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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33496 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO CASSANDRO e dell'avv. MARINA BUONO, elettivamente domiciliato in viale
Andrea Doria n. 5, Milano, presso il difensore avv. CASSANDRO GIANCARLO;
- opponente-
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. DANIELA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Isonzo 9C, 20821 Meda, presso il difensore avv. DANIELA COPPOLA;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 20/09/2024 Controparte_1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9659/2024, pubblicato in data 11.7.2024 dal Tribunale di Milano, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro 270.867,76, oltre interessi e spese della procedura monitoria. ha contestato, nel merito, la sussistenza del credito affermato da controparte, e, in Parte_1 via preliminare, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi, a detta dell'opponente, ritenere sussistente la competenza alternativamente del Tribunale di Lodi o del Tribunale di Pavia;
ciò in forza dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
Si è costituita la società contestando tutte le difese avverse, affermando, nel merito, Controparte_1 la sussistenza del diritto di credito vantato in sede monitoria, e, però, prima ancora, preliminarmente, dichiarando di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e alla successiva udienza del 03.06.2025 la G.I., udita la discussione orale delle parti, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
In linea generale, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (v. tra le altre, la sentenza del n. 2130030/07/2024), nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c.,
l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Decisiva in tal senso, secondo i giudici di legittimità, è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o, meglio, impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve, in tali ipotesi, limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Il processo in questo caso rimane identico e ciò, per quanto qui interessa e per come meglio si dirà appresso, si ritiene conforti la tesi secondo cui a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia.
Ed invero, vi è un contrasto, sia nella giurisprudenza di merito, che di legittimità, in ordine alla questione se i principi sopra esposti debbano e possano trovare integrale applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, per essere stato emesso da un giudice incompetente (in senso favorevole vedi Cass. n. 25180 del 2013; Cass. n.
6106 del 2006, mentre in senso contrario Cass. n. 4028 del 2021).
In particolare, la tesi secondo cui in tale giudizio il giudice dovrebbe pronunciare sulle spese è argomentata anche dal rilievo che in queste ipotesi non si verifica, con la riassunzione, una piena translatio del giudizio: il giudizio di opposizione, con la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, è ormai definito e la causa riassunta avrà ad oggetto l'accertamento del credito in precedenza fatto valere in via monitoria.
2 Ciò posto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, su tale questione, la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta. E così poiché, come rilevato dagli interpreti, anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato e a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo.
Anche in questa ipotesi si verifica, dunque, il fenomeno della translatio iudicii e la pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo diviene una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente (Cass. n. 15694 del
2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999).
Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese.
Pertanto, nel caso di specie, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile (art. 28 c.p.c.), la scrivente, preso atto dell'adesione e dell'accordo endoprocessuale delle parti, non rende alcuna decisione sulla competenza e, pronunciando con sentenza stante la necessità di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non provvede neppure sulle spese – il cui regolamento spetta al giudice presso il quale la causa deve essere trasferita – e pronuncia la cancellazione dal ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 9659/2024 pubblicato dal Tribunale di Milano l'11.7.2024;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della presente causa davanti, alternativamente, al Tribunale di Lodi o di Pavia;
- nulla sulle spese di lite
Così deciso in Milano, il 3.6.2025
La Giudice
Paola Condorelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO CASSANDRO e dell'avv. MARINA BUONO, elettivamente domiciliato in viale
Andrea Doria n. 5, Milano, presso il difensore avv. CASSANDRO GIANCARLO;
- opponente-
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. DANIELA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Isonzo 9C, 20821 Meda, presso il difensore avv. DANIELA COPPOLA;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 20/09/2024 Controparte_1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9659/2024, pubblicato in data 11.7.2024 dal Tribunale di Milano, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro 270.867,76, oltre interessi e spese della procedura monitoria. ha contestato, nel merito, la sussistenza del credito affermato da controparte, e, in Parte_1 via preliminare, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi, a detta dell'opponente, ritenere sussistente la competenza alternativamente del Tribunale di Lodi o del Tribunale di Pavia;
ciò in forza dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
Si è costituita la società contestando tutte le difese avverse, affermando, nel merito, Controparte_1 la sussistenza del diritto di credito vantato in sede monitoria, e, però, prima ancora, preliminarmente, dichiarando di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e alla successiva udienza del 03.06.2025 la G.I., udita la discussione orale delle parti, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
In linea generale, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (v. tra le altre, la sentenza del n. 2130030/07/2024), nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c.,
l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Decisiva in tal senso, secondo i giudici di legittimità, è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o, meglio, impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve, in tali ipotesi, limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Il processo in questo caso rimane identico e ciò, per quanto qui interessa e per come meglio si dirà appresso, si ritiene conforti la tesi secondo cui a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia.
Ed invero, vi è un contrasto, sia nella giurisprudenza di merito, che di legittimità, in ordine alla questione se i principi sopra esposti debbano e possano trovare integrale applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, per essere stato emesso da un giudice incompetente (in senso favorevole vedi Cass. n. 25180 del 2013; Cass. n.
6106 del 2006, mentre in senso contrario Cass. n. 4028 del 2021).
In particolare, la tesi secondo cui in tale giudizio il giudice dovrebbe pronunciare sulle spese è argomentata anche dal rilievo che in queste ipotesi non si verifica, con la riassunzione, una piena translatio del giudizio: il giudizio di opposizione, con la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, è ormai definito e la causa riassunta avrà ad oggetto l'accertamento del credito in precedenza fatto valere in via monitoria.
2 Ciò posto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, su tale questione, la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta. E così poiché, come rilevato dagli interpreti, anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato e a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo.
Anche in questa ipotesi si verifica, dunque, il fenomeno della translatio iudicii e la pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo diviene una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente (Cass. n. 15694 del
2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999).
Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese.
Pertanto, nel caso di specie, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile (art. 28 c.p.c.), la scrivente, preso atto dell'adesione e dell'accordo endoprocessuale delle parti, non rende alcuna decisione sulla competenza e, pronunciando con sentenza stante la necessità di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non provvede neppure sulle spese – il cui regolamento spetta al giudice presso il quale la causa deve essere trasferita – e pronuncia la cancellazione dal ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 9659/2024 pubblicato dal Tribunale di Milano l'11.7.2024;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della presente causa davanti, alternativamente, al Tribunale di Lodi o di Pavia;
- nulla sulle spese di lite
Così deciso in Milano, il 3.6.2025
La Giudice
Paola Condorelli
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