Articolo 13 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 12Articolo 14
Versione
19 maggio 1981
>
Versione
21 gennaio 1988
Art. 13. (Alienazione degli immobili). ((In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente))
Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 , saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Entrata in vigore il 21 gennaio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente