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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/08/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 147/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale giudice del lavoro, all'udienza del 21-1-2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 147/2023 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Starace ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio in Macerata, via Crescimbeni, n. 81, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Trastevere, n. 46/A,
[...]
, in persona Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, e dall' Controparte_2 [...]
, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. Controparte_2
30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l' di Macerata, ivi situato in via Padre Matteo Ricci, Controparte_2 n. 31; CONVENUTI Oggetto: ricostruzione carriera docente religione cattolica e risarcimento danni da reiterazione illegittima contratti a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7-3-2023, conveniva dinanzi al Tribunale adito il Parte_1 [...]
, per ottenere: l'annullamento e/o la disapplicazione: - degli artt. 485 e Controparte_1
489 D. Lgs. n. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e s.m.i., in base al quale era stato adottato il decreto n. 219 del 15-7-2019 di ricostruzione della carriera del ricorrente, che aveva riconosciuto esclusivamente per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, soltanto i primi quattro anni del servizio preruolo, mentre il residuo servizio a tempo determinato (oltre il quarto anno) era stato riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto nella misura dei due terzi con il rimanente terzo
(ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988) che sarebbe stato riconosciuto, ai fini della progressione
1 stipendiale, dopo il sedicesimo anno di servizio di ruolo;
- del C.C.N.L. del 4-8-1995 e ss., laddove, all'art. 66, co. 6, prevedeva: «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19-6-
1970 n. 370, convertito con modificazioni in L. 26-7-1970 n. 576, e s.m.i., nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23-8-1988, n. 399»; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente;
e per l'accertamento: - del diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del periodo preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, invece effettuata senza tener conto integralmente di tutti i periodi dei servizi a tempo determinato prestati;
- del diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi ai sensi dell'art. 32, co. 5, L. 183/2010
e s.m.i. per l'abusiva reiterazione dei contratti stipulati sino al 31/8, riferiti a posti vacanti nell'organico di diritto e non a posti da coprire per sostituire per personale temporaneamente assente, in considerazione anche della violazione del termine massimo di reieterazione dei contratti a termine di 36 mesi.
Il esponeva: egli aveva prestato servizio alle dipendenze del con decorrenza dal 28-9- Pt_1 CP_3
2005 all'attualità in qualità di insegnante di Religione Cattolica a tempo determinato in virtù di reiterati contratti aventi decorrenza dall'1 settembre e scadenza al 31 agosto di ciascun anno;
il 18-
12-2014 era stato emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 219 del 15-7-2019; egli aveva lavorato per 17 anni come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, come di seguito individuati:
1. dal 28/09/2005 al 05/10/2005 e dal 03/11/2005 al 19/11/2005, con sede di servizio nella Scuola
Elementare “A. Garibaldi” di Civitanova Marche;
2. aa. ss. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13 supplenze annuali con sede di servizio nell'I.I.S. “Mattei” di Recanati;
3. aa. ss. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/2021 supplenze annuali con sede di servizio nell' di Macerata;
Controparte_4
4. aa. ss. 2020/21 e 2022/2023 supplenze annuali con sede di servizio nel Liceo Artistico
“Cantalamessa” di Macerata;
nell'a. s. 2011/2012, primo anno in cui aveva lavorato con orario di 20 ore settimanali di cattedra piena, egli aveva maturato il diritto alla ricostruzione di carriera, avendo già svolto 6 anni di servizio a tempo determinato;
all'attualità il ricorrente, nonostante avesse una complessiva anzianità di servizio di anni 17, godeva della fascia stipendiale 9 invece che della fascia stipendiale 15, che doveva maturare l'1.6.2021, come si evinceva dalla busta paga di gennaio 2023; in merito alle fasce
2 stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola, ai sensi dell'art. 9, co. 17, D. L.
13-5-2011 n. 70, conv. con mod. in L. n. 106 del 12-7-2011, aveva stabilito le seguenti fasce: classe
0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a
20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi;
nel predetto decreto di ricostruzione (ed in quelli emessi durante il servizio di precariato) non era stato valutato interamente il servizio prestato durante il cd. «precariato», a fini giuridici ed economici, in modo analogo a quanto accadeva con il personale «di ruolo», con palese disparità di trattamento in relazione all'anzianità di servizio tra il personale stabilizzato e quello precario;
tutti i contratti a tempo determinato che il ricorrente aveva stipulato con il convenuto non erano stati dettati da CP_1 esigenze lavorative eccezionali e temporanee, ma istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo, destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore, con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche su posti vacanti, svolti con continuità e durata;
l'unica differenza rispetto ai docenti di ruolo era stato il procedimento di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato, attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, ma tale forma di reclutamento non era stata tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivanti dall'anzianità maturata, cui si commisurava il trattamento retributivo del personale di ruolo;
al ricorrente, assunto ripetutamente a tempo determinato, era stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del Comparto Scuola succedutisi nel tempo (da ultimo, l'art. 106 del C.C.N.L. del 29.11.2007), fondata sul principio sancito dall'art. 526 D. Lgs. n. 297/1994 e s.m.i., secondo cui al personale non di ruolo spettava il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio;
ai sensi dell'art. 79 dello stesso C.C.N.L., invece, al personale di ruolo (a tempo indeterminato) competeva una progressione economica in relazione alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità di servizio.
Il considerato che, seppure con contratti a tempo determinato, aveva prestato funzioni Pt_1 identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera, per i seguenti motivi in diritto: premesso che tale decreto aveva lo scopo di far corrispondere al dipendente la retribuzione esatta, consentendo di far valere, ai fini dell'inquadramento negli scaglioni retributivi (c.d. gradoni), i servizi svolti precedentemente all'assunzione, servendo quindi esso per valutare il servizio preruolo, sia che provenisse da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che fosse stato svolto in altro ruolo;
pertanto, il docente assunto a tempo indeterminato poteva vantare un'anzianità di carriera che gli permetteva di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spettava in base al C.C.N.L. in vigore;
il servizio preruolo, ex art. 485 D. Lsg. n.
297/94, era stato riconosciuto al ricorrente, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro
3 anni e per due terzi per il periodo eccedente, nonché, ai soli fini economici, per il rimanente terzo, conseguendone che il lavoratore che prestava servizio a tempo determinato non maturava alcuna anzianità di servizio utile a fini retributivi, mentre per i lavoratori di ruolo l'anzianità di servizio costituiva parametro essenziale per il conseguimento degli aumenti stipendiali (con più veloce accesso al c.d. «gradone» superiore); quanto alla normativa di settore per i docenti di religione cattolica, egli esponeva: l'art. 53, co. 6, L. 11-7-1980 n. 312 disponeva che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento a tempo determinato si applicava una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra;
l'art. 2, co. 8 e segg., D.P.R. 10-4-1987 n. 209 prevedeva la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che avessero un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale;
il co. 8 aveva anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado;
l'art. 3, co. 7, D.P.R. 23-8-1988 n. 399 aveva esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, derivasse da ragioni strutturali;
le norme disciplinanti la ricostruzione della carriera erano per il personale docente, l'art. 485 D. Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola), secondo cui «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistico, il servizio prestato presso le predette scuole statali
e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo»; inoltre per il personale docente rilevava anche l'art. 489, co. 1, T.U. cit., secondo cui «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione»; l'art. 11, co. 14, L. n. 124/99, aveva inoltre interpretato autenticamente il cit. art. 489, stabilendo che il suo 1° co. era da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a. s. 1974-1975 era considerato come a. s. intero se avesse avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio fosse stato prestato ininterrottamente dall'1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
in questo contesto si era inserita la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico soggiaceva agli artt. 2 e 40 del D. Lgs. n. 165/01; il C.C.N.L. del 4-8-1995 e ss. aveva stabilito all'art. 66, co. 6: «Restano confermate, al fine del
4 riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina di ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19.06.1970, n. 370 (…) nonché le relative disposizioni di applicazione, così definite dall'art. 4 del DPR 23 agosto 1988, n. 399»; si doveva pertanto escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera fossero stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi dovevano ritenersi espressamente richiamati mediante rinvio: quanto al riconoscimento del servizio preruolo, questione dirimente per la presente controversia era quella relativa al mancato riconoscimento della progressione professionale giuridica ed economica del ricorrente prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata in ragione anche dei servizi non di ruolo per lunghissimo tempo prestati, questione che prescindeva totalmente da ogni profilo relativo alla validità o meno del termine apposto ai precedenti contratti e alla tutela a ciò conseguente, riguardando esclusivamente il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo Accordo quadro CES-UNICE-
CEEP sul lavoro a tempo determinato, al quale aveva dato attuazione la Direttiva cit., stabilendo:
«per quanto riguarda le condizioni d'impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato»; la cit. clausola 4 punto 1 costituiva Pers una norma ad efficacia diretta (sent. erro del 13.09.2007; sent. Impact del 15.04.2008), Per_2 dall'altro lato, nel concetto di «condizioni d'impiego» rientrava anche quello di scatti di anzianità
(sent. Dal;
sent. del 22.12.2010); con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, Persona_3 Per_4 espressione di un principio costituzionale/comunitario fondante l'Ordinamento dell'Unione europea che, quale principio fondamentale, si collocava ad un grado superiore rispetto alle leggi nazionali;
la predetta Direttiva aveva imposto il divieto di discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato;
quindi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato, da un lato, che la cit. clausola 4 punto 1 costituiva una norma ad efficacia diretta (sent. Per_5
del 13.09.2007; sent. Impact del 15.04.2008), dall'altro lato, che nel concetto di «condizioni
[...]
d'impiego» rientrava anche quello di scatti di anzianità (sent. ; sent. del Persona_5 Per_4
22.12.2010); nella sentenza del 13.09.2007, nella causa C307/05 , era stato anzitutto Parte_2 affermato che le prescrizioni contenute tanto nella Direttiva 1999/1970 quanto nell'Accordo quadro erano applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4-7-2006, causa C-212/04, e Per_6
a., e causa C-180/04), proseguendo: «(…) tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di
5 garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori
a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela. Di conseguenza, la direttiva 1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono presta-zioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (…)»; la suddetta decisione nel caso atteneva ad una fattispecie sovrapponibile a quella qui Parte_2 esaminata, perché relativa ad una dipendente del servizio sanitario spagnolo, assunta in forza di plurimi contratti a termine, la quale lamentava il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità attribuiti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato;
secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria, la clausola era stata ritenuta applicabile anche alle amministrazioni pubbliche ed insuscettibile, data l'intrinseca precisione della proscrizione, di successivi atti di trasposizione interna ed era, per il suo contenuto, tanto precisa da poter essere invocata da un soggetto dell'ordinamento dinanzi ad un giudice nazionale (sent. del 15.04.2008. Impact, 0268/06, sent.
22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, G.T., nonché sent. 12.12.2013, C-361/12, ); Per_7 partendo da tali premesse, l'art. 485 D. Lgs. n. 297/94 era in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro, nella parte in cui la norma nazionale prevedeva che ai docenti delle scuole di istruzione secondaria e artistica immessi in ruolo spettava il riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, soltanto dei primi quattro anni del servizio preruolo, mentre il residuo servizio a tempo determinato (oltre il quarto anno) andava riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto nella misura dei due terzi e il rimanente terzo (ex art. 4 co. 3 D.P.R. 399/88) era valido, ai fini della progressione stipendiale, dopo il sedicesimo anno di servizio di ruolo;
l'art. 485 prevedeva una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato, sulla base del servizio pre-ruolo, soltanto parziale e non integrale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, ricostruzione parziale ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato;
inoltre, non sussistevano ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso, atteso che si trattava di docenti che, nel periodo di precariato, erano stati iscritti nella graduatoria provinciale permanente, oggi graduatoria ad esaurimento, in quanto tale personale aveva svolto il servizio preruolo con «gli stessi requisiti soggettivi» del personale docente di ruolo, considerato che gli iscritti nella suddetta graduatoria erano necessariamente tutti già abilitati all'insegnamento e astrattamente idonei all'immissione in ruolo;
le funzioni erano naturalmente le medesime sia per i docenti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal CCNL;
la Corte di Giustizia UE aveva chiarito che
6 la nozione di ragioni oggettive «dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo», ma tale nozione «richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi
e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria» (sent. ); il ricorrente Persona_5 lamentava altresì il contrasto degli artt. 485 e 489 D. Lgs. 297/94 con la Direttiva 1999/70/CE; l'art. 485 D. Lgs. 297/94 come ripreso anche dal C.C.N.L. 2006/2009, illegittimamente, prevedeva una procedura di “raffreddamento” della carriera per chi, neoimmesso in ruolo, avesse svolto servizio da supplente per più di quattro anni, in quanto i due terzi del servizio erano riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso era congelato per metà carriera ritardando il passaggio da un gradone all'altro, ovvero la maturazione del successivo scatto di anzianità; per la ricostruzione di carriera erano applicate le disposizioni contenute negli artt. 485 e 489 D. Lgs. n. 297/94 in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro, nella parte in cui la norma nazionale prevedeva che ai docenti delle scuole di istruzione secondaria e artistica immessi in ruolo spettava il riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, soltanto dei primi quattro anni del servizio pre-ruolo, mentre il residuo servizio a tempo determinato (oltre il quarto anno) andava riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto nella misura dei due terzi e il rimanente terzo (ex art. 4 co. 3 D.P.R. 399/88) era valido, ai fini della progressione stipendiale, dopo il sedicesimo anno di servizio di ruolo;
in forza della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, pertanto, i docenti statali neoimmessi in ruolo avevano diritto al riconoscimento in misura integrale del servizio preruolo come servizio di ruolo, in parziale disapplicazione dell'art. 485, co. 1, D. Lgs. n. 297/94; per di più, ai sensi degli art. 1339, 1418 e 1419
c.c. e dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/01, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole erano nulle, non potevano essere applicate ed erano sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, 2° co., c.c.; pertanto, il decreto dell'Amministrazione impugnato, oltre che illegittimo, era discriminatorio, rispetto ai docenti a tempo indeterminato, perché riconosceva valore al servizio da precari solo nella misura di 2/3 ai fini economici per gli anni eccedenti i primi 4 (Cass. Sez. Lav. n. 31149 del 28.11.19); le norme cit. determinavano, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo (assunti a tempo indeterminato); a differenza di quanto accadeva per i lavoratori assunti a tempo determinato, per questi ultimi l'anzianità di servizio era determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto;
il D.P.R. 399/88 e il
7 D. Lgs. n. 297/94 prevedevano una ricostruzione della carriera dei neoassunti a tempo indeterminato, sulla base del servizio preruolo, soltanto parziale e non integrale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, ricostruzione parziale ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato;
la Corte di Cassazione con la sentenza del 19.11.2018 n. 29791, in tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del D.P.R. n. 417/74 e 57 della
L. n. 312/80, aveva stabilito che all'insegnante che passasse dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna doveva essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione;
pertanto, con la recente sentenza n. 31149/19 la Corte di Cassazione aveva infatti rimarcato come l'interpretazione della sentenza Motter fornita dall'Avvocatura dello Stato non fosse attendibile in quanto, da una lettura complessiva della sentenza, emergeva che la C.G.U.E. aveva ritenuto irrilevanti le diverse modalità di assunzione o la natura determinata del rapporto di impiego ed aveva quindi demandato ai giudici nazionali di accertare in concreto, caso per caso, se il personale precario avesse beneficiato di ulteriori vantaggi nella ricostruzione di carriera, sufficienti a giustificare la disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo, dovendo in caso contrario disapplicare il cit. art. 485; come sottolineato dalla Corte di
Cassazione, la sentenza Motter, infatti, demandava espressamente ai giudici di merito la verifica in concreto se il mancato integrale riconoscimento del servizio preruolo fosse giustificato dalla necessità di «evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo»
(punto 47 della sentenza Motter), per cui, qualora il correttivo contemplato dal combinato disposto dell'art. 569 D. Lgs. n. 297/94 e della L. n. 124/99 non fosse stato sufficiente a compensare la penalizzazione derivante dal mancato computo integrale, in sede di ricostruzione della carriera, del servizio preruolo effettivamente prestato (ossia senza cumulare l'integrale computo del servizio preruolo con le maggiorazioni contemplate dall'art. 489 D. Lgs. n. 297/94), il giudice interno era obbligato a disapplicare l'art. 569 e ss. D. Lgs. n. 297/94 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, in quanto in contrasto con la clausola dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevedeva che il servizio effettivamente prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 Decreto cit., fosse utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo quadriennio e per la quota residua rilevasse a fini economici nei limiti dei due terzi;
la Corte di legittimità quindi aveva rilevato che l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non poteva essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio avesse ormai acquisito stabilità attraverso l'immissione in ruolo;
ciò significava che il principio di non discriminazione andava applicato anche nei confronti di chi, una volta entrato in ruolo, rivendicasse che il
8 riconoscimento del servizio precedentemente svolto a tempo determinato, ai fini della ricostruzione della carriera, venisse effettuato in modo identico al riconoscimento del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato;
non sussistevano ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento differenziato, nel senso precisato dalla Corte di Giustizia, qualora si trattasse di personale che, nel periodo di precariato, fosse stato iscritto nella graduatoria provinciale permanente, oggi graduatoria ad esaurimento;
del resto, tale personale aveva svolto il servizio preruolo con «gli stessi requisiti soggettivi» del personale di ruolo, atteso che gli iscritti nella suddetta graduatoria erano necessariamente astrattamente idonei all'immissione in ruolo;
le funzioni svolte erano le medesime sia per il personale a tempo indeterminato sia per quello a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.; inoltre, il riconoscimento del computo dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti a termine disciplinati dal D. Lgs. n. 368/01 e s.m.i. ai fini dell'anzianità di servizio era già stato ritenuto dalla Corte di Cassazione quale espressione del principio di non discriminazione posto dal Diritto dell'Unione Europea anche in ordine all'anzianità (Cass. civ., Sez. Lav. n. 11734/15); a sua volta, facendo applicazione della clausola 4 della Direttiva come interpretata dalla CGUE, la giurisprudenza di merito era giunta al riconoscimento in favore del personale scolastico assunto a termine del diritto alla progressione retributiva professionale prevista per il personale a tempo indeterminato;
il ricorrente aveva quindi diritto a vedersi riconosciuto tutto il servizio preruolo, per intero con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato con consequenziale riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, oltre alla corresponsione delle differenze retributive;
in tal senso, anche la Corte di Cassazione a S.U. del 20/7/2022 n. 22726, secondo cui: “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
analogo criterio va applicato anche agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.”; sussisteva il diritto al riconoscimento di tutto il servizio preruolo anche se svolto con supplenze brevi e saltuarie in ragione di quanto già deciso dalle sentenze della CGUE del 13.9.2007 e del 10.10.2012;
l'impostazione sin qui seguita imponeva, pertanto, di riconoscere all'istante, ai vari effetti giuridici, previdenziali ed economici, l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine e nella
9 stessa misura in cui detta anzianità rilevava, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato;
quanto all'attività del ricorrente durante il servizio preruolo, il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, non era tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivanti dall'anzianità maturata, cui si commisurava il trattamento retributivo del personale di ruolo;
le ragioni oggettive, che potevano giustificare una disparità di trattamento tra i docenti precari e quelli di ruolo, dovevano essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non potevano consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro né nelle modalità del reclutamento;
non esisteva, pertanto, alcuna ragione per escludere la valorizzazione attuale dell'esperienza professionale acquisita nel corso dell'attività prestata con contratto a tempo determinato;
la mera specialità della disciplina di settore non era sufficiente a far ritenere fondata una disparità di trattamento, tenuto conto dell'oggettiva identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato rispetto a quella resa dal dipendente in ruolo;
non esistevano norme che richiedessero al personale non di ruolo una prestazione quantitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la ragione giustificatrice non sussisteva neppure sotto questo profilo;
infine, nel sistema delineato dalla L. n. 107/15, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni, in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, in forza di contratti di supplenza a tempo determinato, mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. n. 107/15 secondo cui, «… a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi»; il co. 132 dell'art. 1 aveva inoltre introdotto nello stato di previsione del un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi CP_3 ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili;
la disposizione del co. 131 sopra riportata era stata abrogata dall'art. 4 bis D.L. del 12.7.2018 n. 87 (c.d.
