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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RR ZI
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di RR ZI - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6070 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimondo D'Antonio e Ylenia Zaira Alfano, ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I, n. 311
E
nata a [...], il [...] – cod. fisc. Parte_2
e , nato a [...], il C.F._2 Controparte_1
07.02.1991, – cod. fisc. , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3 mandato in atti, dall'Avv. Giovanni Francesco Mosca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Angri (SA), alla via Ardinghi, n. 127
RESISTENTI E il presso il Tribunale di RR ZI Controparte_2
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 23.09.2025, le difese delle parti si sono riportate agli atti e alle rispettive conclusioni, di cui hanno domandato l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 22.12.2023, a Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 154/2017 del Tribunale di
RR ZI - passata in giudicato (come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 29.03.2024) -, ha chiesto la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di versare, in favore dell'ex coniuge, il contributo al mantenimento del figlio (nato il CP_1
07.02.1991).
A sostegno della domanda spiegata, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 25.04.1984, e che, dalla predetta unione sono nati i figli Parte_2
e , ha dedotto che, alla separazione dal coniuge, pronunciata dal Tribunale Per_1 CP_1 di RR ZI con la sentenza n. 1027/2010, era seguita la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 157/2017, pubblicata in data 18.01.2017, con la quale il predetto Tribunale, inter alia, ha posto, a suo carico, l'obbligo di corrispondere a un assegno divorzile pari a Euro 416,00 mensili, nonché un assegno, Parte_2
a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, , pari a Euro 624,00 mensili;
nel dettaglio, ha allegato che il figlio CP_1 non ha mai inteso accettare un lavoro nell'azienda del padre, nonostante i tentativi di inserimento compiuti da quest'ultimo, né ha ultimato gli studi presso il Conservatorio, precludendosi, così, ulteriori possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;
ha evidenziato, inoltre, che il figlio, dal mese di maggio 2019, sino ad ottobre 2023, è stato titolare di partita iva, a dimostrazione del fatto che il predetto, nel mentre percepiva l'emolumento dal padre e, all'insaputa di questi, svolgeva attività lavorativa. Ha chiesto, pertanto, di modificare le condizioni di divorzio, nel senso di revocare l'obbligo, posto a suo carico, di versare, in favore dell'ex coniuge, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , l'importo CP_1 suddetto, e, in subordine, di ridurne il quantum, con vittoria delle spese di lite.
pag. 2/7 Con comparsa depositata in data 12.05.2024, si sono costituiti in giudizio Parte_2
e , i quali hanno contestato l'avverso dedotto, chiedendo il
[...] Controparte_1 rigetto della domanda.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti, al cui esito il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a modifica della sentenza n. 154/2017 resa dal Tribunale di RR ZI, ha revocato provvisoriamente l'obbligo, incombente su di corrispondere a Parte_1
Consiglia, entro il giorno 4 di ogni mese, la somma di Euro 624,00, rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, , oltre al 50% delle spese straordinarie previamente Controparte_1 concordate e documentate;
inoltre, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, letti e applicati gli artt. 473-bis.22 e 473-bis.28 c.p.c., ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 23.09.2025.
****
La domanda spiegata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La questione controversa è quella relativa alla permanenza o meno dell'obbligo, in capo a di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne . Parte_1 CP_1
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli, va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser pag. 3/7 dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione [cfr. Cassazione civile sez. I,
09.01.2020, (ud. 06.11.2019, dep. 09.01.2020), n. 283].
Ciò posto, si richiama lo stabile indirizzo interpretativo della Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 8049/2022).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'avanzare dell'età del figlio non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni ed alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente sicché “il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere a fronte della contraria domanda, in
pag. 4/7 rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02.12.2021, n. 38366).
La Corte di Cassazione ha ribadito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass.
11.03.2022, n. 8049) e che “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 23133/2023; Cass.
n. 29264/2022; conf. Cass. n. 38366/2021).
Nella specie, è pacifico tra le parti che il figlio (nato il [...]), ormai CP_1 trentaquattrenne, ha abbandonato da molti anni il percorso di studi al Conservatorio, né i resistenti hanno contestato che il figlio, nell'anno 2019, in relazione all'intrapresa, da parte del medesimo, dell'attività di tecnico del suono, abbia aperto una partita iva, dipoi chiusa nel 2023.
Le emergenze di causa danno conto, quindi, della mancata prosecuzione degli studi, ad opera di , di anni trentaquattro, e del pacifico svolgimento, da parte di questi, CP_1 dell'attività di tecnico del suono.
non ha atteso all'onus di dimostrare la sussistenza di circostanze Controparte_1 impeditive del conseguimento di una propria collocazione nel mondo del lavoro;
del resto, di recente la Suprema Corte ha affermato che “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne
o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto
pag. 5/7 al mantenimento. Per il "figlio adulto", invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa” (Cassazione civile sez. I, n. 24731/2024).
La domanda va, pertanto, accolta e, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 154/2017 del Tribunale di RR ZI, va revocato l'obbligo, incombente su di corrispondere a entro il Parte_1 Parte_2 giorno 4 di ogni mese, la somma di Euro 624,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, CP_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni (per le cause di valore compreso nello scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto espletata, del mancato compimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 154/2017 del Tribunale di RR ZI, revoca l'obbligo incombente su di corrispondere a entro il giorno 4 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di Euro 624,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, , oltre al 50% Controparte_1 delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- condanna e al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in Euro 98,00 per spese e in Euro Parte_1
2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Raimondo D'Antonio e Ylenia Zaira Alfano, antistatari.
pag. 6/7 Così deciso in RR ZI, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna
Lopiano
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RR ZI
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di RR ZI - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6070 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimondo D'Antonio e Ylenia Zaira Alfano, ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I, n. 311
E
nata a [...], il [...] – cod. fisc. Parte_2
e , nato a [...], il C.F._2 Controparte_1
07.02.1991, – cod. fisc. , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3 mandato in atti, dall'Avv. Giovanni Francesco Mosca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Angri (SA), alla via Ardinghi, n. 127
RESISTENTI E il presso il Tribunale di RR ZI Controparte_2
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 23.09.2025, le difese delle parti si sono riportate agli atti e alle rispettive conclusioni, di cui hanno domandato l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 22.12.2023, a Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 154/2017 del Tribunale di
RR ZI - passata in giudicato (come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 29.03.2024) -, ha chiesto la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di versare, in favore dell'ex coniuge, il contributo al mantenimento del figlio (nato il CP_1
07.02.1991).
A sostegno della domanda spiegata, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 25.04.1984, e che, dalla predetta unione sono nati i figli Parte_2
e , ha dedotto che, alla separazione dal coniuge, pronunciata dal Tribunale Per_1 CP_1 di RR ZI con la sentenza n. 1027/2010, era seguita la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 157/2017, pubblicata in data 18.01.2017, con la quale il predetto Tribunale, inter alia, ha posto, a suo carico, l'obbligo di corrispondere a un assegno divorzile pari a Euro 416,00 mensili, nonché un assegno, Parte_2
a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, , pari a Euro 624,00 mensili;
nel dettaglio, ha allegato che il figlio CP_1 non ha mai inteso accettare un lavoro nell'azienda del padre, nonostante i tentativi di inserimento compiuti da quest'ultimo, né ha ultimato gli studi presso il Conservatorio, precludendosi, così, ulteriori possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;
ha evidenziato, inoltre, che il figlio, dal mese di maggio 2019, sino ad ottobre 2023, è stato titolare di partita iva, a dimostrazione del fatto che il predetto, nel mentre percepiva l'emolumento dal padre e, all'insaputa di questi, svolgeva attività lavorativa. Ha chiesto, pertanto, di modificare le condizioni di divorzio, nel senso di revocare l'obbligo, posto a suo carico, di versare, in favore dell'ex coniuge, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , l'importo CP_1 suddetto, e, in subordine, di ridurne il quantum, con vittoria delle spese di lite.
pag. 2/7 Con comparsa depositata in data 12.05.2024, si sono costituiti in giudizio Parte_2
e , i quali hanno contestato l'avverso dedotto, chiedendo il
[...] Controparte_1 rigetto della domanda.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti, al cui esito il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a modifica della sentenza n. 154/2017 resa dal Tribunale di RR ZI, ha revocato provvisoriamente l'obbligo, incombente su di corrispondere a Parte_1
Consiglia, entro il giorno 4 di ogni mese, la somma di Euro 624,00, rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, , oltre al 50% delle spese straordinarie previamente Controparte_1 concordate e documentate;
inoltre, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, letti e applicati gli artt. 473-bis.22 e 473-bis.28 c.p.c., ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 23.09.2025.
****
La domanda spiegata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La questione controversa è quella relativa alla permanenza o meno dell'obbligo, in capo a di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne . Parte_1 CP_1
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli, va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser pag. 3/7 dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione [cfr. Cassazione civile sez. I,
09.01.2020, (ud. 06.11.2019, dep. 09.01.2020), n. 283].
Ciò posto, si richiama lo stabile indirizzo interpretativo della Suprema Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 8049/2022).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'avanzare dell'età del figlio non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni ed alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente sicché “il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere a fronte della contraria domanda, in
pag. 4/7 rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02.12.2021, n. 38366).
La Corte di Cassazione ha ribadito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass.
11.03.2022, n. 8049) e che “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 23133/2023; Cass.
n. 29264/2022; conf. Cass. n. 38366/2021).
Nella specie, è pacifico tra le parti che il figlio (nato il [...]), ormai CP_1 trentaquattrenne, ha abbandonato da molti anni il percorso di studi al Conservatorio, né i resistenti hanno contestato che il figlio, nell'anno 2019, in relazione all'intrapresa, da parte del medesimo, dell'attività di tecnico del suono, abbia aperto una partita iva, dipoi chiusa nel 2023.
Le emergenze di causa danno conto, quindi, della mancata prosecuzione degli studi, ad opera di , di anni trentaquattro, e del pacifico svolgimento, da parte di questi, CP_1 dell'attività di tecnico del suono.
non ha atteso all'onus di dimostrare la sussistenza di circostanze Controparte_1 impeditive del conseguimento di una propria collocazione nel mondo del lavoro;
del resto, di recente la Suprema Corte ha affermato che “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne
o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto
pag. 5/7 al mantenimento. Per il "figlio adulto", invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa” (Cassazione civile sez. I, n. 24731/2024).
La domanda va, pertanto, accolta e, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 154/2017 del Tribunale di RR ZI, va revocato l'obbligo, incombente su di corrispondere a entro il Parte_1 Parte_2 giorno 4 di ogni mese, la somma di Euro 624,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, CP_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni (per le cause di valore compreso nello scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto espletata, del mancato compimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 154/2017 del Tribunale di RR ZI, revoca l'obbligo incombente su di corrispondere a entro il giorno 4 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di Euro 624,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, , oltre al 50% Controparte_1 delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- condanna e al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in Euro 98,00 per spese e in Euro Parte_1
2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Raimondo D'Antonio e Ylenia Zaira Alfano, antistatari.
pag. 6/7 Così deciso in RR ZI, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna
Lopiano
pag. 7/7