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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(P.I. n. Parte_1
), in persona del suo legale rapp.te p.t. Sig.ra P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorino Ferraro ed C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., (p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Nicola Venosa, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
evocava in giudizio la Parte_2 [...]
per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 173/2023 reso, in data 5 maggio CP_1
2023, dal Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di Controparte_1
€.31.079,08 oltre accessori per fornitura di merce.
A sostegno dell'opposizione evidenziava, in via preliminare, la nullità della notifica per inesistenza della stessa, poiché il decreto ingiuntivo notificato risultava mancante sia del numero che della data di deposito. Nel merito, eccepiva la illegittimità della procedura di negoziazione assistita in quanto mancante dell'attestazione di conformità/registrazione, sia l'esistenza che l'entità del credito poiché riferito a fatture unilateralmente emesse che non possono essere ritenute valida prova del credito. Si costituiva in giudizio la società opposta che riteneva legittima la notifica dell'ingiunzione, che specificava essere stata eventualmente sanata dalla opposizione stessa, e l'infondatezza nel merito della stessa opposizione in quanto il credito oltre che dalle fatture risultava provato, sin dalla domanda monitoria, da riconoscimenti di debito a seguito di transazione intervenuta tra le parti.
Le parti provvedevano al deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del 31 gennaio 2024 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 7 gennaio 2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
In via preliminare va evidenziato che, ad onta della questione in ordine alla validità del procedimento di negoziazione assistita come svoltasi e contestata dall'opponente, recente giurisprudenza, alla quale il giudicante ritiene di aderire, evidenzia che “L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, - che stabilisce che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, - non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (Trib. Padova, Sez. II, 16/05/2024, n. 970) e che
“'l'obbligo del ricorso alla negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità delle domande di condanna al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non superiori a
50.000,00 euro, non sussiste neppure nel procedimento di ingiunzione, inclusa la successiva eventuale opposizione, per espressa previsione normativa” (Trib. Napoli, Sez.
V, 08/06/2023, n. 5931).
Alla luce di tanto non risultando obbligatoria nel caso di specie la negoziazione l'eccezione di parte opponente non merita accoglimento.
Sempre in via preliminare occorre osservare che, ad onta della esistenza o meno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
inoltre ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762). In definitiva, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo compete al creditore dimostrare l'esistenza del credito fatto valere giusta gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova (ex multis, Cass., 05/08/2011, n. 17050).
Inoltre, quanto all'efficacia probatoria della fattura commerciale, la stessa, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se annotata nei libri obbligatori, non ha alcuna valenza sul piano probatorio, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, soprattutto se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (ex multis, Cass., 28/05/2019, n. 14473; Cass., n. 299 del 2016).
Occorre, pertanto, provare l'effettiva esistenza del credito a mezzo di ulteriori elementi probatori, anche indiziari.
Parte opposta ha allegato, sin dalla richiesta monitoria, prova della esistenza di proposta transattiva con pagamento rateale avanzata dalla società opponente nei confronti della società opposta e da questa accettata, stante la sottoscrizione, giammai contestata formalmente, di entrambe le parti.
La proposta, che richiama le fatture azionate, rappresenta un vero e proprio riconoscimento di debito, anche a tenore dell'indicazione “il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateazione”. In particolare, la proposta transattiva può valere come riconoscimento di debito perché il contenuto e la sottoscrizione la qualifica come riconoscimento di debito avente natura confessoria (ex multis, Cass.,
11.11.2024, n. 29078).
A fronte della prova dell'esistenza del credito così come richiesto con il monitorio,
l'opponente non ha fornito prova del pagamento, neanche parziale.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta non fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla richiesta di condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire (ex multis, Cass., 20 luglio 2023, n. 216667). La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento in quanto non se ne rinvengono i presupposti e la prova del danno, che ugualmente deve essere fornita dal richiedente (ex multis, Cass., 13 settembre 2019, n. 22952). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione di valore compreso tra €.26.000,00 e €.52.000,00 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G.