Decreto dignità, conv. in L.
9.8.2018 n. 96); l'art. 29, co. 2, D. Lgs. 15.6.2015 n. 81, come in precedenza il D. Lgs. n. 368/01, escludeva espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di
10 durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo D. Lgs.; a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal D. Lgs. 13.4.2017 n. 59, il cui art. 17 dettava la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime, restava quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 co. 1 L.
3.5.1999 n. 124 senza limiti espressi di durata;
la disposizione tuttavia andava interpretata nella sola lettura consentita, per la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 20.7.2016 n. 187, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 co. 1
L. n. 124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustificassero;
nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui all'art. 2 L. n. 186/03 (per cui la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica era pari al 70% dei posti di insegnamento complessivamente in essere e la restante quota del 30% veniva assegnata mediante supplenze annuali, senza limiti di tempo o di numero di contratti), costituivano abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alle Direttiva
1999/70/CE sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determinasse una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, co. 5 (poi, del D. Lgs. n.
81 del 2015, art. 28, co. 2), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. Sez. Lav. n. 18698 del 9-6-2022); l'art. 3, co. 2 L. n. 186/03 prevedeva l'obbligo del di procedere con cadenza CP_1 triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, stabilendo: “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale…”, pertanto era quella stessa triennalità
a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue era da considerare abusiva;
nella specie, dall'autocertificazione dei servizi del ricorrente, docente di religione a tempo determinato, risultava chiaramente che egli aveva stipulato contratti a termine per ben 17 anni continuativi quindi per un tempo superiore a 36 mesi e che l'ultimo concorso si era svolto nell'anno 2004; la P.A. non aveva bandito nuovi concorsi successivamente, nonostante
11 fosse ampiamente decorso il termine triennale previsto per la loro indizione;
la sentenza CGUE del
13-1-2022 aveva riconosciuto a favore degli insegnanti di religione cattolica la violazione della clausola 5 della Direttiva comunitaria 1999/70: «La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti
a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire
l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato»; ancora, la Corte di Cassazione Sez. Lav., con sentenza 2-
8-2022 n. 23974, aveva chiarito: “… 76. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
“77. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
“78. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. …”.
Il proseguiva affermando che, per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva Pt_1 reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrevano i criteri dettati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza
15-3-2016 n. 5072, che consentivano il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 co. 5 L. 182/10 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
pertanto, a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento doveva essere
12 sostituito dall'omologa disposizione dell'art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/15 e s.m.i., secondo cui: «Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al pe-riodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro»; pertanto, il superamento dei 36 mesi era presupposto necessario e sufficiente a determinare l'illegittimità dei contratti a termine, occorrendo solo la verifica dello svolgimento di mansioni equivalenti.
Ribadendo il proprio diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine che, tenuto conto dell'anzianità di servizio (17 anni) e del fatto che il convenuto CP_1 aveva omesso di bandire concorsi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di
Religione dal lontano anno 2004, dovevano indurre il giudice a liquidare un risarcimento in favore del ricorrente pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
rammentato che l'accertata incompatibilità delle norme interne rispetto alle clausole
4 e 5 dell'Accordo quadro Europeo allegato alla Direttiva n. 99/70 non poteva che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana contrastante con esso;
sussistendo, quindi, nel caso in esame, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, il ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
“1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 219 del 15.07.2019 quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D. Lgs. n. 297/1994 e s.m.i. nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato integralmente l'anzianità maturata;
“2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i ser-vizi non di ruolo - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente assunto
13 a tempo indeterminato e quindi il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa e per l'effetto, Condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' nonché a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di CP_5 servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - quindi fascia 9 al 01.06.2015, fascia 15 al 01.06.2021 e ss. - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
“1. Accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione di contratti a termine nei confronti del ricorrente in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 3, comma 2 della Legge 186/2003 e, per l'effetto, Condannare le parti resistenti al pagamento in favore del ricorrente – ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. - di una somma corrispondente
a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reitera- zione dei contratti a termine, ovvero di quella somma ritenuta di giustizia;
“3. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Si costituivano ritualmente il e l' convenuti, in persona Controparte_1 CP_6 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, i quali contestavano integralmente le allegazioni e domande avversarie, deducendone l'infondatezza, ed eccepivano, in particolare: il ricorrente, docente di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio per l'a. s. 2024/25 presso l'Istituto d'Arte “Cantalamessa” di Macerata, allegando di avere stipulato con il
[...]
(già , ed ancor prima Controparte_1 Controparte_1 [...]
) numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente Controparte_7 di religione cattolica, asseritamente per soddisfare esigenze lavorative non transitorie, perché collegate ad un fabbisogno durevole, a causa delle carenze strutturali e permanenti del Comparto scuola, affermava che ciò avrebbe determinato una violazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE e del D. Lgs. n. 81/2015 con consequenziale diritto al risarcimento del danno ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, alla ricostruzione della carriera con riconoscimento del diritto agli scatti stipendiali e alla progressione economica e alla consequenziale richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate;
detti contratti, infatti,
14 sarebbero stati stipulati tutti “su posto vacante di diritto”, cui sarebbe conseguito il diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
il medesimo, negli anni precedenti aveva prestato i seguenti servizi, sempre per l'insegnamento della religione cattolica, come risultante dallo stato matricolare e dai contratti di lavoro sottoscritti ed allegati:
- nell' a. s. 2005/2006, per i brevi periodi dal 28/09/2005 al 05/10/2005 e dal 03/11/2005 al
19/11/2005, presso la Scuola Elementare “Garibaldi” di Civitanova Marche, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito solo il 22.02.2008;
- nell' a. s. 2006/2007 con spezzoni orari c/o l' per n. Controparte_8
19 ore settimanali di lezione, di cui n. 5 ore c/o sez. assoc. n. 4 ore c/o sez. assoc. I.P.S.I.A., CP_9
n. 6 ore c/o " - sez. Montefano e n. 4 ore c/o Ist. Prof.le di Stato di Civitanova CP_10 CP_11
Alta - sez. Recanati, dal 01/09/2006 al 31/08/2007, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008;
- nell'a. s. 2007/2008 con spezzoni orari c/o l'I. I. S. , per n. 11 ore settimanali di CP_8 lezione, di cui n. 6 ore c/o di Recanati, n. 4 ore c/o di Recanati e 1 ora c/o CP_9 CP_12 CP_13 di Recanati, dal 01/09/2007 al 31/08/2008, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008;
- nell' a. s. 2008/2009 in differenti istituti: per n. 18 ore settimanali di lezione, di cui n. 7 ore c/o ITIS CP_1 CP_1 "E. Mattei" di Recanati, n. 5 ore c/o "F. Corridoni" di Recanati e n. 6 ore c/o "F.
Corridoni" di Corridonia, dal 01/09/2008 al 31/08/2009;
- nell' a. s. 2009/2010 per n.15 ore settimanali di lezione, di cui n. 5 ore c/o ITIS "E. Mattei" di CP_1 CP_1 Recanati, n. 4 ore c/o "F. Corridoni" di Recanati e n. 6 ore c/o "F. Corridoni" di
Corridonia, dal 01/09/2009 al 31.08.2010 e ore 3,00 presso l'Istituto Tecnico per le attività sociali
“Matteo Ricci” di Macerata;
- nell' a. s. 2010/2011 in differenti istituti e precisamente per n. 16,00 ore settimanali di cui 6 ore c/o sezione associata di Recanati, ore 4,00 presso sezione associata "F. Controparte_14 CP_15
Corridoni" di Recanati e ore 6,00 presso “F. Corridoni” di Corridonia dal 01/09/2010 al 31/08/2011;
- nell' a. s. 2011/2012 in differenti istituti e precisamente per n. 20,00 ore settimanali di lezione, di cui ore 7,00 c/o sezione associata I.T.I.S. "E. MATTEI" di Recanati, ore 4,00 presso sezione associata
"F. Corridoni" di Recanati, ore 6,00 presso F. Corridoni" di Corridonia e ore 3,00 CP_16 CP_16 presso M. Ricci" di Macerata con decorrenza dal 01/09/2011 e cessazione al 31/08/2012; CP_17
- nell' a. s. 2012/2013 per n. 19,00 in differenti istituti e precisamente per n. 19 ore settimanali di lezione, di cui ore n. 8,00 presso sezione associata I.T.I.S. "Mattei" di Recanati, ore n. 4 c/o sezione associata di Recanati e ore n. 7 c/o di Corridonia, dal Controparte_18 Controparte_18
01/09/2012 al 31/08/2013;
15 - nell' a. s. 2013/2014 per n. 17,00 ore settimanali di lezione, dal 01/09/2013 al 31/08/2014 presso l'Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Macerata;
- per gli aa. ss. dal 2014/2015 al 2019/2020 per n. 18,00 ore settimanali di lezione, sempre dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo presso l'Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Macerata;
- nell' a. s. 2020/2021 per n. 14 ore settimanali di lezione, dal 01/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Macerata;
- negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione, dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo presso l'Istituto Giuseppe Garibaldi di Macerata;
considerata la data del conseguimento del diploma in scienze religiose, a parere dei resistenti la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento di tutti gli anni di servizio era infondata, in quanto fino alla data del conseguimento del titolo 22.02.2008, il sig. aveva prestato servizio senza titolo di studio e tale Pt_1 servizio, svolto negli aa. ss. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, non era valutabile ai fini dell'inquadramento e della progressione della carriera;
inoltre, il ricorrente, a parte gli iniziali servizi di supplenza breve e saltuaria nella scuola primaria, era stato destinatario di incarichi di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ad orario completo, a partire dall' a. s. 2014/15 ad eccezione di quello 2020/21; la consistenza delle dotazioni organiche, degli insegnanti di religione cattolica, per ciascun anno scolastico, era determinata con decreto del dell' , di CP_19 CP_1 concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione; nei diversi decreti era determinata la consistenza della dotazione organica in misura del 70% dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, come previsto dalla L. n. 186/03
e “L'entità dei posti [era] definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione” e cioè 18 ore per le scuole secondarie, 22 per le scuole primarie, 25 per le scuole dell'infanzia, come risultano determinati dal DPR 20-3-2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; il non aveva mai ricevuto un incarico su Pt_1 posto intero, come si evinceva dalla documentazione allegata: stato matricolare, certificati di servizio e contratti di lavoro;
pertanto non gli erano mai state conferite supplenze su posti interi, quindi mai su organico di diritto;
l'affermazione del ricorrente secondo cui i contratti a tempo determinato con il erano stati tutti stipulati “al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del CP_1 comparto scuola” non trovava riscontro e risultava, anzi, smentita dalla documentazione prodotta;
riguardo alla dedotta violazione dell'art. 19 D. Lgs. n. 81/15 e dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/01 in relazione alle prescrizioni sul termine massimo apponibile al contratto di lavoro subordinato e al
16 limite massimo di reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, era espressamente escluso dal campo di loro applicabilità il reclutamento del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche e educative statali;
infatti, l'art. 29, co. 2, lett. c), D. Lgs. n. 81/15 stabiliva: “Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo [Lavoro a tempo determinato]: […] c) i contratti
a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze
[…]”; ugualmente, l'art. 36, co.
5-quinquies, D. Lgs. n. 165/01 disponeva: “Il presente articolo, fatto salvo il comma 5 [relativo al divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato], non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali […]”; quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità del termine e della reiterazione oltre 36 mesi dei contratti ripetutamente stipulati dal ricorrente con condanna del al risarcimento del danno sulla base dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo CP_3 determinato CEEP, CES UNICE, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, doveva essere richiamata l'assoluta peculiarità dello status dei docenti di religione: la Repubblica italiana assicurava l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie, di ogni ordine e grado, in virtù degli impegni assunti sulla base del Concordato Lateranense dell'11-2-1929, modificato con l'Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18-2-1984, resi esecutivi con
L. 824/1930 e L. 25-3-1984 n. 121; la L. 824/1930, abrogata dal D.L. 112/08, all'art. 5, assicurava l'insegnamento della religione cattolica attraverso il conferimento di incarichi annuali a persone, con preferenza per sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'Istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, e riconoscimento degli stessi diritti e doveri degli altri docenti;
la L. n. 121/85, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18-2-1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11-2-1929, al punto 5 del Protocollo addizionale, prevedeva l'affidamento dell'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima; inoltre, impegnava lo Stato italiano a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;
detti obblighi erano stati adempiuti con i DD.PP.RR. rispettivamente 16/12/1985 n. 751, 23/06/1990 n. 202 e 20/08/2012 n. 175, dando esecuzione alle
Intese con la Conferenza Episcopale, rispettivamente, del 14-12-1985, del 13-6-1990 e del 28-6-2012;
l'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche recepita dal D.P.R. 20-8-
2012 n. 175 prevedeva espressamente, al punto 2.5: “L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche
17 orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4”; il punto 2.7 della medesima intesa recita: “Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano”, al punto
2.8: “gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti”, ed al punto 4.2 erano indicati i titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica;
quanto alle modalità di reclutamento, fino all'entrata in vigore della L. n. 186/03, tale insegnamento era stato assicurato mediante il conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, a docenti in possesso dei titoli indicati nelle Intese che si erano succedute fino all'ultima del 2012 (art. 309 D. Lgs. 16-4-1994 n. 297); anche la contrattazione collettiva di Comparto aveva considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione a partire dal CCNL sottoscritto il
4.8.1995, con disposizione confermata dal CCNL sottoscritto il 29.11.2007, in cui era espressamente previsto, all'art. 40: i docenti di religione cattolica “sono assunti secondo la disciplina di cui all'art.
309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”; il sistema di reclutamento aveva quindi sempre previsto incarichi necessariamente annuali, senza porre limiti alla reiterazione che poteva essere impedita solo dalla revoca dell'idoneità all'insegnamento religioso da parte dell'ordinario diocesano;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 390 del 22-10-1999, aveva escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della normativa nel suo complesso poiché la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, considerando che l'incarico degli insegnanti in questione era confermato quando permanessero le condizioni e i requisiti prescritti, aveva assimilato “questo incarico, con le specificità ad esso proprie, al rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera (art. 53 della legge
11 luglio 1980, n. 312)”; era quindi intervenuta la L. n. 186/03 che aveva dettato norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado istituendo due distinti ruoli del personale docente di religione, su base regionale, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, per ciascun ordine di scuola: docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nella misura del 70% dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, ai quali si accedeva previo superamento di un concorso per titoli ed esami, intendendosi per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, resa con il D.P.R. n. 175/12; il restante 30% dei posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato era coperto con docenti ai quali era conferito incarico a tempo determinato, sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, su
18 indicazione del dirigente regionale, tra il docente e il dirigente scolastico;
in tale ultimo caso, trovava sempre applicazione il rinnovo automatico, come previsto dalla contrattazione collettiva di Comparto;
conseguentemente, 1) la determinazione dei posti di organico dei docenti di religione e, soprattutto la natura degli incarichi di supplenza, non era disciplinata dalla L. 124/99 e, pertanto, la durata annuale dell'incarico di per sé non determinava la copertura di un posto di organico di diritto;
2) non si profilava una violazione della normativa europea, in particolare dell'Accordo quadro in virtù della sussistenza di una ragione obiettiva che giustificava il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica (da verificarsi, secondo la
CGUE, in relazione alla concreta successione dei contratti stipulati dal singolo insegnante di religione cattolica); 3) vi era un'evidente assenza di pregiudizio e quindi, di danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica, in termini di “danno comunitario”, inteso come danno negativo da perdita di chances, assistito da presunzione quanto all'onere della prova, a causa dell'assimilazione dello statuto giuridico ed economico degli inseganti di religione cattolica a tempo determinato a quello dei loro colleghi con contratto a tempo indeterminato (ricavabile sia dalla previsione del rinnovo tendenzialmente automatico dell'incarico a termine, sia dall'operatività, sia per gli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, della condizione risolutiva del contratto al venir meno dell'idoneità conferita dall'Autorità ecclesiastica, sia dal diritto alla ricostruzione di carriera e agli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio, riconosciuto anche agli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato;
quindi il presunto effetto “precarizzazione” che involgeva la questione della presunta illegittima prosecuzione dei rapporti a tempo determinato non poteva, nel caso in esame, ritenersi così impattante come lamentato, né essere equiparabile alle situazioni non coperte dal meccanismo del “rinnovo automatico”; in merito alla determinazione dei posti di organico dei docenti di religione cattolica e alla natura degli incarichi di supplenza, all'insussistenza dell'equivalenza tra incarico annuale e copertura di un posto in organico di diritto, dopo l'entrata in vigore della L. 186/03, solo il 30% del fabbisogno di docenti di religione cattolica era coperto con incarichi necessariamente annuali, da intendersi confermati al permanere dei requisiti previsti dalla normativa, mentre prima della predetta legge tutti i docenti di religione cattolica erano assunti con incarico necessariamente annuale;
il fatto che gli incarichi fossero annuali non poteva far ritenere tout court che gli stessi fossero a copertura di posti di organico di diritto, mutuando la definizione dalla L. 124/99 che, all'art. 4, co. 1, stabiliva:
“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti
19 medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo”; nel caso dei docenti di religione cattolica, in tema di reclutamento, non trovava applicazione il cit. art. 4, 1° co., L. n. 124/99, bensì l'art. 3, ultimo co., L.
