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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2188/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2188/2022 tra
, p. iva , in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANGERARDO MIRANDA;
Parte_1
Parte attrice e
, c.f. ; Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO CP_2 C.F._2
VECCHIO;
Parte convenuta e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Controparte_3 C.F._3
SENATORE;
Parte convenuta
E di
, c.f. , e , c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
; C.F._5
Parti convenute e
, p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore;
Parte convenuta e
, p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. DANIELA VICIDOMINI;
pagina 1 di 7 Parte convenuta
Oggi 15 gennaio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Giangerardo Miranda, procuratore costituito, creditore procedente;
Per , l'avv. Domenico Vecchio, procuratore costituito. CP_2
Per , l'avv. Giuseppe Senatore, procuratore costituito. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni in merito alla questione relativa all'esistenza stessa della comunione e alla sussistenza dei presupposti per procedere alla divisione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Giangerardo Miranda si riporta a quanto verbalizzato alla scorsa udienza del 18/12/24 nonché alle C memorie conclusive depositate nei termini come da ordinanza resa da in data 16/10/24; prende atto dell'altra costituzione del germano dell'esecutato sig. costituitosi a mezzo dell'avvocato Controparte_3
Senatore e ne impugna, per quanto di ragione, la comparsa di costituzione e risposta, in particolare laddove si chiede il rigetto della domanda di divisione.
Si riporta a quanto dedotto ed osservato nei verbali di udienza del 16/10 e 18/12/24 evidenziando la necessità di liquidare la quota attribuita all'esecutato, come individuata dal consulente nel progetto divisionale che qui si richiama, avendo il creditore effettuato tutti gli adempimenti ivi compresa le trascrizioni necessarie come disposto dal Ge dottoressa con la sua ordinanza con la quale dispose Per_1 di procedere alla divisione, nel contraddittorio con i comproprietari, con le preclusioni e decadenze in cui sono incorsi i costituiti che si oppongono alla divisione. CP_3
L'avvocato Miranda, dunque, ribadisce la tardività delle costituzioni e si riporta alle conclusioni già rassegnate chiedendo che la questione venga decisa con condanna alle spese degli opponenti.
L'avvocato Giuseppe Senatore il quale si riporta alla propria comparsa e chiede un breve rinvio per trovare un accordo transattivo da parte di;
l'avvocato Miranda si oppone al chiesto rinvio Controparte_3 anche perché la causa odierna riguarda la fase endoesecutiva sulla quale sono state sollevate questioni su cui lo stesso giudice ha rinviato per la discussione ex articolo 281 sexies cpc per cui si insiste affinché venga emessa una sentenza sulle questione sollevate proseguendo nel giudizio de quo.
L'avv. Vecchio nel riportarsi alle note conclusive ribadisce che varie porzioni del lotto 3 – meglio indicate nelle note conclusionali – sono da lui possedute da tempo e sono state usucapite da . CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2188/2022 promossa da:
, p. iva , in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANGERARDO MIRANDA;
Parte_1
Parte attrice
Nei confronti
, c.f. ; Parte convenuta Controparte_1 C.F._1
e di
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO CP_2 C.F._2
VECCHIO; Parte convenuta
E di
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Controparte_3 C.F._3
SENATORE; Parte convenuta
E di
, c.f. , e , c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
; Parti convenute C.F._5 nonchè della
, p.iva. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore;
Parte convenuta
E della
, p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. DANIELA VICIDOMINI;
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Con ordinanza inoltrata per la notifica in data 3.3.2022, l' , Parte_1 creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 197/2019, ha instaurato il giudizio di divisione endoesecutiva avente ad oggetto gli immobili siti in Capaccio-Paestum (SA), alla via
Cafasso, censiti in catasto urbano del predetto comune al Fol 33 p.lle 602, 604, sub 2-3, 605, sub 1-2, 599 e
601, 629 e 769, nonché 105, 284, 285, 433 e 603, intestate, per la quota di 1/5, al debitore esecutato
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, e per la quota di 1/5 ciascuno ai Controparte_1 comproprietari non esecutati , , e CP_2 CP_4 Controparte_3
. Controparte_5
Con comparsa depositata in data 20.6.2023 si è costituita in giudizio l Controparte_9
, richiamando le difese svolte nell'atto di intervento depositato nel procedimento esecutivo
[...]
e la documentazione posta a supporto della propria pretesa, concludendo per lo scioglimento della comunione dei beni staggiti e per la vendita all'incanto dei beni pignorati in quota in quanto non materialmente divisibili.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 21.6.2023, non rinvenuta la documentazione comprovante il buon esito delle notifiche dell'ordinanza ex art 600 c.p.c., è stata fissata nuova udienza con onere per parte attrice di depositare la prova delle notifiche eseguite nonché di notificare il provvedimento di fissazione di nuova udienza a tutte le parti tutte entro trenta giorni prima dell'udienza fissata.
