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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 7 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12807/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Rocco Lattanzio;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte ricorrente, chiede:
1 “1) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per il periodo dal
1°.
3.2020 al 31.5.2023 il più favorevole trattamento economico di indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuto con Sentenza n. 3686 del 20.12.2023 del Tribunale di Bari in luogo dell'indennità di cecità parziale;
- dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per il periodo dal
1°.
6.2023 al 30.6.2024 il più favorevole trattamento di indennità di accompagnamento per cecità assoluta, riconosciuto con Verbale - CP_1 commissione ciechi civili datato 5.7.2023, in luogo dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta con Sentenza n. 3686 del 20.12.2023 del Tribunale di Bari;
- per effetto dell'intervenuto Verbale - commissione invalidi civili CP_1 datato 30.7.2024, dichiarare il diritto del ricorrente, a partire dal
1.7.2024, a percepire il trattamento economico di indennità di accompagnamento per cecità assoluta riconosciuto con Verbale del CP_1
5.7.2023 in aggiunta ed in cumulo con l'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta con il suddetto Verbale del 30.7.2024 in quanto il relativo requisito sanitario di quest'ultima prestazione risulta essere integrato da infermità diverse dalla cecità;
2) ordinare all di ripristinare l'indennità di accompagnamento per CP_1 cecità assoluta in favore del sig. con decorrenza dal Parte_1
1°.6.2023, con conseguente condanna dell in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati;
3) per effetto dell'intervenuto Verbale - commissione invalidi civili CP_1 datato 30.7.2024, ordinare all di corrispondere al ricorrente, a CP_1 partire dal 1°.7.2024, il trattamento economico di indennità di accompagnamento per cecità assoluta riconosciuto con Verbale del CP_1
5.7.2023 in aggiunta ed in cumulo con l'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta con il suddetto Verbale del 30.7.2024, con conseguente condanna dell in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati;
4) dichiarare errati ed illegittimi tutti i provvedimenti amministrativi di ricalcolo e riliquidazione della posizione pensionistica CP_1
2 assistenziale del sig. compresi quelli datati 18.4.2024 e Pt_1
22.4.2024 e, comunque, dichiararsi illegittimo ed errato il trattamento economico assistenziale corrisposto dall per le ragioni CP_1 analiticamente esposte con il presente ricorso;
5) condannare l convenuto, in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
10.597,39, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte analiticamente esposte con il presente ricorso e secondo le risultanze del conteggio di cui al punto 13) del presente ricorso. Il tutto da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria come e nei limiti di Legge, dal 121° giorno successivo alla data di scadenza dei singoli ratei dovuti sino all'effettivo soddisfo”.
Sostiene RR che l in fase di ricalcolo della posizione CP_1 pensionistica assistenziale:
- era tenuto a corrispondere il trattamento più favorevole di indennità di accompagnamento per invalidità civile (spettante in forza della Sentenza
n. 3686/2023) in luogo del trattamento meno favorevole di indennità speciale per cecità parziale per il periodo compreso tra la data di riconoscimento, con sentenza, dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile sino alla data di riconoscimento dello stato di cecità assoluta, ovvero per il periodo dal 1°.
3.2020 al 31.5.2023;
- era tenuto a corrispondere il trattamento economico più favorevole di indennità di accompagnamento per cecità assoluta in luogo del trattamento economico meno favorevole di indennità di accompagnamento per inv.civ. per il periodo successivo alla data di riconoscimento dello stato di cecità assoluta, ovvero dal 1°.6.2023.