186/03; per individuare gli incarichi di supplenza attribuiti a copertura di posti in organico di diritto, la cui reiterazione poteva dar luogo a violazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70 CE, non si doveva fare riferimento alla durata annuale dell'incarico, ma alle modalità di determinazione dell'entità dei posti in organico, determinati ai sensi della L.
186/03, determinazione effettuata dai decreti adottati dal , di concerto con il Controparte_20
Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica, ex art. 2 L. n.
186/03, i quali, per ciascun anno scolastico, determinavano l'entità dei posti di organico di diritto
“sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione”; per determinare se una supplenza fosse attribuita su posto in organico di diritto, doveva farsi riferimento ai divisori orari per ciascun grado di istruzione, cioè al monte ore settimanale che costituiva un posto o cattedra intera in ciascun ordine di scuola: 18 ore per le scuole secondarie, 22 per le scuole primarie,
25 per le scuole dell'infanzia, come risultava dal DPR 20-3-2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; pertanto era inesatto affermare che i contratti a tempo determinato stipulati dal con l'Amministrazione erano stati conclusi per “sopperire Pt_1 alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola”; non sussisteva quindi alcuna violazione della normativa europea, in particolare dell'Accordo quadro, poiché sussisteva una ragione obiettiva che giustificava il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica;
la che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, Allegato alla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio d'Europa del 28-6-1999, perseguiva, tra gli altri, l'obiettivo di limitare il ricorso ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, ritenuto una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (Corte di Giustizia
EU 26 novembre 2014 C-22/13, da C-16/13 a C-63/13 e C-418/13, “sentenza ”, punto 72, Per_8 nella quale era riportata ulteriore giurisprudenza della Corte di Giustizia); la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro elencava alcune misure per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, imponendo agli Stati membri l'adozione effettiva
20 e vincolante di almeno una di esse, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti, misure che attenevano a ragioni obiettive che giustificassero il rinnovo dei contratti o rapporti (lettera a), alla durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (lettera b) e al numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti (lettera c); gli Stati membri disponevano di un'ampia discrezionalità in merito, potendo far ricorso ad una o più delle già menzionate misure, oppure a norme giuridiche equivalenti, già esistenti, tenendo conto delle esigenze delle specifiche esigenze di settori e/o di categorie di lavoratori;
alla luce di detti principi, il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione nella misura del 30% con contratti di lavoro a tempo determinato e del 70% con contratti a tempo indeterminato - ferma restando l'eventualità, per entrambe le tipologie di contratto (a tempo determinato e a tempo indeterminato), della risoluzione al venir meno dell'idoneità conferita dall'Autorità ecclesiastica, non era in astratto incompatibile con l'Accordo quadro, tenuto conto della specificità del settore dell'insegnamento della religione;
come evidenziato di recente dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, in tale settore si configurava un'esigenza particolare di flessibilità idonea a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto1, lettera a), dell'Accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia (Corte di Giustizia U.E. sentenza 13-1-2022, YT e altri, punto 104): ciò imponeva l'esame di ciascuna fattispecie concreta, al fine di verificare se, nel caso di specie, le prestazioni richieste al lavoratore corrispondessero effettivamente ad un'esigenza temporanea del datore di lavoro;
proprio le caratteristiche dei contratti a tempo determinato stipulati tra l'Amministrazione scolastica e il ricorrente e sopra richiamate confermavano che, nel caso del ricorrente, la reiterazione dei contratti a termine era stata preordinata al soddisfacimento di esigenze temporanee;
ancora in merito alla asserita indebita precarizzazione, il 16.12.2020 era stata firmata l'Intesa tra il
[...]
e la per l'avvio della "Procedura concorsuale per la Controparte_1 Controparte_21 copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'art.
1-bis decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159", la quale, al punto 4, prevedeva che tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale vi fosse “la certificazione dell'idoneità diocesana di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.
186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione”; l'aspettativa di stabilizzazione degli insegnanti di religione, dunque, doveva essere mitigata dalla necessità di ottenere la certificazione di idoneità da parte dell'ordine diocesano ai fini della partecipazione al concorso;
vi era un'assenza di
21 pregiudizio e, quindi, di danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica;
e, pur essendo la stabilità dell'impiego considerata come elemento fondamentale della tutela dei lavoratori, ex 2° co. del preambolo dell'Accordo quadro e punti 6 e 8 delle considerazioni generali dello stesso accordo), era d'altro canto vero che, in alcune circostanze, anche i contratti di lavoro a tempo determinato potevano ritenersi idonei a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, con conseguente assenza di abuso nell'utilizzo della contrattazione a termine: circostanza che si verificava quando, come per i docenti di religione cattolica, il particolare statuto giuridico ed economico dei lavoratori determinato ne determinasse una sostanziale assimilazione alla condizione dei “colleghi” titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le Amministrazioni resistenti all'uopo ribadivano: il naturale rinnovo dell'incarico a tempo determinato (ai sensi del combinato disposto dell'art. 309, co. 2 D. Lgs. 297/94 e della contrattazione collettiva di comparto), impedito solo dal venir meno dell'idoneità conferita dall'Autorità ecclesiastica, ed attuabile in assenza dello scorrimento di graduatorie da rinnovare periodicamente
(come avveniva invece per i docenti di altre discipline), di per sé valeva ed escludere sostanzialmente la precarizzazione, obiettivo perseguito dall'Accordo quadro;
inoltre, la circostanza, peculiare alla categoria in questione, della sottoposizione sia dei docenti di religione a tempo determinato sia di quelli a tempo indeterminato alla possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per il venir meno dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico (art. 3, co. 9, L. n. 186/03), rafforzava la sostanziale equiparazione dei docenti di religione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
la circostanza che i docenti di religione, anche se assunti a tempo indeterminato, fossero soggetti sostanzialmente ad un potere di recesso ad nutum da parte dell'ordinario diocesano, per ragioni che potevano essere apprezzate sono in una prospettiva confessionale (ad es. comportamenti perfettamente leciti secondo la legge, ma deplorevoli secondo la precettistica ecclesiastica), costituiva un elemento che li differenziava da tutti gli altri e ridimensionava il rilievo della loro immissione in ruolo;
la piena assimilazione del rapporto di lavoro dei docenti di religione a tempo determinato rispetto a quello dei loro colleghi titolari di contratti a tempo indeterminato si esplicava inoltre anche nel diritto, riconosciuto anche agli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato, di ottenere la ricostruzione e la progressione di carriera così come spettante ai docenti a tempo indeterminato, vera peculiarità esclusiva nel panorama del diritto scolastico nazionale: i docenti di religione, durante il periodo in cui erano assunti a tempo determinato, ricevevano la ricostruzione e progressione di carriera (come spettante ai docenti a tempo indeterminato), diversamente da quanto accadeva per il restante personale scolastico a tempo determinato che maturava, invece, tale diritto solo successivamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato ed alla conferma in ruolo, elemento dirimente anche in relazione alla richiesta
22 di risarcimento del danno, poiché dimostrava ulteriormente che gli insegnanti di religione cattolica dal precariato non subivano alcun pregiudizio;
ove si fosse ravvisata, comunque, una forma di abuso della reiterazione di contratti a termine relativi al ricorrente, esso doveva ritenersi “cancellato”
(espressione tratta dalla giurisprudenza della CGUE sul punto) dal rimedio all'uopo già approntato dall'ordinamento nazionale: la Corte di giustizia aveva evidenziato che la normativa comunitaria in materia non prevedeva misure o rimedi specifici, rimettendone l'individuazione alle autorità nazionali e limitandosi a definirne i caratteri essenziali (dissuasività, proporzionalità, effettività - paragrafi 77
e 79 sentenza ), ed aveva anche riconosciuto che spettava al giudice nazionale valutare se le Per_8 disposizioni di diritto interno costituissero una misura adeguata per prevenire e, se del caso, punire l'uso abusivo di una successione di contratto o rapporti di lavoro a tempo determinato pur avendo, comunque, individuato alcune misure che potevano essere adottate (procedure di assunzione certe, risarcimento del danno) senza escluderne altre, purché rispondenti ai requisiti appena ricordati
(sentenza e a. EU.C.2014.2044, punto 68); tali misure ben potevano essere individuate, in Per_9 mancanza di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in procedure straordinarie destinate ai soggetti “lesi” dalla reiterazione dei contratti a termine che potessero garantire serie chances di stabilizzazione del rapporto, essendo idonee a rifluire sull'illecito “cancellandolo” (par. 79 sentenza ); proprio in tale ottica in applicazione del D. Per_8
L. 29-10-2019, n. 126, art. 1 bis, co. 2, come modificato dal D.L. 30-4-2022, n. 36, conv. con mod. in L. 29-6-2022 n. 79 e s.m.i., era stata bandita con D. n. 9 del 19-1-2024 una procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica sia per il primo settore (Infanzia e
Primaria) (decreto n. 1327 del 29-5-2024) sia del secondo settore (istituti secondari di primo grado e secondo grado) (decreto n. 1328 del 29-5-2024) che fossero in possesso del titolo previsto dai punti
4.2. e 4.3 dell'Intesa tra il e il della Controparte_22 CP_23
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, Controparte_21 resa esecutiva ai sensi del D.P.R. 20-8-2012 n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che avessero svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;
alla suddetta procedura straordinaria era assegnato, ai sensi della suddetta disposizione, il 70% dei posti vacanti e fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, e per gli anni scolastici 2022/2025 e per gli anni successivi e fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, l. 27-12-1997, n. 449; entro il 2024 , a tale procedura straordinaria si sarebbe aggiunta anche quella ordinaria già prevista dal D.L. n. 126/19, art. 1, co. 1; se la normativa dell'Unione non prevedeva misure specifiche per la prevenzione o sanzione dell'abuso, ma richiedeva: «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di
23 lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 79 sent. ), era sufficiente che Per_8 nell'ordinamento dello stato membro esistesse una misura da applicare, che oltre a svolgere una funzione preventiva-punitiva, rifluisse sull'illecito “cancellandolo”; come riconosciuto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 187/2016, a proposito delle procedure straordinarie di assunzione in ruolo previste dalla L. n. 107/15, tale misura “sostanzialmente” costituiva “anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto”, soprattutto se, come in questo caso, la selezione avveniva con un concorso riservato ai precari;
ancora la Corte costituzionale aveva affermato che la scelta dell'immissione in ruolo attraverso procedure straordinarie riservate ai precari,
“è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne;
una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)”, orientamento condiviso anche dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi sul piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/15, del tutto assimilabile a quello previsto dal D.L. n. 126/19, aveva affermato che esso “rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato in organico di diritto;
detta immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17, atteso che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, non impone agli stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro e tempo indeterminato” (Cass. Sez. Lav., ordinanza 02/02/2021) ed altresì dalla giurisprudenza di merito
(Trib. Ancona recente sentenza nel proc. n. 472/2020 R.G. Lav.), principio applicabile anche nel caso in esame, in considerazione anche della procedura concorsuale straordinaria in corso, riservata agli insegnanti di religione cattolica sia del primo settore (Infanzia e Primaria) e sia del secondo settore
(istituti secondari di primo grado e secondo grado), procedura per la partecipazione alla quale il
24 ricorrente aveva proposto domanda di partecipazione e che costituiva una chance di assunzione in ruolo.
Quanto al diritto alla ricostruzione e progressione di carriera e degli scatti retributivi, a parere dei resistenti, non era ravvisabile l'asserita violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE, in quanto agli insegnanti di religione cattolica, assunti a tempo determinato, sarebbe stato applicato, rispetto agli assunti in ruolo, un trattamento retributivo deteriore per il mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, degli scatti biennali nonché delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo;
al contrario, i docenti di religione, durante il periodo in cui erano assunti a tempo determinato, ottenevano la ricostruzione e progressione della carriera, come spettante ai docenti a tempo indeterminato, diversamente da quanto accadeva per il restante personale scolastico a tempo determinato, che maturava tale diritto solo successivamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato ed alla conferma in ruolo;
la materia era regolamentata dall'art. 53, ult. co., L. n. 372/80, dall'art. 2, co. 8 e segg. D.P.R. 10-4-1987 n. 209, dal
DPR 399/88 e dal CCNL Comparto Scuola del 1995, che, all'art. 66, co. 7, prevedeva: "Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3 commi 6 e 7", e dai relativi regolamenti di esecuzione contenuti nella Circolare Ministeriale n. 36 del 28.1.1989 “Applicazione del DPR 399/88.
Trattamento economico”, nella Circolare Ministeriale n. 2 del 3.1.2001 “Docenti di religione -
Ricostruzione di carriera e trattamento economico”; la domanda di ricostruzione doveva essere presentata al D.S. competente dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui era sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio era reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo;
ai fini del computo del quadriennio si consideravano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dall'1-6-1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19-6-1970, n. 370, conv., con mod., in L. 26-7-1970 n.576, recante norme in materia di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica;
ex art.3 del D. L.370/70, il servizio era riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni veniva valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo;
erano utili al riguardo i servizi resi dall'a. s.
1961/62 in poi;
per il personale in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4-8-1995, andava effettuato considerando sia l'anzianità
25 valida ai fini giuridici ed economici sia quella valida soltanto ai fini economici;
gli interessati avevano diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art.1 L. 24-5-1970 n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate;
era riconoscibile, secondo la normativa vigente,
l'eventuale servizio militare prestato;
tale riconoscimento era valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione;
ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, erano attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato;
ove cessassero le condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento del diritto alla progressione di carriera gli interessati avevano diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio;
qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verificassero nuovamente, la progressione di carriera riprendeva aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'era stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici;
gli eventuali aumenti biennali in godimento erano riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva;
dall'1-9-1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non avevano diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali;
in modo analogo, i servizi resi dall'1-9-1990, senza il titolo di studio, non erano riconoscibili ai fini della progressione di carriera;
il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, era valutabile ai fini della carriera, ai sensi del D.L. n. 370/70, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e 25 ore per la scuola materna), il trattamento economico andava corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento;
i docenti di religione cattolica, anche con contratto a tempo determinato, avevano diritto alla ricostruzione di carriera, a domanda, qualora: fossero destinatari di un incarico di supplenza su posto di insegnamento con trattamento di cattedra o con orario non inferiore alle dodici ore settimanali nelle scuole dell'infanzia e primarie, nelle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da ragioni strutturali;
fossero in possesso del titolo di studio di cui alle Intese tra l'autorità scolastica italiana e la CP_21
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche rese esecutive
[...] con DPR n. 751/85, come modificato dal DPR n. 202/90 e DPR n. 175/12; avessero prestato servizio per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo, da computarsi ai sensi dell'art. 3,
D.L. n. 370/70; il riconoscimento avveniva, a domanda dell'interessato da presentarsi al D.S.
26 competente all'emanazione del provvedimento, entro dieci anni dalla data in cui era sorto il relativo diritto, cioè dall'anno in cui il servizio era reso su posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per almeno dodici ore settimanali;
la ricostruzione della carriera era un procedimento che consentiva di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati prima dell'insorgere del diritto, per determinare la fascia di anzianità in cui il dipendente era inquadrato e alla quale corrispondeva la retribuzione annuale spettante;
qualora non sussistessero i requisiti per la ricostruzione di carriera, o gli interessati non avessero presentato domanda, i docenti di religione cattolica, con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di studio di cui alle Intese tra l'autorità scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche rese esecutive con DPR n. 751/85, modificato dal DPR n. 202/90, e DPR n. 175/12, avevano diritto all'attribuzione di aumenti biennali nella misura del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive (contratto fino al 31 agosto), che sarebbero stati riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale conseguita con la ricostruzione di carriera;
l'Amministrazione scolastica alla quale il ricorrente aveva inoltrato le richieste di valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera e/o stipendiale, non aveva mai negato il diritto agli aumenti biennali o alla ricostruzione di carriera del ricorrente, il quale, anzi, aveva già usufruito degli istituti e dei benefici suindicati per il servizio prestato in qualità di docente di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato;
del descritto status “privilegiato”, rispetto alla situazione degli altri docenti, aveva goduto pienamente e continuava ancora ad usufruirne;
il ricorrente aveva pertanto ottenuto la ricostruzione della carriera ed il conseguente riconoscimento dei servizi pregressi ai fini giuridici ed economici secondo la normativa vigente;
l'art. 53, co. 6, L. 11-7-1980 n. 312 disponeva che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applicasse una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra;
l''art. 2, co.
8 e segg., D.P.R. 10-4-1987 n. 209 aveva previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che avessero un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario inferiore qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discendesse da ragioni strutturali;
il co. 8 aveva anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado;
il 13-9-
2014 il aveva presentato la domanda di ricostruzione della carriera secondo la normativa Pt_1 vigente, egli, pur non di ruolo, con 4 anni di servizio e idoneo titolo di studio (conseguito il 22-2-
2008), aveva avuto diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera e il conseguenziale inquadramento nelle fasce stipendiali previste per i docenti a tempo indeterminato: con decreto n. 69 del 18-12-2014
27 gli era stato riconosciuto, a decorrere dall'1-9-2012, 4 anni di servizio utile alla ricostruzione di carriera;
pertanto, valutati i servizi prestati fino a tale data ex art. 485 e segg. D. Lgs. n. 297/94, il D.
