Art. 17.
I fondi di cui all'articolo 15 della presente legge sono ripartiti fra le regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Le regioni potranno apportare, all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota loro assegnata e delle finalita' indicate dalla presente legge.
I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la predetta commissione interregionale, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato negli anni dal 1977 al 1980 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.
I fondi di cui all'articolo 15 della presente legge sono ripartiti fra le regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Le regioni potranno apportare, all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota loro assegnata e delle finalita' indicate dalla presente legge.
I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la predetta commissione interregionale, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato negli anni dal 1977 al 1980 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.