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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to D'ONGHIA GIOVANNI MARIA
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresenta pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to COLETTA ELEONORA
-resistente-
OGGETTO: “Riconoscimento malattia professionale”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie e discopatie lombari multiple”, e conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire l'indennizzo in rendita, ovvero in capitale, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Esponeva, infatti, di aver lavorato in qualità di bracciante agricola per oltre 32 anni svolgendo mansioni usuranti, tra cui: Raccolta e lavorazione di prodotti agricoli (uva, agrumi, fragole, ortaggi); movimentazione manuale di carichi pesanti;
utilizzo di attrezzature vibranti e lavoro su terreni irregolari;
esposizione a condizioni climatiche difficili e sbalzi termici. Tali attività svolte hanno causato danni alla colonna vertebrale e agli arti superiori, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia de quo.
In ragione di ciò, in data 29.12.2019, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di malattia professionale all al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva ritualmente l' , che contestava la fondatezza della domanda, CP_1
evidenziando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata e la mancanza del requisito essenziale del rischio qualificato a generare la malattia denunciata, chiedendone il rigetto.
Ritenuta sufficientemente provata la prestazione lavorativa dedotta dal ricorrente, la causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da: “spondilodiscopatie lombari con ernie e discopatie multiple, con sofferenza neurogena L4-L5 A DX L5-S1 A SIN” comportanti un danno biologico complessivo del 6% dalla data della domanda e concludendo, per il riconoscimento dell'eziologia lavorativa, in applicazione dei criteri riportati nella
“Tabella delle menomazioni” relativa al danno biologico di cui al D.M. 12.07.2000
(G.U. 25.07.2000 n.172, S.O.), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità della stessa così come dedotte in ricorso.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 6 (sei) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 31.03.2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to D'ONGHIA GIOVANNI MARIA
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresenta pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to COLETTA ELEONORA
-resistente-
OGGETTO: “Riconoscimento malattia professionale”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie e discopatie lombari multiple”, e conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire l'indennizzo in rendita, ovvero in capitale, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Esponeva, infatti, di aver lavorato in qualità di bracciante agricola per oltre 32 anni svolgendo mansioni usuranti, tra cui: Raccolta e lavorazione di prodotti agricoli (uva, agrumi, fragole, ortaggi); movimentazione manuale di carichi pesanti;
utilizzo di attrezzature vibranti e lavoro su terreni irregolari;
esposizione a condizioni climatiche difficili e sbalzi termici. Tali attività svolte hanno causato danni alla colonna vertebrale e agli arti superiori, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia de quo.
In ragione di ciò, in data 29.12.2019, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di malattia professionale all al fine di ottenere il riconoscimento CP_1
della patologia riscontrata, che veniva rigettata. Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva ritualmente l' , che contestava la fondatezza della domanda, CP_1
evidenziando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata e la mancanza del requisito essenziale del rischio qualificato a generare la malattia denunciata, chiedendone il rigetto.
Ritenuta sufficientemente provata la prestazione lavorativa dedotta dal ricorrente, la causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da: “spondilodiscopatie lombari con ernie e discopatie multiple, con sofferenza neurogena L4-L5 A DX L5-S1 A SIN” comportanti un danno biologico complessivo del 6% dalla data della domanda e concludendo, per il riconoscimento dell'eziologia lavorativa, in applicazione dei criteri riportati nella
“Tabella delle menomazioni” relativa al danno biologico di cui al D.M. 12.07.2000
(G.U. 25.07.2000 n.172, S.O.), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità della stessa così come dedotte in ricorso.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 6 (sei) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 31.03.2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)