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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3469/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230001839556000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Difensore_3 il 22.03.2024 (e depositato il 18.04.2024), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava la cartella di pagamento n. 29320230001839556000, notificatale per posta in data 30.01.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su iscrizione a ruolo n. 2023/001291 operata dal Comune di Difensore_3 (CT), per TASI anno 2014 (per l'importo di euro 510,88). A fondamento del ricorso, si eccepiva la decadenza dal potere impositivo ed esattivo, rispettivamente per violazione dell'art. 1, commi 161 e 163, della legge n.
296/2006 e la sopravvenuta prescrizione della pretesa erariale.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del
20.11.2024 nelle quali l'Esattore eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle ragioni di censura avanzate in ricorso, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione depositata il 05.01.2026,
a corredo della quale forniva prova della notifica dell'avviso propedeutico alla cartella, facendo da ciò derivare l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026 e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Emerge dalle allegazioni istruttorie del processo che l'avviso d'accertamento del Comune, propedeutico alla cartella impugnata, venne notificato alla contribuente mediante affidamento del plico all'agente postale entro il mese di dicembre del 2019, con tentativo di consegna a destinatario risultato “relativamente irreperibile”, conseguente invio della raccomandata informativa e ritiro del plico il 9 marzo 2020. Stante il riferimento dell'avviso a TARI 2014, e l'operare con riferimento all'istituto della decadenza del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, il termine decadenziale quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della
L. n. 296/2006, fu, dunque nella specie, rispettato.
La successiva notifica del titolo esecutivo, stante che l'accertamento era divenuto definitivo nell'aprile 2020, sarebbe dovuta accadere, a mente dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006, secondo il regime ordinario…, entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, sulla fattispecie incide la disciplina emergenziale anti-covid, in ragione della quale, alla luce della interpretazione fornitane dal Supremo Collegio, la notifiche delle cartelle i cui ruoli non fossero (come nella specie di causa) stati affidati all'agente della riscossione «durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021» (il che esclude l'applicazione dell'art. 68, comma 4 bis, del DL n. 18/2020), e non in scadenza tra il 31 dicembre
2020 ed il 31 dicembre 2021 (per come precisato da Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 34329 del 28 dicembre
2025), si giovano del comb. disp. dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 con l'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159 del 2015, che rende applicabile la proroga di 542 giorni corrispondente al periodo di sospensione previsto dalla prima delle disposizioni citate.
L'applicazione del detto regime porta, con riferimento alle vicende di causa, ad uno slittamento del termine decadenziale de quo alla data del 25 giugno 2025. Ne conseguono riassutivamente: a) tanto la tempestività dell'azione accertativa dell'ente impositore
(realizzata per mezzo della notifica dell'avviso propedeutico alla cartella, la quale si giova, come detto, in jure, del principio di scissione soggettiva degli effetti, e, de facto, della provata presentazione dell'atto all'agente postale per la notifica nel dicembre 2019; b) tanto la tempestività dell'azione esattiva, che si avvantaggia della disciplina sospensiva di cui al citato comb. disp.to di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L.
n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159 del 2015, alla luce della circostanza, non contestata inter partes, secondo cui la notifica della cartella ebbe luogo il 30 gennaio 2024. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali a favore di entrambe le parti convenute, che si liquidano in complessivi euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna di esse.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3469/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230001839556000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Difensore_3 il 22.03.2024 (e depositato il 18.04.2024), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava la cartella di pagamento n. 29320230001839556000, notificatale per posta in data 30.01.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su iscrizione a ruolo n. 2023/001291 operata dal Comune di Difensore_3 (CT), per TASI anno 2014 (per l'importo di euro 510,88). A fondamento del ricorso, si eccepiva la decadenza dal potere impositivo ed esattivo, rispettivamente per violazione dell'art. 1, commi 161 e 163, della legge n.
296/2006 e la sopravvenuta prescrizione della pretesa erariale.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del
20.11.2024 nelle quali l'Esattore eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle ragioni di censura avanzate in ricorso, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione depositata il 05.01.2026,
a corredo della quale forniva prova della notifica dell'avviso propedeutico alla cartella, facendo da ciò derivare l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026 e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Emerge dalle allegazioni istruttorie del processo che l'avviso d'accertamento del Comune, propedeutico alla cartella impugnata, venne notificato alla contribuente mediante affidamento del plico all'agente postale entro il mese di dicembre del 2019, con tentativo di consegna a destinatario risultato “relativamente irreperibile”, conseguente invio della raccomandata informativa e ritiro del plico il 9 marzo 2020. Stante il riferimento dell'avviso a TARI 2014, e l'operare con riferimento all'istituto della decadenza del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, il termine decadenziale quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della
L. n. 296/2006, fu, dunque nella specie, rispettato.
La successiva notifica del titolo esecutivo, stante che l'accertamento era divenuto definitivo nell'aprile 2020, sarebbe dovuta accadere, a mente dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006, secondo il regime ordinario…, entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, sulla fattispecie incide la disciplina emergenziale anti-covid, in ragione della quale, alla luce della interpretazione fornitane dal Supremo Collegio, la notifiche delle cartelle i cui ruoli non fossero (come nella specie di causa) stati affidati all'agente della riscossione «durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021» (il che esclude l'applicazione dell'art. 68, comma 4 bis, del DL n. 18/2020), e non in scadenza tra il 31 dicembre
2020 ed il 31 dicembre 2021 (per come precisato da Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 34329 del 28 dicembre
2025), si giovano del comb. disp. dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 con l'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159 del 2015, che rende applicabile la proroga di 542 giorni corrispondente al periodo di sospensione previsto dalla prima delle disposizioni citate.
L'applicazione del detto regime porta, con riferimento alle vicende di causa, ad uno slittamento del termine decadenziale de quo alla data del 25 giugno 2025. Ne conseguono riassutivamente: a) tanto la tempestività dell'azione accertativa dell'ente impositore
(realizzata per mezzo della notifica dell'avviso propedeutico alla cartella, la quale si giova, come detto, in jure, del principio di scissione soggettiva degli effetti, e, de facto, della provata presentazione dell'atto all'agente postale per la notifica nel dicembre 2019; b) tanto la tempestività dell'azione esattiva, che si avvantaggia della disciplina sospensiva di cui al citato comb. disp.to di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L.
n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159 del 2015, alla luce della circostanza, non contestata inter partes, secondo cui la notifica della cartella ebbe luogo il 30 gennaio 2024. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali a favore di entrambe le parti convenute, che si liquidano in complessivi euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna di esse.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.