S. aveva adottato il provvedimento del 15-7-2019 n. 219, con il quale era stata riconosciuta dal 20-
11-2018 l'anzianità di servizio di anni 9 mesi 0 giorni, che aveva superato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dalla con esito positivo e Parte_3 registrato con n. 2745 il 29-11-2019; il docente aveva ottenuto il riconoscimento dei servizi pregressi secondo la normativa ministeriale, con trattamento economico alla pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato;
con l'applicazione dei provvedimenti di riconoscimenti degli scatti biennali e di ricostruzione di carriera, al dipendente erano sempre stati riconosciuti dalla competente RTS tutti i ratei delle differenze retributive spettanti dalla data di maturazione del diritto;
conseguentemente la pretesa azionata dal ricorrente era stata già soddisfatta dall'Amministrazione resistente, la quale contestava recisamente le quantificazioni del risarcimento del presunto danno fornite da parte ricorrente, oltre che sfornite di prova, erano determinate in modo generico;
sopra, nuovamente, era assorbente anche per ciò che concerneva la richiesta di risarcimento del danno, poiché dimostra ulteriormente che agli insegnanti di religione cattolica dal precariato non deriva alcun pregiudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda avversaria, tenendosi conto della sostanziale assimilazione del rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti di religione cattolica a quello dei loro colleghi a tempo indeterminato. Doveva operarsi la riduzione del quantum del risarcimento;
ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria eventualmente spettante, doveva poi considerarsi il carattere affievolito dell'effetto precarizzante gravante sui docenti di religione, in virtù del meccanismo del rinnovo automatico del contratto annuale;
il fatto che i contratti a tempo determinato si erano comunque succeduti di anno in anno senza soluzione di continuità, evitando, di fatto, un'effettiva precarizzazione, il fatto che non vi era certezza della possibilità di ottenere il requisito d'accesso al concorso pubblico per l'insegnamento della religione cattolica, dipendendo esso dalla valutazione dell'ordine diocesano, la circostanza che non risultavano dedotte situazioni di particolari condizioni personali connesse allo stato di precarizzazione subita;
la pretesa risarcitoria, ove riconosciuta esistente, doveva comunque essere ridimensionata e ridotta nel quantum al minimo previsto dalla legge;
poiché la somma non era soggetta a ritenute fiscali o contributive avendo natura risarcitoria, l'importo della retribuzione mensile cui fare riferimento per la liquidazione del danno non poteva che essere quello della retribuzione netta.
Le Amministrazioni resistenti concludevano quindi chiedendo:
“- nel merito, in via principale, rigettare le domanda proposta dal sig. di Parte_1 declaratoria di abuso reiterato della stipula in successione dei contratti a tempo determinato come individuati in atti, in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta
28 del caso, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento del danno;
“- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda avversa-ria relativa all'abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato come individuati in atti, ridurre il quantum risarcitorio richiesto ex adverso nel minimo previsto dall'art.28 comma del d.lgs. 81/2005
(ovvero per 2,5 mensilità) , in considerazione dell'assimilazione sostanziale dello status di docente di religione cattolica con contratto a tempo determinato a quello di docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato nonché per i motivi di cui in narrativa.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze del sig.
, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le Parte_1 spese predette siano compensate.”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le domande di parte ricorrente sono risultate fondate e meritevoli di essere accolte nei limiti, in riferimento a quella risarcitoria, e per le ragioni di seguito esposti.
La documentazione in atti dimostra che il ricorrente ha svolto attività di insegnamento della religione cattolica in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, ininterrottamente negli aa. ss. dal
2006/2007 al 2023/2024 e che ha conseguito incarichi dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo per complessive di 18 annualità scolastiche.
La materia relativa al reclutamento dei docenti di religione è disciplinata dalla L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della categoria degli insegnanti di religione con incarico conferito di anno in anno, la distinzione fra docenti di ruolo, il cui rapporto è regolato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato, quali l'odierno ricorrente.
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi;
l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati
29 in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa;
per la copertura del restante 30% dei posti non assegnati a insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
Sulla reiterabilità dei contratti a tempo determinato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha affermato (in sentenza 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13,
ed altri): "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, Per_8 concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo"; con tale pronuncia la
CGUE ha statuito che il rinnovo dei contratti a termine deve rispondere ad una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'Accordo quadro, ossia deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio, cosicché il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per esigenze cha hanno carattere permanente e durevole non è giustificato, poiché un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale Accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2016, prendendo atto del suddetto pronunciamento della CGUE, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
30 In tale contesto normativo, sulla scorta delle suddette pronunce, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione cattolica con il ricorso in misura del 30% a contratti a termine reiterati nel tempo, in quanto in tale settore vi è una particolare esigenza di flessibilità che giustifica il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di contemperare l'esigenza di rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica con quella di evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia;
deve però evitarsi che una disposizione nazionale come quella in questione per i docenti di religione sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale, occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia “… tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima…”, procedendo ad "…esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro".
Sulla questione va richiamata integralmente la sentenza n. 18698 del 2022 della Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“Motivi della decisione.
“1. Il primo motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 186 del 2003, artt. 1 e 3, nonché della clausola 5 dell'Accordo Quadro ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte
Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. n. 186 del 2003, in sé coerente con le regole Eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente.
“Il secondo motivo è invece formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e denuncia l'omessa considerazione dell'essersi gli incarichi del ricorrente svolti su organico di fatto, in quanto i posti sussistenti nella dotazione organica erano stati tutti coperti con immissioni in ruolo, sicché gli incarichi a termine erano solo quelli residuati successivamente a tali acquisizioni di docenti a tempo indeterminato.
“2. La definizione delle questioni di causa, investendo le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.
“3. La L. n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno
31 scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
“3.1 Con la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto
l'obbligo di assicurare l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l' insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d' intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
“Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16.12.1985 n.
751 , con i l D.P.R. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il D.P.R. 20.8.2012 n. 175 , che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
“Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all' insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
“Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
“Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
“Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47,
32 commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al
D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
“3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
“Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte
Cost. 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
“4. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all' interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
“I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al
70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi.
“L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
“Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d' intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che "agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".
33 “Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006/2009 di comparto, art. 40, comma 5) ha confermato il richiamo al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
“4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
“5. Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole Eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
“6. La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022,
YT e altri, da cui occorre prendere le mosse.
“6.1 La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
“Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell' idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
“La Corte di Giustizia vuol dire che la previsione per qualsiasi docente del rilascio iniziale fino a revoca, non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che, come si è detto, è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto.
“6.2 Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
“6.3 In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.
34 a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto
1, lett. a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e
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Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno
2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116);
d) Il giudice interno deve " interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso
(punto 117).
“7. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.
“7.1 Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di
35 settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
“In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non
è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
“Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che
è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
“È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
“7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
“Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di
Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
“Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell' impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell' insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.
“Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
“Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
36 “8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
“Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell' insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
“I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo
c.c.n.l., art. 17, comma 1).
“Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo
e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
“8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
“L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
“Né è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
“Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
“D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano
2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1
37 complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
“In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell' inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
“Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.
“8.2. Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del rispetto alle successive indizioni. CP_3
“Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
“Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. il D.L. n.
126 del 2019, art.
1-bis, comma 3, quale convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l' interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all' inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
“9. Vi è tuttavia da considerare anche l'altra ipotesi che consegue al sistema esistente.
“9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
“In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
“Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti
(v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".
38 “L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
“Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
“Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
“Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per
l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 comma 2), per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D. Lgs. n. 165 del
2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso" (così, ancora Cass. 22552/2016 cit.).
“10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
“La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
“È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
“In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del
, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo CP_1 determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
39 “Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto allorquando si è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell' infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.), qui ritenuta pertinente.
“11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
“La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
“D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, e;
Per_10 Per_11
Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte Per_12 di Giustizia 7 marzo 2018, ). Per_13
“Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. la L. n. 107 del 2015, art.
1, comma 95 e ss., che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.
40 “11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
“Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui " in materia di pubblico impiego privatizzato, nell' ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
“Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque certamente Per_13 anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno
o nell'altro regime.
“12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . CP_25
“L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
“Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. , se in concreto abbia CP_25 lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
“12.1 Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
41 “Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
“I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti
a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità
(Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
“12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un' indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante
l'indennità di cui a quella norma e non l' indennità, non a caso definita espressamente come
"onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
“13. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.
“Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte
Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.
“Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art.
1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo;
tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
42 “Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma
3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
“Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale.
“Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno Eurounitario completa poi la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.
“14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l' impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell' indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l' interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D. Lgs. n. 81 del
2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario
43 all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1 fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l' integrazione della fattispecie del predetto abuso".
“15. Venendo al caso concreto, la Corte territoriale ha fondato l'accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando in particolare come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto, perché il ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell' indizione dei concorsi previsti dalla legge.
“Invece, nulla di tutto quanto utile a comprovare profili di esenzione da responsabilità del CP_1 emerge dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, fondato anzi sull'assunto delle legittimità in sé dei contratti, seppure mantenuti nell' inosservanza del sistema nella sua interezza e senza la dovuta celebrazione dei concorsi triennali. Il ricorso per cassazione va quindi disatteso, avendo fatto la Corte territoriale applicazione di regole nella sostanza non dissimili da quelle come sopra ricostruite. … .” (Cass. civ., Sez. Lav. sent. 09/06/2022 n. 18698).
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito i suddetti principi:
“… 13. I motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale sono fondati e vanno accolti in ragione dei principi già enunciati da ultimo da Cass., n. 18698 del 2022 e da altre pronunce emesse all'esito della medesima udienza pubblica dell'11 maggio 2022, nonché da ultimo con la sentenza n. 24146 del 2022, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. cod. proc. civ.
“14. Questa Corte con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022 ha affermato
i seguenti principi di diritto:
““Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.
44 ““Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
“"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1 fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
“La suddetta sentenza n. 24146 del 2022 ha quindi affermato che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. 15. Venendo ai casi concreti, la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l'esistenza dell'abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine. …” (Cass. Sez. Lav.
n. 9323 del 4-4-2023).
Altresì: “… 69. La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge, la quale viceversa prevede che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare
45 la costituzione di rapporti di la-voro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
“70. D'altra parte, la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di con-versione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, M. e S. ; Corte di
Giustizia 7 settembre 2006, V.) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia
7 marzo 2018, S.).
“71. Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente per-messo, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. la L. n. 107 del 2015, art.
1, comma 95 e ss., che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.
“72. Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
“73. Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
“74. Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque Per_13
46 certamente anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime.
“75. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di con-corso, il diritto al risarcimento del danno c.d. Eurounitario.
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro
e per le tre annualità successive.
“76. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
“77. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
“78. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
“79. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
“80. Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire
"un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante
47 l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come
"onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
“81. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.
“82. Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte
Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.”.
“83.Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art.
1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo;
tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
”84. Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma 3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
“85. Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale.
“86. Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno eurounitario completa poi la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.
“87. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo
48 il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D. Lgs. n. 81 del
2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1 fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
“88. Venendo al caso concreto, la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l'esistenza dell'abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua ultratriennale e la mancata indizione di concorsi per
l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007).
“89. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. …” (Cass. Sez. Lav. n.
23974 del 2-8-2022).
Dall'esame del sopra riferito quadro normativo, considerata la citata giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità, la precarizzazione del ricorrente appare illegittima, stante anche la mancata indizione, nonché effettuazione, dei concorsi di accesso ai ruoli con cadenza triennale come prevista dalla legge, ricorrendo pertanto i presupposti, da valutarsi in concreto, dell'illecito risarcibile nei confronti del singolo insegnante mantenuto in servizio per più di un triennio attraverso il rinnovo
49 automatico senza soluzione di continuità (c.d. danno eurounitario, come esplicitato dalla CGUE), secondo i parametri di liquidazione del danno indicati dal giudice comunitario, oggettivamente rilevabili, nel caso in cui il giudice nazionale riconosca l'illegittimità della reiterazione.
Nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, negli aa. ss. dal 2006/2007 al 2023/2024 (ultimo a. s. come risultante dallo stato matricolare), ininterrottamente per i periodi dall'1 settembre di ciascun anno al 31 agosto di quello successivo (non ritenendosi fondate le eccezioni sollevate dai resistenti per 5 di tali aa. ss., consistenti in: “- nell' a. s. 2006/2007 con spezzoni orari c/o l'Istituto Controparte_8 CP_8 per n. 19 ore settimanali di lezione, di cui n. 5 ore c/o sez. assoc. n. 4 ore c/o sez. assoc. CP_9
I.P.S.I.A., n. 6 ore c/o " - sez. Montefano e n. 4 ore c/o Ist. Prof.le di Stato di CP_10 CP_11
Civitanova Alta - sez. Recanati, dal 01/09/2006 al 31/08/2007, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008; - nell'a. s.
2007/2008 con spezzoni orari c/o l'I. I. S. “ , per n. 11 ore settimanali di lezione, di CP_8 cui n. 6 ore c/o di Recanati, n. 4 ore c/o di Recanati e 1 ora c/o di Recanati, CP_9 CP_12 CP_13 dal 01/09/2007 al 31/08/2008, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008; - nell' a. s. 2008/2009 in differenti istituti: CP_1 per n. 18 ore settimanali di lezione, di cui n. 7 ore c/o ITIS "E. Mattei" di Recanati, n. 5 ore c/o CP_1 "F. Corridoni" di Recanati e n. 6 ore c/o "F. Corridoni" di Corridonia, dal 01/09/2008 al
31/08/2009; … - nell' a. s. 2011/2012 in differenti istituti e precisamente per n. 20,00 ore settimanali di lezione, di cui ore 7,00 c/o sezione associata I.T.I.S. "E. MATTEI" di Recanati, ore 4,00 presso sezione associata "F. Corridoni" di Recanati, ore 6,00 presso F. Corridoni" di CP_16 CP_16
Corridonia e ore 3,00 presso di Macerata con decorrenza dal 01/09/2011 e Controparte_26 cessazione al 31/08/2012; - nell' a. s. 2012/2013 per n. 19,00 in differenti istituti e precisamente per
n. 19 ore settimanali di lezione, di cui ore n. 8,00 presso sezione associata I.T.I.S. "Mattei" di
Recanati, ore n. 4 c/o sezione associata di Recanati e ore n. 7 c/o Controparte_18 [...] di Corridonia, dal 01/09/2012 al 31/08/2013;”), che detti servizi sono stati prestati dal CP_18
CP_1 2006/2007 al 2012/2013 contestualmente presso l'ITIS "E. Mattei" di Recanati, l' "F.
Corridoni" di Recanati e l'IPSIA "F. Corridoni" di Corridonia, dal 2013/2014 al 2020/2021 presso l'Istituto Agrario “G. Garibaldi” di Macerata ed infine dal 2021/2022 al 2023/2024 presso il Liceo
Artistico “Cantalamessa” di Macerata, che la resistente amministrazione non ha allegato e provato alcuna ragione oggettiva dovuta ad esigenze di carattere provvisorio tale da legittimare la prolungata reiterazione senza l'indizione di procedure concorsuali periodiche per la copertura dei posti vacanti, salva la dedotta procedura straordinaria per il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di
50 ciascuna graduatoria di merito, risulta accertata la illegittimità della reiterazione, come dedotta da parte ricorrente.
Va quindi in primo luogo dichiarata illegittima l'apposizione del termine ai contratti intercorsi tra le parti a decorrere dal quarto anno scolastico continuativamente prestato dal cioè il 2009/2010. Pt_1
Per la liquidazione del danno, conformemente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea già citata, va fatto riferimento ai parametri risarcitori tratti da sistema analogo (nel caso italiano, di cui alla L. 183/2010, art. 32, co. 5), demandando al giudice di stabilire "… un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8"; sicché, la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, co. 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, co. 2 (peraltro di recente modificato dall'art. 11 D.L. 16-9-2024 n. 131, conv. con mod. in L.
14-11-2024 n. 131), il rinvio all'art. 8 riferendosi, come è reso evidente dalla concatenazione logica dei termini, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) per la concreta determinazione (e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma, e non invece l'indennità, in questo caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori) (SS.UU. Cass. n. 5072 del 15-3- 2016).
Pertanto, sulla scorta della durata e del numero degli incarichi conferiti al ricorrente (anni 18 complessivi), parametrato alla durata della vita lavorativa (anni 40 da ridurre in considerazione dell'accesso dei docenti al lavoro in più tarda età per gli studi universitari), la liquidazione va fatta, in relazione ai 15 anni di reiterazione illegittima dei rapporti a tempo determinato (dal 2009/2010 al
2023/24), in misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ossia circa la metà di quella prevista dalla disciplina normativa su indicata (da 2,5 a
12 mensilità), non assoggettata a contribuzione, sulla quale decorrono gli interessi legali dal 28-3-
2023 (essendo stato il ricorso notificato ai convenuti il 27-3-2023) al saldo effettivo (Cass. civ.
17/02/2016 n. 30629), mentre non si ritiene accertato alcun danno ulteriore, considerato che il ricorrente non ha avuto, ad es., alcun periodo di interruzione tra un contratto e l'altro.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate per un terzo e i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, vanno posti a carico dell'Amministrazione resistente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dei convenuti in epigrafe, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 7-3-2023, nel
51 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, comprendendovi l'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato dal medesimo a decorrere dall'a. s. 2005/2006, ed al pagamento in favore di quest'ultimo delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal medesimo, in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale corrispondente a tutti i servizi prestati quale docente, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, ed in applicazione delle previsioni del CCNL per il personale del Comparto Scuola del 4-8-2011, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle differenze retributive di cui sopra, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
3) dichiara illegittima l'apposizione del termine ai contratti intercorsi tra le parti a partire dall'1-9-
2009 e condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al risarcimento del danno subito CP_1 dal ricorrente in misura pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettantegli, oltre interessi legali dal 28-3-2023 al saldo effettivo;
4) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi € 1.863,50 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 118,50, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 21-1-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
52
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale giudice del lavoro, all'udienza del 21-1-2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 147/2023 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Starace ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio in Macerata, via Crescimbeni, n. 81, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Trastevere, n. 46/A,
[...]