Inoltre deduce che a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute,
l , con Verbale del 30.7.2024, gli ha riconosciuto il diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento di invalidità civile per plurime patologie
3 e minorazioni diverse ed indipendenti dallo stato di cecità del ricorrente
(cfr. all.6);
Dunque, a far data appunto dal 01.7.2024, sostiene di avere diritto a percepire entrambe le prestazioni (indennità di accompagnamento per cecità assoluta e indennità di accompagnamento per invalidità civile) ed invece, al contrario, l' sta erogando dal 01.07.2024 esclusivamente CP_1
l'indennità di accompagnamento per invalidità civile.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto chiarito, con ordinanza del 11.02.2025 questo ufficio riteneva opportuno svolgere CTU contabile per valutare le diverse opzioni di conteggio, in ordine ai seguenti quesiti:
“Premesso che ha visto riconosciuto con sentenza il diritto Pt_1 all'indennità di accompagnamento per invalidità civile, che ha diritto a percepire dall'01.03.2020 al 31.05.2023;
Premesso che dal 01.06.2023 al 30.06.2024 avrebbe diritto a percepire il trattamento di indennità di accompagnamento per cecità assoluta come da verbale del 05.07.2023; CP_1
Premesso che dall' 01.07.2024 ad ora, come da verbale commissione CP_1 invalidi civili del 30.07.2024 avrebbe diritto all'indennità di accompagnamento per cecità assoluta in cumulo con indennità di accompagnamento per invalidità civile, voglia il consulente accertare per
i periodi antecedenti il 01.08.2024 se e quali indennità sono state effettivamente erogate ed a quale titolo;
Voglia altresì il consulente indicare alternativamente a far data dal
01.08.2024 quale sia l'importo dovuto a sia nel caso possa godere Pt_1 solo dell'indennità di accompagnamento per cecità assoluta, sia nel caso possa essergli riconosciuta in cumulo anche l'indennità di accompagnamento per invalidità civile stabilendo altresì quali somme e a quale titolo gli abbia già versato l . CP_1
4 Individui altresì nei limiti di legge il maggior valore, se dovuto, tra interessi e rivalutazione monetaria”.
All'esito di tale operazione, nel rispondere ai quesiti rivoltigli, il consulente nominato, dott. esponeva le seguenti Persona_1 conclusioni:
“RISPOSTA AI QUESITI
Quesito sub 1)
voglia il consulente accertare per i periodi antecedenti il 01.08.2024 se e quali indennità sono state effettivamente erogate ed a quale titolo
Risposta del CTU
Verifica delle somme effettivamente erogate fino al 31.07.2024
Sulla base della documentazione esaminata, si riporta quanto segue: CP_1
I dettagli relativi agli importi riportati in tabella sono allegati alla presente relazione in un file di excel (Allegato 2).
Quesito sub 2)
Voglia altresì il consulente indicare alternativamente a far data dal
01.08.2024 quale sia l'importo dovuto a sia nel caso possa godere Pt_1 solo dell'indennità di accompagnamento per cecità assoluta, sia nel caso possa essergli riconosciuta in cumulo anche l'indennità di accompagnamento per invalidità civile stabilendo altresì quali somme e a quale titolo gli abbia già versato l . CP_1
5 Risposta del CTU
Determinazione dell'importo dovuto dal 01.08.2024
Ipotesi A – Solo indennità di accompagnamento per cecità assoluta
A far data dal 01.08.2024, in caso di esclusiva spettanza dell'indennità per cecità assoluta, l'importo mensile lordo previsto per l'anno 2024
(valore indicativo ) è pari a: € 978,50 al mese (aggiornato all'ultimo CP_1 valore rivalutato disponibile).
Ipotesi B – Cumulo indennità per cecità assoluta + invalidità civile
Qualora venga riconosciuta la cumulabilità delle due indennità (come da verbale del 30.07.2024), l'importo totale spettante dal 01.08.2024 CP_1 sarà pari alla somma dei due trattamenti:
Indennità per cecità assoluta: € 978,50 al mese
Indennità per invalidità civile: € 531,76 al mese
Totale mensile spettante: € 1.510,26
6 Per quanto concerne la determinazione degli interessi e rivalutazione monetaria, lo scrivente, come riportato durante le operazioni peritali, conferma la difficoltà di calcolo, anche in conseguenza della rideterminazione da parte dell degli stessi, non appena quantificati CP_1 tali importi”.
Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione allegata dalle parti, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
In ordine al secondo quesito si ritiene corretto aderire alla ipotesi B di calcolo prospettata del CTU, atteso che il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta al ricorrente con il verbale del 30.07.2024 risulta essere integrato da infermità diverse dalla cecità.
Pertanto, spetta al ricorrente la somma di euro € 20.252,63 (€ 7.614,21 +
€ 12.638,42).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente, a partire dal 01.07.2024, a percepire il trattamento economico di indennità di accompagnamento per cecità assoluta riconosciuto con verbale del 05.07.2023 in aggiunta ed in CP_1 cumulo con l'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciutagli con il verbale del 30.07.2024;
7 - condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative CP_1 differenze spettanti, quantificati dal CTU in € 7.614,21 per il periodo dal 01.03.2020 al 31.07.2024 ed in € 12.638,42 per il periodo dal 1.8.2024 al 31.8.2025;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che si liquidano CP_1 nella misura di € 6.500, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
8
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 7 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12807/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Rocco Lattanzio;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte ricorrente, chiede:
1 “1) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per il periodo dal
1°.
3.2020 al 31.5.2023 il più favorevole trattamento economico di indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuto con Sentenza n. 3686 del 20.12.2023 del Tribunale di Bari in luogo dell'indennità di cecità parziale;
- dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per il periodo dal
1°.
6.2023 al 30.6.2024 il più favorevole trattamento di indennità di accompagnamento per cecità assoluta, riconosciuto con Verbale - CP_1 commissione ciechi civili datato 5.7.2023, in luogo dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta con Sentenza n. 3686 del 20.12.2023 del Tribunale di Bari;
- per effetto dell'intervenuto Verbale - commissione invalidi civili CP_1 datato 30.7.2024, dichiarare il diritto del ricorrente, a partire dal
1.7.2024, a percepire il trattamento economico di indennità di accompagnamento per cecità assoluta riconosciuto con Verbale del CP_1
5.7.2023 in aggiunta ed in cumulo con l'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta con il suddetto Verbale del 30.7.2024 in quanto il relativo requisito sanitario di quest'ultima prestazione risulta essere integrato da infermità diverse dalla cecità;
2) ordinare all di ripristinare l'indennità di accompagnamento per CP_1 cecità assoluta in favore del sig. con decorrenza dal Parte_1
1°.6.2023, con conseguente condanna dell in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati;
3) per effetto dell'intervenuto Verbale - commissione invalidi civili CP_1 datato 30.7.2024, ordinare all di corrispondere al ricorrente, a CP_1 partire dal 1°.7.2024, il trattamento economico di indennità di accompagnamento per cecità assoluta riconosciuto con Verbale del CP_1
5.7.2023 in aggiunta ed in cumulo con l'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta con il suddetto Verbale del 30.7.2024, con conseguente condanna dell in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati;
4) dichiarare errati ed illegittimi tutti i provvedimenti amministrativi di ricalcolo e riliquidazione della posizione pensionistica CP_1
2 assistenziale del sig. compresi quelli datati 18.4.2024 e Pt_1
22.4.2024 e, comunque, dichiararsi illegittimo ed errato il trattamento economico assistenziale corrisposto dall per le ragioni CP_1 analiticamente esposte con il presente ricorso;
5) condannare l convenuto, in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
10.597,39, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte analiticamente esposte con il presente ricorso e secondo le risultanze del conteggio di cui al punto 13) del presente ricorso. Il tutto da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria come e nei limiti di Legge, dal 121° giorno successivo alla data di scadenza dei singoli ratei dovuti sino all'effettivo soddisfo”.
Sostiene RR che l in fase di ricalcolo della posizione CP_1 pensionistica assistenziale:
- era tenuto a corrispondere il trattamento più favorevole di indennità di accompagnamento per invalidità civile (spettante in forza della Sentenza
n. 3686/2023) in luogo del trattamento meno favorevole di indennità speciale per cecità parziale per il periodo compreso tra la data di riconoscimento, con sentenza, dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile sino alla data di riconoscimento dello stato di cecità assoluta, ovvero per il periodo dal 1°.
3.2020 al 31.5.2023;
- era tenuto a corrispondere il trattamento economico più favorevole di indennità di accompagnamento per cecità assoluta in luogo del trattamento economico meno favorevole di indennità di accompagnamento per inv.civ. per il periodo successivo alla data di riconoscimento dello stato di cecità assoluta, ovvero dal 1°.6.2023.
Inoltre deduce che a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute,
l , con Verbale del 30.7.2024, gli ha riconosciuto il diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento di invalidità civile per plurime patologie
3 e minorazioni diverse ed indipendenti dallo stato di cecità del ricorrente
(cfr. all.6);
Dunque, a far data appunto dal 01.7.2024, sostiene di avere diritto a percepire entrambe le prestazioni (indennità di accompagnamento per cecità assoluta e indennità di accompagnamento per invalidità civile) ed invece, al contrario, l' sta erogando dal 01.07.2024 esclusivamente CP_1
l'indennità di accompagnamento per invalidità civile.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto chiarito, con ordinanza del 11.02.2025 questo ufficio riteneva opportuno svolgere CTU contabile per valutare le diverse opzioni di conteggio, in ordine ai seguenti quesiti:
“Premesso che ha visto riconosciuto con sentenza il diritto Pt_1 all'indennità di accompagnamento per invalidità civile, che ha diritto a percepire dall'01.03.2020 al 31.05.2023;
Premesso che dal 01.06.2023 al 30.06.2024 avrebbe diritto a percepire il trattamento di indennità di accompagnamento per cecità assoluta come da verbale del 05.07.2023; CP_1
Premesso che dall' 01.07.2024 ad ora, come da verbale commissione CP_1 invalidi civili del 30.07.2024 avrebbe diritto all'indennità di accompagnamento per cecità assoluta in cumulo con indennità di accompagnamento per invalidità civile, voglia il consulente accertare per
i periodi antecedenti il 01.08.2024 se e quali indennità sono state effettivamente erogate ed a quale titolo;
Voglia altresì il consulente indicare alternativamente a far data dal
01.08.2024 quale sia l'importo dovuto a sia nel caso possa godere Pt_1 solo dell'indennità di accompagnamento per cecità assoluta, sia nel caso possa essergli riconosciuta in cumulo anche l'indennità di accompagnamento per invalidità civile stabilendo altresì quali somme e a quale titolo gli abbia già versato l . CP_1
4 Individui altresì nei limiti di legge il maggior valore, se dovuto, tra interessi e rivalutazione monetaria”.
All'esito di tale operazione, nel rispondere ai quesiti rivoltigli, il consulente nominato, dott. esponeva le seguenti Persona_1 conclusioni:
“RISPOSTA AI QUESITI
Quesito sub 1)
voglia il consulente accertare per i periodi antecedenti il 01.08.2024 se e quali indennità sono state effettivamente erogate ed a quale titolo
Risposta del CTU
Verifica delle somme effettivamente erogate fino al 31.07.2024
Sulla base della documentazione esaminata, si riporta quanto segue: CP_1
I dettagli relativi agli importi riportati in tabella sono allegati alla presente relazione in un file di excel (Allegato 2).
Quesito sub 2)
Voglia altresì il consulente indicare alternativamente a far data dal
01.08.2024 quale sia l'importo dovuto a sia nel caso possa godere Pt_1 solo dell'indennità di accompagnamento per cecità assoluta, sia nel caso possa essergli riconosciuta in cumulo anche l'indennità di accompagnamento per invalidità civile stabilendo altresì quali somme e a quale titolo gli abbia già versato l . CP_1
5 Risposta del CTU
Determinazione dell'importo dovuto dal 01.08.2024
Ipotesi A – Solo indennità di accompagnamento per cecità assoluta
A far data dal 01.08.2024, in caso di esclusiva spettanza dell'indennità per cecità assoluta, l'importo mensile lordo previsto per l'anno 2024
(valore indicativo ) è pari a: € 978,50 al mese (aggiornato all'ultimo CP_1 valore rivalutato disponibile).
Ipotesi B – Cumulo indennità per cecità assoluta + invalidità civile
Qualora venga riconosciuta la cumulabilità delle due indennità (come da verbale del 30.07.2024), l'importo totale spettante dal 01.08.2024 CP_1 sarà pari alla somma dei due trattamenti:
Indennità per cecità assoluta: € 978,50 al mese
Indennità per invalidità civile: € 531,76 al mese
Totale mensile spettante: € 1.510,26
6 Per quanto concerne la determinazione degli interessi e rivalutazione monetaria, lo scrivente, come riportato durante le operazioni peritali, conferma la difficoltà di calcolo, anche in conseguenza della rideterminazione da parte dell degli stessi, non appena quantificati CP_1 tali importi”.
Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione allegata dalle parti, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
In ordine al secondo quesito si ritiene corretto aderire alla ipotesi B di calcolo prospettata del CTU, atteso che il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciuta al ricorrente con il verbale del 30.07.2024 risulta essere integrato da infermità diverse dalla cecità.
Pertanto, spetta al ricorrente la somma di euro € 20.252,63 (€ 7.614,21 +
€ 12.638,42).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente, a partire dal 01.07.2024, a percepire il trattamento economico di indennità di accompagnamento per cecità assoluta riconosciuto con verbale del 05.07.2023 in aggiunta ed in CP_1 cumulo con l'indennità di accompagnamento per invalidità civile riconosciutagli con il verbale del 30.07.2024;
7 - condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative CP_1 differenze spettanti, quantificati dal CTU in € 7.614,21 per il periodo dal 01.03.2020 al 31.07.2024 ed in € 12.638,42 per il periodo dal 1.8.2024 al 31.8.2025;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che si liquidano CP_1 nella misura di € 6.500, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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