'istanza di definizione agevolata, per i motivi già sopra esplicati.
Medesimo discorso dev'essere compiuto in ordine alla censura costituente il motivo n. 3 dell'opposizione, con il quale l'opponente ha denunciato la tardività dell'istanza di assegnazione ex art. 85 DPR 602/1973 e la decadenza per inottemperanza del provvedimento giudiziale del
14.3.2014: anche in questo caso l'eccezione sollevata riguarda la legittimità di singoli atti esecutivi per cui, come tale, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., risultando irrimediabilmente e largamente tardivo.
In ordine al motivo di opposizione n. 4, relativo all'improcedibilità dell'esecuzione per assenza dei presupposti previsti dall'art. 76, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 602/1973, che prevede: “l'agente della riscossione…può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera i centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto”, si osserva quanto segue.
Anche in questo caso la richiamata eccezione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario afferendo a fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al rispetto alla valida notifica della cartella o dell'intimazione. Si rileva, poi, che la suddetta questione dev'essere inquadrata come opposizione ex art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto il diritto del creditore a procedere all'esecuzione e trattandosi di questione sopravvenuta rispetto all'assegnazione, la stessa è ammissibile.
Orbene, anche ove si ritenesse applicabile la suddetta normativa ai casi di riduzione, in corso di esecuzione, del credito che aveva dato origine alla procedura esecutiva, in un'ottica di favor per il debitore esecutato, va osservato che nella specie l'opponente, che ne era onerato in base agli ordinari criteri di riparto, non ha dimostrato la definitiva riduzione del credito al di sotto della menzionata soglia di legge, in mancanza, come detto, del passaggio in giudicato della pronuncia della giustizia tributaria e del pagamento integrale della definizione agevolata.
Peraltro, la conseguenza non sarebbe, in ogni caso, quella auspicata dall'opponente, ovvero l'improcedibilità dell'esecuzione, alla luce dell'intervento nella procedura esecutiva di CP_6
e di altro creditore per differenti crediti.
[...] Controparte_6
Ed infatti, essendo in ogni caso il titolo che ha dato vita alla procedura espropriativa
Pag. 9 a 12 originariamente valido, esso resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore procedente, essendo principio pacifico che “Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente
(sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.” (Cass. SS.UU. 61/2014).
Tali principi, sebbene espressi specificamente per l'ipotesi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, sono certamente applicabili anche al di fuori dell'ambito specifico d'indagine ivi delimitato, valorizzato il fatto per cui la ratio sottesa a detti principi attiene a profili di fondo della procedura esecutiva in quanto tale e dei soggetti in essa coinvolti (in particolare, creditori intervenuti e debitore esecutato, con le rispettive e differenti esigenze di tutela), non già ad aspetti specifici propri dei soli titoli di formazione giudiziale.
Discorso diverso dev'essere, invece, fatto per la censura di cui al punto 4.2, inerente all'assenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il vizio denunciato, come riconosciuto dallo stesso opponente (cfr. p.
4.2 atto di citazione), è autonomamente impugnabile innanzi alla magistratura tributaria, essendo principio consolidato che le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili appartengano alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall'ipoteca (Cass. ord. SS.UU.
10773/2019). Orbene, nel caso di specie avendo i crediti azionati dall'amministrazione finanziaria natura tributaria (IRES, IVA, IRAP e sanzioni – cfr. estratti di ruolo allegati “Deposito atti del procedimento esecutivo immobiliare e richiesta di assegnazione immobili allo Stato” – fasc. esecuzione), dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario.
In ordine alla domanda di accertamento e risarcimento del danno causato da all'opponente, _7 articolato al punto n. 5 dell'atto di citazione, per aver instaurato e proseguito una procedura esecutiva pur in assenza dei presupposti per la prosecuzione, dev'essere, innanzitutto, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario essendo pacifico, che “qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione
Pag. 10 a 12 dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie” (Cass. civ. SS.UU. 20323/2012).
Appurato tale aspetto si rileva, tuttavia, che la domanda è inammissibile essendo stata articolata nella sola fase di merito e non innanzi al giudice dell'esecuzione. Si osserva, infatti, che in ragione del carattere unitario (seppur con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova (cfr. Cass.
20.01.2011 n. 1328; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
37751 del 23/12/2022). Premesso quanto sopra, non v'è dubbio in ordine all'inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno avanzata nei confronti della creditrice procedente, costituendo domanda sostanzialmente e ontologicamente diversa rispetto a quelle avanzate innanzi al giudice dell'esecuzione.
È, altresì, inammissibile nella presente fase di merito la richiesta di sospensione dell'esecuzione di cui ai punti 6 e 7 dell'atto di citazione, come già espresso in corso di causa, essendo competente a decidere sulla eventuale sospensione della procedura esecutiva il solo giudice dell'esecuzione, nel corso della procedura esecutiva ovvero nella fase sommaria dell'opposizione a mente dell'art. 618 comma 2 c.p.c. o, eventualmente, il Tribunale collegiale in sede di reclamo ex art.624, comma 2, c.p.c.
Nella specie, peraltro, l'istanza di sospensione è stata già avanzata, per i medesimi motivi quivi azionati, avanti al GE nella fase sommaria dell'odierna opposizione ed è stata rigettata (cfr. ord.
10.10.2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, del suo medio grado di complessità e dei parametri minimi attesa la natura documentale della causa e l'esiguità del numero delle udienze celebrate e degli atti difensivi redatti.
Nulla in ordine alle spese di lite del creditore intervenuto, , non essendosi Controparte_5 costituito nella presente fase e non avendo, quindi, sostenuto alcuna spesa suscettibile di ristoro.
P.Q.M.
Pag. 11 a 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_5
- dichiara il difetto di giurisdizione ordinaria in ordine al motivo di opposizione n.
4.2 dell'atto di citazione spettando la giurisdizione al giudice tributario;
- rigetta nel resto l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 5.431,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 12 a 12