Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14844/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mattea Clara Rugolo Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Fornasieri Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“VOGLIA omologare con sentenza la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati libero ciascuno di fissare la propria residenza dove meglio crederà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La grande casa familiare ubicata a Padova in Via Giacosa n. 12 di cui la Sig. ed il Sig. CP_1
sono comproprietari al 50% ciascuno verrà venduta con suddivisione del ricavato tra i coniugi Pt_1
in ragione delle loro rispettive quote. Le parti, in proposito, danno atto di avere già incaricato della vendita della loro abitazione un'Agenzia immobiliare della zona;
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4) Il Sig. continuerà invece ad abitare nella casa familiare fino a quando non avrà Parte_1
a sua volta affittato o acquistato un nuovo diverso immobile di suo gradimento ove andare ad abitare e/o comunque fino alla vendita dell'abitazione di Via Giacosa n. 12. In caso di mancata vendita della casa familiare entro l'anno 2025, il Sig. - qualora ivi ancora dimorante - Parte_1
corrisponderà alla Sig. a titolo di occupazione temporanea del 50% della abitazione Controparte_1
di cui ella è proprietaria, la somma di € 350,00 mensili e ciò a decorrere dal mese di gennaio dell'anno
2026 sino alla vendita della abitazione stessa;
5) Il mutuo gravante sulla casa familiare con rata attuale di circa € 700,00 mensili continuerà - come nel pregresso - ad essere pagato dal Sig. fino alla sua naturale scadenza prevista Parte_1
a giugno dell'anno 2025, con manleva della Sig. dal pagamento dello stesso. Altrettanto dicasi CP_1
per le utenze domestiche che verranno pagate dal Sig. fino a quando egli non deciderà di Pt_1
trasferirsi altrove;
le spese di manutenzione straordinaria saranno ripartite tra i coniugi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1100 e ss.;
6) Resta inteso che qualora la casa familiare dovesse essere venduta prima della data di estinzione del mutuo, le eventuali spese di chiusura anticipata dello stesso verranno ripartite tra la Sig. ed CP_1
il Sig. in parti uguali. Sempre in parti uguali verranno poi ripartiti tra i coniugi il mobilio e le Pt_1
suppellettili di casa;
con riferimento alla mobilia e arredamento non più di interesse dei coniugi, gli eventuali costi di smaltimento saranno a carico dei coniugi in parti uguali;
nell'inerzia di uno dei coniugi, l'altro sarà autorizzato a fare quanto necessario per liberare l'immobile, anticipandone le spese con diritto di rimborso del 50%.
Per_ 7) In considerazione del fatto che la figlia studentessa universitaria non economicamente autonoma ha espresso il desiderio di andare a vivere con la Sig. nella di lei nuova abitazione di Saonara CP_1
(PD), il Sig. entro il giorno 5 di ogni mese corrisponderà alla ragazza tramite accredito nel di Pt_1 lei conto corrente n. [...] un assegno di mantenimento mensile pari ad €
500,00 decorrente dal mese successivo al trasferimento della giovane nella nuova casa materna. E questo sino a quando la ragazza non avrà raggiunto la definitiva indipendenza economica. L'assegno di mantenimento per la figlia verrà rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
pagina 2 di 5 al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione e ciò senza necessità di messa in mora;
Per_ 8) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo di codesto Tribunale che i coniugi dichiarano di ben conoscere. Si precisa che, relativamente alle spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, sarà cura del genitore richiedente informare preventivamente l'altro genitore;
laddove un genitore non acconsentisse a sostenere la spesa dovrà motivare il proprio dissenso per iscritto ed entro 10 giorni dalla data della richiesta;
il silenzio verrà inteso come consenso. Il rimborso di tutte le spese straordinarie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno
20 di ogni mese successivo all'esibizione;
9) Le autovetture KIA Motors targata GM045HX e KO targata GF610HH intestate rispettivamente alla Sig. ed al Sig. rimarranno in uso alle parti senza che esse abbiano nulla a CP_1 Pt_1
pretendere l'una dall'altro e viceversa in caso di vendita o rottamazione. La Sig. continuerà CP_1
a pagare sino alla sua naturale scadenza prevista nell'anno 2026 le rate del finanziamento che ancora gravano sulla sua automobile;
del pari il signor continuerà a corrispondere il finanziamento Pt_1 accesso per la maxi rata finale dell'auto fino a naturale scadenza.
10) Le parti dichiarano di avere definito ogni aspetto patrimoniale afferente il loro rapporto di coniugio e di non avere, dunque, più nulla a pretendere l'una dall'altra e viceversa a qualsiasi titolo e/o ragione dedotta e/o deducibile dal rapporto di coniugio e/o da qualsivoglia altro rapporto tra di loro intercorso in costanza di matrimonio;
11) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
* * *
I ricorrenti chiedono inoltre:
- che la sentenza di separazione venga trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova per la relativa annotazione;
- che successivamente, decorsi i termini di legge, la causa venga rimessa nel ruolo affinché – autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere – venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 23.8.1963, contraevano matrimonio con rito concordatario il 14.9.1991 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune, al n. 578, parte II, serie A, anno 1991.
Per_ Dalla loro unione nascevano tre figli: , il 4.6.1993, , il 20.7.1995, il 7.7.2003. Per_2 Per_3
In data 13.12.2024 le parti depositavano ricorso ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda di separazione congiuntamente proposta merita accoglimento, in quanto, alla luce delle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 7, 8 sono coerenti con la situazione personale ed economica
Per_ rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 2-6, 9, 10, 11, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente pronuncia nel registro degli atti di matrimonio al n al n. 578, parte II, serie A, anno 1991;
3. omologa le condizioni sub 1, 7, 8 di separazione proposte dalle parti congiuntamente come riportate in epigrafe
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese al definitivo. pagina 4 di 5 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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