Depositata la documentazione comprovante la regolarità delle notifiche richieste, all'esito della riserva assunta all'udienza del 4.10.2023 il precedente G.U. ha dichiarato la contumacia dei comproprietari non esecutati e ha nominato il CTU ai fini della predisposizione di un progetto divisionale.
Nelle more delle operazioni peritali, in data 21.10.2023 si è costituito in giudizio il comproprietario non esecutato opponendosi alla domanda giudiziale di divisione, spiegando contestuale CP_2 domanda riconvenzionale di usucapione dei beni immobili oggetto del presente giudizio, concludendo per l'emissione di una sentenza dichiarativa dell'avvenuta usucapione dei fondi agricoli siti nel Comune di
, catastalmente identificati nel loro intero al Foglio 33 particella 105 sub, particella 284-sub, CP_6 particella 433 sub, particella 599 sub, particella 601 – sub, particella 603-sub, al Foglio n.34 (rectius 33), particella 629 sub, particella n.769 sub, con ordine al conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di trascrizione della sentenza.
Depositata la perizia e notificata la stessa alle parti non costituite, all'udienza del 16.10.2024, viste le contestazioni svolte dal convenuto rispetto alla divisione e all'esistenza della CP_2 comunione con riferimento alle porzioni di terreno reclamate con domanda riconvenzionale di usucapione,
è stata fissata apposita udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c. sulla domanda riconvenzionale di usucapione e sui presupposti per procedere alla divisione. pagina 4 di 7 In data 13.1.2025 si è costituito in giudizio anche opponendosi alla domanda Controparte_3 di divisione reclamando il proprio diritto di proprietà sulla quota di 1/5.
All'udienza del 15.1.2025, rassegnate le conclusioni delle parti sui profili preliminari indicati dal G.U., è stata emessa la presente decisione non definitiva ex art. 281 sexies c.p.c..
Ciò detto brevemente sulla posizione delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse oggetto dell'invito a precisare le conclusioni del G.U..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del debitore esecutato , nonché dei Controparte_1 comproprietari non esecutati e , così come del creditore CP_4 Controparte_5 iscritto , che non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare Controparte_6 notifica dell'atto introduttivo di lite perfezionatasi mediante consegna a mani in data 7.3.2022 nei confronti del debitore esecutato, di e di ed in data 9.3.2022 nei CP_4 Controparte_5 confronti della . Controparte_6
Viste le contestazioni sulla possibilità di procedere alla divisione, il G.U. ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni sulla sussistenza o meno dei presupposti a procedere alla divisione.
La presente pronuncia, quindi, riguardo solo il profilo del cosiddetto an dividendum sit e non le ulteriori questioni relative alle modalità di divisione, che ovviamente presuppongono l'accertamento del diritto a procedere alla divisione.
L'art. 785 c.p.c. stabilisce che, se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore, altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
Nel caso di specie il diritto a procedere alla divisione è contestato.
, infatti, citato in giudizio quale comproprietario non esecutato, nel costituirsi ha CP_2 chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione in suo favore dei terreni siti nel
Comune di con i seguenti identificativi catastali: CP_6
- Foglio 33 particella 105;
- Foglio 33 particella 284;
- Foglio 33 particella 433;
- Foglio 33 particella 599;
- Foglio 33 particella 601;
- Foglio 33 particella 603;
- Foglio 34 (rectius 33) particella 629;
- Foglio 34 (rectius 33) particella 769.
La procedura esecutiva sottesa e collegata al presente giudizio divisionale ha ad oggetto i beni immobili siti in Capaccio-Paestum (SA), alla via Cafasso, con i seguenti identificativi catastali:
- Foglio 33 particella 602; pagina 5 di 7 - Foglio 33 particella 604 sub 2-3;
- Foglio 33 particella 605 sub 1-2;
- Foglio 33 particella 599 e 601;
- Foglio 33 particelle 629 e 769;
- Foglio 33 particelle 105, 284, 285, 433 e 603;
La domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal comproprietario non esecutato CP_2
va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
[...]
A seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo perfezionatasi il giorno 11.3.2022, il comproprietario si è costituito formulando domanda riconvenzionale con comparsa depositata solo CP_2 in data 21.10.2023, ben oltre il termine decadenziale dei venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 18.5.2022.
In ordine all'inquadramento sistematico del giudizio di divisione c.d. endoesecutivo, ovvero della divisione disposta nel corso del processo di espropriazione di beni indivisi, finalizzata a far cessare lo stato di comunione e disporre in sede esecutiva della sola quota pignorata, va precisato che tale giudizio, pur costituendo un procedimento incidentale nell'ambito del procedimento esecutivo, consiste in un vero e proprio giudizio di cognizione e, in quanto tale autonomo, soggettivamente e oggettivamente distinto dalla procedura esecutiva (in tal senso per tutte cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/08/2021, n. 22210).
Pur in difetto di specifiche previsioni o contenuti degli atti adottati o notificati, l'ordinanza resa in sede esecutiva, che dispone il giudizio divisionale, è equiparata all'atto introduttivo del giudizio, per cui è rispetto alla data di udienza ivi fissata per la prosecuzione che vanno necessariamente calcolati i termini a ritroso per tutte le parti per proporre domande riconvenzionali o espletare le attività difensive riservate alle parti diverse dall'attore in senso tecnico, ovvero dal creditore pignorante della quota indivisa (in tal senso Cass.
Civ., sez. III, 20/08/2018 n. 20817).
D'altra parte, in coerenza con siffatti principi, nell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, evidenziata l'equiparazione del contenuto dell' ordinanza a quello di una domanda giudiziale, con conseguente idoneità ad essere trascritta ai sensi degli artt. 1113 e 2646 c.c., è stata fissata l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 18.5.2022, con assegnazione di un termine fino a venti giorni prima dell'udienza fissata ai destinatari della notificazione per il deposito di comparsa di costituzione nel giudizio di divisione, con espressa avvertenza che il deposito oltre il termine anzidetto avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c..
Ne deriva, attesa l'indiscutibile inclusione della proposizione della domanda riconvenzionale, così come dell'eccezione di usucapione, tra le ipotesi contemplate nell'art. 167 c.p.c., che la domanda riconvenzionale con la quale il comproprietario ha chiesto accertarsi l'usucapione dei beni oggetto di divisione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. pagina 6 di 7 Alla luce di tale conclusione risulta superfluo approfondire se il comproprietario CP_2 avrebbe o meno dovuto spiegare la sua domanda di accertamento della intervenuta usucapione dei terreni oggetto di procedura già in sede esecutiva.
In ogni caso va evidenziato che la domanda come spiegata ha ad oggetto solo in parte beni oggetto di causa, con particolare riferimento ai beni di cui al Foglio 33 particelle 599 e 601, al Foglio 33 particelle 629
e 769 e al Foglio 33 particelle 105, 284, 433 e 603.
Esclusa l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione, va accertato il diritto del creditore procedente a instare per lo scioglimento della comunione sui beni oggetto di causa ex art. 785 c.p.c. ed emesso separato provvedimento per il prosieguo delle operazioni di divisione per sentire le parti in merito alla necessità o meno di disporre la vendita dei beni oggetto di causa ex art. 788 c.p.c. o la possibilità di formare porzioni assegnabili sulla base di un progetto divisionale complessivo.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di , , e Controparte_1 CP_4 Controparte_5 della e;
Controparte_6 CP_6
2. Dispone procedersi alla divisione tra , , Controparte_1 CP_4 [...]
, e per la quota di un quinto (1/5) CP_3 CP_2 Controparte_5 ciascuno dei seguenti beni siti in Capaccio-Paestum:
- il fabbricato al foglio 33 particella 605 sub. 1;
- il fabbricato al foglio 33 particella 605 sub. 2;
- i terreni agricoli: foglio 33 particelle 599, 601;
- i terreni al foglio 33 particelle 629, 769;
- la villetta al foglio 33 particella 602;
- il fabbricato al foglio 33 particella 604, sub 3 e sub 2;
- terreni foglio 33 particelle 105, 284, 285, 433, 603;
3. Dispone con separato decreto la prosecuzione del giudizio divisionale;
4. Rimette la regolamentazione delle spese alla pronuncia definitiva.
Salerno, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2188/2022 tra
, p. iva , in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANGERARDO MIRANDA;
Parte_1
Parte attrice e
, c.f. ; Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO CP_2 C.F._2
VECCHIO;
Parte convenuta e
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Controparte_3 C.F._3
SENATORE;
Parte convenuta
E di
, c.f. , e , c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
; C.F._5
Parti convenute e
, p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore;
Parte convenuta e
, p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. DANIELA VICIDOMINI;
pagina 1 di 7 Parte convenuta
Oggi 15 gennaio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Giangerardo Miranda, procuratore costituito, creditore procedente;
Per , l'avv. Domenico Vecchio, procuratore costituito. CP_2
Per , l'avv. Giuseppe Senatore, procuratore costituito. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni in merito alla questione relativa all'esistenza stessa della comunione e alla sussistenza dei presupposti per procedere alla divisione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Giangerardo Miranda si riporta a quanto verbalizzato alla scorsa udienza del 18/12/24 nonché alle C memorie conclusive depositate nei termini come da ordinanza resa da in data 16/10/24; prende atto dell'altra costituzione del germano dell'esecutato sig. costituitosi a mezzo dell'avvocato Controparte_3
Senatore e ne impugna, per quanto di ragione, la comparsa di costituzione e risposta, in particolare laddove si chiede il rigetto della domanda di divisione.
Si riporta a quanto dedotto ed osservato nei verbali di udienza del 16/10 e 18/12/24 evidenziando la necessità di liquidare la quota attribuita all'esecutato, come individuata dal consulente nel progetto divisionale che qui si richiama, avendo il creditore effettuato tutti gli adempimenti ivi compresa le trascrizioni necessarie come disposto dal Ge dottoressa con la sua ordinanza con la quale dispose Per_1 di procedere alla divisione, nel contraddittorio con i comproprietari, con le preclusioni e decadenze in cui sono incorsi i costituiti che si oppongono alla divisione. CP_3
L'avvocato Miranda, dunque, ribadisce la tardività delle costituzioni e si riporta alle conclusioni già rassegnate chiedendo che la questione venga decisa con condanna alle spese degli opponenti.
L'avvocato Giuseppe Senatore il quale si riporta alla propria comparsa e chiede un breve rinvio per trovare un accordo transattivo da parte di;
l'avvocato Miranda si oppone al chiesto rinvio Controparte_3 anche perché la causa odierna riguarda la fase endoesecutiva sulla quale sono state sollevate questioni su cui lo stesso giudice ha rinviato per la discussione ex articolo 281 sexies cpc per cui si insiste affinché venga emessa una sentenza sulle questione sollevate proseguendo nel giudizio de quo.
L'avv. Vecchio nel riportarsi alle note conclusive ribadisce che varie porzioni del lotto 3 – meglio indicate nelle note conclusionali – sono da lui possedute da tempo e sono state usucapite da . CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2188/2022 promossa da:
, p. iva , in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANGERARDO MIRANDA;
Parte_1
Parte attrice
Nei confronti
, c.f. ; Parte convenuta Controparte_1 C.F._1
e di
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO CP_2 C.F._2
VECCHIO; Parte convenuta
E di
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Controparte_3 C.F._3
SENATORE; Parte convenuta
E di
, c.f. , e , c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
; Parti convenute C.F._5 nonchè della
, p.iva. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore;
Parte convenuta
E della
, p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. DANIELA VICIDOMINI;
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Con ordinanza inoltrata per la notifica in data 3.3.2022, l' , Parte_1 creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 197/2019, ha instaurato il giudizio di divisione endoesecutiva avente ad oggetto gli immobili siti in Capaccio-Paestum (SA), alla via
Cafasso, censiti in catasto urbano del predetto comune al Fol 33 p.lle 602, 604, sub 2-3, 605, sub 1-2, 599 e
601, 629 e 769, nonché 105, 284, 285, 433 e 603, intestate, per la quota di 1/5, al debitore esecutato
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, e per la quota di 1/5 ciascuno ai Controparte_1 comproprietari non esecutati , , e CP_2 CP_4 Controparte_3
. Controparte_5
Con comparsa depositata in data 20.6.2023 si è costituita in giudizio l Controparte_9
, richiamando le difese svolte nell'atto di intervento depositato nel procedimento esecutivo
[...]
e la documentazione posta a supporto della propria pretesa, concludendo per lo scioglimento della comunione dei beni staggiti e per la vendita all'incanto dei beni pignorati in quota in quanto non materialmente divisibili.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 21.6.2023, non rinvenuta la documentazione comprovante il buon esito delle notifiche dell'ordinanza ex art 600 c.p.c., è stata fissata nuova udienza con onere per parte attrice di depositare la prova delle notifiche eseguite nonché di notificare il provvedimento di fissazione di nuova udienza a tutte le parti tutte entro trenta giorni prima dell'udienza fissata.
Depositata la documentazione comprovante la regolarità delle notifiche richieste, all'esito della riserva assunta all'udienza del 4.10.2023 il precedente G.U. ha dichiarato la contumacia dei comproprietari non esecutati e ha nominato il CTU ai fini della predisposizione di un progetto divisionale.
Nelle more delle operazioni peritali, in data 21.10.2023 si è costituito in giudizio il comproprietario non esecutato opponendosi alla domanda giudiziale di divisione, spiegando contestuale CP_2 domanda riconvenzionale di usucapione dei beni immobili oggetto del presente giudizio, concludendo per l'emissione di una sentenza dichiarativa dell'avvenuta usucapione dei fondi agricoli siti nel Comune di
, catastalmente identificati nel loro intero al Foglio 33 particella 105 sub, particella 284-sub, CP_6 particella 433 sub, particella 599 sub, particella 601 – sub, particella 603-sub, al Foglio n.34 (rectius 33), particella 629 sub, particella n.769 sub, con ordine al conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di trascrizione della sentenza.
Depositata la perizia e notificata la stessa alle parti non costituite, all'udienza del 16.10.2024, viste le contestazioni svolte dal convenuto rispetto alla divisione e all'esistenza della CP_2 comunione con riferimento alle porzioni di terreno reclamate con domanda riconvenzionale di usucapione,
è stata fissata apposita udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c. sulla domanda riconvenzionale di usucapione e sui presupposti per procedere alla divisione. pagina 4 di 7 In data 13.1.2025 si è costituito in giudizio anche opponendosi alla domanda Controparte_3 di divisione reclamando il proprio diritto di proprietà sulla quota di 1/5.
All'udienza del 15.1.2025, rassegnate le conclusioni delle parti sui profili preliminari indicati dal G.U., è stata emessa la presente decisione non definitiva ex art. 281 sexies c.p.c..
Ciò detto brevemente sulla posizione delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse oggetto dell'invito a precisare le conclusioni del G.U..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del debitore esecutato , nonché dei Controparte_1 comproprietari non esecutati e , così come del creditore CP_4 Controparte_5 iscritto , che non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare Controparte_6 notifica dell'atto introduttivo di lite perfezionatasi mediante consegna a mani in data 7.3.2022 nei confronti del debitore esecutato, di e di ed in data 9.3.2022 nei CP_4 Controparte_5 confronti della . Controparte_6
Viste le contestazioni sulla possibilità di procedere alla divisione, il G.U. ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni sulla sussistenza o meno dei presupposti a procedere alla divisione.
La presente pronuncia, quindi, riguardo solo il profilo del cosiddetto an dividendum sit e non le ulteriori questioni relative alle modalità di divisione, che ovviamente presuppongono l'accertamento del diritto a procedere alla divisione.
L'art. 785 c.p.c. stabilisce che, se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore, altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
Nel caso di specie il diritto a procedere alla divisione è contestato.
, infatti, citato in giudizio quale comproprietario non esecutato, nel costituirsi ha CP_2 chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione in suo favore dei terreni siti nel
Comune di con i seguenti identificativi catastali: CP_6
- Foglio 33 particella 105;
- Foglio 33 particella 284;
- Foglio 33 particella 433;
- Foglio 33 particella 599;
- Foglio 33 particella 601;
- Foglio 33 particella 603;
- Foglio 34 (rectius 33) particella 629;
- Foglio 34 (rectius 33) particella 769.
La procedura esecutiva sottesa e collegata al presente giudizio divisionale ha ad oggetto i beni immobili siti in Capaccio-Paestum (SA), alla via Cafasso, con i seguenti identificativi catastali:
- Foglio 33 particella 602; pagina 5 di 7 - Foglio 33 particella 604 sub 2-3;
- Foglio 33 particella 605 sub 1-2;
- Foglio 33 particella 599 e 601;
- Foglio 33 particelle 629 e 769;
- Foglio 33 particelle 105, 284, 285, 433 e 603;
La domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal comproprietario non esecutato CP_2
va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
[...]
A seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo perfezionatasi il giorno 11.3.2022, il comproprietario si è costituito formulando domanda riconvenzionale con comparsa depositata solo CP_2 in data 21.10.2023, ben oltre il termine decadenziale dei venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 18.5.2022.
In ordine all'inquadramento sistematico del giudizio di divisione c.d. endoesecutivo, ovvero della divisione disposta nel corso del processo di espropriazione di beni indivisi, finalizzata a far cessare lo stato di comunione e disporre in sede esecutiva della sola quota pignorata, va precisato che tale giudizio, pur costituendo un procedimento incidentale nell'ambito del procedimento esecutivo, consiste in un vero e proprio giudizio di cognizione e, in quanto tale autonomo, soggettivamente e oggettivamente distinto dalla procedura esecutiva (in tal senso per tutte cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/08/2021, n. 22210).
Pur in difetto di specifiche previsioni o contenuti degli atti adottati o notificati, l'ordinanza resa in sede esecutiva, che dispone il giudizio divisionale, è equiparata all'atto introduttivo del giudizio, per cui è rispetto alla data di udienza ivi fissata per la prosecuzione che vanno necessariamente calcolati i termini a ritroso per tutte le parti per proporre domande riconvenzionali o espletare le attività difensive riservate alle parti diverse dall'attore in senso tecnico, ovvero dal creditore pignorante della quota indivisa (in tal senso Cass.
Civ., sez. III, 20/08/2018 n. 20817).
D'altra parte, in coerenza con siffatti principi, nell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, evidenziata l'equiparazione del contenuto dell' ordinanza a quello di una domanda giudiziale, con conseguente idoneità ad essere trascritta ai sensi degli artt. 1113 e 2646 c.c., è stata fissata l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 18.5.2022, con assegnazione di un termine fino a venti giorni prima dell'udienza fissata ai destinatari della notificazione per il deposito di comparsa di costituzione nel giudizio di divisione, con espressa avvertenza che il deposito oltre il termine anzidetto avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c..
Ne deriva, attesa l'indiscutibile inclusione della proposizione della domanda riconvenzionale, così come dell'eccezione di usucapione, tra le ipotesi contemplate nell'art. 167 c.p.c., che la domanda riconvenzionale con la quale il comproprietario ha chiesto accertarsi l'usucapione dei beni oggetto di divisione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. pagina 6 di 7 Alla luce di tale conclusione risulta superfluo approfondire se il comproprietario CP_2 avrebbe o meno dovuto spiegare la sua domanda di accertamento della intervenuta usucapione dei terreni oggetto di procedura già in sede esecutiva.
In ogni caso va evidenziato che la domanda come spiegata ha ad oggetto solo in parte beni oggetto di causa, con particolare riferimento ai beni di cui al Foglio 33 particelle 599 e 601, al Foglio 33 particelle 629
e 769 e al Foglio 33 particelle 105, 284, 433 e 603.
Esclusa l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione, va accertato il diritto del creditore procedente a instare per lo scioglimento della comunione sui beni oggetto di causa ex art. 785 c.p.c. ed emesso separato provvedimento per il prosieguo delle operazioni di divisione per sentire le parti in merito alla necessità o meno di disporre la vendita dei beni oggetto di causa ex art. 788 c.p.c. o la possibilità di formare porzioni assegnabili sulla base di un progetto divisionale complessivo.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di , , e Controparte_1 CP_4 Controparte_5 della e;
Controparte_6 CP_6
2. Dispone procedersi alla divisione tra , , Controparte_1 CP_4 [...]
, e per la quota di un quinto (1/5) CP_3 CP_2 Controparte_5 ciascuno dei seguenti beni siti in Capaccio-Paestum:
- il fabbricato al foglio 33 particella 605 sub. 1;
- il fabbricato al foglio 33 particella 605 sub. 2;
- i terreni agricoli: foglio 33 particelle 599, 601;
- i terreni al foglio 33 particelle 629, 769;
- la villetta al foglio 33 particella 602;
- il fabbricato al foglio 33 particella 604, sub 3 e sub 2;
- terreni foglio 33 particelle 105, 284, 285, 433, 603;
3. Dispone con separato decreto la prosecuzione del giudizio divisionale;
4. Rimette la regolamentazione delle spese alla pronuncia definitiva.
Salerno, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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