653/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2023 reso, in data 5 maggio 2023, dal Parte_1
Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di €.31.079,08, Controparte_1
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della opposta
[...] [...] delle spese di lite che liquida in €.3.397,00, per compensi professionali ex D.M. CP_1
55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Nicola Venosa dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro il 25 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(P.I. n. Parte_1
), in persona del suo legale rapp.te p.t. Sig.ra P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorino Ferraro ed C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., (p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Nicola Venosa, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
evocava in giudizio la Parte_2 [...]
per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 173/2023 reso, in data 5 maggio CP_1
2023, dal Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di Controparte_1
€.31.079,08 oltre accessori per fornitura di merce.
A sostegno dell'opposizione evidenziava, in via preliminare, la nullità della notifica per inesistenza della stessa, poiché il decreto ingiuntivo notificato risultava mancante sia del numero che della data di deposito. Nel merito, eccepiva la illegittimità della procedura di negoziazione assistita in quanto mancante dell'attestazione di conformità/registrazione, sia l'esistenza che l'entità del credito poiché riferito a fatture unilateralmente emesse che non possono essere ritenute valida prova del credito. Si costituiva in giudizio la società opposta che riteneva legittima la notifica dell'ingiunzione, che specificava essere stata eventualmente sanata dalla opposizione stessa, e l'infondatezza nel merito della stessa opposizione in quanto il credito oltre che dalle fatture risultava provato, sin dalla domanda monitoria, da riconoscimenti di debito a seguito di transazione intervenuta tra le parti.
Le parti provvedevano al deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del 31 gennaio 2024 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 7 gennaio 2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
In via preliminare va evidenziato che, ad onta della questione in ordine alla validità del procedimento di negoziazione assistita come svoltasi e contestata dall'opponente, recente giurisprudenza, alla quale il giudicante ritiene di aderire, evidenzia che “L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, - che stabilisce che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, - non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (Trib. Padova, Sez. II, 16/05/2024, n. 970) e che
“'l'obbligo del ricorso alla negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità delle domande di condanna al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non superiori a
50.000,00 euro, non sussiste neppure nel procedimento di ingiunzione, inclusa la successiva eventuale opposizione, per espressa previsione normativa” (Trib. Napoli, Sez.
V, 08/06/2023, n. 5931).
Alla luce di tanto non risultando obbligatoria nel caso di specie la negoziazione l'eccezione di parte opponente non merita accoglimento.
Sempre in via preliminare occorre osservare che, ad onta della esistenza o meno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
inoltre ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762). In definitiva, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo compete al creditore dimostrare l'esistenza del credito fatto valere giusta gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova (ex multis, Cass., 05/08/2011, n. 17050).
Inoltre, quanto all'efficacia probatoria della fattura commerciale, la stessa, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se annotata nei libri obbligatori, non ha alcuna valenza sul piano probatorio, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, soprattutto se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (ex multis, Cass., 28/05/2019, n. 14473; Cass., n. 299 del 2016).
Occorre, pertanto, provare l'effettiva esistenza del credito a mezzo di ulteriori elementi probatori, anche indiziari.
Parte opposta ha allegato, sin dalla richiesta monitoria, prova della esistenza di proposta transattiva con pagamento rateale avanzata dalla società opponente nei confronti della società opposta e da questa accettata, stante la sottoscrizione, giammai contestata formalmente, di entrambe le parti.
La proposta, che richiama le fatture azionate, rappresenta un vero e proprio riconoscimento di debito, anche a tenore dell'indicazione “il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateazione”. In particolare, la proposta transattiva può valere come riconoscimento di debito perché il contenuto e la sottoscrizione la qualifica come riconoscimento di debito avente natura confessoria (ex multis, Cass.,
11.11.2024, n. 29078).
A fronte della prova dell'esistenza del credito così come richiesto con il monitorio,
l'opponente non ha fornito prova del pagamento, neanche parziale.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta non fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla richiesta di condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire (ex multis, Cass., 20 luglio 2023, n. 216667). La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento in quanto non se ne rinvengono i presupposti e la prova del danno, che ugualmente deve essere fornita dal richiedente (ex multis, Cass., 13 settembre 2019, n. 22952). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione di valore compreso tra €.26.000,00 e €.52.000,00 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G.
653/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2023 reso, in data 5 maggio 2023, dal Parte_1
Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di €.31.079,08, Controparte_1
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della opposta
[...] [...] delle spese di lite che liquida in €.3.397,00, per compensi professionali ex D.M. CP_1
55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Nicola Venosa dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro il 25 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara