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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4925/2021, posta in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
Avv. GO Tortis
(difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.; Avv. Corrado Corrado)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Velletri in data 23 luglio 2021 nel giudizio n. 301092/2013 r.g.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2021 il Tribunale di Velletri ha così statuito “definitivamente pronunciando sulla causa civile n. r.g. 301092/2013, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara il diritto dell'avv. GO Tortis al pagamento di compensi professionali da parte di in misura pari a € 25.387,50 in virtù dell'atto del 6.12.2010, e a € Controparte_1
10.257,50 comprensivi di diritti e onorari così come determinati in parte motiva, oltre a rimborso forfettario del 12,5% su tale ultimo importo e a € 436,56 per le spese vive, iva e contributi previdenziali come per legge, per l'attività defensionale stragiudiziale
e giudiziale prestata in relazione al procedimento rg. n. 30257/2010 svoltosi innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, somme da cui deve detrarsi
l'importo di € 8.500,00 già corrisposto da parte della per l'effetto, CP_1
condanna al pagamento in favore dell'avv. GO Tortis del residuo Controparte_1
importo ancora dovuto, pari alle somme come sopra liquidate detratto l'importo suindicato già corrisposto, oltre agli interessi legali dalla data della presente liquidazione sino al soddisfo;
condanna al rimborso in favore Controparte_1
dell'avv. GO Tortis delle spese del presente giudizio, limitatamente alla metà del loro ammontare, che liquida in € 3.627,00 per compensi ed € 116,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti la residua metà delle spese processuali”.
L'Avv. Alessio Tosti ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo accertamento dell'ammissibilità del presente appello e ferme le statuizioni espressamente non impugnate, in parziale riforma dell'ordinanza ex artt.
702 ter c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 del 23/07/2021, comunicata in data 03/08/2021,
R.G. 301092/2013, emessa dal Tribunale di Velletri, Seconda sezione Civile, in composizione Collegale: 1) In via principale di merito, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare il diritto al pagamento in misura integrale dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale e giudiziale svolta in favore esclusivamente dell'Avv. GO Tortis, in virtù e nei limiti del giudicato esposti nel presente atto relativamente all'accordo sottoscritto con la Sig.ra in Controparte_1
data 06/12/2010 e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.387,50 e comunque sino alla concorrenza di € 50.775,00, detratta la somma di € 8.500,00 già corrisposta a titolo di acconto, ovvero condannarla a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e di giustizia, oltre interessi moratori maggiorati del 4% sul tasso ordinario di interesse e rivalutazione monetaria dall'esigibilità fino al saldo. 2) In via subordinata di merito, qualora non si ritenesse che il diritto dell'Avv. GO Tortis al pagamento dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale e giudiziale svolta sia dovuto in misura integrale, bensì nella misura del 50%, accertare e dichiarare che la detrazione degli acconti già corrisposti dalla Sig.ra su detta liquidazione, venga Controparte_1
anch'essa proporzionalmente ridotta nella misura del 50%, pari al minor importo di €
4.250,00 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa
e di giustizia. 3) Con vittoria integrale di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio ed Controparte_1
è rimasta contumace.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 ottobre 2025, senza la concessione di termini, avendovi la parte appellante rinunciato.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Con l'ordinanza gravata - emessa in composizione collegiale - il Tribunale di
Velletri ha parzialmente accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 dall'Avv. Tosti al fine di ottenere la condanna di al pagamento dei Controparte_1
compensi professionali maturati in relazione al contenzioso instaurato dinanzi al
Tribunale di Velletri - sezione distaccata di Anzio - per ottenere il risarcimento dei danni patiti in esito ad un sinistro stradale.
L'appello è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14
d.lgs. n.150/2011 (nella versione da applicare ratione temporis) a norma del quale
“l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra precisamente nell'ambito della citata previsione ed è stato trattato nel pieno rispetto del relativo perimetro applicativo, tanto che, come prescritto dalla previsione suindicata, è stato definito con ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale.
Dal rito osservato discendono importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020).
L'inevitabile sanzione dell'inammissibilità dell'appello proposto in questa sede non può, del resto, essere sanata dalla mancata contestazione del vizio ad opera della parte appellata, rimasta contumace, afferendo a un difetto non emendabile e suscettibile di rilievo d'ufficio; né occorre sottoporre la questione all'appellante ai sensi dell'art. 101 c.p.c., atteso che l'osservanza di una previsione di legge costituisce un parametro di ammissibilità della domanda, cui la parte deve prestare attenzione (Cass. 32527/22).
L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile.
Nessun provvedimento deve intervenire in merito alle spese del grado, stante la contumacia dell'appellata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla per le spese di lite del presente grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
Roma, così deciso il 27 ottobre 2025
La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4925/2021, posta in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
Avv. GO Tortis
(difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.; Avv. Corrado Corrado)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Velletri in data 23 luglio 2021 nel giudizio n. 301092/2013 r.g.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2021 il Tribunale di Velletri ha così statuito “definitivamente pronunciando sulla causa civile n. r.g. 301092/2013, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accerta e dichiara il diritto dell'avv. GO Tortis al pagamento di compensi professionali da parte di in misura pari a € 25.387,50 in virtù dell'atto del 6.12.2010, e a € Controparte_1
10.257,50 comprensivi di diritti e onorari così come determinati in parte motiva, oltre a rimborso forfettario del 12,5% su tale ultimo importo e a € 436,56 per le spese vive, iva e contributi previdenziali come per legge, per l'attività defensionale stragiudiziale
e giudiziale prestata in relazione al procedimento rg. n. 30257/2010 svoltosi innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, somme da cui deve detrarsi
l'importo di € 8.500,00 già corrisposto da parte della per l'effetto, CP_1
condanna al pagamento in favore dell'avv. GO Tortis del residuo Controparte_1
importo ancora dovuto, pari alle somme come sopra liquidate detratto l'importo suindicato già corrisposto, oltre agli interessi legali dalla data della presente liquidazione sino al soddisfo;
condanna al rimborso in favore Controparte_1
dell'avv. GO Tortis delle spese del presente giudizio, limitatamente alla metà del loro ammontare, che liquida in € 3.627,00 per compensi ed € 116,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti la residua metà delle spese processuali”.
L'Avv. Alessio Tosti ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo accertamento dell'ammissibilità del presente appello e ferme le statuizioni espressamente non impugnate, in parziale riforma dell'ordinanza ex artt.
702 ter c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 del 23/07/2021, comunicata in data 03/08/2021,
R.G. 301092/2013, emessa dal Tribunale di Velletri, Seconda sezione Civile, in composizione Collegale: 1) In via principale di merito, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare il diritto al pagamento in misura integrale dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale e giudiziale svolta in favore esclusivamente dell'Avv. GO Tortis, in virtù e nei limiti del giudicato esposti nel presente atto relativamente all'accordo sottoscritto con la Sig.ra in Controparte_1
data 06/12/2010 e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.387,50 e comunque sino alla concorrenza di € 50.775,00, detratta la somma di € 8.500,00 già corrisposta a titolo di acconto, ovvero condannarla a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e di giustizia, oltre interessi moratori maggiorati del 4% sul tasso ordinario di interesse e rivalutazione monetaria dall'esigibilità fino al saldo. 2) In via subordinata di merito, qualora non si ritenesse che il diritto dell'Avv. GO Tortis al pagamento dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale e giudiziale svolta sia dovuto in misura integrale, bensì nella misura del 50%, accertare e dichiarare che la detrazione degli acconti già corrisposti dalla Sig.ra su detta liquidazione, venga Controparte_1
anch'essa proporzionalmente ridotta nella misura del 50%, pari al minor importo di €
4.250,00 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa
e di giustizia. 3) Con vittoria integrale di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio ed Controparte_1
è rimasta contumace.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 ottobre 2025, senza la concessione di termini, avendovi la parte appellante rinunciato.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Con l'ordinanza gravata - emessa in composizione collegiale - il Tribunale di
Velletri ha parzialmente accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 dall'Avv. Tosti al fine di ottenere la condanna di al pagamento dei Controparte_1
compensi professionali maturati in relazione al contenzioso instaurato dinanzi al
Tribunale di Velletri - sezione distaccata di Anzio - per ottenere il risarcimento dei danni patiti in esito ad un sinistro stradale.
L'appello è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14
d.lgs. n.150/2011 (nella versione da applicare ratione temporis) a norma del quale
“l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra precisamente nell'ambito della citata previsione ed è stato trattato nel pieno rispetto del relativo perimetro applicativo, tanto che, come prescritto dalla previsione suindicata, è stato definito con ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale.
Dal rito osservato discendono importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020).
L'inevitabile sanzione dell'inammissibilità dell'appello proposto in questa sede non può, del resto, essere sanata dalla mancata contestazione del vizio ad opera della parte appellata, rimasta contumace, afferendo a un difetto non emendabile e suscettibile di rilievo d'ufficio; né occorre sottoporre la questione all'appellante ai sensi dell'art. 101 c.p.c., atteso che l'osservanza di una previsione di legge costituisce un parametro di ammissibilità della domanda, cui la parte deve prestare attenzione (Cass. 32527/22).
L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile.
Nessun provvedimento deve intervenire in merito alle spese del grado, stante la contumacia dell'appellata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla per le spese di lite del presente grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
Roma, così deciso il 27 ottobre 2025
La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin