Decreto presidenziale 27 novembre 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5933 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05933/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14700/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14700 del 2023, proposto da
OR PP AL, ES DR, FU EN, OE ER, ES AR, LO IA RO, IA UA, AN ON, AN RO, EA AT, BR LL, ID IC, IS LO, NZ EN, GI EL NT, ON RO, LE D'NA, VA De ES, LE De NT, OR Di AU, IA IA AV Di RO, AM ON, SE TA TO, CA AR, UC AR, CE EM, FI VI FO, IA OV FU, AU GA, CH LU CI, TI NO, ER LL, ES CI, NO SO, IA CE La Marca, SA ON, AT GO, AN UC, LE MA, IA AT, CA MO, AN Wolfgang DE AG, NA AG, CH Notaro, IA CH TO, IA OC, IC IA PA, BR LL, ES AN, MO ES, VA PP, LA LA, AR ZZ, IZ DO, AN CA RO, TT ND, EL AL, EA IC DO, IAna ER, CO ON GL, CH IL, AL BÈ, LE GA, IA LE GA, IC IS, CE RA, RT FI, GN RO, VI VE, RT VE, ES AD, PA LF, MA OS, VA EAto, ES DR, VA AR, BE SS RI, ES PI SP, SS TA RB, NR GE RI, DO AS, AN EN, TT ET, LE SO, HE PI NE, LO BO, IA OR, EN AN, EL AN, FI IN, SS RI, RT CO, IS RU, IA TI, EL DE, IA TE PA, VI IG, CL PE, DO RA, RO SE, NG SA SO, DO NO, CE TO, NA UT, IC LL, IM ER, VA IL, IN AN, TO OR, CA CO, RT MA, RI RO, OE UN, LA IA NO, CA D'AN, ON D'SC, CH De RI, EL De ON, BE ES, CA Di BE, SO Di CO, VA Di IO, AB Di CC, SS Di FA, IO Di FA, DE NN, IL IA DI, AN IA RA, IC ER, IA IT, OE IT, SA IT OL, ING NA, IC ER, CH RI, IA LI ES, LI ZI, GI OR, CA ON, DD OR, IC CO, BE LE GA, LA CE FA, LA OL, CH CO, SS RI, LI IA RA OL, AR HI, BE ZZ, YL DI, NT NO, VI IC IA La AN, IA La LL, RE AG, AN NI, IA ST EZ, Nethmi Nimesha Lindamulage Perera, CO Lo MO, IA LO Lo VU, NA IA NO Di Marzaiuolo, RI AC, LO NI, RT EN NC, AT CA, RI ZI, SS RA, RD MA, IT MA, RG MA, PP RI, SS NI, MM MI, NA AR, HE AC, NZ AN, DE RA, IC NG, IT TR, VI TO, IO CA, GN MA, ET NI, IS LL, IAna LÀ, VI AV, NG SA ON, CH EZ, RO IAno, AT IAzzai, IA PI, AN IA LE, EN RA, LE GN, AD IA AR NZ, SS ST, AT IZ, IA OR SApepe, ES EL, ON EL, ED AR, IA CH AR, CH SA, IA IA, OR NZ IS, LU EL, IAteresa SE, NZ ONlli, CH NT OL, IC NI, IC TO RR, IC IA IA Taggiasco, GI AN, GL AL, FI DI, IA UF, IS IC, RO IT, SI IT, EA OL, NR LP, IO ON, IA NA, EL CE GA NZ, BE PO, RT RU, UC OC, ES OR, IM ON AN VI, RI AR, IC AS, IO SS, AM RC, ES QU LA, LO LL, FI RU, EL Di CO, AT SI, CH TR, DD RO, IA LO, NI AL, SE AN TO, IA BA, ICtta BAto, CH BA, RA RA, CO BE, LA CH, AN IA AN, AT BO, TR BOcini, IT TO, IC OR, LA RA, VI AS, RI UN, IO SI, IA AF, AN EL, ES AN AO ER, IC CA, RI CA, LA IA PU, AE RA, AN AR, GN AL, MI CI, EN TA, IA RA OT, VI D'IU, IT D'AN, AT De IU, BR De CA, NAmaria De IS, RO EL MA, CA ELlo SC, EA OR De SE, CE CH Di IL, NG Di RI, IA Di NA, OR AN PI Di RO, DE IS, VI CU, AN MU Doriani, NAchiara VU, NZ IA RI, LA IA FE, ON TT, IA RI, RO FI, RE GA, IA LO AN, CH GA, VI IO, AN IA AN, EA GU, AN GU Neuschuler, IAna AN, IA LA, TT PI IA, TA AR IOla Imperatrice, IC Indigeno, LO EN Paullo, EA LA, RT AM, ER AT, NI Lonhgitano, SA UO, AL MA, TI UC, AN NI, ES MA, IA RC, DE COni, CH SA, IC CO, NA ZZ, IC ZZ, AU UR, EA RCo, LO IG, IA MI, ES SO, UC IA, KO ST, CE AS, IA PE, IN RO, CE PI, IA IA PI, OR PO, NI VA OP, AN PO, AN QU, ME IN, SS RA, RI MA RA, MB ND, AN NDne, ME NI, SS CU, ES ZZ, AN ON, CH RU, IA IA NI, GI IA, IS AR, CA AT, HA TI, LE AC, SS IU, AN SC, IA NI, ON AM, RA OR, IC NU, CE SO, IO DO, SO IL, NA CC, ELia LO, VA VI, TE OL, OE OC, EN UI, IA IA Romano, CA AR, FI VI FO, SE TA TO, EA AT, AM ON, LE GA, ES AN, IA De OM, BR LL, LI AL, rappresentati e difesi dagli avvocati HE Bonetti, Santi ELia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, RA Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
Cineca, Università degli Studi di Padova, non costituiti in giudizio;
nei confronti
DE AU, FA AR, EN NA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota CISIA 26/10/2023 con la quale si è denegato il diritto di accesso alle istanze variamente proposte dai ricorrenti del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi allegati sulle “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria” e del D.M. 1107/2022 all. 2 nella parte in cui è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota indicata;
2) del D.M. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”, del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023 “Definizione dei posti disponibili per l''accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”, nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all''art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all''art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell''art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”.
per la condanna all''ostensione
dei documenti richiesti con le istanze di accesso inviate alle Amministrazioni intimate
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso – Cisia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa LE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 11 marzo 2023 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’azione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, volta ad ottenere l’accesso a documentazione successivamente depositata nell’ambito di ricorsi analoghi, dichiarando, su tale base l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto che, in considerazione del contenuto della dichiarazione di parte ricorrente, non possa ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, non risultando essere stato adottato alcun provvedimento satisfattivo della pretesa azionata che ne faccia presupporre la fondatezza, inidoneo essendo a tal fine l’avvenuto consentito accesso alla documentazione richiesta nell’ambito di ricorsi analoghi;
Quanto ad esito processuale del giudizio a seguito di sopravvenienze intervenute in corso di processo deve premettersi, in linea generale, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato (da ultimo: TAR Lazio, Roma Sez., III-ter, 5 febbraio 2024, n. 2202);
Ciò coerentemente con l’art. 34, comma 5, c.p.a., che dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” con pronuncia che costituisce una sentenza di merito in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione intitolata, appunto, alle “sentenze di merito”;
Tale esito del giudizio si determina per effetto di una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata, ritenendone l’originaria fondatezza, e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al seguente art. 35 c.p.a., ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135);
Ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono quindi presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite;
Ritenuto che tali presupposti non siano ravvisabili nella fattispecie in esame, dal momento che non vi è alcun provvedimento satisfattivo della specifica pretesa avanzata con il ricorso, integrando quindi la dichiarazione di parte ricorrente una causa di improcedibilità del giudizio, la quale, differentemente dalla cessazione della materia del contendere, ha valenza meramente processuale e si verifica nel caso in cui o la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione, o nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, venendo meno in tal caso la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di tipo meramente processuale;
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. costituisce quindi una pronuncia di rito che investe soltanto il presupposto processuale dell'interesse a ricorrere, richiedendo “il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito per essere venuta meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice”;
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere proveniente da parte ricorrente implica la chiara manifestazione della insussistenza dell’interesse alla decisione sul ricorso, di cui dover prendere atto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame alla luce della dichiarazione di parte ricorrente;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto dell’esito del giudizio e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TA, Presidente, Estensore
LE Monica, Consigliere
CO VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE TA |
IL SEGRETARIO