, in persona Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, e dall' Controparte_2 [...]
, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. Controparte_2
30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l' di Macerata, ivi situato in via Padre Matteo Ricci, Controparte_2 n. 31; CONVENUTI Oggetto: ricostruzione carriera docente religione cattolica e risarcimento danni da reiterazione illegittima contratti a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7-3-2023, conveniva dinanzi al Tribunale adito il Parte_1 [...]
, per ottenere: l'annullamento e/o la disapplicazione: - degli artt. 485 e Controparte_1
489 D. Lgs. n. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e s.m.i., in base al quale era stato adottato il decreto n. 219 del 15-7-2019 di ricostruzione della carriera del ricorrente, che aveva riconosciuto esclusivamente per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, soltanto i primi quattro anni del servizio preruolo, mentre il residuo servizio a tempo determinato (oltre il quarto anno) era stato riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto nella misura dei due terzi con il rimanente terzo
(ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988) che sarebbe stato riconosciuto, ai fini della progressione
1 stipendiale, dopo il sedicesimo anno di servizio di ruolo;
- del C.C.N.L. del 4-8-1995 e ss., laddove, all'art. 66, co. 6, prevedeva: «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19-6-
1970 n. 370, convertito con modificazioni in L. 26-7-1970 n. 576, e s.m.i., nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23-8-1988, n. 399»; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente;
e per l'accertamento: - del diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del periodo preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, invece effettuata senza tener conto integralmente di tutti i periodi dei servizi a tempo determinato prestati;
- del diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi ai sensi dell'art. 32, co. 5, L. 183/2010
e s.m.i. per l'abusiva reiterazione dei contratti stipulati sino al 31/8, riferiti a posti vacanti nell'organico di diritto e non a posti da coprire per sostituire per personale temporaneamente assente, in considerazione anche della violazione del termine massimo di reieterazione dei contratti a termine di 36 mesi.
Il esponeva: egli aveva prestato servizio alle dipendenze del con decorrenza dal 28-9- Pt_1 CP_3
2005 all'attualità in qualità di insegnante di Religione Cattolica a tempo determinato in virtù di reiterati contratti aventi decorrenza dall'1 settembre e scadenza al 31 agosto di ciascun anno;
il 18-
12-2014 era stato emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 219 del 15-7-2019; egli aveva lavorato per 17 anni come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, come di seguito individuati:
1. dal 28/09/2005 al 05/10/2005 e dal 03/11/2005 al 19/11/2005, con sede di servizio nella Scuola
Elementare “A. Garibaldi” di Civitanova Marche;
2. aa. ss. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13 supplenze annuali con sede di servizio nell'I.I.S. “Mattei” di Recanati;
3. aa. ss. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/2021 supplenze annuali con sede di servizio nell' di Macerata;
Controparte_4
4. aa. ss. 2020/21 e 2022/2023 supplenze annuali con sede di servizio nel Liceo Artistico
“Cantalamessa” di Macerata;
nell'a. s. 2011/2012, primo anno in cui aveva lavorato con orario di 20 ore settimanali di cattedra piena, egli aveva maturato il diritto alla ricostruzione di carriera, avendo già svolto 6 anni di servizio a tempo determinato;
all'attualità il ricorrente, nonostante avesse una complessiva anzianità di servizio di anni 17, godeva della fascia stipendiale 9 invece che della fascia stipendiale 15, che doveva maturare l'1.6.2021, come si evinceva dalla busta paga di gennaio 2023; in merito alle fasce
2 stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola, ai sensi dell'art. 9, co. 17, D. L.
13-5-2011 n. 70, conv. con mod. in L. n. 106 del 12-7-2011, aveva stabilito le seguenti fasce: classe
0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a
20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi;
nel predetto decreto di ricostruzione (ed in quelli emessi durante il servizio di precariato) non era stato valutato interamente il servizio prestato durante il cd. «precariato», a fini giuridici ed economici, in modo analogo a quanto accadeva con il personale «di ruolo», con palese disparità di trattamento in relazione all'anzianità di servizio tra il personale stabilizzato e quello precario;
tutti i contratti a tempo determinato che il ricorrente aveva stipulato con il convenuto non erano stati dettati da CP_1 esigenze lavorative eccezionali e temporanee, ma istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo, destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore, con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche su posti vacanti, svolti con continuità e durata;
l'unica differenza rispetto ai docenti di ruolo era stato il procedimento di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato, attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, ma tale forma di reclutamento non era stata tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivanti dall'anzianità maturata, cui si commisurava il trattamento retributivo del personale di ruolo;
al ricorrente, assunto ripetutamente a tempo determinato, era stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del Comparto Scuola succedutisi nel tempo (da ultimo, l'art. 106 del C.C.N.L. del 29.11.2007), fondata sul principio sancito dall'art. 526 D. Lgs. n. 297/1994 e s.m.i., secondo cui al personale non di ruolo spettava il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio;
ai sensi dell'art. 79 dello stesso C.C.N.L., invece, al personale di ruolo (a tempo indeterminato) competeva una progressione economica in relazione alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità di servizio.
Il considerato che, seppure con contratti a tempo determinato, aveva prestato funzioni Pt_1 identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera, per i seguenti motivi in diritto: premesso che tale decreto aveva lo scopo di far corrispondere al dipendente la retribuzione esatta, consentendo di far valere, ai fini dell'inquadramento negli scaglioni retributivi (c.d. gradoni), i servizi svolti precedentemente all'assunzione, servendo quindi esso per valutare il servizio preruolo, sia che provenisse da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che fosse stato svolto in altro ruolo;
pertanto, il docente assunto a tempo indeterminato poteva vantare un'anzianità di carriera che gli permetteva di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spettava in base al C.C.N.L. in vigore;
il servizio preruolo, ex art. 485 D. Lsg. n.
297/94, era stato riconosciuto al ricorrente, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro
3 anni e per due terzi per il periodo eccedente, nonché, ai soli fini economici, per il rimanente terzo, conseguendone che il lavoratore che prestava servizio a tempo determinato non maturava alcuna anzianità di servizio utile a fini retributivi, mentre per i lavoratori di ruolo l'anzianità di servizio costituiva parametro essenziale per il conseguimento degli aumenti stipendiali (con più veloce accesso al c.d. «gradone» superiore); quanto alla normativa di settore per i docenti di religione cattolica, egli esponeva: l'art. 53, co. 6, L. 11-7-1980 n. 312 disponeva che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento a tempo determinato si applicava una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra;
l'art. 2, co. 8 e segg., D.P.R. 10-4-1987 n. 209 prevedeva la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che avessero un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale;
il co. 8 aveva anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado;
l'art. 3, co. 7, D.P.R. 23-8-1988 n. 399 aveva esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, derivasse da ragioni strutturali;
le norme disciplinanti la ricostruzione della carriera erano per il personale docente, l'art. 485 D. Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola), secondo cui «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistico, il servizio prestato presso le predette scuole statali
e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo»; inoltre per il personale docente rilevava anche l'art. 489, co. 1, T.U. cit., secondo cui «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione»; l'art. 11, co. 14, L. n. 124/99, aveva inoltre interpretato autenticamente il cit. art. 489, stabilendo che il suo 1° co. era da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a. s. 1974-1975 era considerato come a. s. intero se avesse avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio fosse stato prestato ininterrottamente dall'1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
in questo contesto si era inserita la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico soggiaceva agli artt. 2 e 40 del D. Lgs. n. 165/01; il C.C.N.L. del 4-8-1995 e ss. aveva stabilito all'art. 66, co. 6: «Restano confermate, al fine del
4 riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina di ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19.06.1970, n. 370 (…) nonché le relative disposizioni di applicazione, così definite dall'art. 4 del DPR 23 agosto 1988, n. 399»; si doveva pertanto escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera fossero stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi dovevano ritenersi espressamente richiamati mediante rinvio: quanto al riconoscimento del servizio preruolo, questione dirimente per la presente controversia era quella relativa al mancato riconoscimento della progressione professionale giuridica ed economica del ricorrente prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata in ragione anche dei servizi non di ruolo per lunghissimo tempo prestati, questione che prescindeva totalmente da ogni profilo relativo alla validità o meno del termine apposto ai precedenti contratti e alla tutela a ciò conseguente, riguardando esclusivamente il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo Accordo quadro CES-UNICE-
CEEP sul lavoro a tempo determinato, al quale aveva dato attuazione la Direttiva cit., stabilendo:
«per quanto riguarda le condizioni d'impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato»; la cit. clausola 4 punto 1 costituiva Pers una norma ad efficacia diretta (sent. erro del 13.09.2007; sent. Impact del 15.04.2008), Per_2 dall'altro lato, nel concetto di «condizioni d'impiego» rientrava anche quello di scatti di anzianità
(sent. Dal;
sent. del 22.12.2010); con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, Persona_3 Per_4 espressione di un principio costituzionale/comunitario fondante l'Ordinamento dell'Unione europea che, quale principio fondamentale, si collocava ad un grado superiore rispetto alle leggi nazionali;
la predetta Direttiva aveva imposto il divieto di discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato;
quindi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato, da un lato, che la cit. clausola 4 punto 1 costituiva una norma ad efficacia diretta (sent. Per_5
del 13.09.2007; sent. Impact del 15.04.2008), dall'altro lato, che nel concetto di «condizioni
[...]
d'impiego» rientrava anche quello di scatti di anzianità (sent. ; sent. del Persona_5 Per_4
22.12.2010); nella sentenza del 13.09.2007, nella causa C307/05 , era stato anzitutto Parte_2 affermato che le prescrizioni contenute tanto nella Direttiva 1999/1970 quanto nell'Accordo quadro erano applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4-7-2006, causa C-212/04, e Per_6
a., e causa C-180/04), proseguendo: «(…) tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di
5 garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori
a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela. Di conseguenza, la direttiva 1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono presta-zioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (…)»; la suddetta decisione nel caso atteneva ad una fattispecie sovrapponibile a quella qui Parte_2 esaminata, perché relativa ad una dipendente del servizio sanitario spagnolo, assunta in forza di plurimi contratti a termine, la quale lamentava il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità attribuiti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato;
secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria, la clausola era stata ritenuta applicabile anche alle amministrazioni pubbliche ed insuscettibile, data l'intrinseca precisione della proscrizione, di successivi atti di trasposizione interna ed era, per il suo contenuto, tanto precisa da poter essere invocata da un soggetto dell'ordinamento dinanzi ad un giudice nazionale (sent. del 15.04.2008. Impact, 0268/06, sent.
22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, G.T., nonché sent. 12.12.2013, C-361/12, ); Per_7 partendo da tali premesse, l'art. 485 D. Lgs. n. 297/94 era in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro, nella parte in cui la norma nazionale prevedeva che ai docenti delle scuole di istruzione secondaria e artistica immessi in ruolo spettava il riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, soltanto dei primi quattro anni del servizio preruolo, mentre il residuo servizio a tempo determinato (oltre il quarto anno) andava riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto nella misura dei due terzi e il rimanente terzo (ex art. 4 co. 3 D.P.R. 399/88) era valido, ai fini della progressione stipendiale, dopo il sedicesimo anno di servizio di ruolo;
l'art. 485 prevedeva una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato, sulla base del servizio pre-ruolo, soltanto parziale e non integrale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, ricostruzione parziale ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato;
inoltre, non sussistevano ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso, atteso che si trattava di docenti che, nel periodo di precariato, erano stati iscritti nella graduatoria provinciale permanente, oggi graduatoria ad esaurimento, in quanto tale personale aveva svolto il servizio preruolo con «gli stessi requisiti soggettivi» del personale docente di ruolo, considerato che gli iscritti nella suddetta graduatoria erano necessariamente tutti già abilitati all'insegnamento e astrattamente idonei all'immissione in ruolo;
le funzioni erano naturalmente le medesime sia per i docenti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal CCNL;
la Corte di Giustizia UE aveva chiarito che
6 la nozione di ragioni oggettive «dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo», ma tale nozione «richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi
e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria» (sent. ); il ricorrente Persona_5 lamentava altresì il contrasto degli artt. 485 e 489 D. Lgs. 297/94 con la Direttiva 1999/70/CE; l'art. 485 D. Lgs. 297/94 come ripreso anche dal C.C.N.L. 2006/2009, illegittimamente, prevedeva una procedura di “raffreddamento” della carriera per chi, neoimmesso in ruolo, avesse svolto servizio da supplente per più di quattro anni, in quanto i due terzi del servizio erano riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso era congelato per metà carriera ritardando il passaggio da un gradone all'altro, ovvero la maturazione del successivo scatto di anzianità; per la ricostruzione di carriera erano applicate le disposizioni contenute negli artt. 485 e 489 D. Lgs. n. 297/94 in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro, nella parte in cui la norma nazionale prevedeva che ai docenti delle scuole di istruzione secondaria e artistica immessi in ruolo spettava il riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, soltanto dei primi quattro anni del servizio pre-ruolo, mentre il residuo servizio a tempo determinato (oltre il quarto anno) andava riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto nella misura dei due terzi e il rimanente terzo (ex art. 4 co. 3 D.P.R. 399/88) era valido, ai fini della progressione stipendiale, dopo il sedicesimo anno di servizio di ruolo;
in forza della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, pertanto, i docenti statali neoimmessi in ruolo avevano diritto al riconoscimento in misura integrale del servizio preruolo come servizio di ruolo, in parziale disapplicazione dell'art. 485, co. 1, D. Lgs. n. 297/94; per di più, ai sensi degli art. 1339, 1418 e 1419
c.c. e dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/01, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole erano nulle, non potevano essere applicate ed erano sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, 2° co., c.c.; pertanto, il decreto dell'Amministrazione impugnato, oltre che illegittimo, era discriminatorio, rispetto ai docenti a tempo indeterminato, perché riconosceva valore al servizio da precari solo nella misura di 2/3 ai fini economici per gli anni eccedenti i primi 4 (Cass. Sez. Lav. n. 31149 del 28.11.19); le norme cit. determinavano, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo (assunti a tempo indeterminato); a differenza di quanto accadeva per i lavoratori assunti a tempo determinato, per questi ultimi l'anzianità di servizio era determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto;
il D.P.R. 399/88 e il
7 D. Lgs. n. 297/94 prevedevano una ricostruzione della carriera dei neoassunti a tempo indeterminato, sulla base del servizio preruolo, soltanto parziale e non integrale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, ricostruzione parziale ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato;
la Corte di Cassazione con la sentenza del 19.11.2018 n. 29791, in tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del D.P.R. n. 417/74 e 57 della
L. n. 312/80, aveva stabilito che all'insegnante che passasse dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna doveva essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione;
pertanto, con la recente sentenza n. 31149/19 la Corte di Cassazione aveva infatti rimarcato come l'interpretazione della sentenza Motter fornita dall'Avvocatura dello Stato non fosse attendibile in quanto, da una lettura complessiva della sentenza, emergeva che la C.G.U.E. aveva ritenuto irrilevanti le diverse modalità di assunzione o la natura determinata del rapporto di impiego ed aveva quindi demandato ai giudici nazionali di accertare in concreto, caso per caso, se il personale precario avesse beneficiato di ulteriori vantaggi nella ricostruzione di carriera, sufficienti a giustificare la disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo, dovendo in caso contrario disapplicare il cit. art. 485; come sottolineato dalla Corte di
Cassazione, la sentenza Motter, infatti, demandava espressamente ai giudici di merito la verifica in concreto se il mancato integrale riconoscimento del servizio preruolo fosse giustificato dalla necessità di «evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo»
(punto 47 della sentenza Motter), per cui, qualora il correttivo contemplato dal combinato disposto dell'art. 569 D. Lgs. n. 297/94 e della L. n. 124/99 non fosse stato sufficiente a compensare la penalizzazione derivante dal mancato computo integrale, in sede di ricostruzione della carriera, del servizio preruolo effettivamente prestato (ossia senza cumulare l'integrale computo del servizio preruolo con le maggiorazioni contemplate dall'art. 489 D. Lgs. n. 297/94), il giudice interno era obbligato a disapplicare l'art. 569 e ss. D. Lgs. n. 297/94 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, in quanto in contrasto con la clausola dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevedeva che il servizio effettivamente prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 Decreto cit., fosse utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo quadriennio e per la quota residua rilevasse a fini economici nei limiti dei due terzi;
la Corte di legittimità quindi aveva rilevato che l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non poteva essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio avesse ormai acquisito stabilità attraverso l'immissione in ruolo;
ciò significava che il principio di non discriminazione andava applicato anche nei confronti di chi, una volta entrato in ruolo, rivendicasse che il
8 riconoscimento del servizio precedentemente svolto a tempo determinato, ai fini della ricostruzione della carriera, venisse effettuato in modo identico al riconoscimento del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato;
non sussistevano ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento differenziato, nel senso precisato dalla Corte di Giustizia, qualora si trattasse di personale che, nel periodo di precariato, fosse stato iscritto nella graduatoria provinciale permanente, oggi graduatoria ad esaurimento;
del resto, tale personale aveva svolto il servizio preruolo con «gli stessi requisiti soggettivi» del personale di ruolo, atteso che gli iscritti nella suddetta graduatoria erano necessariamente astrattamente idonei all'immissione in ruolo;
le funzioni svolte erano le medesime sia per il personale a tempo indeterminato sia per quello a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.; inoltre, il riconoscimento del computo dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti a termine disciplinati dal D. Lgs. n. 368/01 e s.m.i. ai fini dell'anzianità di servizio era già stato ritenuto dalla Corte di Cassazione quale espressione del principio di non discriminazione posto dal Diritto dell'Unione Europea anche in ordine all'anzianità (Cass. civ., Sez. Lav. n. 11734/15); a sua volta, facendo applicazione della clausola 4 della Direttiva come interpretata dalla CGUE, la giurisprudenza di merito era giunta al riconoscimento in favore del personale scolastico assunto a termine del diritto alla progressione retributiva professionale prevista per il personale a tempo indeterminato;
il ricorrente aveva quindi diritto a vedersi riconosciuto tutto il servizio preruolo, per intero con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato con consequenziale riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, oltre alla corresponsione delle differenze retributive;
in tal senso, anche la Corte di Cassazione a S.U. del 20/7/2022 n. 22726, secondo cui: “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
analogo criterio va applicato anche agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.”; sussisteva il diritto al riconoscimento di tutto il servizio preruolo anche se svolto con supplenze brevi e saltuarie in ragione di quanto già deciso dalle sentenze della CGUE del 13.9.2007 e del 10.10.2012;
l'impostazione sin qui seguita imponeva, pertanto, di riconoscere all'istante, ai vari effetti giuridici, previdenziali ed economici, l'anzianità di servizio maturata sin dal primo rapporto a termine e nella
9 stessa misura in cui detta anzianità rilevava, ai fini della progressione economica, in favore del personale assunto a tempo indeterminato;
quanto all'attività del ricorrente durante il servizio preruolo, il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, non era tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivanti dall'anzianità maturata, cui si commisurava il trattamento retributivo del personale di ruolo;
le ragioni oggettive, che potevano giustificare una disparità di trattamento tra i docenti precari e quelli di ruolo, dovevano essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non potevano consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro né nelle modalità del reclutamento;
non esisteva, pertanto, alcuna ragione per escludere la valorizzazione attuale dell'esperienza professionale acquisita nel corso dell'attività prestata con contratto a tempo determinato;
la mera specialità della disciplina di settore non era sufficiente a far ritenere fondata una disparità di trattamento, tenuto conto dell'oggettiva identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato rispetto a quella resa dal dipendente in ruolo;
non esistevano norme che richiedessero al personale non di ruolo una prestazione quantitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la ragione giustificatrice non sussisteva neppure sotto questo profilo;
infine, nel sistema delineato dalla L. n. 107/15, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni, in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, in forza di contratti di supplenza a tempo determinato, mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. n. 107/15 secondo cui, «… a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi»; il co. 132 dell'art. 1 aveva inoltre introdotto nello stato di previsione del un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi CP_3 ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili;
la disposizione del co. 131 sopra riportata era stata abrogata dall'art. 4 bis D.L. del 12.7.2018 n. 87 (c.d.
Decreto dignità, conv. in L.
9.8.2018 n. 96); l'art. 29, co. 2, D. Lgs. 15.6.2015 n. 81, come in precedenza il D. Lgs. n. 368/01, escludeva espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di
10 durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo D. Lgs.; a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal D. Lgs. 13.4.2017 n. 59, il cui art. 17 dettava la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime, restava quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 co. 1 L.
3.5.1999 n. 124 senza limiti espressi di durata;
la disposizione tuttavia andava interpretata nella sola lettura consentita, per la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 20.7.2016 n. 187, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 co. 1
L. n. 124/99 nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustificassero;
nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui all'art. 2 L. n. 186/03 (per cui la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica era pari al 70% dei posti di insegnamento complessivamente in essere e la restante quota del 30% veniva assegnata mediante supplenze annuali, senza limiti di tempo o di numero di contratti), costituivano abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alle Direttiva
1999/70/CE sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determinasse una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, co. 5 (poi, del D. Lgs. n.
81 del 2015, art. 28, co. 2), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. Sez. Lav. n. 18698 del 9-6-2022); l'art. 3, co. 2 L. n. 186/03 prevedeva l'obbligo del di procedere con cadenza CP_1 triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, stabilendo: “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale…”, pertanto era quella stessa triennalità
a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue era da considerare abusiva;
nella specie, dall'autocertificazione dei servizi del ricorrente, docente di religione a tempo determinato, risultava chiaramente che egli aveva stipulato contratti a termine per ben 17 anni continuativi quindi per un tempo superiore a 36 mesi e che l'ultimo concorso si era svolto nell'anno 2004; la P.A. non aveva bandito nuovi concorsi successivamente, nonostante
11 fosse ampiamente decorso il termine triennale previsto per la loro indizione;
la sentenza CGUE del
13-1-2022 aveva riconosciuto a favore degli insegnanti di religione cattolica la violazione della clausola 5 della Direttiva comunitaria 1999/70: «La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti
a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire
l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato»; ancora, la Corte di Cassazione Sez. Lav., con sentenza 2-
8-2022 n. 23974, aveva chiarito: “… 76. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
“77. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
“78. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. …”.
Il proseguiva affermando che, per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva Pt_1 reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrevano i criteri dettati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza
15-3-2016 n. 5072, che consentivano il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 co. 5 L. 182/10 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
pertanto, a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento doveva essere
12 sostituito dall'omologa disposizione dell'art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/15 e s.m.i., secondo cui: «Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al pe-riodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro»; pertanto, il superamento dei 36 mesi era presupposto necessario e sufficiente a determinare l'illegittimità dei contratti a termine, occorrendo solo la verifica dello svolgimento di mansioni equivalenti.
Ribadendo il proprio diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine che, tenuto conto dell'anzianità di servizio (17 anni) e del fatto che il convenuto CP_1 aveva omesso di bandire concorsi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di
Religione dal lontano anno 2004, dovevano indurre il giudice a liquidare un risarcimento in favore del ricorrente pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
rammentato che l'accertata incompatibilità delle norme interne rispetto alle clausole
4 e 5 dell'Accordo quadro Europeo allegato alla Direttiva n. 99/70 non poteva che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana contrastante con esso;
sussistendo, quindi, nel caso in esame, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, il ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
“1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 219 del 15.07.2019 quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D. Lgs. n. 297/1994 e s.m.i. nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato integralmente l'anzianità maturata;
“2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i ser-vizi non di ruolo - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente assunto
13 a tempo indeterminato e quindi il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa e per l'effetto, Condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' nonché a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di CP_5 servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - quindi fascia 9 al 01.06.2015, fascia 15 al 01.06.2021 e ss. - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
“1. Accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione di contratti a termine nei confronti del ricorrente in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 3, comma 2 della Legge 186/2003 e, per l'effetto, Condannare le parti resistenti al pagamento in favore del ricorrente – ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. - di una somma corrispondente
a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reitera- zione dei contratti a termine, ovvero di quella somma ritenuta di giustizia;
“3. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Si costituivano ritualmente il e l' convenuti, in persona Controparte_1 CP_6 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, i quali contestavano integralmente le allegazioni e domande avversarie, deducendone l'infondatezza, ed eccepivano, in particolare: il ricorrente, docente di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio per l'a. s. 2024/25 presso l'Istituto d'Arte “Cantalamessa” di Macerata, allegando di avere stipulato con il
[...]
(già , ed ancor prima Controparte_1 Controparte_1 [...]
) numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente Controparte_7 di religione cattolica, asseritamente per soddisfare esigenze lavorative non transitorie, perché collegate ad un fabbisogno durevole, a causa delle carenze strutturali e permanenti del Comparto scuola, affermava che ciò avrebbe determinato una violazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE e del D. Lgs. n. 81/2015 con consequenziale diritto al risarcimento del danno ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, alla ricostruzione della carriera con riconoscimento del diritto agli scatti stipendiali e alla progressione economica e alla consequenziale richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate;
detti contratti, infatti,
14 sarebbero stati stipulati tutti “su posto vacante di diritto”, cui sarebbe conseguito il diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
il medesimo, negli anni precedenti aveva prestato i seguenti servizi, sempre per l'insegnamento della religione cattolica, come risultante dallo stato matricolare e dai contratti di lavoro sottoscritti ed allegati:
- nell' a. s. 2005/2006, per i brevi periodi dal 28/09/2005 al 05/10/2005 e dal 03/11/2005 al
19/11/2005, presso la Scuola Elementare “Garibaldi” di Civitanova Marche, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito solo il 22.02.2008;
- nell' a. s. 2006/2007 con spezzoni orari c/o l' per n. Controparte_8
19 ore settimanali di lezione, di cui n. 5 ore c/o sez. assoc. n. 4 ore c/o sez. assoc. I.P.S.I.A., CP_9
n. 6 ore c/o " - sez. Montefano e n. 4 ore c/o Ist. Prof.le di Stato di Civitanova CP_10 CP_11
Alta - sez. Recanati, dal 01/09/2006 al 31/08/2007, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008;
- nell'a. s. 2007/2008 con spezzoni orari c/o l'I. I. S. , per n. 11 ore settimanali di CP_8 lezione, di cui n. 6 ore c/o di Recanati, n. 4 ore c/o di Recanati e 1 ora c/o CP_9 CP_12 CP_13 di Recanati, dal 01/09/2007 al 31/08/2008, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008;
- nell' a. s. 2008/2009 in differenti istituti: per n. 18 ore settimanali di lezione, di cui n. 7 ore c/o ITIS CP_1 CP_1 "E. Mattei" di Recanati, n. 5 ore c/o "F. Corridoni" di Recanati e n. 6 ore c/o "F.
Corridoni" di Corridonia, dal 01/09/2008 al 31/08/2009;
- nell' a. s. 2009/2010 per n.15 ore settimanali di lezione, di cui n. 5 ore c/o ITIS "E. Mattei" di CP_1 CP_1 Recanati, n. 4 ore c/o "F. Corridoni" di Recanati e n. 6 ore c/o "F. Corridoni" di
Corridonia, dal 01/09/2009 al 31.08.2010 e ore 3,00 presso l'Istituto Tecnico per le attività sociali
“Matteo Ricci” di Macerata;
- nell' a. s. 2010/2011 in differenti istituti e precisamente per n. 16,00 ore settimanali di cui 6 ore c/o sezione associata di Recanati, ore 4,00 presso sezione associata "F. Controparte_14 CP_15
Corridoni" di Recanati e ore 6,00 presso “F. Corridoni” di Corridonia dal 01/09/2010 al 31/08/2011;
- nell' a. s. 2011/2012 in differenti istituti e precisamente per n. 20,00 ore settimanali di lezione, di cui ore 7,00 c/o sezione associata I.T.I.S. "E. MATTEI" di Recanati, ore 4,00 presso sezione associata
"F. Corridoni" di Recanati, ore 6,00 presso F. Corridoni" di Corridonia e ore 3,00 CP_16 CP_16 presso M. Ricci" di Macerata con decorrenza dal 01/09/2011 e cessazione al 31/08/2012; CP_17
- nell' a. s. 2012/2013 per n. 19,00 in differenti istituti e precisamente per n. 19 ore settimanali di lezione, di cui ore n. 8,00 presso sezione associata I.T.I.S. "Mattei" di Recanati, ore n. 4 c/o sezione associata di Recanati e ore n. 7 c/o di Corridonia, dal Controparte_18 Controparte_18
01/09/2012 al 31/08/2013;
15 - nell' a. s. 2013/2014 per n. 17,00 ore settimanali di lezione, dal 01/09/2013 al 31/08/2014 presso l'Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Macerata;
- per gli aa. ss. dal 2014/2015 al 2019/2020 per n. 18,00 ore settimanali di lezione, sempre dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo presso l'Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Macerata;
- nell' a. s. 2020/2021 per n. 14 ore settimanali di lezione, dal 01/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Macerata;
- negli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione, dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo presso l'Istituto Giuseppe Garibaldi di Macerata;
considerata la data del conseguimento del diploma in scienze religiose, a parere dei resistenti la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento di tutti gli anni di servizio era infondata, in quanto fino alla data del conseguimento del titolo 22.02.2008, il sig. aveva prestato servizio senza titolo di studio e tale Pt_1 servizio, svolto negli aa. ss. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, non era valutabile ai fini dell'inquadramento e della progressione della carriera;
inoltre, il ricorrente, a parte gli iniziali servizi di supplenza breve e saltuaria nella scuola primaria, era stato destinatario di incarichi di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ad orario completo, a partire dall' a. s. 2014/15 ad eccezione di quello 2020/21; la consistenza delle dotazioni organiche, degli insegnanti di religione cattolica, per ciascun anno scolastico, era determinata con decreto del dell' , di CP_19 CP_1 concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione; nei diversi decreti era determinata la consistenza della dotazione organica in misura del 70% dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, come previsto dalla L. n. 186/03
e “L'entità dei posti [era] definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione” e cioè 18 ore per le scuole secondarie, 22 per le scuole primarie, 25 per le scuole dell'infanzia, come risultano determinati dal DPR 20-3-2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; il non aveva mai ricevuto un incarico su Pt_1 posto intero, come si evinceva dalla documentazione allegata: stato matricolare, certificati di servizio e contratti di lavoro;
pertanto non gli erano mai state conferite supplenze su posti interi, quindi mai su organico di diritto;
l'affermazione del ricorrente secondo cui i contratti a tempo determinato con il erano stati tutti stipulati “al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del CP_1 comparto scuola” non trovava riscontro e risultava, anzi, smentita dalla documentazione prodotta;
riguardo alla dedotta violazione dell'art. 19 D. Lgs. n. 81/15 e dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/01 in relazione alle prescrizioni sul termine massimo apponibile al contratto di lavoro subordinato e al
16 limite massimo di reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, era espressamente escluso dal campo di loro applicabilità il reclutamento del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche e educative statali;
infatti, l'art. 29, co. 2, lett. c), D. Lgs. n. 81/15 stabiliva: “Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo [Lavoro a tempo determinato]: […] c) i contratti
a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze
[…]”; ugualmente, l'art. 36, co.
5-quinquies, D. Lgs. n. 165/01 disponeva: “Il presente articolo, fatto salvo il comma 5 [relativo al divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato], non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali […]”; quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità del termine e della reiterazione oltre 36 mesi dei contratti ripetutamente stipulati dal ricorrente con condanna del al risarcimento del danno sulla base dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo CP_3 determinato CEEP, CES UNICE, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, doveva essere richiamata l'assoluta peculiarità dello status dei docenti di religione: la Repubblica italiana assicurava l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie, di ogni ordine e grado, in virtù degli impegni assunti sulla base del Concordato Lateranense dell'11-2-1929, modificato con l'Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18-2-1984, resi esecutivi con
L. 824/1930 e L. 25-3-1984 n. 121; la L. 824/1930, abrogata dal D.L. 112/08, all'art. 5, assicurava l'insegnamento della religione cattolica attraverso il conferimento di incarichi annuali a persone, con preferenza per sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'Istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, e riconoscimento degli stessi diritti e doveri degli altri docenti;
la L. n. 121/85, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18-2-1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11-2-1929, al punto 5 del Protocollo addizionale, prevedeva l'affidamento dell'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima; inoltre, impegnava lo Stato italiano a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;
detti obblighi erano stati adempiuti con i DD.PP.RR. rispettivamente 16/12/1985 n. 751, 23/06/1990 n. 202 e 20/08/2012 n. 175, dando esecuzione alle
Intese con la Conferenza Episcopale, rispettivamente, del 14-12-1985, del 13-6-1990 e del 28-6-2012;
l'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche recepita dal D.P.R. 20-8-
2012 n. 175 prevedeva espressamente, al punto 2.5: “L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche
17 orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4”; il punto 2.7 della medesima intesa recita: “Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano”, al punto
2.8: “gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti”, ed al punto 4.2 erano indicati i titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica;
quanto alle modalità di reclutamento, fino all'entrata in vigore della L. n. 186/03, tale insegnamento era stato assicurato mediante il conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, a docenti in possesso dei titoli indicati nelle Intese che si erano succedute fino all'ultima del 2012 (art. 309 D. Lgs. 16-4-1994 n. 297); anche la contrattazione collettiva di Comparto aveva considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione a partire dal CCNL sottoscritto il
4.8.1995, con disposizione confermata dal CCNL sottoscritto il 29.11.2007, in cui era espressamente previsto, all'art. 40: i docenti di religione cattolica “sono assunti secondo la disciplina di cui all'art.
309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”; il sistema di reclutamento aveva quindi sempre previsto incarichi necessariamente annuali, senza porre limiti alla reiterazione che poteva essere impedita solo dalla revoca dell'idoneità all'insegnamento religioso da parte dell'ordinario diocesano;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 390 del 22-10-1999, aveva escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della normativa nel suo complesso poiché la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, considerando che l'incarico degli insegnanti in questione era confermato quando permanessero le condizioni e i requisiti prescritti, aveva assimilato “questo incarico, con le specificità ad esso proprie, al rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera (art. 53 della legge
11 luglio 1980, n. 312)”; era quindi intervenuta la L. n. 186/03 che aveva dettato norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado istituendo due distinti ruoli del personale docente di religione, su base regionale, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, per ciascun ordine di scuola: docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nella misura del 70% dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, ai quali si accedeva previo superamento di un concorso per titoli ed esami, intendendosi per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, resa con il D.P.R. n. 175/12; il restante 30% dei posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato era coperto con docenti ai quali era conferito incarico a tempo determinato, sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, su
18 indicazione del dirigente regionale, tra il docente e il dirigente scolastico;
in tale ultimo caso, trovava sempre applicazione il rinnovo automatico, come previsto dalla contrattazione collettiva di Comparto;
conseguentemente, 1) la determinazione dei posti di organico dei docenti di religione e, soprattutto la natura degli incarichi di supplenza, non era disciplinata dalla L. 124/99 e, pertanto, la durata annuale dell'incarico di per sé non determinava la copertura di un posto di organico di diritto;
2) non si profilava una violazione della normativa europea, in particolare dell'Accordo quadro in virtù della sussistenza di una ragione obiettiva che giustificava il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica (da verificarsi, secondo la
CGUE, in relazione alla concreta successione dei contratti stipulati dal singolo insegnante di religione cattolica); 3) vi era un'evidente assenza di pregiudizio e quindi, di danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica, in termini di “danno comunitario”, inteso come danno negativo da perdita di chances, assistito da presunzione quanto all'onere della prova, a causa dell'assimilazione dello statuto giuridico ed economico degli inseganti di religione cattolica a tempo determinato a quello dei loro colleghi con contratto a tempo indeterminato (ricavabile sia dalla previsione del rinnovo tendenzialmente automatico dell'incarico a termine, sia dall'operatività, sia per gli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, della condizione risolutiva del contratto al venir meno dell'idoneità conferita dall'Autorità ecclesiastica, sia dal diritto alla ricostruzione di carriera e agli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio, riconosciuto anche agli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato;
quindi il presunto effetto “precarizzazione” che involgeva la questione della presunta illegittima prosecuzione dei rapporti a tempo determinato non poteva, nel caso in esame, ritenersi così impattante come lamentato, né essere equiparabile alle situazioni non coperte dal meccanismo del “rinnovo automatico”; in merito alla determinazione dei posti di organico dei docenti di religione cattolica e alla natura degli incarichi di supplenza, all'insussistenza dell'equivalenza tra incarico annuale e copertura di un posto in organico di diritto, dopo l'entrata in vigore della L. 186/03, solo il 30% del fabbisogno di docenti di religione cattolica era coperto con incarichi necessariamente annuali, da intendersi confermati al permanere dei requisiti previsti dalla normativa, mentre prima della predetta legge tutti i docenti di religione cattolica erano assunti con incarico necessariamente annuale;
il fatto che gli incarichi fossero annuali non poteva far ritenere tout court che gli stessi fossero a copertura di posti di organico di diritto, mutuando la definizione dalla L. 124/99 che, all'art. 4, co. 1, stabiliva:
“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti
19 medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo”; nel caso dei docenti di religione cattolica, in tema di reclutamento, non trovava applicazione il cit. art. 4, 1° co., L. n. 124/99, bensì l'art. 3, ultimo co., L.
186/03; per individuare gli incarichi di supplenza attribuiti a copertura di posti in organico di diritto, la cui reiterazione poteva dar luogo a violazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70 CE, non si doveva fare riferimento alla durata annuale dell'incarico, ma alle modalità di determinazione dell'entità dei posti in organico, determinati ai sensi della L.
186/03, determinazione effettuata dai decreti adottati dal , di concerto con il Controparte_20
Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica, ex art. 2 L. n.
186/03, i quali, per ciascun anno scolastico, determinavano l'entità dei posti di organico di diritto
“sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione”; per determinare se una supplenza fosse attribuita su posto in organico di diritto, doveva farsi riferimento ai divisori orari per ciascun grado di istruzione, cioè al monte ore settimanale che costituiva un posto o cattedra intera in ciascun ordine di scuola: 18 ore per le scuole secondarie, 22 per le scuole primarie,
25 per le scuole dell'infanzia, come risultava dal DPR 20-3-2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; pertanto era inesatto affermare che i contratti a tempo determinato stipulati dal con l'Amministrazione erano stati conclusi per “sopperire Pt_1 alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola”; non sussisteva quindi alcuna violazione della normativa europea, in particolare dell'Accordo quadro, poiché sussisteva una ragione obiettiva che giustificava il rinnovo dei contratti a tempo determinato per la copertura del 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica;
la che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, Allegato alla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio d'Europa del 28-6-1999, perseguiva, tra gli altri, l'obiettivo di limitare il ricorso ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, ritenuto una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (Corte di Giustizia
EU 26 novembre 2014 C-22/13, da C-16/13 a C-63/13 e C-418/13, “sentenza ”, punto 72, Per_8 nella quale era riportata ulteriore giurisprudenza della Corte di Giustizia); la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro elencava alcune misure per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, imponendo agli Stati membri l'adozione effettiva
20 e vincolante di almeno una di esse, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti, misure che attenevano a ragioni obiettive che giustificassero il rinnovo dei contratti o rapporti (lettera a), alla durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (lettera b) e al numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti (lettera c); gli Stati membri disponevano di un'ampia discrezionalità in merito, potendo far ricorso ad una o più delle già menzionate misure, oppure a norme giuridiche equivalenti, già esistenti, tenendo conto delle esigenze delle specifiche esigenze di settori e/o di categorie di lavoratori;
alla luce di detti principi, il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione nella misura del 30% con contratti di lavoro a tempo determinato e del 70% con contratti a tempo indeterminato - ferma restando l'eventualità, per entrambe le tipologie di contratto (a tempo determinato e a tempo indeterminato), della risoluzione al venir meno dell'idoneità conferita dall'Autorità ecclesiastica, non era in astratto incompatibile con l'Accordo quadro, tenuto conto della specificità del settore dell'insegnamento della religione;
come evidenziato di recente dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, in tale settore si configurava un'esigenza particolare di flessibilità idonea a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto1, lettera a), dell'Accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia (Corte di Giustizia U.E. sentenza 13-1-2022, YT e altri, punto 104): ciò imponeva l'esame di ciascuna fattispecie concreta, al fine di verificare se, nel caso di specie, le prestazioni richieste al lavoratore corrispondessero effettivamente ad un'esigenza temporanea del datore di lavoro;
proprio le caratteristiche dei contratti a tempo determinato stipulati tra l'Amministrazione scolastica e il ricorrente e sopra richiamate confermavano che, nel caso del ricorrente, la reiterazione dei contratti a termine era stata preordinata al soddisfacimento di esigenze temporanee;
ancora in merito alla asserita indebita precarizzazione, il 16.12.2020 era stata firmata l'Intesa tra il
[...]
e la per l'avvio della "Procedura concorsuale per la Controparte_1 Controparte_21 copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'art.
1-bis decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159", la quale, al punto 4, prevedeva che tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale vi fosse “la certificazione dell'idoneità diocesana di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.
186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione”; l'aspettativa di stabilizzazione degli insegnanti di religione, dunque, doveva essere mitigata dalla necessità di ottenere la certificazione di idoneità da parte dell'ordine diocesano ai fini della partecipazione al concorso;
vi era un'assenza di
21 pregiudizio e, quindi, di danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica;
e, pur essendo la stabilità dell'impiego considerata come elemento fondamentale della tutela dei lavoratori, ex 2° co. del preambolo dell'Accordo quadro e punti 6 e 8 delle considerazioni generali dello stesso accordo), era d'altro canto vero che, in alcune circostanze, anche i contratti di lavoro a tempo determinato potevano ritenersi idonei a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, con conseguente assenza di abuso nell'utilizzo della contrattazione a termine: circostanza che si verificava quando, come per i docenti di religione cattolica, il particolare statuto giuridico ed economico dei lavoratori determinato ne determinasse una sostanziale assimilazione alla condizione dei “colleghi” titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le Amministrazioni resistenti all'uopo ribadivano: il naturale rinnovo dell'incarico a tempo determinato (ai sensi del combinato disposto dell'art. 309, co. 2 D. Lgs. 297/94 e della contrattazione collettiva di comparto), impedito solo dal venir meno dell'idoneità conferita dall'Autorità ecclesiastica, ed attuabile in assenza dello scorrimento di graduatorie da rinnovare periodicamente
(come avveniva invece per i docenti di altre discipline), di per sé valeva ed escludere sostanzialmente la precarizzazione, obiettivo perseguito dall'Accordo quadro;
inoltre, la circostanza, peculiare alla categoria in questione, della sottoposizione sia dei docenti di religione a tempo determinato sia di quelli a tempo indeterminato alla possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per il venir meno dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico (art. 3, co. 9, L. n. 186/03), rafforzava la sostanziale equiparazione dei docenti di religione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
la circostanza che i docenti di religione, anche se assunti a tempo indeterminato, fossero soggetti sostanzialmente ad un potere di recesso ad nutum da parte dell'ordinario diocesano, per ragioni che potevano essere apprezzate sono in una prospettiva confessionale (ad es. comportamenti perfettamente leciti secondo la legge, ma deplorevoli secondo la precettistica ecclesiastica), costituiva un elemento che li differenziava da tutti gli altri e ridimensionava il rilievo della loro immissione in ruolo;
la piena assimilazione del rapporto di lavoro dei docenti di religione a tempo determinato rispetto a quello dei loro colleghi titolari di contratti a tempo indeterminato si esplicava inoltre anche nel diritto, riconosciuto anche agli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato, di ottenere la ricostruzione e la progressione di carriera così come spettante ai docenti a tempo indeterminato, vera peculiarità esclusiva nel panorama del diritto scolastico nazionale: i docenti di religione, durante il periodo in cui erano assunti a tempo determinato, ricevevano la ricostruzione e progressione di carriera (come spettante ai docenti a tempo indeterminato), diversamente da quanto accadeva per il restante personale scolastico a tempo determinato che maturava, invece, tale diritto solo successivamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato ed alla conferma in ruolo, elemento dirimente anche in relazione alla richiesta
22 di risarcimento del danno, poiché dimostrava ulteriormente che gli insegnanti di religione cattolica dal precariato non subivano alcun pregiudizio;
ove si fosse ravvisata, comunque, una forma di abuso della reiterazione di contratti a termine relativi al ricorrente, esso doveva ritenersi “cancellato”
(espressione tratta dalla giurisprudenza della CGUE sul punto) dal rimedio all'uopo già approntato dall'ordinamento nazionale: la Corte di giustizia aveva evidenziato che la normativa comunitaria in materia non prevedeva misure o rimedi specifici, rimettendone l'individuazione alle autorità nazionali e limitandosi a definirne i caratteri essenziali (dissuasività, proporzionalità, effettività - paragrafi 77
e 79 sentenza ), ed aveva anche riconosciuto che spettava al giudice nazionale valutare se le Per_8 disposizioni di diritto interno costituissero una misura adeguata per prevenire e, se del caso, punire l'uso abusivo di una successione di contratto o rapporti di lavoro a tempo determinato pur avendo, comunque, individuato alcune misure che potevano essere adottate (procedure di assunzione certe, risarcimento del danno) senza escluderne altre, purché rispondenti ai requisiti appena ricordati
(sentenza e a. EU.C.2014.2044, punto 68); tali misure ben potevano essere individuate, in Per_9 mancanza di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in procedure straordinarie destinate ai soggetti “lesi” dalla reiterazione dei contratti a termine che potessero garantire serie chances di stabilizzazione del rapporto, essendo idonee a rifluire sull'illecito “cancellandolo” (par. 79 sentenza ); proprio in tale ottica in applicazione del D. Per_8
L. 29-10-2019, n. 126, art. 1 bis, co. 2, come modificato dal D.L. 30-4-2022, n. 36, conv. con mod. in L. 29-6-2022 n. 79 e s.m.i., era stata bandita con D. n. 9 del 19-1-2024 una procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica sia per il primo settore (Infanzia e
Primaria) (decreto n. 1327 del 29-5-2024) sia del secondo settore (istituti secondari di primo grado e secondo grado) (decreto n. 1328 del 29-5-2024) che fossero in possesso del titolo previsto dai punti
4.2. e 4.3 dell'Intesa tra il e il della Controparte_22 CP_23
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, Controparte_21 resa esecutiva ai sensi del D.P.R. 20-8-2012 n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che avessero svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;
alla suddetta procedura straordinaria era assegnato, ai sensi della suddetta disposizione, il 70% dei posti vacanti e fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, e per gli anni scolastici 2022/2025 e per gli anni successivi e fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, l. 27-12-1997, n. 449; entro il 2024 , a tale procedura straordinaria si sarebbe aggiunta anche quella ordinaria già prevista dal D.L. n. 126/19, art. 1, co. 1; se la normativa dell'Unione non prevedeva misure specifiche per la prevenzione o sanzione dell'abuso, ma richiedeva: «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di
23 lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 79 sent. ), era sufficiente che Per_8 nell'ordinamento dello stato membro esistesse una misura da applicare, che oltre a svolgere una funzione preventiva-punitiva, rifluisse sull'illecito “cancellandolo”; come riconosciuto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 187/2016, a proposito delle procedure straordinarie di assunzione in ruolo previste dalla L. n. 107/15, tale misura “sostanzialmente” costituiva “anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto”, soprattutto se, come in questo caso, la selezione avveniva con un concorso riservato ai precari;
ancora la Corte costituzionale aveva affermato che la scelta dell'immissione in ruolo attraverso procedure straordinarie riservate ai precari,
“è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne;
una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)”, orientamento condiviso anche dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi sul piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/15, del tutto assimilabile a quello previsto dal D.L. n. 126/19, aveva affermato che esso “rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato in organico di diritto;
detta immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17, atteso che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, non impone agli stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro e tempo indeterminato” (Cass. Sez. Lav., ordinanza 02/02/2021) ed altresì dalla giurisprudenza di merito
(Trib. Ancona recente sentenza nel proc. n. 472/2020 R.G. Lav.), principio applicabile anche nel caso in esame, in considerazione anche della procedura concorsuale straordinaria in corso, riservata agli insegnanti di religione cattolica sia del primo settore (Infanzia e Primaria) e sia del secondo settore
(istituti secondari di primo grado e secondo grado), procedura per la partecipazione alla quale il
24 ricorrente aveva proposto domanda di partecipazione e che costituiva una chance di assunzione in ruolo.
Quanto al diritto alla ricostruzione e progressione di carriera e degli scatti retributivi, a parere dei resistenti, non era ravvisabile l'asserita violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE, in quanto agli insegnanti di religione cattolica, assunti a tempo determinato, sarebbe stato applicato, rispetto agli assunti in ruolo, un trattamento retributivo deteriore per il mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, degli scatti biennali nonché delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo;
al contrario, i docenti di religione, durante il periodo in cui erano assunti a tempo determinato, ottenevano la ricostruzione e progressione della carriera, come spettante ai docenti a tempo indeterminato, diversamente da quanto accadeva per il restante personale scolastico a tempo determinato, che maturava tale diritto solo successivamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato ed alla conferma in ruolo;
la materia era regolamentata dall'art. 53, ult. co., L. n. 372/80, dall'art. 2, co. 8 e segg. D.P.R. 10-4-1987 n. 209, dal
DPR 399/88 e dal CCNL Comparto Scuola del 1995, che, all'art. 66, co. 7, prevedeva: "Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3 commi 6 e 7", e dai relativi regolamenti di esecuzione contenuti nella Circolare Ministeriale n. 36 del 28.1.1989 “Applicazione del DPR 399/88.
Trattamento economico”, nella Circolare Ministeriale n. 2 del 3.1.2001 “Docenti di religione -
Ricostruzione di carriera e trattamento economico”; la domanda di ricostruzione doveva essere presentata al D.S. competente dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui era sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio era reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo;
ai fini del computo del quadriennio si consideravano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dall'1-6-1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19-6-1970, n. 370, conv., con mod., in L. 26-7-1970 n.576, recante norme in materia di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica;
ex art.3 del D. L.370/70, il servizio era riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni veniva valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo;
erano utili al riguardo i servizi resi dall'a. s.
1961/62 in poi;
per il personale in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4-8-1995, andava effettuato considerando sia l'anzianità
25 valida ai fini giuridici ed economici sia quella valida soltanto ai fini economici;
gli interessati avevano diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art.1 L. 24-5-1970 n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate;
era riconoscibile, secondo la normativa vigente,
l'eventuale servizio militare prestato;
tale riconoscimento era valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione;
ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, erano attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato;
ove cessassero le condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento del diritto alla progressione di carriera gli interessati avevano diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio;
qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verificassero nuovamente, la progressione di carriera riprendeva aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'era stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici;
gli eventuali aumenti biennali in godimento erano riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva;
dall'1-9-1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non avevano diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali;
in modo analogo, i servizi resi dall'1-9-1990, senza il titolo di studio, non erano riconoscibili ai fini della progressione di carriera;
il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, era valutabile ai fini della carriera, ai sensi del D.L. n. 370/70, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e 25 ore per la scuola materna), il trattamento economico andava corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento;
i docenti di religione cattolica, anche con contratto a tempo determinato, avevano diritto alla ricostruzione di carriera, a domanda, qualora: fossero destinatari di un incarico di supplenza su posto di insegnamento con trattamento di cattedra o con orario non inferiore alle dodici ore settimanali nelle scuole dell'infanzia e primarie, nelle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da ragioni strutturali;
fossero in possesso del titolo di studio di cui alle Intese tra l'autorità scolastica italiana e la CP_21
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche rese esecutive
[...] con DPR n. 751/85, come modificato dal DPR n. 202/90 e DPR n. 175/12; avessero prestato servizio per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo, da computarsi ai sensi dell'art. 3,
D.L. n. 370/70; il riconoscimento avveniva, a domanda dell'interessato da presentarsi al D.S.
26 competente all'emanazione del provvedimento, entro dieci anni dalla data in cui era sorto il relativo diritto, cioè dall'anno in cui il servizio era reso su posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per almeno dodici ore settimanali;
la ricostruzione della carriera era un procedimento che consentiva di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati prima dell'insorgere del diritto, per determinare la fascia di anzianità in cui il dipendente era inquadrato e alla quale corrispondeva la retribuzione annuale spettante;
qualora non sussistessero i requisiti per la ricostruzione di carriera, o gli interessati non avessero presentato domanda, i docenti di religione cattolica, con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di studio di cui alle Intese tra l'autorità scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche rese esecutive con DPR n. 751/85, modificato dal DPR n. 202/90, e DPR n. 175/12, avevano diritto all'attribuzione di aumenti biennali nella misura del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive (contratto fino al 31 agosto), che sarebbero stati riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale conseguita con la ricostruzione di carriera;
l'Amministrazione scolastica alla quale il ricorrente aveva inoltrato le richieste di valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera e/o stipendiale, non aveva mai negato il diritto agli aumenti biennali o alla ricostruzione di carriera del ricorrente, il quale, anzi, aveva già usufruito degli istituti e dei benefici suindicati per il servizio prestato in qualità di docente di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato;
del descritto status “privilegiato”, rispetto alla situazione degli altri docenti, aveva goduto pienamente e continuava ancora ad usufruirne;
il ricorrente aveva pertanto ottenuto la ricostruzione della carriera ed il conseguente riconoscimento dei servizi pregressi ai fini giuridici ed economici secondo la normativa vigente;
l'art. 53, co. 6, L. 11-7-1980 n. 312 disponeva che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applicasse una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra;
l''art. 2, co.
8 e segg., D.P.R. 10-4-1987 n. 209 aveva previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che avessero un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario inferiore qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discendesse da ragioni strutturali;
il co. 8 aveva anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado;
il 13-9-
2014 il aveva presentato la domanda di ricostruzione della carriera secondo la normativa Pt_1 vigente, egli, pur non di ruolo, con 4 anni di servizio e idoneo titolo di studio (conseguito il 22-2-
2008), aveva avuto diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera e il conseguenziale inquadramento nelle fasce stipendiali previste per i docenti a tempo indeterminato: con decreto n. 69 del 18-12-2014
27 gli era stato riconosciuto, a decorrere dall'1-9-2012, 4 anni di servizio utile alla ricostruzione di carriera;
pertanto, valutati i servizi prestati fino a tale data ex art. 485 e segg. D. Lgs. n. 297/94, il D.
S. aveva adottato il provvedimento del 15-7-2019 n. 219, con il quale era stata riconosciuta dal 20-
11-2018 l'anzianità di servizio di anni 9 mesi 0 giorni, che aveva superato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dalla con esito positivo e Parte_3 registrato con n. 2745 il 29-11-2019; il docente aveva ottenuto il riconoscimento dei servizi pregressi secondo la normativa ministeriale, con trattamento economico alla pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato;
con l'applicazione dei provvedimenti di riconoscimenti degli scatti biennali e di ricostruzione di carriera, al dipendente erano sempre stati riconosciuti dalla competente RTS tutti i ratei delle differenze retributive spettanti dalla data di maturazione del diritto;
conseguentemente la pretesa azionata dal ricorrente era stata già soddisfatta dall'Amministrazione resistente, la quale contestava recisamente le quantificazioni del risarcimento del presunto danno fornite da parte ricorrente, oltre che sfornite di prova, erano determinate in modo generico;
sopra, nuovamente, era assorbente anche per ciò che concerneva la richiesta di risarcimento del danno, poiché dimostra ulteriormente che agli insegnanti di religione cattolica dal precariato non deriva alcun pregiudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda avversaria, tenendosi conto della sostanziale assimilazione del rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti di religione cattolica a quello dei loro colleghi a tempo indeterminato. Doveva operarsi la riduzione del quantum del risarcimento;
ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria eventualmente spettante, doveva poi considerarsi il carattere affievolito dell'effetto precarizzante gravante sui docenti di religione, in virtù del meccanismo del rinnovo automatico del contratto annuale;
il fatto che i contratti a tempo determinato si erano comunque succeduti di anno in anno senza soluzione di continuità, evitando, di fatto, un'effettiva precarizzazione, il fatto che non vi era certezza della possibilità di ottenere il requisito d'accesso al concorso pubblico per l'insegnamento della religione cattolica, dipendendo esso dalla valutazione dell'ordine diocesano, la circostanza che non risultavano dedotte situazioni di particolari condizioni personali connesse allo stato di precarizzazione subita;
la pretesa risarcitoria, ove riconosciuta esistente, doveva comunque essere ridimensionata e ridotta nel quantum al minimo previsto dalla legge;
poiché la somma non era soggetta a ritenute fiscali o contributive avendo natura risarcitoria, l'importo della retribuzione mensile cui fare riferimento per la liquidazione del danno non poteva che essere quello della retribuzione netta.
Le Amministrazioni resistenti concludevano quindi chiedendo:
“- nel merito, in via principale, rigettare le domanda proposta dal sig. di Parte_1 declaratoria di abuso reiterato della stipula in successione dei contratti a tempo determinato come individuati in atti, in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta
28 del caso, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento del danno;
“- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda avversa-ria relativa all'abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato come individuati in atti, ridurre il quantum risarcitorio richiesto ex adverso nel minimo previsto dall'art.28 comma del d.lgs. 81/2005
(ovvero per 2,5 mensilità) , in considerazione dell'assimilazione sostanziale dello status di docente di religione cattolica con contratto a tempo determinato a quello di docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato nonché per i motivi di cui in narrativa.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze del sig.
, si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame – che le Parte_1 spese predette siano compensate.”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le domande di parte ricorrente sono risultate fondate e meritevoli di essere accolte nei limiti, in riferimento a quella risarcitoria, e per le ragioni di seguito esposti.
La documentazione in atti dimostra che il ricorrente ha svolto attività di insegnamento della religione cattolica in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, ininterrottamente negli aa. ss. dal
2006/2007 al 2023/2024 e che ha conseguito incarichi dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo per complessive di 18 annualità scolastiche.
La materia relativa al reclutamento dei docenti di religione è disciplinata dalla L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della categoria degli insegnanti di religione con incarico conferito di anno in anno, la distinzione fra docenti di ruolo, il cui rapporto è regolato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato, quali l'odierno ricorrente.
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi;
l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati
29 in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa;
per la copertura del restante 30% dei posti non assegnati a insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
Sulla reiterabilità dei contratti a tempo determinato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha affermato (in sentenza 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13,
ed altri): "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, Per_8 concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo"; con tale pronuncia la
CGUE ha statuito che il rinnovo dei contratti a termine deve rispondere ad una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'Accordo quadro, ossia deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio, cosicché il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per esigenze cha hanno carattere permanente e durevole non è giustificato, poiché un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale Accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2016, prendendo atto del suddetto pronunciamento della CGUE, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
30 In tale contesto normativo, sulla scorta delle suddette pronunce, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione cattolica con il ricorso in misura del 30% a contratti a termine reiterati nel tempo, in quanto in tale settore vi è una particolare esigenza di flessibilità che giustifica il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di contemperare l'esigenza di rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica con quella di evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia;
deve però evitarsi che una disposizione nazionale come quella in questione per i docenti di religione sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale, occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia “… tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima…”, procedendo ad "…esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro".
Sulla questione va richiamata integralmente la sentenza n. 18698 del 2022 della Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“Motivi della decisione.
“1. Il primo motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 186 del 2003, artt. 1 e 3, nonché della clausola 5 dell'Accordo Quadro ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte
Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. n. 186 del 2003, in sé coerente con le regole Eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente.
“Il secondo motivo è invece formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e denuncia l'omessa considerazione dell'essersi gli incarichi del ricorrente svolti su organico di fatto, in quanto i posti sussistenti nella dotazione organica erano stati tutti coperti con immissioni in ruolo, sicché gli incarichi a termine erano solo quelli residuati successivamente a tali acquisizioni di docenti a tempo indeterminato.
“2. La definizione delle questioni di causa, investendo le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.
“3. La L. n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno
31 scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
“3.1 Con la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto
l'obbligo di assicurare l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l' insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d' intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
“Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16.12.1985 n.
751 , con i l D.P.R. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il D.P.R. 20.8.2012 n. 175 , che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
“Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all' insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
“Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
“Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
“Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47,
32 commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al
D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
“3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
“Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte
Cost. 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
“4. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all' interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
“I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al
70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi.
“L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
“Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d' intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che "agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".
33 “Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006/2009 di comparto, art. 40, comma 5) ha confermato il richiamo al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
“4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
“5. Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole Eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
“6. La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022,
YT e altri, da cui occorre prendere le mosse.
“6.1 La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
“Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell' idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
“La Corte di Giustizia vuol dire che la previsione per qualsiasi docente del rilascio iniziale fino a revoca, non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che, come si è detto, è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto.
“6.2 Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
“6.3 In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.
34 a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto
1, lett. a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e
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Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno
2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116);
d) Il giudice interno deve " interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso
(punto 117).
“7. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.
“7.1 Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di
35 settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
“In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non
è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
“Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che
è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
“È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
“7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
“Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di
Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
“Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell' impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell' insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.
“Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
“Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
36 “8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
“Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell' insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
“I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo
c.c.n.l., art. 17, comma 1).
“Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo
e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
“8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
“L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
“Né è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
“Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
“D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano
2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1
37 complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
“In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell' inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
“Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.
“8.2. Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del rispetto alle successive indizioni. CP_3
“Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
“Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. il D.L. n.
126 del 2019, art.
1-bis, comma 3, quale convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l' interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all' inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
“9. Vi è tuttavia da considerare anche l'altra ipotesi che consegue al sistema esistente.
“9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
“In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
“Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti
(v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".
38 “L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
“Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
“Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
“Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per
l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D. Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 comma 2), per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D. Lgs. n. 165 del
2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso" (così, ancora Cass. 22552/2016 cit.).
“10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
“La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
“È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
“In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del
, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo CP_1 determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
39 “Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto allorquando si è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell' infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.), qui ritenuta pertinente.
“11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
“La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
“D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, e;
Per_10 Per_11
Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte Per_12 di Giustizia 7 marzo 2018, ). Per_13
“Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. la L. n. 107 del 2015, art.
1, comma 95 e ss., che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.
40 “11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
“Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui " in materia di pubblico impiego privatizzato, nell' ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
“Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque certamente Per_13 anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno
o nell'altro regime.
“12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . CP_25
“L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
“Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. , se in concreto abbia CP_25 lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
“12.1 Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
41 “Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
“I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti
a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità
(Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
“12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un' indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante
l'indennità di cui a quella norma e non l' indennità, non a caso definita espressamente come
"onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
“13. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.
“Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte
Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.
“Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art.
1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo;
tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
42 “Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma
3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
“Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale.
“Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno Eurounitario completa poi la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.
“14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l' impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell' indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l' interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D. Lgs. n. 81 del
2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario
43 all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1 fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l' integrazione della fattispecie del predetto abuso".
“15. Venendo al caso concreto, la Corte territoriale ha fondato l'accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando in particolare come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, nei termini di cui si è detto, perché il ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell' indizione dei concorsi previsti dalla legge.
“Invece, nulla di tutto quanto utile a comprovare profili di esenzione da responsabilità del CP_1 emerge dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione, fondato anzi sull'assunto delle legittimità in sé dei contratti, seppure mantenuti nell' inosservanza del sistema nella sua interezza e senza la dovuta celebrazione dei concorsi triennali. Il ricorso per cassazione va quindi disatteso, avendo fatto la Corte territoriale applicazione di regole nella sostanza non dissimili da quelle come sopra ricostruite. … .” (Cass. civ., Sez. Lav. sent. 09/06/2022 n. 18698).
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito i suddetti principi:
“… 13. I motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale sono fondati e vanno accolti in ragione dei principi già enunciati da ultimo da Cass., n. 18698 del 2022 e da altre pronunce emesse all'esito della medesima udienza pubblica dell'11 maggio 2022, nonché da ultimo con la sentenza n. 24146 del 2022, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. cod. proc. civ.
“14. Questa Corte con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022 ha affermato
i seguenti principi di diritto:
““Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.
44 ““Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
“"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1 fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
“La suddetta sentenza n. 24146 del 2022 ha quindi affermato che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. 15. Venendo ai casi concreti, la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l'esistenza dell'abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine. …” (Cass. Sez. Lav.
n. 9323 del 4-4-2023).
Altresì: “… 69. La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge, la quale viceversa prevede che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare
45 la costituzione di rapporti di la-voro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
“70. D'altra parte, la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di con-versione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, M. e S. ; Corte di
Giustizia 7 settembre 2006, V.) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia
7 marzo 2018, S.).
“71. Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente per-messo, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. la L. n. 107 del 2015, art.
1, comma 95 e ss., che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.
“72. Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
“73. Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
“74. Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque Per_13
46 certamente anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime.
“75. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di con-corso, il diritto al risarcimento del danno c.d. Eurounitario.
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro
e per le tre annualità successive.
“76. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
“77. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
“78. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
“79. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
“80. Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire
"un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante
47 l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come
"onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.
“81. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.
“82. Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30 %) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte
Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.”.
“83.Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art.
1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo;
tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
”84. Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma 3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
“85. Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale.
“86. Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno eurounitario completa poi la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.
“87. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo
48 il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D. Lgs. n. 81 del
2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1 fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
“88. Venendo al caso concreto, la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l'esistenza dell'abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua ultratriennale e la mancata indizione di concorsi per
l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007).
“89. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. …” (Cass. Sez. Lav. n.
23974 del 2-8-2022).
Dall'esame del sopra riferito quadro normativo, considerata la citata giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità, la precarizzazione del ricorrente appare illegittima, stante anche la mancata indizione, nonché effettuazione, dei concorsi di accesso ai ruoli con cadenza triennale come prevista dalla legge, ricorrendo pertanto i presupposti, da valutarsi in concreto, dell'illecito risarcibile nei confronti del singolo insegnante mantenuto in servizio per più di un triennio attraverso il rinnovo
49 automatico senza soluzione di continuità (c.d. danno eurounitario, come esplicitato dalla CGUE), secondo i parametri di liquidazione del danno indicati dal giudice comunitario, oggettivamente rilevabili, nel caso in cui il giudice nazionale riconosca l'illegittimità della reiterazione.
Nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, negli aa. ss. dal 2006/2007 al 2023/2024 (ultimo a. s. come risultante dallo stato matricolare), ininterrottamente per i periodi dall'1 settembre di ciascun anno al 31 agosto di quello successivo (non ritenendosi fondate le eccezioni sollevate dai resistenti per 5 di tali aa. ss., consistenti in: “- nell' a. s. 2006/2007 con spezzoni orari c/o l'Istituto Controparte_8 CP_8 per n. 19 ore settimanali di lezione, di cui n. 5 ore c/o sez. assoc. n. 4 ore c/o sez. assoc. CP_9
I.P.S.I.A., n. 6 ore c/o " - sez. Montefano e n. 4 ore c/o Ist. Prof.le di Stato di CP_10 CP_11
Civitanova Alta - sez. Recanati, dal 01/09/2006 al 31/08/2007, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008; - nell'a. s.
2007/2008 con spezzoni orari c/o l'I. I. S. “ , per n. 11 ore settimanali di lezione, di CP_8 cui n. 6 ore c/o di Recanati, n. 4 ore c/o di Recanati e 1 ora c/o di Recanati, CP_9 CP_12 CP_13 dal 01/09/2007 al 31/08/2008, servizio non valutabile perché prestato senza il prescritto titolo di studio che il ricorrente aveva conseguito il 22.02.2008; - nell' a. s. 2008/2009 in differenti istituti: CP_1 per n. 18 ore settimanali di lezione, di cui n. 7 ore c/o ITIS "E. Mattei" di Recanati, n. 5 ore c/o CP_1 "F. Corridoni" di Recanati e n. 6 ore c/o "F. Corridoni" di Corridonia, dal 01/09/2008 al
31/08/2009; … - nell' a. s. 2011/2012 in differenti istituti e precisamente per n. 20,00 ore settimanali di lezione, di cui ore 7,00 c/o sezione associata I.T.I.S. "E. MATTEI" di Recanati, ore 4,00 presso sezione associata "F. Corridoni" di Recanati, ore 6,00 presso F. Corridoni" di CP_16 CP_16
Corridonia e ore 3,00 presso di Macerata con decorrenza dal 01/09/2011 e Controparte_26 cessazione al 31/08/2012; - nell' a. s. 2012/2013 per n. 19,00 in differenti istituti e precisamente per
n. 19 ore settimanali di lezione, di cui ore n. 8,00 presso sezione associata I.T.I.S. "Mattei" di
Recanati, ore n. 4 c/o sezione associata di Recanati e ore n. 7 c/o Controparte_18 [...] di Corridonia, dal 01/09/2012 al 31/08/2013;”), che detti servizi sono stati prestati dal CP_18
CP_1 2006/2007 al 2012/2013 contestualmente presso l'ITIS "E. Mattei" di Recanati, l' "F.
Corridoni" di Recanati e l'IPSIA "F. Corridoni" di Corridonia, dal 2013/2014 al 2020/2021 presso l'Istituto Agrario “G. Garibaldi” di Macerata ed infine dal 2021/2022 al 2023/2024 presso il Liceo
Artistico “Cantalamessa” di Macerata, che la resistente amministrazione non ha allegato e provato alcuna ragione oggettiva dovuta ad esigenze di carattere provvisorio tale da legittimare la prolungata reiterazione senza l'indizione di procedure concorsuali periodiche per la copertura dei posti vacanti, salva la dedotta procedura straordinaria per il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di
50 ciascuna graduatoria di merito, risulta accertata la illegittimità della reiterazione, come dedotta da parte ricorrente.
Va quindi in primo luogo dichiarata illegittima l'apposizione del termine ai contratti intercorsi tra le parti a decorrere dal quarto anno scolastico continuativamente prestato dal cioè il 2009/2010. Pt_1
Per la liquidazione del danno, conformemente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea già citata, va fatto riferimento ai parametri risarcitori tratti da sistema analogo (nel caso italiano, di cui alla L. 183/2010, art. 32, co. 5), demandando al giudice di stabilire "… un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8"; sicché, la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, co. 5, e D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, co. 2 (peraltro di recente modificato dall'art. 11 D.L. 16-9-2024 n. 131, conv. con mod. in L.
14-11-2024 n. 131), il rinvio all'art. 8 riferendosi, come è reso evidente dalla concatenazione logica dei termini, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) per la concreta determinazione (e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma, e non invece l'indennità, in questo caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori) (SS.UU. Cass. n. 5072 del 15-3- 2016).
Pertanto, sulla scorta della durata e del numero degli incarichi conferiti al ricorrente (anni 18 complessivi), parametrato alla durata della vita lavorativa (anni 40 da ridurre in considerazione dell'accesso dei docenti al lavoro in più tarda età per gli studi universitari), la liquidazione va fatta, in relazione ai 15 anni di reiterazione illegittima dei rapporti a tempo determinato (dal 2009/2010 al
2023/24), in misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ossia circa la metà di quella prevista dalla disciplina normativa su indicata (da 2,5 a
12 mensilità), non assoggettata a contribuzione, sulla quale decorrono gli interessi legali dal 28-3-
2023 (essendo stato il ricorso notificato ai convenuti il 27-3-2023) al saldo effettivo (Cass. civ.
17/02/2016 n. 30629), mentre non si ritiene accertato alcun danno ulteriore, considerato che il ricorrente non ha avuto, ad es., alcun periodo di interruzione tra un contratto e l'altro.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate per un terzo e i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, vanno posti a carico dell'Amministrazione resistente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dei convenuti in epigrafe, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 7-3-2023, nel
51 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, comprendendovi l'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato dal medesimo a decorrere dall'a. s. 2005/2006, ed al pagamento in favore di quest'ultimo delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal medesimo, in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale corrispondente a tutti i servizi prestati quale docente, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, ed in applicazione delle previsioni del CCNL per il personale del Comparto Scuola del 4-8-2011, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle differenze retributive di cui sopra, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
3) dichiara illegittima l'apposizione del termine ai contratti intercorsi tra le parti a partire dall'1-9-
2009 e condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al risarcimento del danno subito CP_1 dal ricorrente in misura pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettantegli, oltre interessi legali dal 28-3-2023 al saldo effettivo;
4) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi € 1.863,50 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 118,50, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 21-1-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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