TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
R.G. 3281/2023 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
- Dott. (C.F. $55Z) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giulia Calamai ed Elisa Astorri ed elettivamente domiciliata presso ilo studio della prima in Prato,
Via Vittorio Veneto, 60;
-attore-
contro
- in persona del suo Presidente pro-tempore Controparte_1
(p.i. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Simone Leo, ed Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capezzano Pianore-Camaiore, Via dei Carpentieri,
10;
-convenuto-
Oggetto: altri istituti relativi alle persone giuridiche
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificatole parte attrice conveniva in giudizio l'associazione sportiva dilettantistica convenuta per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed annullabilità, per violazione dello Statuto e delle norme del codice civile, della procedura elettorale, di voto, nonché l'esito delle votazioni relative all'A.s.d.
, tenutesi a decorrere dal 14 marzo 2023, con Controparte_1 spoglio in data 11 aprile 2023, di cui in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nulle e/o annullabili la delibera con cui sono state elette tutte le cariche dell' , per il quadriennio 2023- CP_3
2027. Con vittoria di competenze e spese di causa.
Si costituiva in giudizio parte convenuta concludendo per il rigetto delle domande avversarie - in rito, perché improponibili, improcedibili, inammissibili;
- nel merito, in ogni caso, perché infondate. Con vittoria di competenze e spese di di causa.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc dell'
11.03.2024, previo deposito nei termini di legge delle relative memorie integrative ex art. 171 ter cpc, le parti si riportavano ai loro scritti difensivi e richieste istruttorie, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 23.04.2024 il Tribunale, ritenuta matura la causa per la decisione fissava l'udienza del 13.11.2024, per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini perentori per il deposito delle note scritte e delle comparse conclusionali e di replica di cui all'art. 189 nn. 1, 2 e 3 cpc.
In tale udienza, svoltasi con modalità a trattazione cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda attrice è improcedibile per carenza di giurisdizione e va rigettata.
***
L'oggetto del contendere attiene alla richiesta di accertamento e dichiarazione dell'invalidità per violazione dello Statuto e delle norme del codice civile della procedura elettorale, di voto, nonché del relativo esito delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali dell'associazione convenuta.
***
Sono da porsi in disparte tutte le deduzioni e relative argomentazioni a supporto della domanda in merito alle operazioni di voto della vicenda elettorale de quo: resta confermato che, per come esplicitato con l'ordinanza di questo giudice del 23.04.2024, la causa è da ritenersi improcedibile in quanto le doglianze dell'attore avrebbero dovuto essere oggetto di arbitrato.
*** L'art 62 dello Statuto della Federazione Golf è chiaro nella sua formulazione:
“I Circoli, le Associazioni aggregate e i tesserati della FIG possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia”.
L'oggetto della domanda del presente giudizio non appare regolamentata dallo Statuto della ed attiene pertanto a materia di competenza interna rimessa alla singola Controparte_4
associazione secondo i principi di cui al ridetto art. 62.
La rimessione ad un giudizio arbitrale è prevista come eventuale da parte dei Circoli e delle
Associazioni - la norma di cui sopra recita possono rimettere - e nella fattispecie l' CP_3
convenuta ha previsto due articoli del proprio Statuto che confermano tale volontà:
- l'art. 36, comma 2, che prevede la clausola compromissoria con la quale “gli associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali ovvero a sottoporre a giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri…purchè originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella normale competenza degli organi di giustizia federale…;
- l'art. 34, comma 3, regolante la Commissione Disciplinare di Prima Istanza e nel quale si prevede che “la commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui allo Statuto della qualunque controversia concernente la vita dell'associazione che Controparte_4 dovesse insorgere tra associati e tra associati e l'associazione”.
Risulta evidente di come l'associazione convenuta abbia pertanto voluto prevedere, con due distinte norme statutarie, la regolamentazione di quanto previsto dall'art. 62 dallo Statuto FIG regolamentando la risoluzione di controversie originata dall'attività sportiva del circolo a mezzo arbitri ed attribuendo alla Commissione Disciplinare la competenza a decidere, in qualità di organo arbitrale irrituale, qualunque insorgenda controversia concernente la vita dell'associazione, quale quella di cui è causa, attinente alla regolarità del rinnovo elettorale degli organi dell'associazione medesima.
Il Tribunale adito deve pertanto ritenersi carente di giurisdizione in virtù delle clausole statutarie di cui sopra con relativa improcedibilità del presente giudizio.
*** Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per l'effetto rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna parte attrice in favore di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed Iva e Cap nella misura di legge.
Lucca, 10 luglio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri
In nome del popolo italiano
R.G. 3281/2023 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
- Dott. (C.F. $55Z) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giulia Calamai ed Elisa Astorri ed elettivamente domiciliata presso ilo studio della prima in Prato,
Via Vittorio Veneto, 60;
-attore-
contro
- in persona del suo Presidente pro-tempore Controparte_1
(p.i. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Simone Leo, ed Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capezzano Pianore-Camaiore, Via dei Carpentieri,
10;
-convenuto-
Oggetto: altri istituti relativi alle persone giuridiche
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificatole parte attrice conveniva in giudizio l'associazione sportiva dilettantistica convenuta per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed annullabilità, per violazione dello Statuto e delle norme del codice civile, della procedura elettorale, di voto, nonché l'esito delle votazioni relative all'A.s.d.
, tenutesi a decorrere dal 14 marzo 2023, con Controparte_1 spoglio in data 11 aprile 2023, di cui in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nulle e/o annullabili la delibera con cui sono state elette tutte le cariche dell' , per il quadriennio 2023- CP_3
2027. Con vittoria di competenze e spese di causa.
Si costituiva in giudizio parte convenuta concludendo per il rigetto delle domande avversarie - in rito, perché improponibili, improcedibili, inammissibili;
- nel merito, in ogni caso, perché infondate. Con vittoria di competenze e spese di di causa.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc dell'
11.03.2024, previo deposito nei termini di legge delle relative memorie integrative ex art. 171 ter cpc, le parti si riportavano ai loro scritti difensivi e richieste istruttorie, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 23.04.2024 il Tribunale, ritenuta matura la causa per la decisione fissava l'udienza del 13.11.2024, per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini perentori per il deposito delle note scritte e delle comparse conclusionali e di replica di cui all'art. 189 nn. 1, 2 e 3 cpc.
In tale udienza, svoltasi con modalità a trattazione cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda attrice è improcedibile per carenza di giurisdizione e va rigettata.
***
L'oggetto del contendere attiene alla richiesta di accertamento e dichiarazione dell'invalidità per violazione dello Statuto e delle norme del codice civile della procedura elettorale, di voto, nonché del relativo esito delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali dell'associazione convenuta.
***
Sono da porsi in disparte tutte le deduzioni e relative argomentazioni a supporto della domanda in merito alle operazioni di voto della vicenda elettorale de quo: resta confermato che, per come esplicitato con l'ordinanza di questo giudice del 23.04.2024, la causa è da ritenersi improcedibile in quanto le doglianze dell'attore avrebbero dovuto essere oggetto di arbitrato.
*** L'art 62 dello Statuto della Federazione Golf è chiaro nella sua formulazione:
“I Circoli, le Associazioni aggregate e i tesserati della FIG possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia”.
L'oggetto della domanda del presente giudizio non appare regolamentata dallo Statuto della ed attiene pertanto a materia di competenza interna rimessa alla singola Controparte_4
associazione secondo i principi di cui al ridetto art. 62.
La rimessione ad un giudizio arbitrale è prevista come eventuale da parte dei Circoli e delle
Associazioni - la norma di cui sopra recita possono rimettere - e nella fattispecie l' CP_3
convenuta ha previsto due articoli del proprio Statuto che confermano tale volontà:
- l'art. 36, comma 2, che prevede la clausola compromissoria con la quale “gli associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali ovvero a sottoporre a giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri…purchè originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella normale competenza degli organi di giustizia federale…;
- l'art. 34, comma 3, regolante la Commissione Disciplinare di Prima Istanza e nel quale si prevede che “la commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui allo Statuto della qualunque controversia concernente la vita dell'associazione che Controparte_4 dovesse insorgere tra associati e tra associati e l'associazione”.
Risulta evidente di come l'associazione convenuta abbia pertanto voluto prevedere, con due distinte norme statutarie, la regolamentazione di quanto previsto dall'art. 62 dallo Statuto FIG regolamentando la risoluzione di controversie originata dall'attività sportiva del circolo a mezzo arbitri ed attribuendo alla Commissione Disciplinare la competenza a decidere, in qualità di organo arbitrale irrituale, qualunque insorgenda controversia concernente la vita dell'associazione, quale quella di cui è causa, attinente alla regolarità del rinnovo elettorale degli organi dell'associazione medesima.
Il Tribunale adito deve pertanto ritenersi carente di giurisdizione in virtù delle clausole statutarie di cui sopra con relativa improcedibilità del presente giudizio.
*** Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per l'effetto rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna parte attrice in favore di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed Iva e Cap nella misura di legge.
Lucca, 10 luglio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri