Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1163/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto scioglimento del matrimonio civile, iscritto al n. 1163/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza dell'11.03.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, C.P.C., previa discussione orale, promossa da
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
AD AR (Venezuela) il 06.12.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela
Lafronte (indirizzo PEC: , giusta procura in Email_1
atti; ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.05.1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Calvi (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti;
Email_2
resistente
Con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Premesso che
- le parti hanno contratto matrimonio civile a Toronto (Canada), in data 21 settembre
2013, ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Gioiosa CA (anno 2017, n. 33, parte II, serie C);
- dall'unione tra i coniugi è nato il figlio, ancora minorenne, in Persona_1
data 06.03.2012;
- il Tribunale di Locri, con decreto del 17.11.2023, n. Cron. 5466/2023 emesso nell'ambito del proc. R.G. n.1544/2019 (pacificamente divenuta definitiva), in seguito alla prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
07.07.2020, omologava l'accordo di separazione consensuale nel frattempo intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, ove si disponeva sia l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i coniugi, con la collocazione presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare, sia le modalità degli incontri tra il padre ed il figlio, sia ancora la corresponsione a carico dell' dell'assegno di mantenimento in CP_1
favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e della moglie, nei termini di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del
17.05.2023;
- con ricorso depositato in data 09/12/2024 e regolarmente notificato ad CP_1
la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile con la conferma
[...]
delle condizioni così come previste in sede di omologa di separazione consensuale;
- il resistente , a sua volta, costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_1
01.02.2025, ha aderito alle suddette domande.
Ritenuto che
- sussistano i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 07.07.2020 trattandosi di caso di separazione consensuale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- vanno confermate altresì le condizioni previste in sede di separazione consensuale
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atteso che le stesse – allora formulate a seguito della positiva evoluzione delle condizioni emotive e relazionali del minore desumibile dalla lettura Persona_1
delle diverse relazioni dei Servizi Sociali effettuate nel corso del giudizio di separazione inizialmente contenzioso – risultano del tutto confacenti all'interesse del figlio minore, nonché in atti non emerge alcun elemento fattuale da cui poter desumere la necessità della modifica del regime finora previsto;
- il contenuto della pronuncia, i rapporti tra le parti e la contumacia della resistente giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Toronto (Canada) in data 21 settembre 2013 da nata a [...] Parte_1
AR (Venezuela) il 06.12.1979, ed nato a [...] Controparte_1
(Canada) il 21.05.1976, nonché trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Gioiosa CA (anno 2017, n. 33, parte II, serie C);
B) conferma le condizioni previste nella separazione consensuale tra i coniugi;
C) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Gioiosa CA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
D) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 12 marzo 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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