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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
755 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.755/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies pc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Brescia
n.5841/2019 ordine n.15302/2019 ruolo del 21 novembre 2019 con cui veniva ingiunto a titolare della ditta EC RA di di pagare alla Parte_1 Parte_1
società la somma di euro 16.690,57 oltre gli interessi come da domanda e le Parte_2
spese;
1 rilevato che la ditta proponeva rituale opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo, domandando in via preliminare la revoca della provvisoria esecutorietà dello stesso, e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che la società opposta non aveva provveduto al pagamento della somma di euro Pt_2
18.307,00, dovuta a essa opponente in forza dell'accordo di compensazione stipulato tra le parti in data 10 novembre 2015 (cfr. documento n.1 di parte opposta) e in ogni caso osservando di essere creditrice nei confronti della società ingiungente opposta Parte_2
dell'ulteriore somma di euro 20.494,81, come da relative fatture versate in atti (cfr.
documento n.1 di parte opponente), sostenendo che in ogni caso tali importi, anche laddove la società ingiungente vesse provato il pagamento della somma di euro Pt_2
18.307,00, fossero eventualmente da porsi in compensazione, residuando così comunque a favore di essa opponente un credito di euro 2.187,81;
rilevato che si costituiva in giudizio la società domandando in via preliminare Parte_2
la declaratoria della nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi degli articoli 163
comma 3 n. 3 e 4, e 164 comma 4 cpc e domandando altresì il rigetto della richiesta di parte attrice di sospensione della provvisoria esecuzione, insistendo poi nel merito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
rilevato che il giudice con ordinanza 3 marzo 2021, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione già concessa ex art.642 cpc e successivamente, rigettate per genericità le prove orali dedotte, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
2 ciò premesso, ritenuto innanzitutto quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione formulata da parte opposta che essa va rigettata, atteso che l'oggetto della domanda formulata dalla società opponente (ossia la revoca del decreto ingiuntivo opposto) e i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa (ossia la sussistenza di un contro credito a favore di essa opponente) risultano esposti, seppur genericamente, nell'atto di citazione;
rilevato poi nel merito che è pacifico che in forza della scrittura privata, già sopra citata,
datata 10 novembre 2015 le parti stabilivano di compensare il credito vantato dall'odierna ingiungente opposta società e pari ad euro 55.364,86 e non contestato da Parte_2
controparte, con l'esecuzione di lavorazioni meccaniche a suo favore da parte della ditta
EC RA per una quota pari al solo 60% del valore di tali lavorazioni, mentre per il restante 40% la ditta opponente EC RA di avrebbe emesso le Parte_1
relative fatture che la società a sua volta avrebbe regolarmente provveduto a Pt_2
saldare;
rilevato che parte ingiungente opposta, a fronte delle contestazioni di parte opponente, ha provveduto a provare l'avvenuto pagamento a favore della società opponente della somma di euro 18.307,00 oggetto delle fatture emesse dalla società EC RA per l'esecuzione delle lavorazioni meccaniche da essa svolte in esecuzione della scrittura privata di cui sopra, come risulta dai riepiloghi di pagamento e dagli estratti conto prodotti agli atti da parte opposta (cfr. documenti n.
4-21 di parte opposta);
rilevato poi le fatture prodotte da parte ingiunta opponente a sostegno della propria pretesa creditoria per l'importo complessivo di euro 20.494,81 risultano essere state emesse
3 in data 30 giugno 2015, 31 agosto 2015, 30 settembre 2015, 31 marzo 2015 e 30 dicembre
2014 (cfr. pagg. 1, 3, 5, 7, 34 e 41 del documento n.1 di parte opponente) e dunque in data antecedente alla sottoscrizione della scrittura privata in essere tra le parti sopra citata, da cui emerge espressamente che, effettuata la compensazione dei crediti e dei debiti intercorrenti tra le parti alla data del 10 novembre 2015, “a seguito della compensazione de qua
la società vanta un credito residuo (post compensazione) di euro 55.364,86” (cfr. pag. 1 Pt_2
del documento n.1 di parte opposta), per cui si deduce che il preteso credito invocato da
EC RA, ammontante complessivamente ad euro 20.494,81, rientri in realtà proprio tra i crediti oggetto dell'operazione di compensazione operata dalle parti con la sopracitata scrittura del 10 novembre 2015, operazione con cui veniva estinto ogni residuo credito a favore dell'odierna opponente;
rilevato che ciò risulta manifesto da quanto indicato alla clausola n.1 della citata scrittura privata secondo cui “le parti, ai sensi dell'art.1243 cc, procedono alla compensazione dei crediti e
debiti reciproci consapevoli che, a seguito della compensazione de qua, la società vanta Pt_2
un credito residuo (post compensazione) di euro 55.364,86”, per cui è la società Pt_2
quindi vanta ancora un credito verso EC RA, mentre i crediti di EC RA sono stati compensati;
rilevato per il resto che l'opponente risulta aver Parte_3
debitamente sottoscritto la scrittura privata oggetto della presente controversia, non l'ha mai disconosciuta, nè ne ha contestato il contenuto, per cui deve ritenersi che l'opponente riconosce con detta scrittura di essere debitrice nei confronti della società degli Pt_2
importi in essa indicati;
4 ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, considerato in particolare che la ditta
[...]
non ha provato la sussistenza di una propria ulteriore e Parte_3
diversa pretesa creditoria nei confronti della controparte che l'opposizione Pt_2
proposta dalla ditta va rigettata e le spese seguono la Parte_3
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex articolo 93 cpc;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da titolare della ditta EC Parte_1
RA di avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo del Tribunale di Brescia n.5841/2019 ordine n.15302/2019 ruolo del 21
novembre 2019;
b) condanna titolare della ditta EC RA di RAgnani Parte_1
Umberto a rimborsare alla società le spese di causa che si liquidano Parte_2
in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Brescia il 30 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.755/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies pc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Brescia
n.5841/2019 ordine n.15302/2019 ruolo del 21 novembre 2019 con cui veniva ingiunto a titolare della ditta EC RA di di pagare alla Parte_1 Parte_1
società la somma di euro 16.690,57 oltre gli interessi come da domanda e le Parte_2
spese;
1 rilevato che la ditta proponeva rituale opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo, domandando in via preliminare la revoca della provvisoria esecutorietà dello stesso, e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che la società opposta non aveva provveduto al pagamento della somma di euro Pt_2
18.307,00, dovuta a essa opponente in forza dell'accordo di compensazione stipulato tra le parti in data 10 novembre 2015 (cfr. documento n.1 di parte opposta) e in ogni caso osservando di essere creditrice nei confronti della società ingiungente opposta Parte_2
dell'ulteriore somma di euro 20.494,81, come da relative fatture versate in atti (cfr.
documento n.1 di parte opponente), sostenendo che in ogni caso tali importi, anche laddove la società ingiungente vesse provato il pagamento della somma di euro Pt_2
18.307,00, fossero eventualmente da porsi in compensazione, residuando così comunque a favore di essa opponente un credito di euro 2.187,81;
rilevato che si costituiva in giudizio la società domandando in via preliminare Parte_2
la declaratoria della nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi degli articoli 163
comma 3 n. 3 e 4, e 164 comma 4 cpc e domandando altresì il rigetto della richiesta di parte attrice di sospensione della provvisoria esecuzione, insistendo poi nel merito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
rilevato che il giudice con ordinanza 3 marzo 2021, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione già concessa ex art.642 cpc e successivamente, rigettate per genericità le prove orali dedotte, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
2 ciò premesso, ritenuto innanzitutto quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione formulata da parte opposta che essa va rigettata, atteso che l'oggetto della domanda formulata dalla società opponente (ossia la revoca del decreto ingiuntivo opposto) e i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa (ossia la sussistenza di un contro credito a favore di essa opponente) risultano esposti, seppur genericamente, nell'atto di citazione;
rilevato poi nel merito che è pacifico che in forza della scrittura privata, già sopra citata,
datata 10 novembre 2015 le parti stabilivano di compensare il credito vantato dall'odierna ingiungente opposta società e pari ad euro 55.364,86 e non contestato da Parte_2
controparte, con l'esecuzione di lavorazioni meccaniche a suo favore da parte della ditta
EC RA per una quota pari al solo 60% del valore di tali lavorazioni, mentre per il restante 40% la ditta opponente EC RA di avrebbe emesso le Parte_1
relative fatture che la società a sua volta avrebbe regolarmente provveduto a Pt_2
saldare;
rilevato che parte ingiungente opposta, a fronte delle contestazioni di parte opponente, ha provveduto a provare l'avvenuto pagamento a favore della società opponente della somma di euro 18.307,00 oggetto delle fatture emesse dalla società EC RA per l'esecuzione delle lavorazioni meccaniche da essa svolte in esecuzione della scrittura privata di cui sopra, come risulta dai riepiloghi di pagamento e dagli estratti conto prodotti agli atti da parte opposta (cfr. documenti n.
4-21 di parte opposta);
rilevato poi le fatture prodotte da parte ingiunta opponente a sostegno della propria pretesa creditoria per l'importo complessivo di euro 20.494,81 risultano essere state emesse
3 in data 30 giugno 2015, 31 agosto 2015, 30 settembre 2015, 31 marzo 2015 e 30 dicembre
2014 (cfr. pagg. 1, 3, 5, 7, 34 e 41 del documento n.1 di parte opponente) e dunque in data antecedente alla sottoscrizione della scrittura privata in essere tra le parti sopra citata, da cui emerge espressamente che, effettuata la compensazione dei crediti e dei debiti intercorrenti tra le parti alla data del 10 novembre 2015, “a seguito della compensazione de qua
la società vanta un credito residuo (post compensazione) di euro 55.364,86” (cfr. pag. 1 Pt_2
del documento n.1 di parte opposta), per cui si deduce che il preteso credito invocato da
EC RA, ammontante complessivamente ad euro 20.494,81, rientri in realtà proprio tra i crediti oggetto dell'operazione di compensazione operata dalle parti con la sopracitata scrittura del 10 novembre 2015, operazione con cui veniva estinto ogni residuo credito a favore dell'odierna opponente;
rilevato che ciò risulta manifesto da quanto indicato alla clausola n.1 della citata scrittura privata secondo cui “le parti, ai sensi dell'art.1243 cc, procedono alla compensazione dei crediti e
debiti reciproci consapevoli che, a seguito della compensazione de qua, la società vanta Pt_2
un credito residuo (post compensazione) di euro 55.364,86”, per cui è la società Pt_2
quindi vanta ancora un credito verso EC RA, mentre i crediti di EC RA sono stati compensati;
rilevato per il resto che l'opponente risulta aver Parte_3
debitamente sottoscritto la scrittura privata oggetto della presente controversia, non l'ha mai disconosciuta, nè ne ha contestato il contenuto, per cui deve ritenersi che l'opponente riconosce con detta scrittura di essere debitrice nei confronti della società degli Pt_2
importi in essa indicati;
4 ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, considerato in particolare che la ditta
[...]
non ha provato la sussistenza di una propria ulteriore e Parte_3
diversa pretesa creditoria nei confronti della controparte che l'opposizione Pt_2
proposta dalla ditta va rigettata e le spese seguono la Parte_3
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex articolo 93 cpc;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da titolare della ditta EC Parte_1
RA di avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo del Tribunale di Brescia n.5841/2019 ordine n.15302/2019 ruolo del 21
novembre 2019;
b) condanna titolare della ditta EC RA di RAgnani Parte_1
Umberto a rimborsare alla società le spese di causa che si liquidano Parte_2
in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Brescia il 30 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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