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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1523/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/03/2025 da:
(CF ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. DAL MASO EVERARDO
e:
(CF ), Email_1 C.F._2 con gli avv. PREARO SILVIA e SPINA CHIARA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
16/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
1 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Treviso (TV) il 17/08/1977) e Parte_1
(n. a Bisceglie (BA) il 25/03/1967), che hanno contratto matrimonio il Controparte_1
23/08/2001, atto trascritto al n. 108, parte II, Serie A, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di RUVO DI PU (BA) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei sig.ri e che hanno contratto Parte_1 CP_1 CP_1 matrimonio concordatario il 23.08.2001 a UV di UG (BA), con atto iscritto nel relativo Registro degli Atti di
Matrimonio al n. 108, parte 2, serie A, anno 2001, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute trascrizioni e annotazioni;
2. La casa coniugale, sita a ON TO (TV), in Via San Vito n. 1 e di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà Pt_1 assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi in essa esistenti sino alla sua vendita a terzi, affinché la stessa CP_1 vi rimanga a vivere con i figli medio tempore. Sino al rilascio dell'immobile da parte dei moglie e figli, il Signor si Pt_1 farà integrale carico delle spese di manutenzione straordinaria, nonché di eventuali interventi di ristrutturazione e/o migliorie.
3. A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il sig. si impegna a pagare il 50% delle spese relative alle utenze Pt_1 dell'ex casa coniugale, sino alla vendita della stessa, oltre al 50% dei n. 7 bancali di legna necessari per il riscaldamento annuale dell'immobile.
4. Il sig. corrisponderà direttamente ai figli, mediante bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 del mese sui rispettivi Pt_1 conti correnti, un contributo mensile al loro mantenimento ordinario pari ad € 200,00 per (parzialmente Per_1 autosufficiente) e ad € 300,00 per annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT;
Per_2
5. le spese straordinarie relative ai figli (da individuarsi ed eventualmente da concordarsi sulla scorta del protocollo dell'intestato Ufficio), saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e regolate tra loro mediante rimborso in favore di quello che le avrà anticipate;
6. Il Signor con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna irrevocabilmente a conferire ad una o più Parte_1 agenzie immobiliari di sua fiducia, nonché a quelle indicategli dalla moglie ivi inclusa la Dott.ssa Persona_3
immediato incarico di vendita della casa familiare sita a ON TO (TV), in Via San Vito n. 1 ad un
[...] prezzo non inferiore ad € 400.000,00, con obbligo dello stesso di sottoscrivere contestualmente al presente atto tali mandati di vendita ed, ovviamente, di continuare ad onorare il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, recentemente rinegoziato. Il
Signor si impegna, inoltre, a comunicare alla moglie ogni circostanza relativa alla vendita dell'immobile, ivi incluse Pt_1 trattative, proposte ricevute, ecc.
7. Il ricavato della vendita di cui al punto che precede verrà ripartito tra il sig. ed i due figli Parte_1 Persona_4
e in ragione di un terzo ciascuno, con la precisazione che sulla sola quota del padre graverà la
[...] Persona_5 decurtazione derivante dalle mensilità del mutuo frattanto maturate (il cui parametro di riferimento le parti convengono
2 fissarsi nell'importo del rateo pre-rinegoziazione, ovvero € 1.000 al mese); atteso che, alla data di rinegoziazione del finanziamento da parte del sig. (24.07.24), il saldo del mutuo casa ammontava ad € 26.991,76, dal ricavato della Pt_1 vendita dell'immobile verrà decurtata la differenza tra detta somma e le mensilità del mutuo pre-rinegoziazione frattanto venute a scadenza sino alla vendita, figurativamente indicate in € 1.000 al mese (ad esempio, se la vendita interverrà a
Giugno 2025, dal ricavato si sottrarranno € 14.991,76, pari ad € 26.991,76-€ 12.000); individuate, a questo punto, le tre quote di spettanza (uguali tra loro), su quella del solo sig. graverà il saldo del mutuo rinegoziato, necessario per Pt_1 la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile ceduto. Parimenti sulla sola quota del Signor graveranno eventuali Parte_1 trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, quali ad esempio ipoteche (ulteriori rispetto a quella iscritta in relazione al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile) e pignoramenti.
8. La somma rispettivamente spettante a ciascuno dei figli dalla vendita della casa familiare sarà investita in certificati di deposito a breve scadenza rimborsabili in 40 giorni, vincolati sino al compimento del 25° anno di età da parte di ciascuno di loro.
9. Nulla a titolo di contributo al mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10. A titolo di risarcimento del danno morale patito dalla Signora per i comportamenti Controparte_1 assunti dal Signor in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e che hanno determinato la frattura Parte_1 coniugale, il marito corrisponderà alla moglie la somma di €. 30.000,00, mediante versamento sui noti conti correnti intestati ai figli in ragione della metà ciascuno;
detta somma sarà corrisposta nella misura di € 10.000 al momento della vendita della casa, mentre i restanti 20.000 in cinque anni mediante ratei di €. 4.000,00 ciascuno con scadenza al 30.06 di ogni anno (prima scadenza al 30.06.2025) e comunque non oltre la vendita de qua.
11. Atteso che ciascun coniuge ha in uso l'auto intestata all'altro, nell'ambito della regolamentazione complessiva dei reciproci rapporti economico-patrimoniali derivati dal matrimonio le parti hanno convenuto che il sig. divenga esclusivo Pt_1 proprietario della Kia Carens tg. FD039NM intestata alla sig.ra mentre quest'ultima della Chevrolet Spark tg. CP_1
EG946LA intestata al sig. , rendendosi gli stessi disponibili a sottoscrivere i documenti a ciò necessari. Il Pt_1 trasferimento dovrà avvenire entro giorni 30 dalla data di comunicazione della sentenza di separazione a cura e spese di entrambi in ragione del 50% ciascuno.
12. Spese di lite integralmente compensate.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RUVO DI PU (BA) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
3 Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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