Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3047 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del giorno 28/03/2025 e vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Ernesto Canelli in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Benevento, viale Antonio Mellusi n. 93;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Federica Stoppani in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale Parioli n. 44;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 5664/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 02/04/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.10948/2017– R.G. n.27244/17 emesso dal Tribunale di Roma in data
8.05.2017, con il quale gli veniva ingiuntivo il pagamento, in favore della
[...]
di € 20.168,53, oltre interessi ex L. 231/2002, spese, competenze ed Controparte_1
onorari del procedimento. Assumeva, come motivi di opposizione, che: 1) il contratto di servizi era invalido perché non indicava il numero di matricola dell'apparecchiatura
Pos; 2) la clausola di cui all'art.5 del contratto era nulla, anche per violazione degli art. 1341 e 1342 c.c. in quanto l'apparecchio POS consegnato era in pessimo stato d'uso;
3) vi erano irregolarità nei rendiconti forniti da sicché il credito Controparte_1
non era certo, liquido ed esigibile. Concludeva chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato e, in via subordinata, di accertare e dichiarare non dovuta la somma oggetto del decreto ingiuntivo per invalidità del contratto di servizi del 25.03.2015 e, in ogni caso, perché la domanda era sfornita di prova. In via subordinata, chiedeva di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate, con vittoria di spese del giudizio. Si costituiva in giudizio la e, contestato tutto quanto prodotto e Controparte_1
argomentato da controparte, chiedeva, in via preliminare, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, il rigetto delle avverse eccezioni e domande con vittoria di spese del giudizio. Con ordinanza riservata del 4.4.2018 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. La causa veniva istruita con la produzione di documenti, stante il rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte opponente. All'udienza del 15.10.2019, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5664/2020 così statuiva: << rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio che ex D.M. 37/18 liquida in € 3.615,00 per compensi ed esborsi, oltre spese generali, Iva e CA come per legge. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< L'opposizione non è fondata.
Dall'esame della documentazione allegata in atti è emerso che: - in data 25.03.2015 il sig. quale titolare della G&G e di un punto vendita, ha sottoscritto Parte_1
con la società quale mandataria di ATAC s.p.a., un contratto per Controparte_1
la vendita di “titoli di viaggio elettronici” da emettersi mediante un apparecchio POS di proprietà e collegato direttamente con ATAC s.p.a. (v. doc. n.1 all. ricorso per d.i.);
- l'art. 3 lett. d) del contratto prevede che il “punto vendita” (e, quindi, il suo titolare sig. ) si impegna a “segnalare tempestivamente ogni eventuale non Parte_1
funzionamento o malfunzionamento alla Società medesima, consentendo l'accesso nei locali da parte dei tecnici della Società per le necessarie operazioni di riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura” sicché la dichiarazione contenuta nell'art. 5 del contratto con la quale la parte ha dichiarato che detta apparecchiatura risulta essere perfettamente funzionante deve intendersi come riferibile esclusivamente alla data di consegna della stessa (marzo 2015); - alcuna comunicazione/segnalazione del malfunzionamento del POS in uso o di sostituzione dello stesso risulta essere stata allegata in atti;
- dal marzo 2015 a giugno 2016 il ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione dei rendiconti inviati dalla società resistente quale mandataria di ATAC s.p.a. né sono allegate e/o documentate in atti le gravi irregolarità genericamente dedotte nell'atto di citazione in opposizione;
- Il pagamento allegato in atti (v. doc. n.7 di parte opponente) attiene ad un periodo che non rientra tra quelli indicati nel decreto ingiuntivo (luglio-agosto 2016). Si ritengono, pertanto, infondati i motivi di opposizione relativi sia all'asserita nullità del contratto per mancata indicazione del numero di matricola del POS, in quanto elemento non essenziale del contratto sia alla nullità della clausola n.5 del contratto in quanto non avente alcun contenuto vessatorio. In ordine alla contestazione della liquidità e certezza del credito si rileva che il ricorrente, sulla base dei rendiconti inviati dalla società resistente, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto da marzo 2015 a giugno 2016 e successivamente non ha formalmente contestato, così come avrebbe dovuto fare, i n.
16 rendiconti che la società resistente le ha inviato dal 9.06.2016 al 6.03.2017, provvedendo soltanto al pagamento di alcuni rendiconti e precisamente di quelli inviati nel periodo da luglio a novembre 2016. Deve, peraltro, rilevarsi che il Manuale d'uso fornito unitamente al POS consente al gestore del punto vendita di verificare dal POS
i dati acquisiti da ATAC s.p.a. in ordine all'emissione di titoli di viaggio emessi o annullati sicché l'opponente ben avrebbe potuto, a fronte di un ipotizzato malfunzionamento del POS, stampare dall'apparecchio tutte le operazioni eseguite dallo stesso o quelle eseguite a fine giornata e circostanziare le singole contestazioni dei dati e degli importi indicati dalla società opposta nei rendiconti allegati (v. manuale d'uso del POS doc. n.3 opposta). L'opposizione viene, pertanto, rigetta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo viene confermato. Le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo sulla base della nota spese allegata e dei parametri previsti dal D.M.
37/2018 in relazione al valore della causa ed alla ridotta attività di trattazione/istruzione, seguono la soccombenza.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando istanza di inibitoria e tre Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni di merito:<<
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 2) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5664/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XI, Giudice dott.ssa Dott.ssa Clara Cormio, in data 19 marzo 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, nonché dichiarare non dovuta la somma di cui sopra per invalidità del contratto di servizi 25 marzo 2015 ed in ogni caso perché la domanda è assolutamente sfornita di prova;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accertasse la posizione debitoria dell'opponente, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3)
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>> In via istruttoria chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, segnatamente, prova testi sui seguenti capitoli di prova : 1) Vero è che la vendita al pubblico da parte della
[...]
avveniva mediante una apparecchiatura elettronica POS dalla Parte_2
fornita dalla ma collegata direttamente con A.T.A.C. S.p.a.? Controparte_1
2) Vero è che tale apparecchiatura era destinata ad emettere e conteggiare quotidianamente il numero ed il costo dei titoli di viaggio venduti? 3) Vero è che tale apparecchio non ha mai correttamente funzionato? 4) Vero è che in ripetute occasioni
è stato richiesto l'intervento presso l'attività del i tecnici che Parte_1
non hanno, però, mai definitivamente risolto le anomalie? 5) Vero è che già dopo i primi mesi il POS iniziava a manifestare problemi tecnici al punto da essere sostituito per ben due volte da un tecnico della che interveniva Controparte_1
direttamente presso il punto vendita? 6) Vero è che dopo la sostituzione l'apparecchio continuava a manifestare anomalie nel funzionamento al punto che il Parte_1
era costretto a formulare molteplici solleciti e numerosi reclami al numero di
[...]
assistenza telefonica della che sistematicamente rimbalza Controparte_1
attribuendo il problema ad C? ; 7) Vero è che dalle informazioni reperite presso la clientela numerosi POS di quel medesimo tipo manifestavano problemi analoghi nello stesso periodo;
8) Vero è che l'apparecchiatura, pur essendo astrattamente idonea, non permetteva di stampare titoli di viaggio? 9) Vero è che in caso di morosità, la CP_1
2001 S.r.l. disconnetteva l'apparecchio elettronico e sospendeva il servizio?
[...]
10) Vero è che l'apparecchiatura POS concessa in dotazione al punto vendita in occasione degli interventi è stata più volte sostituita con apparecchiature POS visibilmente usate e prive di numero matricolare? 11) Vero è che già il primo apparecchio POS, oltre a non essere esattamente identificato, veniva consegnato al punto vendita già in un pessimo stato manutentivo e visibilmente usato? Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle predette circostanze indicando a testimone il sig. , residente in Frasso Telesino alla Via Tuoro. Si chiede, altresì, Testimone_1
l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta
[...]
sulle stesse circostanze di prova testimoniale - qui da intendersi Controparte_1
integralmente riportate e trascritte quali separati e specifici capitoli di prova. Si chiede l'ammissione di atti e documenti come da indice allegato.>>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto dell'inibitoria e del Controparte_1
gravame; rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, per i motivi di cui alle premesse del presente atto, ogni avversa istanza disattesa
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza oggetto del presente gravame;
- rigettare l'appello ex adverso spiegato poiché inammissibile e nel merito infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma n. 5664/2020 pubblicata in data 2.4.2020; - rigettare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.>>
§ 4.2 – In esito all'udienza di prima comparizione, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte con ordinanza del 7 dicembre 2020 rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 28 marzo 2025. Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Sulla insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie volte a dimostrare il malfunzionamento del POS>> evidenziava di aver articolato una rilevante ed ammissibile prova testimoniale volta a dare dimostrazione del malfunzionamento del
POS; sosteneva che la motivazione di prime cure era errata nella parte in cui il
Tribunale aveva osservato che alcuna: << comunicazione/segnalazione del malfunzionamento del POS in uso o di sostituzione dello stesso risulta essere stata allegata agli atti>> dal momento che la prova testi, ove ammessa, avrebbe dimostrato che tali comunicazioni/segnalazioni erano state effettuate;
evidenziava, altresì, che non sussisteva alcun obbligo di segnalazione scritta dei malfunzionamenti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Sulla unilateralità della prova del credito contestato – fondato unicamente sui resoconti e sull'estratto del libro giornale. >> censurava di illogicità il passo motivazionale in cui il tribunale, dopo avere premesso che esso aveva pagato quanto dovuto da marzo 2015 a giugno 2016 ed Parte_1
alcuni dei rendiconti relativi al successivo periodo - in particolare solo quelli del periodo da luglio a novembre 2016-, aveva affermato che non vi era alcuna prova che i rendiconti del periodo successivo a giugno 2016 e rimasti insoluti non fossero << realmente entrati nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità>> di esso , Parte_1
disattendendo così il motivo di opposizione. Segnalava, al contrario, di aver contestato di non aver ricevuto i resoconti, fatta eccezione per quelli pagati, e che controparte non aveva fornito la prova di averli recapitati, sicché era errata ed illogica la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva affermato, ai fini del rigetto dell'opposizione: << non ha formalmente contestato, così come avrebbe dovuto fare, i n. 16 rendiconti che la società resistente le ha inviato dal 09.06.2016 al 6.03.2017. >>
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << sulla insufficiente e/o contraddittoria
(motivazione) su un punto essenziale della controversia>> evidenziava di aver contestato i resoconti anche sotto il profilo della mancata riconducibilità degli stessi al
POS in uso. Ribadiva la rilevanza della circostanza che nel contratto e nei suoi allegati sotto la voce : “ dati identificativi del punto vendita “ erano riportati tutta una serie di dati, quali il nome del titolare, l'indirizzo, il numero telefonico fisso e mobile, ma non veniva riportato l'unico dato rilevante ovvero il numero di matricola dell'apparecchiatura POS;
significava che il tribunale aveva errato nell'aver affermato che numero di matricola del POS non era “ un elemento essenziale del contratto” perché la fonte negoziale non era autosufficiente nel momento in cui non permetteva di identificare univocamente il Pos concesso in sub comodato ad esso opponente.
Ribadiva la contestazione di riconducibilità dell'apparecchio, più volte sostituito, ai resoconti formati da rete 2001 senza richiamo alcuno al numero di matricola CP_1
del POS e posti a base dell'ingiunzione di pagamento. Con ulteriore profilo evidenziava che il tribunale aveva errato nel non ammettere le prove atte a contestare il funzionamento del POS dal momento che esso era non operativo per intere giornate, così come la sentenza era errata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che esso potesse fornire la prova del malfunzionamento procedendo alla stampa Parte_1
delle operazioni giornaliere effettuate, così da confrontarle con i resoconti della società opposta e procedere alle contestazioni.
§ 6 –L'analisi dei motivi
§ 6.1 – I motivi strettamente connessi possono venir esaminati congiuntamente.
Giova premettere che oggetto del contendere è il mancato pagamento dei rendiconti relativi a parte del periodo 9 giugno 2016- 6 marzo 2017: ha invero Parte_1 effettuato il pagamento tutti i resoconti antecedenti al 9 giugno 2016 ( a far data dal 25 marzo 2015 di stipula del contratto) e quelli del periodo da luglio a novembre 2016; ha invece omesso il pagamento dei resoconti di giugno 2016 per poi rendersi nuovamente moroso dal resoconto del 30 novembre 2016 e sino al 6 marzo 2017 giorno in cui
ATAC, per morosità, boccava il terminale.
La rilevanza dei capitoli di prova di cui l'appellante – con la critica svolta nel primo motivo - chiede l'ammissione va valutata in relazione al periodo oggetto di contestazione.
Ebbene, tutti i capitoli - in disparte da quelli irrilevanti trattandosi di circostanze non contestate e di quelli inammissibili per demandare al teste una valutazione su rapporti di causa/effetto che è preclusa al testimone non potendo essere chiamato ad esprimere giudizi - sono formulati in maniera oltremodo generica che non consente di riferire il
“fatto” caduto sotto la percezione del teste ad un momento temporale che si collochi nel periodo oggetto di causa.
Nello specifico: il primo capitolo <<1) Vero è che la vendita al pubblico da parte della avveniva mediante una apparecchiatura elettronica POS Parte_2
dalla fornita dalla ma collegata direttamente con A.T.A.C. Controparte_1 CP_1
S.p.a.? >> è fatto pacifico perché non contestato;
il secondo capitolo << 2) Vero è che tale apparecchiatura era destinata ad emettere e conteggiare quotidianamente il numero ed il costo dei titoli di viaggio venduti? >> è fatto pacifico perché non contestato;
il terzo capitolo <<3) Vero è che tale apparecchio non ha mai correttamente funzionato? >> è inammissibile in quanto demanda al teste di esprimere un giudizio;
il quarto capitolo <<4) Vero è che in ripetute occasioni è stato richiesto l'intervento presso l'attività del di tecnici che non hanno, però, mai Parte_1
definitivamente risolto le anomalie? >> è inammissibile perché generico, in quanto non colloca temporalmente le “ ripetute” occasioni e soprattutto non le colloca nel periodo di interesse per la causa;
nella seconda parte demanda al teste una valutazione;
il quinto capitolo << 5) Vero è che già dopo i primi mesi il POS iniziava a manifestare problemi tecnici al punto da essere sostituito per ben due volte da un tecnico della Controparte_1
che interveniva direttamente presso il punto vendita?>> è irrilevante in
[...]
quanto nei primi mesi di esecuzione del contratto ha regolarmente pagato i Parte_1
resoconti e precisamente dal 23 marzo 2015 al 9 giugno 2016; il sesto capitolo << 6)
Vero è che dopo la sostituzione l'apparecchio continuava a manifestare anomalie nel funzionamento al punto che il era costretto a formulare Parte_1
molteplici solleciti e numerosi reclami al numero di assistenza telefonica della
[...]
che sistematicamente rimbalza attribuendo il problema ad C?>> Controparte_1
è inammissibile in quanto, pur cogliendosi dalla sua formulazione che i fatti descritti si collocano temporalmente dopo quelli avvenuti al capitolo 5, tuttavia i nuovi eventi descritti nel capitolo in esame non risultano collocati temporalmente nel periodo di interesse;
il settimo capitolo: << 7) Vero è che dalle informazioni reperite presso la clientela numerosi POS di quel medesimo tipo manifestavano problemi analoghi nello stesso periodo>> è inammissibile perché generico essendo generica la collocazione temporale, è generico il riferimento a clientela rimasta del tutto imprecisata ed il capitolo demanda al teste di esprimere giudizi sul buon funzionamento del Pos in uso a con altri macchinari non meglio precisati in uso ad attività non indicate né Parte_1
identificabili; il capitolo ottavo: << 8) Vero è che l'apparecchiatura, pur essendo astrattamente idonea, non permetteva di stampare titoli di viaggio? >> è inammissibile perché generico non risultando la collocazione temporale degli eventi nel periodo oggetto di causa;
il nono capitolo: << 9) Vero è che in caso di morosità, la
[...]
disconnetteva l'apparecchio elettronico e sospendeva il servizio?>> è Controparte_1
irrilevante per genericità; il decimo capitolo: << 10) Vero è che l'apparecchiatura POS concessa in dotazione al punto vendita in occasione degli interventi è stata più volte sostituita con apparecchiature POS visibilmente usate e prive di numero matricolare?>> è generico perché non colloca temporalmente gli eventi e, per come meglio infra, la mancanza di numero matricolare è dato superfluo per la riferibilità delle operazioni di vendita a;
l'undicesimo capitolo:<< 11) Vero è che già Parte_1
il primo apparecchio POS, oltre a non essere esattamente identificato, veniva consegnato al punto vendita già in un pessimo stato manutentivo e visibilmente usato?>> è irrilevante essendo oggetto del contendere il mancato pagamento di operazioni eseguite.
Va quindi rigettato il primo motivo di gravame e va confermata la sentenza nella parte in cui il Tribunale, disattesa la richiesta istruttoria, ha rilevato che l'opponente non aveva dato prova del malfunzionamento dell'apparecchiatura POS in quanto, per un verso, i capitoli di prova introdotti erano irrilevanti e, per altro verso, il non Parte_1
aveva fornito prova documentale di aver mosso contestazioni scritte nel corso del rapporto. Il tribunale ha correttamente evidenziato che il contratto prevedeva a carico di ai sensi dell'art. 3 lett. d) l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni Parte_1
eventuale malfunzionamento o non funzionamento del POS in modo da consentire l'accesso ai locali da parte dei tecnici della società per le operazioni di riparazione o sostituzione ed alcuna richiesta o segnalazione risultava documentata. L'appellante ha ragione, nel motivo in esame, quando afferma che in contratto non vi era un obbligo scritto di segnalazione, ma è altrettanto evidente che la segnalazione scritta avrebbe agevolato la prova del fatto, che è rimasto così indimostrato.
Il terzo motivo è anch'esso infondato. La motivazione di prime cure va meramente integrata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la mancata indicazione del numero di matricola del POS nel contratto non conduce a nullità del contratto ed ha così disatteso la tesi difensiva di di inattendibilità dei conteggi per Parte_1
impossibilità di riferire gli stessi all'apparecchiatura POS utilizzata da esso opponente.
Va evidenziato che tra gli elementi identificativi del punto vendita (cfr. contratto di servizi) figura il numero di telefono 06 77590642; è ben vero che al punto M sotto la voce “Numero di matricola Apparecchiatura POS” non risulta trascritto alcun numero
– come rilevato dal primo giudice – tuttavia, alla successiva lettera N. “Numero telefonico per collegamento Apparecchiatura POS”: risulta riportato il n. 06 77590642.
La circostanza, sfuggita all'attenzione del primo giudice, è invece dirimente perché nel contratto di servizi in esame ciò che caratterizza le operazioni di vendita non è il numero di matricola del Pos quanto il numero di utenza telefonica a cui esso si riferisce. Invero, le operazioni di vendita dei biglietti tramite POS avvengono per effetto dell'autorizzazione all'operazione di vendita con l'apparecchiatura connessa alla linea telefonica contraddistinta dal n. 06 77590642 che il negoziante, come stabilito in contratto (art. 11), ha l'obbligo di mantenere connessa a detta linea telefonica. Il Pos in comodato a è connesso all'utenza telefonica del suo negozio n. 06 Parte_1
77590642 ed ha registrato di aver effettuato operazioni di vendita autorizzate che risultano contabilizzate nel sistema di archiviazione dati. L'art. 11 chiarisce che la registrazione è giornaliera e, come illustrato dal primo giudice, avrebbe Parte_1
potuto stampare a fine giornata lavorativa il report di tutte le vendite effettuate per
ATAC a mezzo POS. I resoconti hanno scadenza settimanale e potendo disporre il del report delle transazioni giorno per giorno effettuate avrebbe potuto Parte_1
effettuare un tempestivo riscontro di tutte le operazioni che il POS a lui in uso aveva registrato. Risulta così superata anche la censura contenuta nel secondo motivo dal momento che, non risultando dimostrato il malfunzionamento del POS, i resoconti settimanali hanno registrato le operazioni di vendita autorizzate sulla linea telefonica n. 06 77590642. A tanto si deve aggiungere che la diffida del 7 marzo 2017 inviata ad esso a sollecito del pagamento dei resoconti impagati è rimasta inevasa ed Parte_1
egli ha eccepito il malfunzionamento dell'apparecchiatura solo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, senza tuttavia riuscire a fornire nella fase a contradittorio pieno la prova dell'asserito malfunzionamento, stante la genericità dei capitoli di prova formulati e la mancanza di qualsivoglia interlocuzione scritta con la committente. Per inciso, si osserva che in primo grado non risulta formulato alcun capitolo di prova che riporti che: << il dedotto malfunzionamento che l'opponente inutilmente chiedeva di provare per testi, rendeva il POS non operativo per intere giornate senza alcuna possibilità concreta di stampare report o altro>> (cfr. appello pag. 9), fatto nuovo introdotto con l'atto di impugnazione e mai trasfuso in circostanza oggetto di richiesta di prova testi. Per altro verso, la contestazione dei “resoconti” operata da in quanto non riferibili al POS stante la mancata identificazione Parte_1
di questo con un numero di matricola è del tutto irrilevante ai fini del decidere poiché, come sopra illustrato, il Pos - e con esso le operazioni che il macchinario registra - rimane identificato dal numero di telefono 06 77590642 che si riferisce, come riportato in contratto, al negozio dell'appellante.
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Controparte_1
Roma n. 5664/2020 pubblicata in data 02/04/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 28/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo