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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 797/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
nato in [...] in data [...], C.F: Parte_1 C.F._1
e
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Irisa Kulja del Foro di Trento, giusta procura alle liti conferita con atto separato ed allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione, richiesta successivamente confermata all'udienza del 08 maggio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 08-05-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della sola pronuncia di separazione, non avendo alcuna condizione da indicare anche in assenza di prole.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
Si dà atto, inoltre, atto che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale e, al contempo, di dovere rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 28-01-2017 a Edolo (BS), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Edolo al n.
1 - P. I – Anno 2017);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 09 maggio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi