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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/08/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice DE lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi DEla sezione lavoro, al n. 4682/ 2023
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. Gaetano Danilo Prisco, presso lo stesso elettivamente dom.ta in San EN VI (NA) via Ottaviano 2 Ricorrente E
, in persona DE Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S. Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito DE deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio la ricorrente chiede il riconoscimento DEla pensione di invalidità civile o DEl'assegno di invalidità civile ex L. 118/71 (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' chiede il rigetto DE ricorso per le ragioni di cui alla memoria CP_1 difensiva. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva DEl'
[...] ritualmente convenuto e parte DE Controparte_2 presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' CP_1 DEla funzione di erogazione di pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La
1 legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta CP_1 instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero DEl'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). CP_2
Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva DEl' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il CP_1
Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva DEl' in tema di CP_1 invalidità civile anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione DE consolidarsi di questo orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere CP_1 considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza DEla controversia DEla questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva DEla Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione DEle prestazioni, CP_1 anche per il periodo successivo all'entrata in vigore DE Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero DEl'Economia e DEle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore DEla predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero DEl'economia e DEle finanze nelle CP_1 controversie instaurate a decorrere dalla data DE 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione DEl'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità CP_1 civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza DE Ministero DEl'Economia e DEle Finanze. Quindi ai sensi DE citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero DEl'Economia e DEle Finanze, ma soltanto all' . CP_1
Nel merito appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione DEla capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie,
2 l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione DEla autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Il consulente, a seguito DEle documentate indagini effettuate, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto DEle affezioni riscontrate - raggiunge una soglia di invalidità pari al 66% e pertanto insufficiente per il riconoscimento dei benefici richiesti. Ed allora, la domanda non può essere accolta. In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni DEla consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico DEl' , in persona DE legale rappresentante CP_1
p.t.. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico DEl' ; CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 9/8/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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