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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 836/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 836/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] all'Ionio AR C.F._1
(CS) il 01.10.1976, rappresentata dall'avv. Elisa Tittocchia e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente
E
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Chessa e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio civile il giorno 21.10.2000 in Orvieto (TR), che dall'unione sono nati tre figli, (il 20.03.2001), (il 20.09.2005) e (il 28.06.2017), che il rapporto Per_1 Per_2 Per_3 coniugale, dopo una prima crisi conclusasi con una riconciliazione, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 21.05.2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio minore è congiuntamente affidato ad entrambi i genitori;
Per_3
3. La figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, potrà liberamente Per_2 scegliere dove e per quali periodi vivere presso entrambi i genitori, che si occuperanno congiuntamente di fornirle vitto ed alloggio;
entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie per la figlia nella misura rispettivamente del 50%il padre ed il 50%la madre;
4. Il figlio minore è collocato presso la madre nell'abitazione in Orvieto, Piazza del Popolo Per_3
n° 21; il padre potrà far visita al figlio ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e con le eSIenze del bambino, nonché previo accordo con la madre;
terrà con sé il figlio per due fine settimana alterni al mese, dalle ore 16,00 di venerdì, quando lo preleverà all'uscita della scuola, alle ore 8,10 di lunedì, quando lo riaccompagnerà a scuola;
inoltre terrà con sé il figlio dalle 16,10 di un giorno infrasettimanale, ad esclusione del lunedì, per un tale di almeno 4 giorni al mese da concordare con la madre di volta in volta in base ai di lui impegni di lavoro ed alle eSIenze del bambino quando lo preleverà da scuola fino alle ore 8,10 del giorno successivo. Per due ulteriori giorni a settimana, in considerazione del fatto che la madre osserva quotidianamente l'orario di lavoro fino alle 18,00, il padre si onererà di provvedere personalmente o tramite terze persone (parenti o baby sitter) a prelevare il figlio da scuola alle ore
16,10 e tenerlo con sé fino alle ore 18,00, quando lo riporterà a casa della madre. Il bambino trascorrerà le festività di Natale ( 23 dicembre – 30 Dicembre), Capodanno (31 Dicembre – 6 gennaio) e Pasqua (dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo) in modo alternato con ciascun genitore.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi, alternando la settimana a cavallo di ferragosto di anno in anno;
5. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP AR
, la somma di € 305,00 suddivisa in €. 105,00 per spesa alimentare ed €. 200,00 per Per_3 contributo alle altre spese di mantenimento, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita;
inoltre il SI. sosterrà la spesa mensile per la mensa scolastica del figlio CP
, attualmente pari ad €. 100,00 fino alla data in cui usufruirà di tale servizio Per_3 Per_3 mensa. Tale somma non è da imputarsi a titolo di mantenimento.
6. Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico del SI. nella misura del Per_3 CP
50% e della SI.ra nella misura del 50%; per la loro individuazione si fa riferimento al AR “Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare” concluso tra il Tribunale di Terni e l'Ordine degli Avvocati del Foro di Terni in data 27.06.2018;
7. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
8. Le parti danno atto che, presso la abitazione del SI. in Sferracavallo (TR), Via CP
Clitunno n° 38, sono ancora presenti alcuni mobili e beni personali ( un divano, libri, quadri, pentole, effetti personali) della SI.ra , che si impegna a prelevarli nel termine di mesi 8 AR dall'omologa della separazione;
9. Le parti si danno reciproca autorizzazione all'espatrio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra , nata a [...] AR all'Ionio (CS) il 01.10.1976 e , nato ad [...] il [...], coniugi Controparte_1 per matrimonio celebrato in data 21.10.2000 in Orvieto (TR), omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Orvieto
(TR), (atto n. 92, parte II, serie A, dell'anno 2000);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Così deciso nella camera di conSIlio in data 18.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli