Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3972/2022 trattenuta in decisione in data 6.2.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Giulio Greco Parte_1 C.F._1
Attore
contro
(C.F. e CP_1 C.F._2 Controparte_2
Convenuti contumaci
OGGETTO: Iscrizione ipoteca conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio quale erede di , e Parte_1 CP_1 Persona_1 [...]
, in proprio e quale erede di , esponendo: che la “Nuova Tebe Controparte_2 Persona_1
S.r.l.”, di cui egli è stato socio sino al 2018, aveva realizzato in Montalto Uffugo un complesso residenziale costituito da villette monofamiliari;
che, con atto del 28/07/2011 -marito e Persona_1
padre degli odierni convenuti- aveva acquistato in favore del figlio una delle unità; che con sentenza n.
1946/2017 era stata pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della pagina 1 di 7
Per_1
che la sentenza era stata impugnata, pendendo appello;
che nonostante la sentenza non fosse esecutiva i convenuti, anche quali eredi del defunto avevano notificato alla Nuova Tebe S.r.l. atto Persona_1
di precetto;
che con sentenza n. 1189/2021 del 24.05.2021 era stata accolta l'opposizione proposta dalla società, sul rilievo della natura costitutiva e non esecutiva della sentenza;
che sulla base della sentenza n.1496/2017 l'avv. aveva iscritto in data 27.11.2018 ipoteca giudiziale in favore di CP_1
e su tre immobili di proprietà di , siti nei Per_1 Controparte_2 Parte_1
comuni di Montalto Uffugo (due) e SA (uno); che su insistenza degli istanti l'ipoteca era stata iscritta con riserva, rilevando il Conservatore che la sentenza assunta come titolo era stata emessa nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti veniva chiesta l'iscrizione; che i convenuti, pur non avendo proposto ricorso ex art. 2674 bis c.c. e art. 113 ter disp. att. c.c. e nonostante la palese illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non avevano inteso attivarsi per consentirne la cancellazione;
che egli aveva appreso del gravame nel mese di febbraio 2020, allorquando, dopo aver richiesto, per via delle sue attività imprenditoriali, un affidamento di € 50.000,00 alla banca BNL quest'ultima aveva respinto la richiesta a causa dell'ipoteca; che i sigg. e non paghi, avevano notificato Per_1 CP_1
atto di precetto in rinnovazione alla Nuova Tebe S.r.l. e poi atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto gli immobili siti in Montalto Uffugo gravati dall'iscrizione; che la procedura esecutiva era stata dichiarata improcedibile per insussistenza di titolo esecutivo in confronto del proprietario dei beni pignorati;
che vanamente era stata richiesta la cancellazione della illegittima iscrizione, foriera di ingenti danni, sia patrimoniali che non, essa inibendo l'accesso al credito bancario o ai finanziamenti per acquisto beni ma la stipulare contratti con aziende elettriche, telefoniche ed energetiche in genere, nonché la vendita od offerta in garanzia degli immobili per l'ottenimento di finanziamenti/affidamenti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
che il mancato accesso al finanziamento aveva comportato il rallentamento delle attività imprenditoriali ed un notevole danno di immagine;
che la mancata stipula della vendita dell'immobile sita in SA aveva causato ulteriore danno economico, essendo stata pattuito un corrispettivo di € 400.000,00 ma anche di immagine, imprenditoriale e personale;
che i danni patrimoniali potevano quantificarsi in € 85.000,00, oltre il pregiudizio da perdita di chance, da liquidare in via equitativa, al pari dei danni di natura non patrimoniale per lesione del diritto al buon nome, inteso come affidabilità sul mercato del credito, alla pagina 2 di 7 riservatezza e all'immagine personale ed imprenditoriale nonché alla disponibilità della proprietà privata, oltre al considerevole turbamento del proprio equilibrio psico-fisico.
Chiedeva pertanto: “1) Accertare e dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria (Nota di iscrizione Reg. gen. N. 30480, Reg. Part. N. 3375, Presentazione N. 19 del 27.11.2018), nonché del mantenimento in essere della suddetta iscrizione, eseguita in data 27.11.2018 presso l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, in favore dei Sigg. (C.F. e Persona_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ai danni dell'attore (C.F.
[...] C.F._4 Parte_1
) sui seguenti immobili di proprietà di quest'ultimo: - immobile sito nel C.F._1
Comune di Montalto Uffugo, via Cariglialto, catasto Fabbricati, foglio 19, particella 2137, sub 1, A2, piano T-1; - immobile sito nel Comune di Montalto Uffugo, via Cariglialto, catasto Fabbricati, foglio
19, particella 2137, sub 3, C6, piano S-1; - immobile sito nel Comune di SA, contrada Le Crete, catasto Fabbricati, foglio 24, particella 471, A7, piano T-1; 2) Ordinare conseguentemente all'ufficio di Conservatoria competente (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio
Provinciale-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare) la immediata cancellazione della detta iscrizione ipotecaria sugli immobili su indicati, ponendo le spese necessarie alla detta cancellazione a carico degli odierni convenuti in solido;
3) Condannare, quindi, ex art. 2043 c.c. e 96, commi I e II,
c.p.c., i convenuti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni tutti -patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi- cagionati all'attore, così come meglio argomentati in premessa e per i motivi ivi indicati, conseguenti alla ingiustizia/illegittimità della detta iscrizione ipotecaria e del suo mantenimento in essere ed imputabili all'esclusiva responsabilità dei convenuti nello loro rispettive qualità, da liquidarsi, quanto ai danni patrimoniali, in € 85.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, quanto all'ulteriore danno patrimoniale da perdita di chance, in via equitativa e, infine, quanto ai danni non patrimoniali, anch'essi in via equitativa, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo. Condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità per lite temeraria per non essersi gli stessi attivati ai fini della cancellazione della detta iscrizione ipotecaria nonostante i ripetuti inviti in merito e per aver, anzi, opposto espressamente il loro diniego;
Condannare, infine, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e
pagina 3 di 7 competenze professionali (oltre rimborso spese generali ed accessori di legge) del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
I convenuti, benché ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano, dichiarandosi pertanto la loro contumacia.
La causa ha avuto istruzione documentale.
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La domanda principale è fondata e va accolta.
Osserva il Tribunale che la documentazione prodotta riscontra univocamente l'effettuazione di iscrizione ipotecaria giudiziale a carico di immobili in proprietà dell'attore (ispezione ipotecaria storica, elenchi sintetici ipotecari e certificazione ipotecaria all.nn. 1-3- 6 e 14 fasc. parte attrice) in difetto di idoneo titolo, atteso che la sentenza n. 1946/2017 di questo Tribunale (all.n.1), posta a fondamento dell'iscrizione, è stata emessa nei confronti di soggetto terzo -società di capitali- (Nuova
Tebe S.r.l.), chiamata a rispondere delle proprie obbligazioni solo con il proprio patrimonio, distinto anche da quello dei soci, siccome rilevato in sede di tentata esecuzione immobiliare (v. ord. G.E. doc.nn. 8 e 9).
Deprivata pertanto di titolo giustificativo, l'iscrizione si profila affatto illegittima, il che motiva la richiesta sua cancellazione.
Va invece disattesa la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore ai sensi degli artt. 96, II co.,
c.p.c. e 2043 c.c.
Pur aderendo il Tribunale all'indirizzo di legittimità secondo cui la previsione della speciale responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. non esclude l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, ricorrendone le condizioni, va osservato quanto segue.
La domanda di risarcimento dei danni, ancorché formulata ai sensi dell'art. 96, I e II co., c.p.c. impone sempre l'assolvimento dell'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l'esistenza del danno ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa, non derogandosi al principio generale secondo il quale colui pagina 4 di 7 che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, (cfr.
Cass.nn. 21798/2015 e 15175/2023, ex plurimis).
Ciò posto, con riferimento ai pregiudizi di natura patrimoniale rileva il Tribunale che, tanto l'allegazione della perdita dell'occasione di vendita dell'immobile sito in SA quanto quella del diniego di accesso al credito trovano esclusivo fondamento in documenti privi di idonea efficacia probatoria e le vicende loro riconnesse non hanno formato istanza di prova costituenda;
va peraltro osservato che la deduzione dei pregiudizi economici sofferti risulta del tutto generica e la loro quantificazione, peraltro effettuata in maniera indistinta rispetto agli eventi narrati, non è stata giustificata.
L'attore ha prodotto infatti contratto preliminare di vendita in copia e di cui non risulta documentata la trascrizione e la narrazione del successivo andamento della vicenda è rimasta del tutto indimostrata;
in merito va considerato che pur ricorrendo, in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene, tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli (cfr. Cass.n. 12123/2020); gli esposti criteri di indagine vanno nella specie applicati in modo ancor più rigoroso, considerato che l' iscrizione opposta è stata effettuata con riserva e come tale pubblicizzata e sulla base del materiale probatorio offerto non può dirsi raggiunto il riscontro della lesione patrimoniale lamentata.
Ha poi allegato comunicazione via mail di rifiuto di richiesta di affidamento bancario in copia, anch'essa rimasta priva di riscontro ulteriore, di cui comunque non sono state riscontrate le ricadute economiche;
esse sono state invero genericamente allegate in termini di “gravissime difficoltà” e di
“rallentamento delle proprie attività economiche” e non sono state in alcun modo dimostrate;
sul punto, peraltro, la stessa riconducibilità all'attore delle imprese menzionate nell'atto introduttivo non è stata affatto provata.
Analogamente è a dirsi quanto al lamentato danno all'immagine ed alla reputazione personale ed imprenditoriale.
pagina 5 di 7 Sul punto, ferma l'insussistenza di idonea prova degli accadimenti riconnessi all'iscrizione già esaminati, va altresì rilevata l'assenza di riscontro del vano tentativo di stipula di contratto di somministrazione di energia elettrica (nell'interesse del figlio) e del mortificante coinvolgimento di terzi nella vicenda;
ciò posto, va poi evidenziato, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, che il danno all'immagine ed alla reputazione inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, non coincidendo con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione. La sua liquidazione deve quindi essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo concreti parametri di riferimento. Nella specie, ferma l'assenza di idonea prova dei fatti narrati, difetta comunque l'allegazione ed il riscontro degli elementi necessari a dimostrare la sussistenza di una effettiva lesione della reputazione individuale e professionale dell'attore, anche sul punto rimarcandosi la mancata dimostrazione delle attività economiche esercitate e l'omesso riscontro della ridondanza dell'iscrizione nell'ambiente sociale, lavorativo e professionale del . Parte_1
Nessun altro pronunciamento ufficioso appare giustificato ai sensi dell'art. 96, III co. c.p.c. tenuto anche conto della scelta dei convenuti di restare contumaci nel presente giudizio.
Le spese, liquidate come da dispositivo in applicazione della vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza accertata, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria (Nota di iscrizione Reg. gen. N. 30480, Reg. Part. N.
3375, Presentazione N. 19 del 27.11.2018), eseguita in data 27.11.2018 presso l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, in favore dei Sigg. (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) ai danni di (C.F. ) sui seguenti C.F._4 Parte_1 C.F._1 immobili di proprietà di quest'ultimo: - immobile sito nel Comune di Montalto Uffugo, via Cariglialto, pagina 6 di 7 catasto Fabbricati, foglio 19, particella 2137, sub 1, A2, piano T-1; - immobile sito nel Comune di
Montalto Uffugo, via Cariglialto, catasto Fabbricati, foglio 19, particella 2137, sub 3, C6, piano S-1; - immobile sito nel Comune di SA, contrada Le Crete, catasto Fabbricati, foglio 24, particella 471,
A7, piano T-1; 2);
Ordina all'ufficio di Conservatoria competente (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Cosenza, Ufficio Provinciale-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare) la cancellazione della detta iscrizione ipotecaria sugli immobili su indicati a spese dei convenuti;
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 545,98 per spese e
€ 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv.
Giulio Greco
Cosenza, 30 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 7 di 7